Usi e consuetudini

Raccolta provinciale degli usi 2005

Sono definiti "usi" quei comportamenti generali e costanti osservati dalla collettività per un lungo periodo di tempo, con la convinzione che siano obbligatori. L'impresa può far riferimento a quei modelli nelle materie non regolate dalla legge, o quando espressamente richiamate.

Titolo I: Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

Mediazione

(Eventuali norme consuetudinarie di carattere particolare o in relazione ai vari tipi di contratto saranno riportate nelle rispettive sedi e capitoli)

Art. 1Diritto alla provvigione - Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando un affare è concluso, anche con il preliminare (così detto compromesso) in modo da spiegare effetti obbligatori tra le parti. La semplice segnalazione dell'affare non basta a far sorgere il diritto alla provvigione, salvo diverso impegno preventivamente preso dalle parti interessate. A chi segnala un possibile affare ad altra persona senza poi intervenire per l'avvicinamento delle parti contraenti o nella contrattazione dell'affare medesimo, non spetta alcuna quota di provvigione, salvo diverso accordo preventivamente preso con l'intermediario che ha fatto concludere il contratto ed al quale è stata fatta la segnalazione.

Art. 2Esclusione della provvigione - Non è tenuta a pagare la provvigione la parte che abbia espressamente dichiarato al mediatore, prima dell'inizio dello svolgimento della sua attività, di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa.

Art. 3Carico della provvigione - In mancanza di patto contrario, e salvo quanto diversamente stabilito nelle tariffe di cui alI'appendice e dalle norme particolari pubblicate dalla Camera di Commercio, la provvigione è a carico di ciascuna delle parti contraenti, in misura uguale tra di esse. Le tariffe di mediazione accertate dalla Camera suddetta riguardano solo i mediatori iscritti nei Ruoli Professionali. La provvigione spettante al mediatore è quella in uso nel luogo in cui il contratto è stato concluso, salvo accordi preventivamente stipulati tra le parti.

Art. 4Clausola "Franco di mediazione" - Se una parte pattuisce con l'altra la clausola "franco di mediazione", o altra equipollente, l'altra parte è tenuta ad addossarsi integralmente il carico della provvigione.

Art. 5Permuta - Nella permuta la provvigione è dovuta in relazione al bene permutato di maggior valore.

Art. 6Spese - La provvigione è comprensiva di ogni spesa eventualmente sostenuta dal mediatore. Salvo patto contrario, il rimborso delle spese è dovuto al mediatore anche se l'affare non viene concluso.

Art. 7Pluralità di mediatori - Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, è dovuta una sola provvigione, e ciascun mediatore ha diritto ad una quota di essa. Ciò vale anche nel caso di interventi successivi di più mediatori, sempre che l'opera di ognuno abbia contribuito alla conclusione del contratto.

Art. 8Esecuzione e scioglimento del contratto - Il mediatore ha diritto alla provvigione anche se sorgono contestazioni fra le parti in sede di esecuzione del contratto, o se questo non viene eseguito da alcuna di esse, o se il contratto viene risolto o annullato successivamente alla conclusione. Tuttavia il mediatore rimane obbligato a svolgere la sua buona opera al fine di appianare ogni contrasto che possa sorgere tra le parti in sede di esecuzione o di ulteriori perfezionamenti del contratto.

Titolo II: Comunioni tacite e familiari

Comunioni tacite familiari in agricoltura

Concetti fondamentali - Esistono per lunga tradizione, nell'esercizio dell'agricoltura modenese, le comunioni tacite familiari, il cui regolamento è affidato agli usi dall'ultimo comma dell'art. 230 bis del C.C. purché non contrastino con le norme dell'art. citato.

Le comunioni tacite familiari si manifestano nelle famiglie coltivatrici cioè nelle famiglie di coloro che coltivano direttamente la terra (proprietari coltivatori diretti - affittuari coltivatori diretti - mezzadri). Si dice «famiglia coltivatrice», o «comunione tacita familiare», l'unione spontanea e naturale di più individui, legati da rapporti di parentela o affinità o convivenza, che conducono uno o più poderi, dedicandovi l'attività lavorativa di tutti i singoli componenti.

Non esiste comunione familiare nei casi in cui la famiglia coltivatrice è costituita in forma di società semplice o impresa familiare. La comunione non è tacita se è disciplinata dal regolamento di comunione.

Stirpi - La famiglia coltivatrice può essere formata da una sola «stirpe» (un ascendente con i discendenti), o da più «stirpi collaterali» (più ascendenti con i propri discendenti).

Reggitore - La famiglia coltivatrice, tanto se formata da una, oppure da più stirpi, è diretta dal capo famiglia, o «reggitore» (uomo o donna che sia) il quale è quello del componenti all'uopo designato o tacitamente riconosciuto tale dalla maggioranza dei membri della comunione. Al capo famiglia o reggitore è conferita la direzione della conduzione ordinaria del podere e l'organizzazione del lavoro apportato dai singoli componenti della famiglia, nonché la veste di mandatario e di rappresentante della comunione. La potestà del capo famiglia o reggitore trova una limitazione nell'espressione della volontà della maggioranza dei membri della comunione cui sono de- mandate le scelte di gestione straordinaria, di impiego degli incrementi e degli utili comuni, l'indirizzo produttivo e la cessazione della comunione.

Componenti - Tutti i componenti la famiglia coltivatrice conferiscono il lavoro per la comunità; godono in comune dei frutti e delle rendite; sostengono in comune tutte le spese e gli oneri della conduzione e gli aggravi familiari. Hanno (in genere) comunanza di tetto e di mensa. Il diritto al sostentamento da parte della famiglia coltivatrice spetta a tutti, senza distinzione di trattamento per quanto riguarda i bambini, i vecchi e gli inabili al lavoro.

Vengono conferiti o goduti in comunione i proventi dell'attività o lavoro di quei membri della famiglia che, non trovando pieno impiego nell'impresa agricola, lavorano in altri settori extragricoli.

Vengono godute in comunione anche le rendite percette da alcuno quale compenso di una diminuita efficienza lavorativa; così la pensione per infortunio, o per invalidità, o per vecchiaia, la pensione di guerra o per morte di congiunti.

I vestiti usuali o festivi ed i preziosi che servono per ornamento personale si presumono di proprietà delle persone che ne hanno l'uso. Si considerano pure di proprietà esclusiva del singolo i beni pervenuti per titolo particolare, come ad esempio per successione o per donazione, o le vincite, i premi, i compensi per medaglie al valore e, nel matrimonio, il corredo della sposa.

Le spese per i matrimoni sono a carico della famiglia.

La tradizionale figura della «resdora» è andata gradualmente scomparendo. nella famiglia contadina la donna è oggi impegnata quale unità attiva nel lavoro complessivo dell'impresa. Talvolta ad essa è affidata la cura del pollaio o di allevamenti di specie minori (conigli, ecc.) che, quando non siano rivolti all'autoconsumo aziendale, costituiscono parte integrante dell'attività di impresa della comunione.

Divisione del patrimonio comune - La divisione del patrimonio comune è solitamente affidata ad esperti delle. organizzazioni professionali e sindacali od a tecnici appartenenti agli ordini professionali. L'evoluzione dell'impresa contadina, la prevalente attività di impresa della comunione su quella di puro sostentamento dei membri della stessa, la complessità dei rapporti economici e patrimoniali all'interno della comunione, hanno determinato la scomparsa della figura, un tempo tipica del "partitore", così come segnatamente, sembrano avere inciso sui metodi adottati per la divisione del patrimonio comune. A questo proposito è superata la consuetudine di ripartire distintamente i frutti dell'annata raccolti ed esistenti in natura o da raccogliere dopo l'avvenuta divisione ma già preparati con il lavoro comune, od ancora più spesso la divisione dei crediti della comunione nei confronti delle strutture associative di commercializzazione. o trasformazione dei prodotti, avviene imputando il loro lavoro come "attività" del patrimonio comune e come tale la ripartizione avviene fra i membri della comunione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro apportato da ciascun componente.

Patrimonio vecchio e patrimonio nuovo -Un tempo, per quanto invece riguardava "il patrimonio formato con propria industria o derivante dai loro antenati..nelle famiglie dei mezzadri, coloni parziari ed altri rustici lavoratori", il titolo XXX delle Costituzioni del Ducato di Modena, articolo VII, disponeva alquanto genericamente che usi osserverà quel tanto che corre di ragione fra le persone viventi in comunione», e pure il Codice estense del 1851 richiamava genericamente, all'art. 1058, le norme sulla divisione della eredità testamentaria (Disponeva poi all'art. 1067: «L'individuo della condizione espressa nell'art. 1058 che, sortito di famiglia, abbia altrove dimorato per un sessennio, si presume diviso anche di beni, e che abbia già conseguita la porzione ad esso lui spettante sulla comunione, sino dal giorno di sua separazione»).

Ciò è stato per vario tempo interpretato nel senso che la divisione del patrimonio dovesse venire fatta per ceppi o stirpi con uguali quote ideali per i capi delle stesse, se la comunione era costituita da più stirpi collaterali, o di ciascun discendente se vi era un solo ascendente, sia che si dovesse procedere alla divisione per la morte di un ascendente comune, sia per il distacco di uno o più ceppi componenti la comunità. Tuttavia, anche sulla base di più precise consuetudini che esistevano, ad esempio, nei vicini territori di Parma (Vedansi, ad esempio, le disposizioni degli art. 977-982 del «Codice civile per gli stati di Parma, Piacenza, Guastalla» del 1820) e Bologna, nonché in relazione ad un maggiore senso di equità ed alle determinatesi esigenze della trasformazione nel tempo dei rapporti economici familiari, si era andata affermando, anche nella nostra provincia, la necessità di una distinzione tra un patrimonio vecchio, o avito» e «patrimonio nuovo».

Attualmente si intende per il primo quello proveniente dalla eredità paterna e, comunque esistente all'inizio della comunione e, per il secondo, quello accumulatosi successivamente con la collaborazione di tutti i componenti la comunità familiare. La parte incrementale del patrimonio nuovo realizzato sul preesistente patrimonio col comune lavoro, si deve intendere, secondo questa nuova prassi, come di proprietà comune a tutti i componenti la comunità familiare che l'hanno creata.

Titolo III: Compravendita e locazione di immobili urbani

Cap. 1) - Compravendita

Art. 1 -Contratto - Nella stipulazione del contratto è d'uso che all'acquirente sia riservata la facoltà di scegliere il notaio rogante. Le spese di contratto e quelle della denuncia al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, con relative planimetrie, sono a carico dell'acquirente.

Art. 2 -Aree fabbricabili -Nella compravendita di lotti di terreno destinati alla costruzione di edifici, è d'uso che il terreno venga consegnato libero da vincoli di conduzione, che non venga tenuto conto dei frutti pendenti e, se la vendita è fatta a misura, è d'uso considerare, nella superficie totale, la cui misurazione deve essere effettuata in contraddittorio tra le parti, la metà dell'area delle strade confinanti ricavata sul lotto edificando, se non ancora demanializzate. Nel territorio nel Comune di Modena si è affermato il criterio di ragguagliare il prezzo della vendita dell'area alla superficie del fabbricato o dei fabbricati edificandi (Analogo criterio si è affermato anche in altre zone della provincia, principalmente in centri importanti).

Art. 3 -Appartamenti, negozi e magazzini -Nella compravendita di appartamenti, negozi e magazzini effettuata a misura e non a corpo, la superficie viene calcolata includendo per intero muri perimetrali, condominiali ed interni, compresi eventuali pilastri, e, per metà, i muri di confine con altre unità immobiliari. Al calcolo della superficie si aggiungono metà dell'area dei balconi ed un terzo dei terrazzi o lastrici di pertinenza dell'unità immobiliare (Il balcone delimitato da 3 muri perimetrali viene attualmente misurato per intero).

Autorimesse, cantine e solai, salvo diversa pattuizione, vengono valutate a corpo.

Art. 4- Mediazione -Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Cap. 2) - Locazione

(I miniappartamenti arredati e le camere mobiliate, esclusi dall'applicazione della legge 392, non rientrano nell'osservanza delle consuetudini che seguono).

Art.1 - Canone - Il pagamento del canone di locazione si effettua, di massima e salvo diversa pattuizione in via anticipata mensilmente.

E' d'uso che tutti i pagamenti. in qualsiasi forma avvengano, siano fatti domicilio del locatore o nel luogo da questi indicato.

Art. 2 -Cauzione - A garanzia del contratto, per quanto riguarda le locazioni abitative, è versata una cauzione pari a tre mensilità del canone.

Art. 3 -Riparazioni -Le riparazioni a carico del locatore e quelle a carico del conduttore sono regolate nella provincia di Modena. dal seguenti usi:

a) Campanelli, apriporte, citofoni: la sostituzione delle apparecchiature relative agli impianti è a carico del locatario, se non dimostri che il guasto carico è dovuto a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzo non ammesso da lui stesso all'uso del bene.

b) Serrature delle porte di accesso di uso comune: laddove non sia accertata la specifica responsabilità per la sostituzione, il ripristino dello stato di funzionalità è a carico del locatario, se non dimostri che il guasto è a carico è dovuto a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzo non ammesso da lui stesso all'uso del bene.

c) Serrature delle porte di accesso di uso privato (agli appartamenti): il ripristino dello stato di funzionalità è a carico del locatario, esclusa l'ipotesi di cambio che sia determinata dal lungo uso.

d) Pulsanti e prese di corrente all'interno dell'appartamento: la sostituzione è sempre a carico del conduttore, fatta eccezione per il caso di intervento nell'impianto elettrico, sia sotto traccia che esterno, purché il conduttore provi che non v'è colpa sua.

e) Rubinetterie: le riparazioni (sostituzione di guarnizioni, ricambi di premi stoppe, sostituzione dello stelo) sono a carico del conduttore. Sono invece a carico del locatore le sostituzioni dovute a vetustà.

f) Cassetta di scarico: la sostituzione della cassetta dovuta alla vetustà è a carico del locatore. La manutenzione per conservare in efficienza. l'oggetto, ivi compreso il cambio del galleggiante, è a carico del locatario.

g) Bollitore (boiler): nella provincia di Modena è consuetudine che lo scaldabagno dopo il 4° anno di locazione per le abitazioni e dopo il 6° per i locali non ad uso di abitazione, venga sostituito o riparato dividendo la spesa in parti uguali tra locatore e locatario.

h) Intasamenti con esclusione dello spurgo dei pozzi neri e delle latrine, (art.9 legge 392/1978): per quanto si riferisce al normale intervento dell'idraulico o di altri tecnici per la liberazione dell'impianto, le spese sono a carico del locatario. Se il normale intervento non si dimostra sufficiente, l'onere dei maggiori lavori è a carico del locatario se non dimostri che non v'è sua colpa.

i) Radiatori, detentori, valvole: la sostituzione dell'elemento radiatore è a carico del locatore.Eventuali riparazioni dell'elemento stesso, quali ad esempio saldatura o sostituzione di singoli elementi radianti, sono a carico del locatore.

