Nuovo regime di aiuti per la promozione delle cooperative - Nuova Legge Marcora
Stato |
Chiuso
|
---|---|
Tipologia di bando | Agevolazioni, finanziamenti, contributi |
Destinatari |
|
Ente |
|
Data di pubblicazione | 27/05/2015 |
Chiusura procedimento | 29/04/2021 |
Tale intervento si affianca a quello previsto dalla Legge 49/85, cosiddetta legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nella quali le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico, Soficoop sc e CFI Scpa, hanno assunto delle partecipazioni, ai sensi della predetta legge Marcora.
L'intervento agevolativo prevede che il finanziamento agevolato a favore delle società cooperative si affianchi alla partecipazione delle predette società finanziarie ai sensi della legge Marcora, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società cooperative un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
In considerazione della complementarità esistente tra i due interventi, lo stesso decreto 4 dicembre 2014 prevede che il finanziamento agevolato venga concesso dalle stesse società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico a cui è affidata l'attuazione degli interventi nel capitale proprio ai sensi della legge Marcora.
I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere:
sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto al punto precedente, lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.
I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso comunitario di riferimento e hanno un importo massimo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria (importo comunque non superiore a euro 1.000.000,00).
Per la concessione dei finanziamenti agevolati le risorse ammontano, complessivamente, a circa 9,8 milioni di Euro.
Destinatari
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.
Sono escluse le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1379/2013 e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE.
Per l'ammissibilità è necessario che la società finanziaria che eroga il finanziamento agevolato abbia già acquisito, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17 delle legge 27 febbraio 1985, n. 49, una partecipazione temporanea di minoranza nelle suddette cooperative.
Modalità operativa
Con decreto direttoriale 16 aprile 2015 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell'intervento.
La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione devono essere presentate alle Società finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal 20 luglio 2015, ai seguenti indirizzi:
a) CFI -Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it
b) SOFICOOP sc, p.e.c.: soficoop@pec.soficoop.it.
Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.