Agenti immobiliari - Scadenza del 12 maggio 2016

Si ricorda che fino al 12 maggio 2016, per i soggetti iscritti all'ex ruolo ed inattivi alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26/10/2011 (12 maggio 2012), rimane la possibilità di far valere come requisito professionale abilitante per l'eventuale avvio dell'attività la loro vecchia iscrizione nel soppresso ruolo.

Coloro che non riprendono ad esercitare l'attività entro il predetto 12 maggio prossimo hanno comunque la possibilità di presentare in ogni momento futuro la SCIA (che ovviamente presuppone l'inizio dell'attività), sempre corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, atteso che i titoli professionali qualificanti per gli agenti di affari in mediazione - titolo di studio, corso ed esame - sono titoli definitivi e non a scadenza, a meno che detti soggetti non abbiano ottenuto l'iscrizione al ruolo nella vigenza della L. n. 39/1989 prima della modifica attuata dalla L. n. 57/2001, nel qual caso hanno titoli non più in vigore.

Per una maggior comprensione si allega il parere MISE del 7 aprile 2016 (Prot. 97453) che risponde proprio a quesito su iscrizione al REA (Repertorio economico e amministrativo) degli agenti immobiliari.