Sono invece a carico del locatario la riparazione o la sostituzione di detentori, valvole e manichette.

l) Pavimenti e rivestimenti (distacco di.singole mattonelle): il distacco di singoli elementi del pavimento è a carico del locatario, Se il distacco non è dovuto ad assestamenti, fessurazioni e difetti in genere di posa in opera, la riparazione è parimenti a carico del locatario.

m) Avvolgibili e serramenti: la sostituzione di stecche e la riparazione dei ganci e del rullo negli avvolgibili sono a carico del locatore, così come la sostituzione della molla, purché il locatario dimostri che non v'è sua. La sostituzione delle cordelle degli avvolgibili e dei cintini è invece a carico del conduttore.

n) Vetri: la sostituzione dei vetri all'interno dell'abitazione, ivi compresi gli eventuali vetri della porta d'accesso all'appartamento, dei balconi e delle finestre, è sempre a carico del locatario.

o) Canne fumarie: la pulizia, sia di canne fumarie singole che collettive, è a carico del locatario. La riparazione e la sostituzione spettano invece al locatore.

p) Impianto elettrico delle scale: la sostituzione dell'impianto fa carico al locatore, mentre invece la sostituzione delle singole lampadine e delle plafoniere spetta al locatario. Per i pulsanti o prese di corrente, valgono gli usi riportati in materia per l'interno degli appartamenti. Le piccole riparazioni dell'impianto elettrico delle scale, compresa la normale manutenzione, sono a carico del locatario.

q) Cassette postali: le spese per il ripristino dovuto a scasso e danneggiamenti vandalici sono a carico del locatario se non dimostri che non v'è sua colpa.

r) Zerbini di ingresso, zerbini d'ascensore e corsie delle scale: la sostituzione spetta al locatore. La pulizia e la lavatura delle corsie e degli zerbini spettano invece ai locatari.

s) Ascensori: la manutenzione ordinaria è a carico dei locatari, al pari delle spese per i controlli periodici effettuati dall'USL e del pagamento della tassa comunale per il rinnovo della licenza d'esercizio. Le eventuali modifiche o lavori imposti dai tecnici dell'USL, e la sostituzione delle funi sono sempre a carico del locatore. Le riparazioni di carattere straordinario sono a carico del locatore.

t) Impianto di distribuzione TV: l'installazione, la manutenzione, le riparazioni e gli inconvenienti inerenti e conseguenti, sono a carico dei proprietari dell'antenna stessa. Per quanto riguarda invece gli impianti centralizzati, l'installazione dell'antenna dei canali nazionali, la sostituzione di parti, di discese e quant'altro interessi il funzionamento stesso sono a carico del locatore. Sono invece a carico dei locatari l'onere dell'installazione delle antenne per la ricezione delle TV locali, le sostituzioni di valvole o transistors e le riparazioni della presa nell'appartamento occupato.

u) Centrale termica: si intendono con questa denominazione tutti gli impianti e le apparecchiature in essa contenute, ossia caldaie, bruciatori, pompe, bollitori per acqua calda, autoclavi, depuratori, centralina elettronica, valvola miscelatrice, canna fumaria, contatori, ecc.

La sostituzione e la riparazione di dette parti fanno carico al locatore. Sono invece a carico dei locatari la pulizia della caldaia, della canna fumaria, le normali manutenzioni della caldaia, del bruciatore e di tutti gli altri impianti e le piccole riparazioni come premi stoppe, guarnizioni, zigleur (Ugello dello spruzzatore), purché il deterioramento non si sia verificato per fattori imprevedibili quali calamità naturali, sbalzi di corrente nella rete, incendio ecc.

v) Giardino: la messa a dimora di piante è a carico del locatore, così come la formazione del giardino in generale, vale a dire piante, fiori, aiuole, ecc. L'annaffiatura, la concimazione, la potatura e l'irrorazione di sostanze antiparassitarie sono a carico dei locatari, al pari della vangatura e di tutto ciò che concerne la normale manutenzione.

z) Spese di amministrazione: le spese di amministrazione sono a carico del locatore.

Art. 4Cessazione della locazione: visita dei locali - E' d'uso che il conduttore, dopo che ha dato o ricevuto la disdetta, consenta la visita della cosa locata in ore e giorni concordati col locatore (di regola due o tre giorni alla settimana, in ore di buona luce naturale).

Art. 5Spese - In difetto di convenzioni, il canone d'affitto non comprende le spese di esercizio e ordinaria manutenzione concernenti riscaldamento, luce e pulizia delle scale e degli androni, portierato, acqua, ascensore, autoclave e similari, spese che sono a diretto carico del locatario, in quanto utente dell'unità immobiliare.

Art. 6Consegne -Nella consegna o nella riconsegna dell'unità immobiliare è ammessa, per gravi e documentati motivi, una tolleranza di giorni otto, senza pregiudizio per l'ammontare del canone di locazione e per la decorrenza e durata del contratto.

Art. 7- Mediazione -Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riporta- ti nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Titolo IV: Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

Cap. 1) - Compravendita di fondi rustici

Contratto di compravendita - I preliminari del contratto vengono normalmente stipulati con un'intesa verbale che si concreta quindi in un preliminare impegnativo, detto "compromesso", all'atto del quale l'acquirente versa una parte del prezzo convenuto, quale caparra o inizio di pagamento. Al compromesso segue l'atto notarile di compravendita tra le parti contraenti. Qualora nel compromesso venga riportata la dicitura "e/o persona da nominare all'atto del rogito", l'atto notarile potrà essere stipulato con terzi acquirenti. Le spese di registrazione sono a carico dell'acquirente. Il contratto può essere stipulato "a corpo" "a misura", ed a cancelli (o porte) chiusi o "aperti".

Vendita "a corpo" - Quando il fondo è venduto "a corpo" si intende che oggetto del contratto è tutta e soltanto l'estensione dell'immobile poderiale già goduta dal venditore, qualunque sia la sua superficie catastale o quella effettiva risultante da successivi accertamenti, nello stato di fatto in cui si trova al momento del compromesso. Vendita" a misura" - Quando la vendita è conclusa "a misura" il fondo si intende alienato nella sua superficie totale indicata esattamente con l'unità di misura vigente nella località dove è posto il podere compravenduto (biolche modenesi, biolche carpigiane, biolche mirandolesi, tomature, ettari) nello stato di fatto in cui si trova al momento del compromesso (Si vedano le tavole di ragguaglio di pesi e misure locali).

Tale estensione è quella che risulta dai documenti catastali, salve le diverse risultanze di misurazioni appositamente compiute.

Vendita "a cancelli chiusi" -Qualora la vendita sia effettuata "a cancelli o porte chiuse" si intende che viene alienata ogni cosa esistente all'atto del compromesso, sia mobile, immobile o immobile per destinazione, esistente sul fondo all'atto del contratto, quindi tutte le scorte morte e vive e le macchine e gli attrezzi di parte dominicale in quanto siano di specifica pertinenza del podere stesso.

Vendita "a cancelli aperti" - È la vendita esclusiva dell'immobile privo di scorte, nello stato di fatto in cui si trovava al momento del compromesso.

Vendita di fondo libero da contratti agrari o da contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Vendita di fondo gravato di contratti agrari.

Vendita di fondo libero da contratti agrari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere.

Condizioni di consegna del fondo venduto - Quando il possesso al compratore viene fissato all'inizio dell'annata agraria (11 novembre), al venditore spettano esclusivamente i lavori di normale conduzione previsti per il colono uscente nel caso di cambio colonia; al compratore pertanto spettano i lavori preparatori delle operazioni di semina e delle colture abituali, salvo quanto già eseguito prima del contratto.

In mancanza di pattuizioni particolari in merito, il fondo del comunque consegnato con le seguenti scorte:

  1. con la paglia e lo strame dell'annata e tutto il letame di parte da della concimaia, se ed in quanto esistenti.
  2. con tutto il filo di ferro grosso (del n. 16 e oltre) che si trova in campagna, e con l'armatura in atto, se ed in quanto esistenti.

Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Cap. 2) Affitto di fondi rustici

Del contratto, della cauzione e del canone - (Stipulazione del contratto) - I contratti si stipulano normalmente per iscritto e le spese inerenti, comprese quelle di registrazione, sono a carico del conduttore o a metà tra le parti.

Durata del contratto - La durata dei contratti agrari è attualmente disciplinata dalla legge n. 203/1982 con facoltà di rescissione da parte del conduttore, salvo preavviso da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. All'esaurimento del contratto, il medesimo sarà rinnovato di anno in anno, come previsto dalle attuali leggi di proroga. Per i contratti d'affitto a conduttore non coltivatore, il periodo minimo di durata è regolato dall'art. 17 della legge 11-2-1971 n. 11.

Ai sensi dell'art. 45 della legge 203/1982 i patti stipulati tra proprietario ed affittuario con la partecipazione delle organizzazioni sindacali presso le quali sono associati, anche se in deroga a disposizione di legge, sono ritenuti validi ad ogni effetto.

Della consegna e della riconsegna - (operazione di consegna) - All'inizio del contratto di locazione le parti convengono di nominare un perito, per le operazioni di consegna, a spese comuni. In caso di disaccordo, ciascuna nomina il proprio perito, sostenendone le spese e, in caso di disaccordo dei due periti, gli stessi ne nominano un terzo. Le operazioni consistono: .

a) nel rilievo delle scorte dotali;

b) nel rilievo dello stato di campagna;

c) nel rilievo dello stato di manutenzione dei fabbricati, specialmente per quanto riguarda impianti elettrico e idrico, infissi, serramenti e vetri;

d) nella compilazione di una relazione descrittiva (atto di consegna) che viene sottoscritta dai periti e dalle parti contraenti.

Assicurazione delle scorte morte - È consuetudine che il nuovo affittuario subentri nelle assicurazioni in corso e che in ogni caso assicuri per un valore adeguato tutte le scorte morte; in caso di sinistro l'affittuario dovrà egualmente riconsegnare una quantità di foraggio equivalente a quella ricevuta come scorta dotale all'inizio della locazione.

Riconsegna -Alla fine del contratto di locazione le parti convengono di nominare un perito per le operazioni di riconsegna a spese comuni. In caso di disaccordo, ciascuna nomina il proprio perito, sostenendone le spese e, in caso di disaccordo dei due periti, gli stessi ne nominano un terzo. Le operazioni consistono nel rilievo delle doti, delle scorte, dello stato di campagna, di fabbricati e manufatti e nella compilazione del bilancio per stabilire il dare e l'avere dei contraenti. In assenza di precedente verbale di consegna, e nel silenzio di questo, per consuetudine si presume quanto segue:

a) per le scorte dotali.

  1. che non vi siano scorte di fieno per quanto riguarda i foraggi; .
  2. che per le lettiere vi sia in dote tutto il prodotto dell'annata di strame e di paglia sciolta; intendendosi per tale la quantità esistente al momento della riconsegna. Nel caso in cui alla trebbiatura dell'ultimo anno esistano lettiere dell'annata precedente, queste vengono rilevate e consumate prima delle lettiere di nuova produzione; .
  3. che vi sia in concimaia il letame prodotto dal 1° maggio in avanti tenendo presente che anche il colaticcio esistente non fa luogo a compensi mentre è obbligo dell'uscente la scolmatura dei pozzi neri.

b) per 10 stato di campagna.

che il fondo debba essere riconsegnato con i medicai corrispondenti ad un terzo del terreno in rotazione ed il restante tutto arabile.

c) per 10 stato dei fabbricati e manufatti.

che questi debbano essere riconsegnati con tutte le serramenta ed i vetri, impianto elettrico, idrico e di riscaldamento e infissi in normale stato di manutenzione; come pure in piena efficienza dovranno essere consegnati tutti i manufatti irrigui e di scolo. Il tutto, salvo il normale deperimento d'uso.

d) per l'eventualità di un contratto di mezzadria in corso .

che se l'affittanza è stata iniziata con un contratto di mezzadria in corso l'affittuario abbia ricevuto il podere con la stessa consegna del mezzadro. Inoltre, ritenuto che la coltivazione dei medicai si Individua con rotazione quadriennale, quelli che hanno già prodotto per 4 anni devono essere posti, nel mese di agosto, a disposizione dell'entrante per l'aratura. Detti medicai vanno tuttavia misurati e valutati agli effetti della riconsegna.

Consuetudini varie - (Obblighi del conduttore) - L'affittuario deve condurre il fondo da buon padre di famiglia; deve pertanto eseguire tutte le opere necessarie all'allevamento ed alla conservazione delle piante esistenti al- l'inizio del contratto o immesse durante la locazione, purché non in quantità eccezionale; come pure deve provvedere alla manutenzione di tutti gli impianti e manufatti irrigui e d'altra specie.

Migliorie, addizioni e trasformazioni -Il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni fondiarie, sia per quanto concerne l'esecuzione da parte del locatore che del conduttore, e previsto e regolato dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 203/1982 e da residuali altre norme di legge tuttora vigenti (In conseguenza dell'emanazione della legge 203/1982, si va consolidando nella provincia modenese la prassi di addivenire in deroga, come previsto dall'art. 45, a precise pattuizioni scritte tra le parti per la realizzazione, la gestione e il riparto delle spese connesse alle opere di miglioria).

Ad opera effettuata l'affittuario deve trattare con la cura del buon padre di famiglia i nuovi impianti e curare diligentemente la manutenzione di qualsiasi miglioramento che sia stato apportato; il materiale occorrente al sostegno delle viti è a carico del locatore. Sono pure a carico del locatore ~ oneri derivanti per rimpianto, l'impalcatura e loro parziali sostituzioni nei vigneti, purché abbiano carattere di miglioramento. Il locatore, per parte sua, ha l'obbligo di disporre che i lavori di miglioria siano effettuati a tempo debito, al fine di contenere nel limite minimo i danni alle colture in atto.

Espurgo dei fossi - Il conduttore deve eseguire ogni anno l'espurgo dei fossi di irrigazione e di scolo, interni od esterni al fondo, delle scoline e la rifilatura delle testate delle carreggiate.

Scorte vive - Qualora il contratto di locazione preveda la consegna all'affittuario di scorte vive, queste saranno descritte per razza, stato di carne, peso, sesso, età, attitudini e gravidanza. All'atto della riconsegna del fondo il capitale bestiame, sulla scorta di tale descrizione, dovrà essere stimato in base ai prezzi correnti al momento della riconsegna e l'importo risultante messo a bilancio raffrontato al valore del bestiame effettivamente riconsegnato.

Fondo affittato «a corpo» - Quando nel contratto d'affitto l'estensione del podere è indicata con la dicitura «a corpo e non a misura» la tolleranza in più o in meno sull'effettiva estensione, per cui non si ha luogo a risarcimenti, è consuetudinariamente del 2%.

Unità di misura - Quando nel contratto l'estensione del fondo è indicata genericamente in «biolche» senza ulteriori precisazioni, si deve intendere che per tale unità di misura si vuole fare riferimento alla «biolca» considerata nel luogo ove è posto il fondo concesso in affitto.

Arbitrato - Nella consegna e nella riconsegna dei poderi dati in locazione è d'uso che tanto il locatore quanto il conduttore nominino un perito a spese comuni con l'incarico di effettuare le stime ed i bilanci. In caso di disaccordo, ciascuna parte nomina il proprio perito sostenendone le spese. Se i due periti non sono d'accordo, ne nominano un terzo a spese comuni.

Cap. 3) Conduzione a mezzadria

Premessa - Il contratto di mezzadria è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, uno dei quali (legge 15 settembre 1964 n. 756) prevede che dalla data di entrata in vigore della legge stessa non. possono.essere stipulati nuovi contratti mezzadrili. Comunque, I rapporti tuttora in vigore sono regolati, oltre che da norme legislative, in particolare dalla legge 3-5-1982, b) alla n leva n. 203, e dagli accordi sindacali integrativi, dalle norme consuetudinarie c) alla rileva che seguono.

Parti contraenti - Per concedente s'intende il proprietario o l'affittuario, o l'enfiteuta o l'usufruttuario che dà il fondo a mezzadria.

Per mezzadro s'intende il reggitore di un'intera convivenza familiare, di cui è unico e tacito mandatario per quanto riguarda l'azienda agricola ed i rapporti con il concedente o i suoi rappresentanti.

L'unità familiare mezzadrile si compone di tutti coloro che coabitano nella casa come addetti stabilmente al lavoro del podere e solo elencati nella scritta colonica.

