Consorzi fra Imprese Artigiane

Requisiti Consorzi Artigiani

Vengono considerati artigiani: i consorzi e le società consortili cui partecipino almeno due terzi di imprese artigiane e che detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
E' ammessa la partecipazione di imprese industriali nella misura massima di un terzo.

Ai consorzi artigiani sono di norma concesse le agevolazioni previste per il settore artigianato.

Destinatari

Nella separata sezione dell'Albo Imprese Artigiane vengono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, ai sensi dell’art. 6 Legge 443/85.

Modalità operativa

Per le domande di iscrizione, modifica e cancellazione si veda la parte relativa alla voce "Iscrizione, modifiche e cancellazioni"

I consorzi sono tenuti a comunicare la cessazione o la perdita dei requisiti entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Normativa

  • Legge Quadro n. 443 del 08/08/1985
  • Legge Regionale n. 1 del 09/02/2010

Azioni sul documento

pubblicato il 21/10/2019 ultima modifica 21/10/2019