L'abbandono del podere da parte del reggitore dà motivo alla risoluzione del contratto quando non ci sia altro componente la famiglia idoneo a sostituirlo.

Il rapporto mezzadrile a volte si costituisce tra il concedente e una cooperativa di lavoratori. In tal caso le funzioni di reggitore sono svolte dal rappresentante legale della cooperativa.

Forma del contratto - Il contratto di mezzadria si conclude normalmente dare tra i singoli mediante la "scritta colonica".

Durata del contratto - Il contratto di mezzadria è regolato dalla legge suddetta (I contratti di mezzadria sono attualmente regolati dalla legge 3-5-1982, n. 203).

Decorrenza del contratto - La decorrenza normale del contratto di mezzadria è dall'11 novembre. A favore del colono uscente è ammessa una tolleranza di dieci giorni per l'eventuale sgombro del fabbricato.

Direzione dell'azienda mezzadrile - La direzione della azienda mezzadrile al pascolo è ora disciplinata dalle leggi vigenti in materia di contratti agrari. .

Della consegna e della riconsegna - All'inizio della mezzadria il concedente consegna al mezzadro le scorte ed i beni di sua proprietà che intende sostituire quali doti del podere; tali doti restano, infruttifere, in uso della mezzadria.

Dell'atto di consegna si fa verbale scritto con l'assistenza di tecnici consegna. di fiducia di entrambe le parti.

Riconsegna - Per la riconsegna a fine mezzadria vale il principio che l'uscente "lascia come ha trovato".

Divieto di asportazione - Il mezzadro uscente non può, in mancanza di riconsegna, accordo, asportare foraggi, lettiere e concimi prodotti nel podere anche se eccedenti la dotazione del fondo.

Bilancio di dare e avere alla riconsegna - Le parti convengono di nominare a spese comuni un perito. In caso di disaccordo, ciascuna nomina il proprio perito sostenendone le spese e, in caso di disaccordo dei due periti, gli stessi ne nominano un terzo. Il perito o i periti incaricati compilano il bilancio di dare e avere e fissano debiti e crediti delle parti in relazione alla riconsegna, dopo aver proceduto a quanto segue:

a) alla stima dei foraggi, delle lettiere e dei letami esistenti sul fondo;

b) alla rilevazione delle coltivazioni e dello stato dei terreni;

c) alla rilevazione dello stato dei fabbricati.

Le valutazioni di che sopra sono calcolate con riferimento ai valori previsti dalla "Tabella dei prezzi validi base ai fini delle valutazioni delle scorte dotali agrarie in provincia di Modena" pubblicate ogni anno dalla Camera di Commercio. Detta «Tabella» deve essere pure applicata per i prezzi delle scorte dotali in consegna all'uscente.

Formazioni dei cumuli - Il mezzadro uscente deve denunciare ai periti la specie e la qualità dei singoli cumuli ed il modo di infienatura, restando garante del suo operato.

Divisione del capitale - Per quanto riguarda il capitale bestiame comune, il mezzadro uscente deve farne due parti uguali, indicando l'eventuale conguaglio se non ha potuto raggiungere, nella divisione, lo stesso valore nelle due parti. Il concedente ha il diritto di scelta, ma non può pretendere di farsi dare informazioni circa lo stato degli animali. E' fatto divieto di toccare il bestiame prima della scelta ed è pure vietata, nell'ultimo mese della conduzione mezzadrile, la esplorazione interna.

Presunzioni in mancanza di verbale scritto di consegna - (Foraggi). La paglia e lo strame di avena e di orzo vanno considerati come foraggio nero purché non siano coltivati in luogo del frumento. Per i prati stabili irrigui il mezzadro uscente ha diritto di sfalcio solo fino al terzo taglio, dopo di che non può falciare ne lasciare bestiame al pascolo sui prati stessi.

Paglia - Tutta la paglia comunque trebbiata è dote del fondo.

Letame - Se il letame non fu misurato all'inizio della mezzadria, l'entrante ha diritto di ricevere in consegna il letame prodotto dal l° maggio in avanti, ma ha l'obbligo di curarne l'ammasso. Il pozzo nero è escluso dalla consegna.

Qualora si semini la medica ed il trifoglio consociati al frumento, tale semina spetta anche nell'ultimo anno al colono uscente. In questo caso lo strame misto all'erba verrà falciato dal mezzadro uscente ed è di sua spettanza. Il medicaio o trifogliaio così ottenuto verrà considerato nella riconsegna.

Medicai - Per quanto concerne i medicai, ritenuto chela relativa coltivazione si afferma con rotazione quadriennale, per consuetudine quelli che hanno già prodotto per quattro anni devono essere posti, nel mese di Agosto, a disposizione dell'entrante per l'aratura. Detti medicai vanno tuttavia misurati e valutati agli effetti delle riconsegne. Ciò comporta che, tenuto conto della rotazione, i medicai in formazione devono costituire una quinta parte di quelli esistenti nel fondo prima delle arature.

Seminativi - Tutto il rimanente terreno seminativo che non sia a medicaio deve essere consegnato da arare appena levati i raccolti di grano e quelli derivanti dalle colture primaverili.

Diritto di semina - Nella parte montana della provincia, come delimitata nell'art. 59 del patto generale provinciale per la conduzione a mezzadria, pubblicato nel F.A.L. della Prefettura di Modena del 30-3-1934, n. 78, la semina del frumento viene ancora fatta dal mezzadro uscente. Il diritto di semina del colono uscente non sussiste nelle altre zone della Provincia. I mezzadri che in tali zone avessero acquisito tale diritto per precedenti consegne, non potranno comunque eseguire il lavoro di semina e avranno diritto, in compenso, a Kg. 100 netti per ogni biolca di terreno su cui il diritto è cessato (sopra un terzo del podere al netto delle tare normalmente calcolate nella misura del dieci per cento).

Filo di ferro - Tutto il filo di ferro (del n. 16 ed oltre) per il sostegno delle viti, essendo stato fornito dal concedente, è di sua esclusiva proprietà e non è quindi oggetto di compenso tra mezzadro subentrante ed uscente.

Trasporto del letame ed arature estive - Il trasporto del letame per le arature estive è a carico del mezzadro subentrante; l'uscente deve però prestarsi col bestiame, con gli attrezzi e macchine agricole del fondo. Per tali servizi gli è riconosciuto un equo compenso da pattuirsi.

Orine e colaticcio - Al mezzadro uscente è consentito usare le orine ed il colaticcio per le colture primaverili; le rimanenze però non vanno considerate in riconsegna. Qualora il pozzetto sia pieno, il mezzadro uscente dovrà tenerlo scolmato e dal l° luglio le spese di trasporto sono a carico del subentrante.

Scoline e carreggiate - L'espurgo delle scoline interne e la rifilatura delle carreggiate del podere spettano al mezzadro. Nell'ultimo anno spettano al subentrante.

Potatura - Il mezzadro subentrante ha diritto, nel periodo giugno-luglio, di portarsi sul fondo per eseguire la spollonatura e regolatura dei nuovi capi a legno delle viti potate nell'ultimo inverno.

Tutte le potature invernali (taglio siepi, salici, canneti, pali, robinie e pioppi, ecc.) sono di spettanza del subentrante Nei robinieti e nei boschi di altre essenze, mantenuti per la produzione di pali per sostegno viti, il turno regolare di taglio è di 4 anni; tutti gli anni si alleva il normale numero di nuovi fusticini e si tolgono quelli che hanno raggiunto i 4 anni .

Consuetudini varie nel rapporto mezzadrile: fossi irrigui e di scolo - È consuetudine espurgare i fondi irrigui non oltre il mese di luglio.

Quando il fosso serve più fondi, il mezzadro concorre per il tratto che va dal suo podere verso monte, fino alla sorgente (pozzo o bacchetta), in proporzione della superficie irrigua. I fossi di scolo (collettori) si espurgano dopo la semina del frumento. Quando il fosso serve più fondi, il mezzadro concorre all'espurgo del tratto che va dal suo fondo verso valle, fino alla foce (fosso consorziale o pubblico) in proporzioni della superficie scolante.

Qualora il lavoro di espurgo sia eseguito a cure pubbliche, le spese relative sono ripartite tra mezzadro e concedente.

Attrezzi e spese di manodopera - Tutti gli attrezzi di uso manuale occorrenti per la coltivazione del fondo sono forniti dal mezzadro. Per le spese d'impiego e manutenzione dei mezzi agricoli meccanici, non che per le spese dl manodopera, si vedano l'art. 5, comma l, della legge 15-9-1964, n. 756, il II comma dell'art. 37 L. 3-5-1982, n. 203, nonché gli accordi sindacali in vigore al momento. Per i mezzi agricoli non meccanici, spetta invece un compenso al proprietario degli stessi, secondo gli accordi intersindacali in vigore al momento.

Pollaio - Ove il pollaio non sia tenuto in comune è concesso al mezzadro l'allevamento di pollame per il fabbisogno della famiglia. Per fabbisogno della famiglia ci si riferisce all'accordo intersindacale provinciale del 29 dicembre 1955. Per gli allevamenti di tacchini, oche, anitre, conigli e colombi occorrono in ogni caso particolari e specifici accordi tra concedente e mezzadro; l'allevamento dei conigli deve essere sempre fatto in gabbia.

Assicurazioni - I premi di assicurazione dei prodotti e delle scorte contro i danni della grandine e dell'incendio, sono a carico comune. Qualora non sia stata avanzata una precisa richiesta da parte del mezzadro, il concedente non ha l'obbligo di contrarre assicurazioni: è esente, pertanto, da qualsiasi responsabilità a suo carico in caso di sinistro. Nel caso in cui una delle parti rifiuti di assicurarsi, l'altra parte ha facoltà di assicurare la propria quota di prodotti. Qualora il colono si trovi in condizioni di debito di notevole rilevanza verso il concedente, questi potrà provvedere all'assicurazione della parte colonica del prodotto principale del fondo e delle scorte, addebitandogli il premio relativo. Uguale facoltà ha il concedente per l'assicurazione del bestiame del colono, quando questi non abbia conferita nella mezzadria la sua metà di bestiame.

I premi per l'assicurazione contro gli infortuni agricoli sono a carico comune. I premi per l'assicurazione dei fabbricati contro i danni degli incendi sono a carico del concedente.

Rifilatura ed espurghi - È consuetudine che la rifilatura delle carreggiate e l'espurgo dei fossi di scolo vengano effettuati almeno una volta l'anno dal mezzadro.

Trasporti e carreggi - Il mezzadro trasporta con mezzi di comune proprietà, e senza diritto a compenso, i prodotti del fondo ai magazzini del concedente, gli attrezzi e le macchine, le materie necessarie alla coltivazione, i materiali occorrenti per la manutenzione dei fabbricati e delle piantagioni.

Il mezzadro è tenuto ai detti trasporti sino al limite di 6 Km. Quando non vengono adoperate macchine di comune proprietà di dotazione. del fondo, il trasporto dei generi destinati alla produzione del podere è fatto a spese comuni; è fatto a spese del concedente o del mezzadro il trasporto dei prodotti di loro spettanza.

Al mezzadro è vietato compiere lavori, carreggi ed altre prestazioni manuali per conto terzi con macchine in comproprietà di dotazione del fondo.

Il trasporto delle masserizie, nello sgrombo del fondo, che si esegue prima della stima del capitale bestiame, è eseguito dal colono col bestiame comune nei limiti di distanza di cui al secondo comma.

È ammessa la zerla previo consenso del concedente, nonché lo scambio di manodopera.

Castagneti - Se all'atto della stipulazione del contratto di mezzadria le parti hanno dichiarato che il castagneto fa parte della mezzadria, il mezzadro deve eseguirlo ed eseguire a tempo debito le potature.

Il legname proveniente dalla potatura, fatta eccezione di quello atto al lavoro del concedente; la spollonatura e la impalcatura incombono al mezzadro. Il prodotto è diviso a metà ed è essiccato a cura del mezzadro.

Boschi - Il bosco ceduo o di alto fusto non fa parte della mezzadria.

Il concedente potrà permettere, di volta in volta, al mezzadro il godimento del bosco per la raccolta delle ghiande, per il pascolo, per la sfrondatura delle piante a scopo di alimentazione del bestiame, per la raccolta delle foglie da foraggio e da lettiera.

Imposte e tasse - Sono a carico comune i contributi provinciali e comunali di utenza stradale per i rotaboli di uso comune.

Sono a carico del concedente le imposte gravanti la proprietà immobiliare, le imposte sui redditi agrari e l'imposta locale sui redditi di parte dominicale, le tasse consorziali per opere idrauliche di prosciugamento.

Sono a carico del mezzadro: la imposta sui redditi agrari e l'imposta locale sui redditi di parte rusticane, quella di utenza stradale per i veicoli di suo uso personale, le prestazioni d'opera per pubbliche comandate, che si riferiscono all'ordinaria manutenzione del fondo.

Spese di irrigazione - L’acqua proveniente da pozzi artesiani esistenti sul fondo è goduta gratuitamente dal mezzadro.

Il canone per l'acqua di irrigazione è diviso a metà fra le parti.

Il noleggio delle macchine per il sollevamento dell'acqua è a carico comune.

L'espurgo annuale dei fossi di irrigazione e di scolo, interni ed esterni al fondo, eseguito a cure pubbliche, la spesa relativa è ripartita fra mezzadro e concedente; a quest'ultimo incombono le spese relative alla costruzione ed alla manutenzione straordinaria dei manufatti.

Miglioramenti di carattere fondiario - Il concedente può eseguire lavori di miglioria fondaria (nuovi impianti, abbattimenti, scoli, trasformazioni fondarie) occupando il terreno per il tempo necessario a portare a produzione gli impianti senza che il mezzadro possa opporsi o chiedere compensi di sorta.

Allorché i nuovi impianti o i lavori eseguiti entrano in produzione, il terreno ritorna a far parte della mezzadria (Per le innovazioni a cura del mezzadro, cfr. art. 8 della citata legge 15-9-1964 n° 756).

Le parti concordano tempi e modalità per gli atterramenti di vecchi piantamenti. Le spese per la cura alle nuove piantagioni, fino alla produzione, sono a carico del concedente. Lungo i piantamenti è riservata una striscia di terreno, della larghezza di almeno un metro, che non potrà coltivarsi. Il letame e il colaticcio, ove esistenti, necessari alle nuove piantagioni, sono forniti dal fondo.

Stralcio - Lo stralcio, se ed in quanto esistente, è attuato all'inizio dell'annata agraria in base alla divisione dei prodotti al terzo, ma al netto da spese.

Il mezzadro provvede per metà alle spese di concimazione, all'aratura del terreno, ai trasporti occorrenti, rimanendo a suo vantaggio la differenza tra il terzo e la metà dei raccolti e, in comune col concedente, le invernaglie bianche, le cime, ecc. ricavate dal terreno stralciato.

Libretto colonico - Ciascuna parte contraente conserva presso di se un esemplare del libretto colonico, sul quale il concedente deve registrare, di volta in volta, tutte le partite di debito e di credito. Il mezzadro è tenuto a presentare al concedente, periodicamente, il libretto per le annotazioni alle operazioni compiute.

Al 31 dicembre si effettua una ricognizione contabile, le cui risultanze devono essere firmate dai contraenti in segno di accettazione. I saldi vengono effettuati al momento dell'incasso degli importi del latte, uva e bietole.

Sul saldo delle contabilità premesse non definite, superiori ad un anno, decorre l'interesse legale che verrà calcolato nella chiusura dei conti all'anno successivo e sino al pareggio del saldo.

Cap. 4) - Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione

Colonia parziaria - Consta che nella provincia di Modena l'istituto sia pressoché scomparso, con trasformazione dei relativi rapporti iniziali in contratti agrari atipici.

Compartecipazione - Nella provincia di Modena è tuttora regolata dal capitolato provinciale e da un accordo intersindacale stipulato nel settembre 1946.

I suddetti contratti non possono essere più stipulati, secondo il disposto della legge 203/1982, fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 della legge medesima.

Cap. 5) - Conduzione a colonia miglioritaria

Non sono stati accertati usi.

Cap. 6) - Conduzione a colonia in enfiteusi

Non sono stati accertati usi.

Cap. 7) - Altre forme di conduzione

Non sono stati accertati usi.

Titolo V: Compravendita di prodotti

Cap. 1) - Prodotti della zootecnica

a) Bovini

Art. 1. Forma del contratto - I contratti sogliono concludersi verbalmente. È tuttavia entrato in uso specialmente nelle stalle razionali moderne, di concludere il contratto anche in forma scritta. Concluso il contratto, è d'uso che il compratore marchi l'animale comperato. L 'animale marcato è considerato, a tutti gli effetti, come consegnato al compratore, salvo diverso accordo tra le parti esplicitamente espresso. In caso di restituzione, il bestiame dovrà essere restituito nel luogo dove fu ritirato. a spese del compratore.

Bestiame da macello

Art. 1Conclusione del contratto (Vendita alla stalla) -Se il contratto è concluso «a vista», al momento della stipulazione viene fissata la data del ritiro.

Se il contratto è concluso «a peso vivo» viene stabilito l'orario della pesatura, senza che si faccia detrazione per tara. Se il contratto è «a peso morto » si stabiliscono il macello, la data e le modalità di macellazione.

Quando la vendita avviene per gruppo, se una bestia risulta affetta da vizi occulti, viene restituito o deprezzato il solo capo affetto dal vizio.

(Vendita al mercato) - Quando il contratto è «a vista » si stabilisce il prezzo ed il compratore prende possesso dell'animale.

Quando il contratto è «a peso vivo» l'animale viene pesato subito dopo la stipulazione e comunque prima della chiusura del mercato. L'atto della pesatura trasferisce la proprietà dell'animale.

Quando invece il contratto è «a peso morto» si stabiliscono il macello e la data di macellazione, e l'animale viene preso in consegna dall'acquirente anche subito, salvo diverso accordo tra i contraenti. Dopo la compravendita, qualora si verifichino incidenti all'animale (es.: rottura di arti, ecc..) la responsabilità ricade sulla persona o sulle persone che l'hanno in consegna.

Per il bestiame da macello, la morte dell'animale avvenuta dopo la marcatura è a carico del venditore se le analisi necessarie mettono in luce che si tratta di malattia preesistente al contratto. E' invece a carico del compratore se la causa è successiva alle marcature o comunque alla stipulazione del contratto.

(Vitelli da latte) - Quando il vitello da latte è venduto alla stalla, se ne stabilisce il prezzo a peso vivo. L'animale viene pesato prima della poppata e vengono lasciati Kg. 2 di tara; dopo la pesatura il vitello è fatto poppare, quindi viene ritirato dall'acquirente. Quando, per contro, la vendita avviene al mercato, il vitello viene pesato, ritirato e pagato subito, senza detrazione di tara. Nelle zone di Finale e di Mirandola la pesatura viene fatta prima di mezzogiorno.

Art. 2 - Peso e garanzia - L 'animale venduto a peso morto viene pesato in mezzene o in quarti escludendo la pelle, la testa, la giogaia, le parti inferiori delle gambe (carpo e tarso), tutti i visceri toracici e addominali, lasciando i reni col grasso aderente. Se l'animale viene pesato subito vizi occulti, viene resti dopo la macellazione, si abbuona il 2% per ogni capo. Se vengono tolte la giogaia, la coda e il diaframma, non esiste tara.

La spesa per la pesatura è a carico del venditore; tutte le altre sono, a carico del compratore. Ciascuna parte paga il mediatore a tariffa.

Gli animali venduti da macello sono soggetti alle sole garanzie di legge(1).

Art. 3 - Pagamento - La vendita può avvenire alla stalla dell'allevatore o al mercato.

Il prezzo può essere fissato "a vista" ovvero in ragione di quintale, espressa che l'animale "a peso vivo" od "a peso morto".

Il pagamento deve essere fatto all'atto della consegna se la vendita è avvenuta a vista e all'atto della pesatura se la vendita è stata fatta a l'animale è fatta a peso vivo o a peso morto.

Art. 4 - Obblighi di garanzia del venditore - Se l’animale venduto fu alimentato con fieno greco o altre sostanze che alterino il sapore delle carni, il venditore, che non fece parola al momento del contratto, è responsabile per l'eventuale deprezzamento delle carni stesse(2).

Art. 5 - Reclami – Il compratore che sollevi eccezione o reclamo circa il peso dell’animale acquistato a peso morto o circa la condizione sanitaria delle carni, è tenuto a conservare la testa con le corna e la pelle attaccata al collo onde renderne possibile l’identificazione.

Nel primo caso il compratore è tenuto a conservare le carni, la testa e la pelle sopra indicate a disposizione a disposizione del venditore fino all'orario di chiusura del macello. Trascorso tale termine potrà essere richiesto l'intervento del Direttore del macello o chi per esso.

Nel secondo caso l'identificazione deve avvenire entro 24 ore in provincia ed entro 48 ore fuori provincia. Tale termine decorre dal momento ha diritto di chiederne del ricevimento della comunicazione.

Il venditore è responsabile dei difetti occulti e di sicura preesistenza , che influiscano sulla commestibilità delle carni.

Art. 6 - Mediazione – Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Bestiame da vita

Art. 1 - Forma del contratto -Il contratto si fa a vista, per capo, per paio o per gruppo.

Quando la vendita avviene per gruppo, se una bestia risulta affetta da vizi occulti, viene restituito o deprezzato il solo capo affetto dal vizio.

Non è uso dare caparra al venditore. E' d'uso, invece, la fideiussione allorché il contratto è concluso tra persone che non si conoscono.

La fideiussione è prestata verbalmente e si esprime mediante le parole «guardate a me», «se non paga lui pago io» od altre equivalenti.

Art. 2 - Clausole speciali -«A piacimento» .Non è di uso la clausola c a piacimento».

«Sano e da galantuomo» «sano e buono da vita» - Le frasi «sano e da galantuomo» o «sano e buono da vita» importano una garanzia espressa che l'animale è immune da qualsiasi malattia o difetto e che esso è idoneo all'uso cui è destinato dalla comune volontà dei contraenti.

«Buono da stalla» -La clausola «buono da stalla» significa che l'animale è immune da malattie contagiose.

Art. 3 - Consegna - Se la vendita è avvenuta al mercato, il compratore prende possesso dell'animale appena marcato; se la vendita è avvenuta alla stalla dell'allevatore, il compratore prende possesso dell'animale al ma. mento del ritiro.

Art. 4 - Obblighi di garanzia del venditore - «Garanzia di sanità». La semplice garanzia di sanità equivale alla clausola «sano e buono da vita».

La referta per sanità, qualora si manifesti una malattia, deve essere fatta entro quattro giorni dalla consegna ( entro il venerdì successivo se l'animale fu acquistato e ritirato il lunedì).

Se il venditore non preferisce ritirare l'animale, il pagamento viene prorogato in attesa dell'esito della perizia veterinaria ed il compratore deve provvedere alla cura dell'animale usando la normale diligenza.

Se si tratta di una malattia preesistente al contratto, il compratore ha diritto di chiederne la risoluzione.

Le spese sono a carico della parte perdente.

«Garanzie espresse» -Qualora il venditore garantisca per patto, e durante un certo tempo, l'immunità dell'animale da un vizio o difetto, il compratore, accertato il vizio o difetto, deve farne referta al venditore.

Art. 5 - Referta e azione redibitoria per vizi dell'animale - Al compratore compete l'azione redibitoria ove sussista uno dei seguenti vizi: .

  1. Pleuropolmonite .
  2. dar di cozzo(3).
  3. assoluto rifiuto al lavoro .
  4. doglia vecchia (zoppia cronica) .
  5. lesioni da corpi estranei .
  6. capo storno .
  7. litiasi vescicale ed uretrale (calcolosi) .
  8. epilessia (mal caduco)(4).
  9. urinar rosso (semprechè questi due ultimi sintomi siano la manifestazione di processi cronici, che limitano sensibilmente il normale rendimento dell'animale.
  10. tosse .
  11. crampo rotuleo .
  12. lingua serpentina.

La referta deve essere fatta entro il termine di 4 giorni dalla consegna dell'animale comperato nei casi di pleuro-polmonite, dar di cozzo, assoluto rifiuto al lavoro, doglia vecchia (zoppia cronica), capo storno, tosse, a partecipare alla prova. crampo rotuleo, lingua serpentina.

Detta referta deve essere fatta nel termine di 40 giorni dalla consegna nei casi di lesioni da corpi estranei, litiasi vescicale od uretrale (calcolosi), l'urinar rosso ed epilessia (mal caduco).

In ogni caso, la referta deve essere fatta al venditore mediante lettera gara raccomandata o telegramma ovvero verbalmente presenti due testimoni.

«Obbligo del compratore dopo la referta» Dopo la referta del vizio scoperto, il compratore non può impiegare nel lavoro l'animale o comunque farne uso. Diversamente decade l'azione redibitoria.

Non è prescritto di affidare l'animale ad una pubblica stalla(5).

«Animali venduti a paio » - Se oggetto di contratto fu un paio di animali ed uno di essi è affetto da un vizio redibitorio, il compratore, che intende risolvere il contratto, deve restituire al venditore ambedue gli animali.

Art. 6 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione .si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Bestiame da lavoro

Art. 1 - Obblighi di garanzia del venditore - «Idoneità al lavoro» .

Se fu garantita espressamente l'idoneità dell'animale al lavoro, il vizio del non tirare o del tirare dispari e dello scappare dal giogo deve essere denunciato al venditore entro il venerdì successivo al lunedì nel quale fu consegnato l'animale mediante lettera raccomandata, telegramma o verbalmente alla presenza di due testimoni.

«Garanzia che gli animali tirano » - La garanzia che gli animali della tirano non comprende pure quella che essi tirano pari, la quale deve essere espressamente pattuita.

Norme speciali per le vaccine

Art.1 - Obblighi di garanzia del venditore - «Garanzia del latte - Vaccina fresca di latte». Se la vaccina in lattazione non produce la quantità garantita, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la risoluzione del contratto, ovvero una diminuzione proporzionale del prezzo.

«Vaccina pregna, prova del latte» - Se una vaccina è venduta pregna con la garanzia di una determinata produzione di latte ogni 24 ore, l'accertamento della quantità di latte prodotto si compie fra un minimo di 30 giorni ed un massimo di 40 giorni dal parto, purché siano trascorsi otto giorni dallo slattamento del vitello. La produzione di latte ogni 24 ore si intende con due mungiture sino ai 24 Kg. giornalieri.

Il compratore è tenuto ad avvertire il venditore, entro 24 ore, dall'avvenuto parto della vaccina.

Il compratore, entro 3 giorni dopo il decorso del termine suddetto di 8 giorni, verifica la quantità di latte prodotta e, se questa risulti inferiore a quella garantita, ne avverte il venditore, il quale è tenuto a partecipare alla prova. Per altro questi ha diritto di fare governare per tre giorni la vaccina, somministrandole, secondo la stagione, foraggio verde a piacimento ovvero fieno e beverone, caldo nell'inverno. La somministrazione del concentrato deve essere proporzionale alla produzione di latte garantita nella misura di 1 Kg. di concentrato ogni 5 Kg. di latte garantito.

Si intende che il concentrato non dovrà superare il contenuto del 17% di proteine digeribili.

Il venditore verifica durante i tre giorni insieme al compratore la produzione di latte, facendo una prova alla mattina ed una alla sera, salvo accordi speciali tra le parti. La prova si considera positiva se il quantitativo di latte garantito viene raggiunto anche in uno solo dei tre giorni stabiliti per la prova.

«Ritardo del parto» -Se il venditore ha garantito il compimento della gravidanza per un giorno determinato, è di uso una tolleranza non superiore a 28 giorni. Invece, se il venditore ha garantito che la vaccina si sgraverà (farà) entro un determinato giorno, non si ha periodo di tolleranza.

La indennità a motivo del parto ritardato è commisurata con la quantità di latte garantita o che la vaccina presumibilmente avrebbe prodotto nel periodo di tempo corrispondente al ritardo, al prezzo indicato nella Tabella dei valori dei prodotti agricoli pubblicata annualmente dalla Camera di Commercio.

La misura dell'indennizzo, comunque, deve essere tale che la somma incassata dal venditore, dedotto l'indennizzo, non sia inferiore a quello della vaccina considerata da macello al momento in cui fu acquistata-.

«Prolasso» - Dal difetto del prolasso abituale della vagina o dell'utero (il mostrare) non deriva diritto alla risoluzione del contratto, bensì diritto a indennità.

Il venditore che garantisca il «non mostrare», non è tenuto per più di otto giorni, se la vaccina è venduta già sgravata; è tenuto invece sino al parto, se la vaccina è venduta pregna.

Tuttavia è irrilevante il prolasso che si verifichi durante gli 8 giorni che precedono il parto.

La garanzia espressa con le parole «sana e buona da vita» comprende per la sua durata (che in mancanza di esplicita diversa malleveria è di 8 giorni) il difetto del prolasso abituale.

E' accertato il difetto qualora il prolasso sorpassi le labbra della vulva, mentre la vaccina è coricata.

Il latte, infine, prodotto dalla vaccina, deve essere idoneo all'uso per il quale la vaccina fu venduta. .

Art. 2 - Reclami - Il compratore deve denunciare al venditore la minore produzione di latte nel termine di 5 giorni, compreso quello della consegna, salvo accordi speciali tra le parti.

Il compenso, dovuto al compratore, salvo patto diverso, si determina in ragione della minore quantità di latte prodotto nel confronto con la quantità garantita per 90 giorni, al prezzo indicato nella tabella di cui alla pagina precedente. consegna.

Art. 3 - Risoluzione del contratto - «Garanzia di gravidanza» - E' d'uso che lo stato di gravidanza di una vaccina garantita tale venga accertato veterinaria non oltre il 15° giorno dal ritiro. L'accertamento deve rilevare urla gravidanza normale con feto vitale. Nel caso che la visita veterinaria abbia esito negativo, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

«Spese sanitarie» -Le spese di visita veterinaria per l'accertamento dello stato di gravidanza sono a carico del venditore, se l'animale non è gravido; del compratore, se è gravido, salvo diverso accordo fra le parti.

b) Equini

Equini da vita

Art. 1 - Forma di contratto - I contratti sogliono concludersi verbalmente.

Art. 2 - Clausole speciali - I cavalli da vita vengono normalmente con le seguenti clausole speciali: .

«Da galantuomo» - Nelle vendite «da galantuomo» il venditore è tenuto a garantire che l'animale è immune da qualsiasi malattia, difetto o vizio in genere ed in particolare garantisce che il cavallo è sano dl fiato, immune dal ticchio, sia d'appoggio che volante, nonché dal vizio dell'orso(6). L'eventuale presenza di malattie o di uno dei suddetti difetti o vizi particolari deve essere espressamente dichiarata dal venditore.

«Per la capezza» - «Come è lunga la capezza» od espressioni equivalenti

Queste clausole escludono qualsiasi garanzia per malattie, vizi o difetti, eccetto se il cavallo morsichi ed abbia il mal caduco o il cimurro, qualora il compratore non sia stato avvertito, salva l'applicazione delle norme del Codice civile sulle conseguenze del fatto illecito, colposo o doloso. Tali clausole non escludono che il compratore possa essere difeso, a norma del Codice Civile, contro la colpa o la frode del venditore che ha taciuto l'esistenza di una malattia infettiva o di un vizio pericoloso per l'uomo.

«A piacimento» -Se è convenuta la clausola «a piacimento» è facoltà del compratore di restituire il cavallo entro otto giorni senza obbligo di dichiararne il motivo.

Art. 3 - Pagamento - Il prezzo deve essere pagato entro otto giorni dalla consegna medesima.

Art. 4 - Azione redibitoria per vizi occulti - Al compratore compete l'azione rebitoria ove sussista uno dei seguenti vizi o difetti: bolsaggine, doglia vecchia (ossia reumatismo cronico), cimurro, restio, luna, malcaduco, cavallo che morde(7).

Referta -Il compratore deve fare referta al venditore del vizio o difetto redibitorio, sia esso previsto dalla consuetudine o da espressa clausola contrattuale, mediante lettera raccomandata, telegramma o verbalmente, presenti due testimoni, non più tardi della mezzanotte del 4° giorno, per i vizi della bolsaggine, del restio e della doglia vecchia, e nel termine di quaranta giorni qualora il cavallo sia affetto da cimurro, da luna, malcaduco oppure ove il cavallo morda. Eseguita la referta, il compratore non può adoperare il cavallo, che deve essere conservato nello stallo in cui si trova. Il vizio denunciato si accerta mediante visita medico-veterinaria o di persona esperta, presenti il venditore ed il compratore.

Cavalli iscritti ai libri genealogici

Il trasferimento avviene mediante passaggio del certificato d'origine sul retro del quale esiste una formula di passaggio di proprietà da firmare a cura dell'acquirente e del venditore. La compravendita esclude qualunque garanzia per malattie, vizi o difetti, eccetto se il cavallo abbia il mal caduco o il cimurro. Mentre per i puledri da addestrare il venditore è esclusiva- mente tenuto ad avvertire l'acquirente che il puledro è esente da mal caduco e cimurro, per i cavalli già addestrati il venditore è inoltre tenuto ad avvertire l'acquirente se il cavallo morde, sgroppa, fa il «restino» o è affetto da gravi menomazioni alla vista.

Tali clausole non escludono che il compratore possa essere difeso a norma del codice civile contro la colpa o la frode del venditore che ha taciuto l'esistenza di una malattia infettiva (ad esempio anemia perniciosa) o di un vizio pericoloso per l'uomo.

Art. 5 -Mediazione -Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Equini da macello

Art. 1 - Obblighi di garanzia del venditore - Nella compravendita di equini da macello il venditore garantisce l'immunità da malattie o lesioni, che rendano le carni non commestibili, garantisce inoltre di non avere somministrato all'animale foraggio o mangime (ad es. fieno greco) che rendono le carni non commestibili per cattivo sapore.

Il venditore è responsabile, se dai controlli veterinari effettuati all'atto della macellazione le carni sono dichiarate non commestibili e soggette a sequestro, anche parziale.

Art. 2 - Pagamento - Il prezzo deve essere pagato alla consegna.

Art. 3 - Mediazione – Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

c) Suini

Suini da allevamento e da macello

Art. 1 - Specie di vendita – I maiali da allevamento (tali sono i lattonzoli e i magroni sino ad 80 kg inclusi al netto della tara), si comperano a vista e, quindi senza tara ovvero a peso. Per tali suini venduti a peso la tara è del 3%, se governati. I maiali da macello (tali sono i suini oltre gli 80 kg di peso al netto della tara) si acquistano a peso vivo o a peso morto. Per tali maiali la tara d'uso è di kg 6 (sulla differenza tra tara e peso lordo rilevate alla pesa più vicina, del latte. I capi devono essere pesati dopo il pasto. Se consegnati 12 ore dopo il pasto viene concessa una tara da 0 a 2 kg).

Per le scrofe la tara d'uso è di 8 kg a peso vivo oppure del 3% a peso morto. Per i maiali venduti a peso morto s'intende un maiale a cui sia stata levata la lingua, tutti i visceri e le unghie. Non possono togliersi i reni, il tessuto perifaringeo e perianale.

Per maiali da macello venduti a peso vivo la responsabilità del venditore cessa all'atto della pesatura.

Art. 2 - Obblighi di garanzia del venditore – Il venditore non è garante per vizi o difetti. La garanzia per la sanità dei maiali da allevamento deve essere pattuita espressamente. Se è convenuta una garanzia per sanità, il compratore deve denunciare la malattia al venditore entro il termine pattuito. Nella compravendita di suini da macello venduti a peso vivo od a peso morto, le conseguenze dell’applicazione delle leggi sanitarie e di polizia veterinaria, sono a carico del venditore(8).

Se il maiale venduto per il macello fu alimentato con fieno greco, il venditore che non lo dichiara espressamente al momento del contratto è responsabile verso il compratore per il deprezzamento della carne.

Art. 3 - Recesso del venditore per mancato ritiro . Nel caso in cui l'acquirente non ritiri i suini entro 7 giorni dalla data fissata, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto e ritenere la caparra se la stessa è sufficiente a coprire l'eventuale danno. In caso contrario, avrà diritto a richiedere un risarcimento adeguato.

Art. 4 - Termine per il ritiro - Qualora le parti non convengano espressamente la data del ritiro dei suini venduti, gli stessi dovranno essere ritirati entro 8 giorni dalla data del contratto.

Art. 5 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

d) Ovini e caprini

(9)

Ovini da allevamento

Art. 1 - Specie di vendita - I contratti degli ovini da allevamento (da arte) e di quelli adulti si concludono a vista; i contratti degli agnelli da macello, sia a peso vivo che a peso morto.

Art. 2 - Clausole speciali -«Garanzia della sanità» -Non è di uso la garanzia della sanità; il venditore è soggetto ad essa solo se è stata convenuta espressamente.

Non è di uso, nemmeno, garantire la gravidanza ne la produzione del latte.

Art. 3 - Merciaia - Qualora sia garantita l'immunità degli ovini venduti dalla malattia detta volgarmente merciaia (distomatosi epatica), il compratore deve fare referta al venditore appena scoppiata la malattia e mai oltre 50 giorni dalla consegna.

Art. 4 -Mediazione -Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Ovini da macello

Art. 1 - Tara - Non si ha tara di uso per gli ovini venduti a peso vivo.

Art. 2Pagamento - Il prezzo deve essere pagato all'atto della consegna.

Art. 3Obblighi di garanzia del venditore - Nella compravendita di ovini da macello a peso vivo il venditore non è tenuto ad alcuna garanzia, neppure per il carattere commestibile delle carni.

Art. 4Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

e) Animali da cortile

Art. 1 - Forma del contratto - Si distinguono due tipi di contratto: la compravendita con consegna immediata o con consegna a termine, anche ripartita. Il contratto di compravendita con consegna immediata è sempre verbale, quello con consegna a termine, anche ripartita, è normalmente fatto per iscritto.

Art. 2 - Oggetto - Il pollame vivo come: polli, galline, capponi, faraone, anitre, oche, tacchini, è oggetto di contratto per capo e peso, secondo la comune intenzione delle parti. Le stesse norme valgono per i conigli. Si contratta anche pollame morto.

Art. 3 - Contratto a peso - I contratti all'ingrosso di pollame si concludono generalmente a peso con facoltà del compratore di visitare il pollame medesimo e di effettuare lo scarto dei capi che non corrispondono alle condizioni del contratto. Molte volte lo scarto è oggetto di un successivo accordo.

Per i contratti relativi ai pulcini da carne e da uova, il prezzo viene stabilito a numero, tenendo conto della razza e della destinazione e il pagamento può essere dilazionato a 30 o 60 giorni.

Art. 4 - Prezzo - Il prezzo è calcolato a vista ed a peso vivo, senza tara: il prezzo dei piccioni si intende per capo, salvo che, per accordo intervenuto tra le parti, debba intendersi a peso.

Art. 5 - Caparra - E’ d’uso dare una congrua caparra, nei contratti a termine con consegne ripartite, a garanzia del buon termine del contratto stesso. Tale caparra sarà scontata alle ultime consegne della merce.

Art. 6 - Consegna e pagamento - La consegna è generalmente immediata e il pagamento del prezzo si intende a pronti contanti: nel caso di consegna non immediata si deve precisare il termine massimo del ritiro.

Art. 7 - Esclusione della garanzia per vizio o difetto - Il venditore non è garante per vizi e difetti del pollame, sia questo destinato.

Art.8 - Garanzia per le sanità - La garanzia per la sanità del pollame non è sottointesa, ma deve essere pattuita espressamente(10).

Art. 9 - Modalità per la vendita del pollame morto - Per il pollame ed i conigli venduti morti si devono precisare le varie forme di macellazione e confezione.

f) Uova

Uova da consumo

Art. 1 - Forma del contratto - Si distinguono due tipi di contratto:compravendita con consegna immediata o con consegna a termine,anche ripartita.Il contratto di compravendita con consegna immediata è sempre verbale,quello con consegna a termine,anche ripartita è normalmente fatto per iscritto.

Art. 2Oggetto - Le uova di pollame si contrattano a numero o peso, con riferimento eventuale a colore di guscio. Si contrattano anche per cassa che contiene 360 uova o per mezza cassa di 180 uova.

Art. 3Qualità - In base alle caratteristiche che presentano relativamente al guscio e cuticola, alla camera d'aria, albume, tuorlo, germe, odore, le uova da consumo sono classificate secondo le norme contenute nel Regolamento CEE n. 1619/68 del 15-10-1968 recepito con legge della Repubblica Italiana N. 9 del 3 maggio 1971 pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 5-7-71(11). Nei contratti per grosse partite e per casse si determina il peso netto medio delle uova.

Art. 4Caparra - Nei contratti con consegna a termine, anche ripartita, è uso dare una congrua caparra a garanzia del buon esito del contratto medesimo. Tale caparra sarà scontata all'ultima consegna della merce.

Art. 5 - Consegna - I contratti si intendono conclusi per consegna nel magazzino del venditore. Devono essere precisati i giorni del ritiro.

Art. 6 - Prezzo - Il prezzo si riferisce alla quantità secondo le classificazioni sopraelencate.

Art. 7 - Pagamento - Nel silenzio delle parti si intende che il prezzo debba essere pagato a pronti contanti.

Art. 8 - Contestazioni - Il compratore ha diritto di rifiutare la merce che non sia della qualità convenuta, che manchi del peso garantito, o che presenti vizi o difetti.

Art. 9 - Imballaggio - Salvi speciali accordi, l'imballaggio è a carico del compratore.

Uova da cova

Art. 1 - Conclusione del contratto - Le uova da cova si contrattano di solito per. intere partite di determinati pollai, precisando il nome (razza, incrocio, ecc.) degli animali e con impegno reciproco di consegna e ritiro dell'intera disponibilità.

Art. 2 - Forma del contratto - I contratti vengono generalmente stipulati in forma scritta.

Art. 3 - Requisiti della merce - Per uova atte alla cova si intendono quelle deposte, aventi idonea conformazione, guscio intero ed uniforme, che siano sufficientemente pulite e non lavate, solitamente superiori ad un peso di 52-53 grammi e subordinatamente all'accertamento dell'immunità da pullorosi.

Art. 4 - Caparra - E' d'uso rilasciare all'atto della stipulazione del contratto una congrua caparra a garanzia del buon esito dell'affare.

Art. 5 - Imballaggio - L'imballaggio è sempre a carico del compratore.

Art. 6 - Consegna - Le operazioni di consegna avvengono generalmente mediante ritiro delle uova presso l'allevamento, ritiro che si è soliti effettuare settimanalmente o più volte la settimana (una o due volte).

Art. 7 - Verifica della merce - Il compratore ha facoltà di sottoporre l'allevamento al controllo di tecnici di fiducia e di sospendere temporaneamente il ritiro delle uova nel caso in cui quelle non vitali, alla prima speratura e per almeno due consegne, superino il 30%, in attesa dell'eliminazione delle cause di scarsa fecondità.

Art. 8 - Pagamento - Il pagamento ha luogo secondo scadenze prefissate, che sono perlopiù di 15-30 giorni dalla consegna.

Art. 9 - Obblighi di garanzia del venditore - E' d'uso che il venditore si renda garante di una determinata fecondità alla prima speratura, solitamente dell'80-85%.

Art. 10 - Compravendita di pulcini - La compravendita di pulcini è regolata per consuetudine nel seguente modo: i pulcini devono essere sani, immuni da malattie infettive, di buona vitalità e provenienti da uova di peso non inferiore ai 52-53 grammi.

g) Latte ad uso industriale

Art. 1 - Conclusione del contratto - Il contratto ha durata annuale.

Art. 2 - Forma e oggetto del contratto - I contratti per la somministrazione di latte fra i produttori e gli esercenti di caseifici si sogliono concludere per iscritto secondo l'usanza diffusasi negli ultimi anni; in via eccezionale verbalmente.

Il libretto nel quale sono notate le quantità dì latte somministra costituisce prova anche del movimento di dare e avere fra il produttore e l'esercente il caseificio.

Nel silenzio del contratto non è d'uso prestare una caparra né una fideiussione.

In mancanza di patto diverso, oggetto del contratto è tutta la quantità di latte prodotta da azienda dopo che furono slattati i vitelli, eccettuati il latte necessario alle famiglie del conduttore e del colono.

Art. 3 - Consegna - Salvo patto diverso, il latte deve essere consegnato nel caseificio due volte al giorno, al mattino ed alla sera, nelle ore consuete, in recipienti metallici del fornitore. Il cascinaio lo pesa e ne annota la quantità in due libretti, uno dei quali è tenuto dal somministratore e costituisce la prova della quantità del latte somministrato

Art. 4 - Pagamento e modalità per la formazione del prezzo - Sono ora disciplinati dalla legge 8-7-1975, n. 306, sulla base della quale il prezzo del latte alla stalla o al caseificio viene determinata a seconda della qualità, della destinazione e dell'uso(12).

Art. 5 - Obblighi di garanzia dei fornitore - Il fornitore garantisce la purezza del latte, l'immunità da colostro e da alterazioni.

Il cascinaio ha diritto di fare eseguire l'analisi.

In caso di annacquamento o scrematura rilevati in forma legale, al conferente si applica una penale che può giungere nei casi più gravi, fino alla perdita di tutto il latte conferito al dall'inizio del contratto e fino alla data della provata frode; ciò vale anche per i caseifici sociali.

Cap. 2) - Prodotti dell'agricoltura

a) Frumento (e cereali in genere)

Art. 1 - Forma del contratto - I contratti di compravendita di cereali, di produzione nazionale e/o estera, sono conclusi di solito verbalmente , con l'intervento di un mediatore o senza. Quando oggetto dicontratto sia una partita per consegna pronta o differita, si usa compilare la conferma da parte del mediatore e lo stabilito di contratto da parte del venditore.

Art. 2 - Clausole speciali - Qualità «mercantile» - Con la clausola «qualità mercantile» s'intende il cereale nazionale e/o estero esente da difetti particolari e tale da poter essere classificato nella media della qualità prodotta nell'annata, avuto riguardo alla zona di produzione.

Nel frumento non è tollerata la presenza di chicchi affetti da carie o golpe (tilletia caries), volgarmente «murtela».

Qualità «buona mercantile» - Con questa clausola si intende convenuta una qualità migliore di quella mercantile, sebbene non raggiunga la qualità fine. E' tollerata la presenza di corpi estranei, purché non dannosi alla merce per una percentuale che non superi l'l%, con umidità non superiore al 14%.

La merce deve essere secca, cioè scorrevole alla mano, immune da odori sgradevoli, non propri del cereale oggetto del contratto, idonea alla macinazione, immune da muffa, marcio e stantio; non deve essere stata; non deve essere stata ne riscaldata, ne fermentata.

Qualità «fina» - Si ritiene «fino» quel cereale che può essere classificato fra le qualità migliori prodotte nell'annata e nella zona di provenienza, specialmente riguardo al peso specifico, che non deve essere inferiore a 79/80. Nel caso in cui sia inferiore a 79/80, il grano è da classificare «buono mercatile».

Per il frumento, quella denominazione serve a indicare il grano, delle diverse varietà, che non ha corpi estranei superiori all'1%, che è secco, di bel colore, senza tracce di avarie e ben nutrito, avuto sempre riguardo al raccolto dell'annata, con alto valore di glutine e con umidità non superiore al 13,50.

Clausola «circa» - Se alla indicazione della quantità della merce, oggetto del contratto, si accompagna la parola «circa», il venditore ha la facoltà di consegnare più o meno della quantità indicata fino alla misura del 5% se merce nazionale. Se è di provenienza estera, quella in uso per i contratti con l'estero. Nel difetto della clausola «circa» deve essere consegnata la precisa quantità convenuta.

«Salvo visita» - La conclusione o perfezione del contratto è subordinata alla visita della merce in monte, nel magazzino del venditore, quando le parti abbiano convenuto in questo senso.

La merce, visitata ed accettata in monte, nel magazzino del venditore, si ritiene conforme a quella contrattata ed accettata dal compratore che ne preleva il campione.

Se la merce è stata oggetto di trattative con la clausola «salvo visita» il compratore deve visitare la merce entro il termine convenuto tra le parti, trascorso il quale, senza che la merce sia visitata, il venditore è sciolto da ogni obbligo.

Non è d'uso prestare una caparra.

Art. 3 - Specie di vendita - La compravendita di cereali di produzione nazionale e/o estera si suole concludere su campione ed anche su denominazione. Quando il campione deve essere conservato, lo ritira per metà il compratore: nel caso sia intervenuto un mediatore, anche questi ritira una parte del campione.

Qualora la vendita non sia conclusa su campione o dopo la visita della merce, sia questa ancora in erba ovvero già prodotta, si intende convenuta merce di qualità sana, secca, buona mercantile, secondo la buona media dell'annata al tempo ed al luogo di consegna.

Art. 4 - Imballaggio - A cura del venditore la merce è messa in sacchi o ceduta alla rinfusa.

I sacchi e gli spaghi devono essere forniti franco di porto e in tempo utile, dal compratore. Qualora siano forniti dal venditore devono essere restituiti franco di porto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della merce.

Quando oggetto di contratto sono farine o cascami, i sacchi sono forniti dall'esercente il mulino pattuendosi la clausola «imballaggio per merce».

Art. 5 - Consegna - Il compratore deve dare tempestivamente al venditore, tramite lettera raccomandata, le disposizioni necessarie per la consegna o la spedizione della merce; diversamente saranno a carico del compratore le spese ed il risarcimento del danno che siano conseguenza della mancanza di disposizioni.

Il termine per la consegna della merce viene stabilito all'atto del contratto; in mancanza di patto, la consegna s'intende «pronta», cioè deve essere eseguita normalmente entro 8 giorni dalla data del contratto, non computandosi nel termine i giorni festivi. Quando venga stabilita la consegna «prontissima» il termine è di giorni 5; per consegna «immediata» il termine è di giorni 3.

Il ritardo della consegna dà diritto al compratore al risarcimento del danno per la differenza di prezzo; ma il compratore non può rifiutare la merce, se non dopo aver costituito in mora il venditore concedendogli, con telegramma, seguito da lettera racc. con avviso di ricevimento, un ulteriore termine di 48 ore per la esecuzione del contratto.

In caso di ritardo. nel ritiro da parte del compratore, il venditore non può rifiutare la consegna se non dopo avere costituito in mora il compratore mediante concessione, con le modalità anzidette, di un ulteriore termine di 48 ore per la esecuzione del contratto.

Decorso inutilmente tale termine il venditore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno per la eventuale differenza di prezzo subita dalla merce nel frattempo.

La merce deve essere consegnata dal venditore e ritirata dal compratore nel luogo convenuto nel contratto (sui carri del compratore, sui carri del venditore, franco stazione di partenza, franco vagone e/o camions stazione di partenza, franco vagone e/o camions stazione di arrivo, ecc.).

Art. 6 - Consegna ripartita - Nella compravendita a consegne ripartite, il venditore non è tenuto a consegnare altre partite al compratore che sia in ritardo nel pagamento, anche di una sola partita, rispetto ai termini stabiliti dal contratto. Sul prezzo non pagato decorrono gli interessi al saggio ufficiale.

Art. 7 - Spedizione e trasporto della merce - «Spesa per il trasporto» Se la merce è venduta franco stazione partenza, la spesa del carico sul vagone e del trasporto ferroviario incombe al compratore.

Se la merce è venduta franco vagone o su camions, il venditore è tenuto a sostenere la spesa per il carico della merce sul vagone e a curarne la spedizione.

«Rischio della merce durante il trasporto» - Il rischio della merce durante il trasporto per ferrovia è a carico del compratore anche quando la merce è venduta «franco destinazione». Se il trasporto è effettuato con altri mezzi, il rischio è a carico di chi assume il relativo contratto di trasporto.

«Pesatura della merce» - La merce è pesata nel luogo della consegna, salvo patto diverso.

La spesa incombe al venditore.

Art. 8 - Pagamento - Salvo patti diversi, il prezzo del grano deve essere pagato appena consegnata la merce.

Il prezzo delle farine va pagato in base alle condizioni di vendita. Se il prezzo è pagato all'atto della consegna si suole concedere uno sconto da convenire tra le parti.

Se dopo la conclusione della compravendita e prima della consegna il venditore abbia notizia che il compratore non fa fronte regolarmente ai propri impegni, può esigere il pagamento del prezzo all'atto della consegna della merce, salvo un abbuono per l'anticipato pagamento.

Art. 9 - Avarie e rischi - Se la merce è visitata nel magazzino del venditore e gradita dal compratore, le avarie sono a carico del venditore, fino a consegna avvenuta, salvo casi di forza maggiore o patto contrario.

Se il venditore deve consegnare la merce al magazzino, al mulino od alla stazione della ferrovia, egli è responsabile della merce fino alla consegna compiuta.

Art. 10 - Reclami - Dopo che il compratore ha ricevuto in consegna il cereale, non è ammesso elevare reclami per difetti preesistenti alla consegna.

Il compratore ha, invece, diritto di rifiutare la merce che non sia conforme al campione o non sia, in generale, della qualità convenuta e presenti alcuni dei seguenti difetti: carbone, segala cornuta, muffa, se è bagnata, molto tarlata, se ha odori, se difetta di stagionatura, se c'è mezzo grano, se vi sono corpi estranei, oltre la tolleranza usuale o corpi dannosi, così come se si rilevino tracce o odori di trattamento con fitofarmaci.

Tuttavia il compratore è tenuto a ritirare la merce e a custodirla con diligenza per conto del venditore, dandogli immediata comunicazione del difetto riscontrato.

La differenza di qualità o di peso deve essere segnalata con telegramma, seguito da lettera raccomandata con avviso di ricevimento dal compratore al venditore non appena ricevuta la merce o al più tardi entro 48 ore, tenendo, in caso di differenza di qualità una parte della merce, non inferiore al 20%, a disposizione del venditore per l'eventuale verifica. La differenza può essere segnalata anche per mezzo del mediatore, se presente alla consegna.

Se la differenza riguarda il peso specifico convenuto, il compratore ha diritto ad un abbuono proporzionale sul prezzo. Ove i difetti della merce non siano gravi, la misura dell'abbuono sul prezzo convenuto nel contratto è stabilita di comune accordo o con l'intervento del mediatore, fra le parti contraenti, ovvero da uno o più arbitri amichevoli compositori, da quelle designati.

Qualora una parte della merce sia diversa dal campione, il compratore ha diritto di rifiutare solo la parte che non corrisponde al campione.

Art. 11 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

b) Granturco

Vedi voce precedente.

c) Risone

Art. 1 - Conclusione del contratto - Salve le disposizioni vigenti che disciplinano l'ammasso dei risoni, in regime di libero mercato il risone si contratta direttamente a mezzo di mediatore.

Art. 2 - Specie di vendita - Le vendite possono essere fatte «su campione» o «salvo visita».

Se la vendita è fatta su campione, il venditore garantisce dell'identità della merce ed il campione viene consegnato al compratore ed eventualmente per metà al mediatore, che dovrà presentarlo in caso di contestazione.

Se la vendita è fatta salvo visita, il compratore avrà diritto di annullare il contratto solo se il monte risulterà di qualità inferiore dell'1% in valore al campione di vendita, ed in questo caso dovrà darne avviso al mediatore entro il mercato successivo a quello di vendita, prima delle ore nove, senza pretesa di sostituzione della merce o di indennizzi qualsiasi.

Anche in questo caso il contro campione a mani del mediatore farà fede di vendita per eventuali ricorsi all'arbitraggio (arbitri amichevoli compositori) o al Collegio arbitrale delle Associazioni Granarie di Bologna o Milano.

Il mediatore rilascia al compratore un «buono» per il prelievo, sul quale risultano: data, quantità, specie, prezzo, provenienza e luogo di consegna, nome dei contraenti.

Art. 3 - Unità di base di contrattazione - Il risone è contrattato a quintale. Il suo prezzo si riferisce al valore della merce senza tela, franco nel luogo convenuto per la consegna, mediazione e condotta esclusa.

Art. 4 - Consegna - Per le partite al tenimento, il compratore dovrà ritirare la merce entro quindici giorni dalla conferma del contratto, per quantitativi non oltre quintali 300; ed in termini da stabilirsi per le partite superiori.

Trascorsi i termini per il prelievo, i rischi ed i pericoli della merce passano di pieno diritto a carico del compratore, che è investito delle conseguenziali responsabilità.

Qualora non possa avvenire il carico della merce ed i conducenti siano costretti a ritornare a vuoto, salvo tutte le ragioni delle parti, le spese di condotta spettanti ai conducenti stessi, in questo caso ridotte a metà, sono a carico della parte che, a torto, ha provocato il fatto.

Nei casi di vendita su vagoni o resa allo stabilimento, il venditore dovrà consegnare la merce negli stessi termini concessi al compratore pel ritiro, nei casi di vendita al tenimento. Dai termini sopra indicati sono esclusi i giorni festivi.

Se la consegna viene fatta al tenimento, il compratore dovrà ritirare con mezzi proprii la merce, e il venditore ha l'obbligo di dare la merce insaccata nelle tele fornite dal compratore. Se è fatta su vagone o in stazione, il compratore dovrà provvedere le tele e gli spaghi ed il venditore si assumerà l'incarico di porre la merce su vagone od in stazione.

Se la merce è venduta resa stabilimento del compratore, l'acquisitore è tenuto a fornire le tele e gli spaghi ed il venditore provvedere alla consegna: in questo caso il peso riscontrato allo stabilimento sarà valido, salvo opportune verifiche e controlli.

La merce viene pesata al tenimento o al peso pubblico prossimo al luogo di consegna. In caso si riscontrasse ammanco di peso, il compratore ha diritto al controllo del peso del venditore. Il peso pubblico fa fede tra le parti ed è inoppugnabile.

Art. 5 - Tolleranza - E' tollerata una differenza di peso del 10% rispetto al pattuito. Se il quantitativo è stabilito con indicazione di un minimo e di un massimo, la quantità risultante dovrà essere compresa nei limiti fissati. Se la vendita comprende tutto il quantitativo esistente in un magazzino od in monte, il venditore ed il compratore sono tenuti rispettivamente a consegnare ed a ritirare la quantità di merce risultante, senza riferimento alcuno al quantitativo segnato sul buono, salvo nel caso in cui si venisse a provare che la quantità fosse stata intenzionalmente variata. Le quantità vendute per consegna ripartita sono considerate separatamente per ogni consegna, agli effetti del peso consegnato in più od in meno.

Nei risoni è tollerata una percentuale di corpi estranei di qualsiasi natura, terra e nerino compresi, non superiore allo 0,30 per cento.

Art. 6 - Pagamento - Il pagamento, salvo convenzioni speciali, dovrà essere fatto entro otto giorni dalla consegna della merce. Nel caso di contestazione per ammanco di peso o per differenza di qualità, è tollerato che il compratore trattenga dalle fatture un importo corrispondente alla differenza presunta, effettuando il saldo a controversia risolta.

Il venditore, o chi per esso, avrà sempre il diritto di richiedere il pagamento alla consegna.

Art. 7 - Reclami - La merce visitata ed accettata in monte dal compratore, si ritiene senz'altro conforme a quella contrattata ed accettata dal compratore, salvo vizi occulti. Se durante il ritiro della merce rilevasse qualche vizio occulto il compratore avrà diritto a sospendere il prelievo.

In questo caso il compratore dovrà pagare la merce ritirata prima della constatazione del difetto ed avrà diritto alla rinuncia della rimanenza senza pretese di danni.

Sulla merce protestata entro 24 ore, la differenza verrà stabilita a mezzo di arbitri.

Se la vendita è stata fatta su campione, il venditore è tenuto a consegnare la merce corrispondente al campione di vendita.

I risoni si contrattano per merce crivellata, netta di terra e nerino oppure con deduzione di tara della terra e nerino, mediante esperimento di crivellatura da farsi sopra parecchi sacchi prelevati, d'accordo fra le parti, alla tenuta.

Art. 8 - Mediazione - La mediazione spetta al mediatore a contratto concluso, da parte del solo compratore.

La misura della provvigione è accertata dalla Camera di Commercio di Modena ed è attualmente dell'1%.

Art. 9 - Arbitrato - Per la risoluzione di eventuali controversie le parti generalmente ricorrono agli arbitri (arbitri amichevoli compositori) o ai collegi arbitrali delle Associazioni Granarie di Bologna o Milano.

d) Cereali minori (e sottoprodotti del grano e del granone)

I sottoprodotti del grano e del granone sono usualmente trattati, per quanto concerne il peso, calcolando sacco per merce.

I cereali minori, invece, (orzo, avena, ecc.) sono venduti alla rinfusa o sacco per merce o da fornirsi.

Mangimi

I mangimi per bestiame di provenienza industriale maggiormente usati nel modenese sono:

a) Crusche, cruschelli, tritelli e farinacci di grano;

b) Pule di riso, farinaccio di riso, grana verde e rotture di riso;

c) Fettucce di barbabietole essiccate;

d) Farina di estrazione, panelli e scaglie di semi oleosi (di lino, di granone, di soia, di arachidi, ecc.);

e) Farine di origine animale;

f) Fiocchi di orzo, avena, mais e altri cereali.

Crusche, cruschelli, tritello e farinaccio di grano

Le crusche, cruschelli, tritelli ecc. di frumento sono commerciati con prezzo riferito a quintale.

La garanzia del prodotto è data dal piombo o sigillo e relativo cartellino che il molino produttore ha l'obbligo di apporre ad ogni collo. La vendita è fatta su dicitura. Se si tratta di sacco «a valvola», questa sostituisce il cartellino e il piombo. Le caratteristiche e il peso devono però essere stampigliate nel sacco.

Sono in commercio cruscami di grano duro e di grano tenero. E' uso ed obbligo dichiarare ad ogni singola contrattazione e nel cartellino del collo se la merce venduta è appunto di grano duro o tenero.

Pule di riso, farinaccio di riso, grana verde e rotture di riso

Si garantisce per le pule il contenuto in sostanze proteiche e grasse con una sola cifra che comprende globalmente le due sostanze.

Per «pula vergine» si intende pula non miscelata con altre sostanze (lolla, fumetto, ecc.).

Per le pule comunemente si pratica un prezzo per quintale che varia a secondo del contenuto nutritivo.

Il farinaccio di riso, la grana verde e le rotture di riso si vendono a prezzo per quintale, generalmente su campione, prezzo che varia a seconda della qualità.

Fettucce di barbabietole essiccate

Le fettucce di barbabietole essiccate vengono generalmente vendute su campione, e/o su denominazione con prezzo a quintale.

Farine d'estrazione, panelli e scaglie di semi oleosi (di lino, di granone, di soia, di arachidi, ecc.).

Le farine di estrazione, i panelli e le scaglie di semi oleosi si commerciano con prezzi riferiti a quintale per consegna alla rinfusa o in sacchi, dando le relative garanzie sul contenuto in sostanze proteiche, grassi, idrati di carbonio, ecc.

Farine di origine animale

Si commerciano con prezzi riferiti a quintale in sacchi, dando le relative garanzie sul contenuto in sostanze proteiche e grasse per le farine animali in genere e inoltre sul contenuto in sale per le farine di pesce.

Fiocchi di orzo, avena, mais e altri cereali

Si commerciano con prezzi riferiti a quintali in sacchi juta e/o carta, nonché alla rinfusa.

Mediazione

Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

e) Patate

Non sono stati accertati usi.

f) Ortaggi

Art. 1 - Forma del contratto - gli ortaggi si contrattano, in forma verbale, tra commissionario autorizzato e compratore. Quando le contrattazioni avvengono per merci immesse alla vendita in un Mercato Comunale, si applica il regolamento vigente nel «Mercato» stesso.

Se la merce è destinata all'estero si precisa nel contratto che la merce stessa deve essere «atta ad esportazione» in quanto soggetta alle disposizioni di legge ed al controllo qualitativo da parte dell'Istituto Nazionale per il Commercio estero e a quello fitosanitario da parte degli osservatori fitopatologici.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - Le vendite si concludono a peso.

Il prezzo si riferisce ad 1 Kg. di merce e deve essere pagato nel giro di 8 giorni.

Possono essere venduti a numero, pezzo o collo, nelle vendite all'ingrosso e dal dettagliante al consumatore, i prodotti che seguono:

Ravanelli di tutte le varietà (rossi tondi, candele di ghiaccio, rossi lunghi ecc .. ). Cavolini di Bruxelles, purché nelle confezioni originali al momento dell'importazione. Cavolfiore. Carciofi di tutte le varietà. Cetrioli, finocchi e simili. Prezzemolo, basilico, alloro, rosmarino, salvia, aglio fresco e secco e altri ortaggi aromatici freschi o secchi, venduti singolarmente o in confezioni miste. Cipollotti a mazzi. Pomodori, patate, cipolle. Bietole. Funghi coltivati.

Art. 3 - Clausole speciali.

a) Con fornitura di seme (specie per gli agli, i fagiolini, i piselli e i pomodori): si intende che il compratore del prodotto fornisce il seme necessario per la coltivazione e ritira, a condizioni prestabilite, tutta la produzione che se ne ricava.

b) Qualità mercantile - Nei contratti conclusi senza visita preventiva, la clausola «mercantile» significa che la qualità media della merce può essere anche di seconda.

Quando oggetto del contratto sono patate, queste devono corrispondere ai seguenti requisiti: non essere germogliate, tagliate, inverdite, non essere di peso inferiore ai 45 grammi per tubero, non essere interrate, né rosicchiate, né affette da marciume; per le patate novelle il peso minimo è di 30 grammi.

Art. 4 - Mediazione - E' invalso l'uso che la provvigione; sia pagata, tanto dal compratore che dal venditore nella misura dell'1,5%, salvo accordi particolare, giusta la tariffa pubblicata in appendice .

Contratti da produttore e grossista (Contratti in campagna)

1. Agli

Le contrattazioni degli agli vengono effettuate a peso. con imballaggio del compratore, anche se i bulbilli. (spicchi) da riproduzione furono fomiti dall'acquirente con diritto di prelazione sul prodotto.

Il pagamento viene fatto alla consegna.

Salvo patto contrario, i bulbi piccoli o imperfetti costituiscono lo scarto, il quale viene commerciato separatamente.

La tara d'uso. per merce proveniente direttamente dal campo, è del 2%.

2. Fagiolini e piselli

La contrattazione e la raccolta avvengono previa visita. Il peso è da intendersi netto. Il pagamento è alla consegna. Il prodotto deve essere sano. asciutto, non fermentato ed immune da ruggine.

3. Asparagi

Si contrattano a mazzi confezionati con turioni di grossezza omogenea.

La lunghezza massima dei turioni è di cm. 25 e questi devono essere privi di notevoli gibbosità perché i cosiddetti «gobbi» unitamente alle asparagine (turioni sottili), vengono trattati a parte.

Il peso è netto da tara ed il pagamento si effettua alla consegna.

4. Cipolle

Le contrattazioni vengono effettuate o previa visita al monte o con la clausola «cipolle mercantili», con pagamento alla consegna.Per cipolle mercantili» si intendono quelle stagionate, asciutte e prive di difetti che ne pregiudichino la commestibilità.Le cipolle vengono consegnate normalmente con le foglie («gambo») mozzate.

Agli effetti della consegna si scartano, prima della pesatura, i bulbi doppi, fioriti («maschi»), germogliati, tagliati, guasti, e quelli inferiori alla misura minima stabilita.

La tara d'uso, per merce proveniente direttamente dal campo, è del 2%. L'imballaggio viene fornito dal compratore.

Pomodoro ad uso industriale

Gli usi che seguono valgono sia che il pomodoro venga destinato alla pelatura, sia che, invece, venga destinato al concentrato.

Art. 1 - Conclusione e forma del contratto - I contratti per la compravendita del pomodoro ad uso industriale vengono stipulati fra gli agricoltori singolarmente o in forma associata e gli industriali in vari periodi e precisamente: prima della semina, durante la semina, dopo la semina e prima dell'inizio del raccolto.

Nel primo caso è d'uso che il compratore fornisca all'agricoltore il seme addebitandolo del relativo importo, che verrà trattenuto sulle prime consegne del prodotto.

I suddetti contratti vengono normalmente redatti su moduli forniti dalle ditte acquirenti e concordati tra le parti, specie nel caso di contrattazioni collettive.

Per effetto del contratto l'agricoltore si obbliga a consegnare un determinato quantitativo di pomodoro, espresso in quintali.

Vige, del pari, la consuetudine che prima dell'inizio della coltivazione del pomodoro la fabbrica concluda con l'agricoltore un contratto pereffetto del quale l'agricoltore si obbliga a coltivare a pomodoro, nella veniente annata agraria, una determinata estensione di terreno; la fabbrica si obbliga ad acquistare tutta la produzione di quell'appezzamento, compresa eventualmente la parte del mezzadro.

Non è d'uso dare caparra, salvi diversi accordi contrattuali tra le parti.

Art. 2 - Requisiti della merce - Le parti si accordano preventivamente sulle varietà da consegnarsi o da coltivarsi; la qualità da consegnarsi deve essere: pomodoro rosso, sano, maturo, non solato e pulito da terriccio e da altre materie.

Art. 3 - Imballaggio - La tara è quella reale.

Le gabbiette da imballaggio sono fornite dal compratore in numero sufficiente per la prima consegna; nelle consegne successive il venditore riceverà tante gabbiette vuote quante ne consegnerà piene. Le gabbiette rimaste presso il venditore devono essere restituite entro la fine della lavorazione; il valore di quelle mancanti deve essere rifuso. Le gabbiette dovranno essere utilizzate solamente per la raccolta del pomodoro contrattato, con esclusione di ogni altro uso.

Il peso è accertato sul luogo di consegna e si riferisce al peso netto da imballaggio.

Art. 4 - Consegna - Il venditore consegna normalmente il pomodoro in fabbrica man mano che viene a maturazione e, di solito, non oltre il 30 settembre. Il ricevimento e lo scarico sono regolati dall'ordine di arrivo nel luogo della consegna; lo scarico è eseguito a cura ed a spese del compratore.

Art. 5 - Tolleranza - E' ammessa nella consegna una tolleranza del 10% in più o in meno sul peso che era stato convenuto all'atto del contratto.

Nei contratti con i quali l'agricoltore si obbliga a coltivare a pomodoro, nella veniente annata agraria, una determinata estensione di terreno è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno sulla estensione convenuta, la quale deve essere al netto da capezzagne e da fossi.

Art. 6 - Ricevimento - compratore può sospendere, dando preavviso, il ritiro della merce per un periodo di tempo fino a 48 ore per ingombro di fabbrica o per riparazione di macchinario. Sono ammesse, previo accordo, anche sospensioni di durata superiore nei casi di forza maggiore, mancanza di acqua o altre cause equivalenti, che non dipendano dalla volontà del compratore. Gli eventuali danni derivanti vengono solitamente definiti tra le parti. Nel caso che il compratore facesse affluire la merce ad altro stabilimento, è tenuto nei confronti dell'agricoltore alla rifusione delle maggiori spese di trasporto da questi eventualmente sostenute per il recapito della merce alla nuova destinazione.

Art. 7 - Pagamento - Il prezzo viene stabilito sia per merce posta sul campo sia per merce posta in fabbrica, secondo quanto stabilito nel contratto.

Il pagamento si esegue conformemente agli accordi; di solito, il compratore paga entro la prima quindicina di settembre la merce a tutto agosto e, a consegna ultimata, il resto.

Art. 8 - Obblighi di garanzia del venditore - «Obblighi del coltivatore e facoltà del compratore»: Sempre nel caso di contratto per estensione di terreno, il coltivatore si obbliga a non effettuare sul fondo altre coltivazioni a pomodoro, a non cederne ad altri né a consegnare pomodoro proveniente da altre coltivazioni. Egli è tenuto ad eseguire i trattamenti anticrittogamici necessari allo scopo di prevenire le malattie alle piante ed al frutto. Le singole raccolte dovranno essere eseguite con la massima diligenza, oculatezza e tempestività. Il compratore ha facoltà di visitare le coltivazioni e verificarne la estensione. Il coltivatore, avvisato tempestivamente, è tenuto ad essere presente od a farsi rappresentare alle operazioni di controllo.

Art. 9 - Reclami - Le eventuali contestazioni circa la qualità del prodotto presentato per la consegna sono sollevate dal compratore al momento della pesatura, salvo il caso di difetti occulti (accoppatura delle gabbiette, ecc.).

Art. 10 - Facoltà del venditore - Il produttore ha facoltà di acquistare per sé, familiari e dipendenti, il concentrato di pomodoro ed i pelati prodotti nello stabilimento al prezzo di listino per merce all'ingrosso.

Art. 11 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Pisello ad uso industriale

Art. 1 - Conclusione del contratto - L'agricoltore si impegna a coltivare una determinata superficie a pisello ed alla consegna dell'intera produzione verde (piante falciate).

Di solito la ditta acquirente fornisce il seme per le coltivazioni; le varietà vengono fissate di comune accordo. Il pagamento del seme è trattenuto all'atto del saldo del pagamento del prodotto.

Il coltivatore riconosce alla ditta acquirente la facoltà di fare visitare ed eventualmente misurare i terreni coltivati.

Art. 2 - Clausole speciali - Di regola il coltivatore è tenuto all'osservanza di alcune norme:

a) la semina del pisello deve essere fatta soltanto nei giorni indicati dalla fabbrica;

b) la coltura deve essere condotta secondo le norme di una buona tecnica agricola soprattutto per quanto riguarda la protezione dalle erbe infestanti;

c) l'acquirente decide il giorno della falciatura e della consegna in fabbrica del prodotto, la quale non può subire soste;

L'inosservanza di qualcuna delle norme suddette dà diritto alla ditta acquirente di sospendere il ritiro del prodotto ed annullare il contratto, salvi i casi di forza maggiore.

Art. 3 - Requisiti della merce - Le parti convengono le caratteristiche del pisello, che dovrà essere, comunque, sano, pulito, esente da corpi estranei. Il prezzo viene stabilito per ogni quintale di piselli che esca dalla sgranatrice; la trebbiatura è fatta nello stabilimento.

Art. 4 - Peso - Il peso è quello riscontrato alla trebbiatura.

Art. 5 - Consegna - La consegna del prodotto (piante) viene fatta alla fabbrica da parte dell'agricoltore.

Art. 6 - Trasporto della merce - Le spese di trasporto ed il foraggio residuo della trebbiatura spettano all'agricoltore o all'industriale, secondo le norme di contratto.

g) Uva e mosto

Art. 1 - Conclusione del contratto - I contratti vengono conclusi generalmente al tempo della maturazione dell'uva e prima della vendemmia.

Si suole visitare l'uva sul fondo prima di concludere il contratto di compravendita.

E' d'uso altresì che il compratore, concluso il contratto, versi al venditore, a titolo di caparra, una somma che varia dal 10% al 20% del prezzo pattuito.

La caparra si intende data a conferma del contratto. Se questo è eseguito, l'ammontare della caparra è imputato al pagamento del prezzo per l'ultima consegna.

Art. 2 - Forma del contratto - I contratti di compravendita si sogliono concludere mediante uno scritto (stabilito), firmato dalle parti contraenti e dal mediatore.

Art. 3 - Clausole speciali - Clausola «circa» o «forse» - Qualora sia venduta l'uva prodotta in un fondo o in una parte di un fondo, aggiungendosi all'indicazione della quantità la parola «circa» o «forse», il compratore è tenuto a tollerare una differenza in più o in meno, non eccedente il 20%.

«Sana, matura e mercantile» - «Sana, nera e mercantile» - Le clausole «sana, matura e mercantile» o «sana, nera e mercantile» significano che l'uva deve essere immune da qualsiasi malattia crittogamica ed avere raggiunta una completa maturazione, avuto riguardo alla varietà o qualità; non essere secca od ammuffita, né alterata nella qualità da cause fisiche.

Qualorale caratteristiche non siano conformi a quanto specificato, l'uva è da intendersi di scarto.

«Scarto» - Il compratore ha diritto di eseguire uno scarto nella partita dell'uva raccolta, se così fu convenuto.

Art. 4 - Vendemmia - La vendemmia deve essere iniziata dal venditore nel termine convenuto, previo avviso al compratore e deve essere proseguita con la normale continuità.

E' facoltà del compratore assistere alla vendemmia personalmente o per mezzo di persona di sua fiducia.

Se cade la pioggia, l'uva sarà vendemmiata quando sarà compiutamente asciutta.

Art 5 - Classificazione delle uve.

I - Lambruschi di zona tipica

Si intendono per tali i lambruschi di Sorbara, Grasparossa di Castelvetro, Salamino e S. Croce prodotti nelle zone tipiche così delimitate nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione d'origine controllata (D.P.R. 1-5-1970, pubblicato nelle G.U. nn. 203, 204, 206 del 12, 13 e 17 agosto 1970 e D.P.R. 18-9-1980, pubblicato nella G.U. n. 60 del 2-3-1981), e precisamente:

a) Lambrusco di Sorbara: nei Comuni di Bomporto, Soliera (parte), Carpi (parte), Bastiglia, Ravarino, S. Prospero, Camposanto (parte), Nonantola, Campogalliano (parte), Modena (parte), Novi di Modena (parte).

b) Lambrusco Grasparossa di Castelvetro: nei Comuni di Castelvetro di Modena, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese, Sassuolo, Modena (parte), S. Cesario sul Panaro, Marano sul Panaro (parte), Vignola, Savignano sul Panaro (parte), Castelfranco Emilia, Prignano sulla Secchia (parte).

c) Lambrusco Salamino di S. Croce: nei Comuni di Carpi (parte), Soliera (parte), Campogalliano (parte), Cavezzo, Medolla, Camposanto (parte), Novi di Modena (parte), Concordia sulla Secchia (parte), Mirandola (parte), S. Felice sul Panaro (parte), Finale Emilia (parte), Modena (parte).

II - Uve sottili fini e di colore

Si intendono per tali le uve ad acino piccolo, a buccia resistente e a maturazione tardiva, quali lambruschi di Modena, ancellotta, lambrusco oliva, lambrusco Marani, lambrusco Maestri, merlot, grappello Roberth, sgavetta ed altre affini.

III - Uve di qualità intermedia

Sono considerate uve di qualità intermedia fra le precedenti e le uve grosse o comuni: brugnola, lambrusco di Fiorano, uva d'oro di zona pregiata nei Comuni di Cavezzo, S. Possidonio, Castelvetro e Mirandola per le frazioni di S. Giacomo Roncole, Quarantoli, Cividale, maiolo, grappello comune, raboso ed altre affini.

IV - Uve grosse e comuni o tenere

Si intendono per tali le uve ad acino grosso, a buccia sottile o a maturazione precoce; ad esempio: uva covra, negretta, uva d'oro comune, uva posticcia, amara guscia ed altre affini.

V - Uve bianche

a) di qualità fine: montù, reisling, tocai, pinot, sauvignon, trebbiano di Spagna, albana, pellegrina, alionza, trebbiano montanaro ed altre affini;

b) di qualità comune: ciocchella (o grasdana), pissota, trebbiano d'Empoli ed altre affini.

Art. 6 - Consegna - L'uva deve essere consegnata e ritirata nel termine convenuto; nel silenzio del contratto, prima che essa, rimanendo sulla vite, deperisca per eccessiva maturazione o per la stagione troppo avanzata.

Non è consentito al venditore di consegnare uva acquistata presso un altro produttore.

Art. 7 - Ricevimento - Se il compratore non inizia e non continua regolarmente il ritiro dell'uva nei termini pattuiti, il venditore deve invitare, mediante lettera raccomandata, il compratore a ritirarla entro 24 ore dal ricevimento, trascorso il quale termine inutilmente, il contratto si avrà per risolto di diritto.

Art. 8 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce - Nel silenzio del contratto, l'uva si intende venduta franco partenza, sul mezzo del compratore.

L'I.V.A. è a carico dei compratore.

I recipienti necessari al trasporto dell'uva devono essere forniti, in tempo utile, dal compratore.

Dal peso lordo si deduce il peso effettivo o reale dei recipienti che contengono l'uva.

La pesatura dell'uva si esegue nel luogo convenuto (nel cortile dei fondo di produzione, alla pesa pubblica, alla stazione delle ferrovie, alla cantina del compratore), presenti il venditore ed il compratore o persona da essi autorizzata.

La spesa della pesatura incombe al venditore.

Art. 9 - Pagamento - L'importo è solitamente pagato alla fine delle consegne; è facoltà del venditore ottenere acconti, in proporzione all'uva consegnata.

Art. 10 - Risoluzione e rescissione del contratto - Se prima della consegna l'uva è deteriorata dalla grandine, il contratto è risolto ad istanza del compratore, avvertito dal venditore.

Art. 11 - Mediazione - La provvigione al mediatore deve essere corrisposta all'atto del pagamento del prezzo per l'ultima consegna.

Per le tariffe di mediazione, si veda la tabella in appendice.

h) Oliva

Non sono stati accertati usi.

i) Agrumi

Non sono stati accertati usi.

l) Frutta secca

Premessa - Le operazioni di compravendita all'interno dei mercati sono disciplinate dai singoli regolamenti comunali per i mercati ortofrutticoli all'ingrosso, adottati dalle Amministrazioni Municipali in ottemperanza alla legge 25 marzo 1959, n. 125.

Gli usi che seguono si riferiscono, ovviamente, alle transazioni che non ricadono sotto la suddetta disciplina.

Contratti su pubblico mercato

Art. 1 - Forma del contratto - Nel pubblico mercato i contratti di compravendita di frutta fresca si concludono verbalmente fra commissionario autorizzato e compratore.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - La vendita di frutta fresca si conclude a peso, oppure, per alcuni generi che vengono di seguito specificati, a numero, pezzo o collo.

Il prezzo si riferisce ad 1 kg. di merce e deve essere pagato nel giro di 8 giorni.

Art. 3 - Spedizione e trasporto della merce - La merce è pesata sul mercato, a spesa del committente, da pesatori autorizzati che rilasciano la relativa bolletta e trascrivono le pesate su apposita «lista» redatta in duplo per le parti. Nel mercato di Vignola viene compilata una sola bolletta, che è rilasciata al compratore.

Il commissionario anticipa le spese per facchinaggio, posteggio e pesatura e ne trattiene l'importo sul ricavo della vendita.

Art. 4 - Reclami - Se la merce è sensibilmente diversa da quella contrattata, ad esempio per la cosiddetta «accoppatura», il compratore può rifiutarla; se la differenza non è sensibile, il compratore ha diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo.

Nel caso che solo una parte della merce sia sensibilmente diversa da quella convenuta il compratore ha diritto di rifiutare la parte di merce diversa.

La contestazione deve essere fatta entro le 24 ore dalla consegna.

Contratti fuori del pubblico mercato

Art. 1 - Conclusione del contratto - I contratti si concludono nei giorni immediatamente precedenti la maturazione nel senso commerciale.

Art. 2 - Forma del contratto - I contratti si concludono, generalmente, per iscritto, previa visita sul fondo e spesso con l'intervento di un mediatore o commissionario.

Il contratto s'intende concluso o perfetto quando le parti sono d'accordo sulla cosa e sul prezzo; se il contratto è concluso per iscritto, quando le parti lo hanno firmato.

Se è data una caparra, che è generalmente del 10% del valore della merce, il contratto s'intende concluso col versamento della caparra e questa verrà computata al pagamento del saldo.

Art. 3 - Contratto a stima - contratto ad «occhio» o «a gamba» - Tale contratto si suole concludere al tempo della allegagione del frutto. Esso iscritto con l'intervento di un mediatore, previa visita del fondo, e il prezzo deve essere pagato all'atto della firma dello scritto.

La perdita o il deterioramento del prodotto, successivi alla conclusione del contratto, sono a carico del compratore. A questo incombono la vigilanza, le spese per la raccolta, (mano d'opera e utensili) e per il trasporto.

Art. 4 - Clausole speciali - «Qualità uso esportazione» - Con questa clausola si intende che il prodotto è soggetto a controllo al momento dell'esportazione e tutta la partita deve corrispondere al minimo dei requisiti fissati dalle norme per tale controllo.

Per la merce venduta a vagone completo per le piazze interne e per l'estero, valgono gli usi e le consuetudini generali del commercio e quelli internazionali.

Art. 5 - Imballaggio - La tara è accertata nel magazzino del compratore dopo che i cesti od altri recipienti furono vuotati .

Per tale reale s 'intende il peso del recipiente aumentato del peso della merce scartata d'accordo fra e parti.

Per tara «a cesto vuoto» s'intende dedotto il peso del cesto e delle materie d'imballaggio.

Per tara «uno, due, tre ecc.» s'intende una tara convenevole eguale a uno, due, tre, ecc. chili per ogni recipiente, comprese le materie d'imballaggio e lo scarto.

«Grossezza del frutto» - Se alla parola «scarto» si aggiunge una cifra si intende convenuta la circonferenza minima o il diametro del frutto, o del tubero o della verdura, espressa in centimetri.

«Scarto che bagna» - S'intende che il compratore ha diritto di rifiutare quei frutti, nei quali si osservano lesioni o bacature che possono avere un ulteriore sviluppo.

Art. 6 - Consegna e pesatura - Nel luogo di consegna si effettua, a cura delle parti, la pesatura, dedotta la tara secondo gli usi indicati nell'articolo precedente.

Art. 7 - Tolleranza - Il venditore può consegnare il 20% in più o in meno della quantità convenuta.

Art. 8 - Spedizione e trasporto della merce - Le spese del trasporto dal luogo più vicino al prodotto e accessibile a rotabili, sono a carico del compratore.

Art. 9 - Pagamento - Il prezzo deve essere pagato alla fine della consegna della merce, salvo accordi particolari. Nelle consegne ripartite, la caparra si computa nel prezzo delle ultime consegne.

Art. 10 - Risoluzione e rescissione del contratto.

Prodotti danneggiati da grandine o da altre intemperie. - Perfezionato il contratto di compravendita di una quantità determinata di un prodotto ancora da raccogliere, se il prodotto viene danneggiato dalla grandine o da altre intemperie, il compratore ha diritto di risolvere il contratto e di ottenere la restituzione della caparra. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si addiviene ad un accordo tra le parti.

Merce diversa da quella convenuta - Se la merce, che non fu visitata, non corrisponde a quella contrattata, il compratore ha diritto di risolvere il contratto senza risarcimento di danni.

Qualora solo una parte non corrisponda a quella contrattata, ha diritto di rifiutare. la parte che non corrisponde.

La contestazione deve essere fatta entro le 24 ore dalla consegna.

Art. 11 - Mediazione - E' invalso l'uso che la provvigione sia pagata, salvo accordi preliminari, tanto dal compratore, che dal venditore nella misura dell'1,5%. Qualora il mediatore garantisca al venditore il pagamento della merce, la percentuale è del 2%.

Nel caso che il contratto non abbia buona fine, cioè non sia eseguito, il mediatore non ha diritto alla provvigione.

Al commissionario spetta la provvigione del 6% del prezzo convenuto, che comprende lo «star del credere», netto per intero.

Contratti tra produttori e grossista (Contratti in campagna)

1. Cocomeri e meloni

Le contrattazioni di cocomeri e di meloni vengono fatte a peso, e più raramente a numero, per consegna sul luogo di produzione, alla rinfusa e su mezzo del compratore.

Avvenuta la consegna, il venditore non è responsabile per i cocomeri che successivamente alla consegna risultano di imperfetta o eccessiva maturazione o di scarso colore. Con, contratto a forfait, o in piedi, o in campagna s'intende l'acquisto del prodotto poco prima della raccolta, stabilendo un prezzo forfettario di tutta la merce che produrrà un determinato appezzamento. Tutti i rischi del contratto sono a carico del compratore, la raccolta del prodotto con i costi inerenti è a carico del venditore.

2. Mele, pere, pesche, albicocche, susine

Le contrattazioni vengono effettuate, previa visita, a peso o a gamba.

La consegna è fatta sul luogo di produzione, con imballaggio e su mezzi di trasporto del compratore, con tara reale. Il peso è al netto, senza applicazione di tara convenzionale.

Agli effetti della consegna, si scartano, prima della pesatura, i frutti caduti, rotti, ticchiolati neri (non biondi), «bacati freschi» fortemente infestati da aspidioto (o cocciniglia di S. José), di pezzatura inferiore alla stabilita e, per le pesche, anche i frutti infestati da «Cydia molesta» o affetti da gommosi o eccessivamente maturi.

Qualora la vendita sia stata convenuta a «scendialbero» o a «scarica pianta», si. scartano solamente i frutti caduti.

3. Ciliegie

Le contrattazioni si effettuano a peso netto. L'imballaggio è fornito dall'acquirente.

4. Fragole e fragoloni

Le contrattazioni vengono fatte a peso netto.

L'imballo è a carico del compratore.

La merce deve essere asciutta, sana, soda e priva di residui terrosi.

Vendita a numero, pezzo o collo

Note Merceologiche (In corsivo sono indicate le varietà in via di estinzione)

Le principali varietà di frutta coltivate nella provincia di Modena sono le seguenti

Ciliegie:

  1. a polpa molle: rossa precoce, nera di Vignola (detta impropriamente Moretta);
  2. a polpa dura (duracine o duroni): durone nero di Vignola precoce (detto anche «primo», durone nero di Vignola tardivo (detto anche «secondo»), durone dell'anello, durone della marca (detto anche «marchigiano»), durone «bigarrau Moreaux»;
  3. acidule: marena, visciola.

Susine:

  1. Mirabolano giallo, m. rosso, m. persicato;
  2. Amola e amolona;
  3. Burbank, Santarosa, Agostana, Reine Claude, Florentia, Goccia d'oro, Regina d'Italia (Giant), Francese (Bella di Lovanio), Stanley, Joris plum, S. Clara, Regina Vittoria, Ruth Gerstetter, Sorriso di primavera, Ozark premier, Bluefree, President.

Pesche:

  1. Pesche precoci; Mayflower (o Maggiolino o Fior di maggio), Redhaven, Dixired, Dixigem, Cardinal, Morettini (varie), Springcrest, ecc.;
  2. Pesche agostane: Sant'Anna e similari, Pieri 81 Buco incavato e similari, Poppe di Venere e similari, Elberta, Hale, Suncrest, Crestliaven, Flavor Crest, ecc.;
  3. Pesche tardive: Michelini, Cavicchi, K 2 , ecc.;
  4. Pesche nettarine: May Grant, Indipendence, Flower Top, Stark Red Gold, Fantasia;.
  5. Percocche per uso industriale: Carson, Baby Gold 6, Andross.

Pere:

  1. Pere estive: William, Bergamotta, S. Lazzaro,.Nobile, Spadona, Coscia, Dr. Guyot, Butirra Giffard, Butirra precoce, Morettini, S. Maria, ecc.;
  2. Pere autunnali: Butirra Hardy, Butirra Clairgeau, Buona Luisa d'Avranches, Abate Fetel, Kaiser Alexander, Conference, Decana dei Comizio, Packam's Tritimpli, Generale Leclerc;
  3. Pere invernali: Passa Crassana, Decana d'Inverno.

Mele:

  1. Mele estive: Ozark Gold, Summer Red, Mollie's Delicious, Rubra precoce;.
  2. Mele autunno-invernali: Lavina, Campanina, Rosa Romana, Imperatore, Jolmatan, Golden Delicious, Stayman, jerseymac Granny Smith, Nero Red Rome, Cooper 4, Yellow Spur, richaed

m) Frutta secca

Castagne

Art. 1 - Forma del contratto - Il contratto si conclude verbalmente dopo il raccolto presentando la merce o un campione o indicando, nel caso di marroni, il numero dei frutti necessari per formare un chilogrammo. Di rado interviene un mediatore, a meno che si tratti di compravendite importanti o concluse sul pubblico mercato.

Art. 2 - Requisiti della merce - Le castagne fresche oggetto del contratto sono: marroni e castagne comuni.

Le castagne secche sono quelle essiccate dai produttori in speciali forni.

Per prodotto mercantile si intendono frutti sani, cioè immuni da muffa o da verme, non gelati o spaccati e asciutti.

Art. 3 - Imballaggio - Generalmente il compratore fornisce i sacchi; qualora questi siano forniti dal venditore e non sia pattuita la clausola «imballaggio a perdere», il compratore dovrà restituire a sue spese i sacchio l'imballaggio al domicilio del venditore entro otto giorni.

Art. 4 - Consegna e pesatura - La pesatura è eseguita all'atto della consegna e nel luogo per questa convenuto.

Art. 5 - Pagamento Il prezzo deve essere pagato alla consegna della merce. Se la consegna e ripartita, si liquida il conto all'atto dell'ultima consegna.

Art. 6 - Mediazione - Se la compravendita è conclusa fuori del mercato, al mediatore spetta una provvigione per quintale, che va ripartita in parti uguali fra venditore e compratore.

Se la compravendita è conclusa da un commissionario sul pubblico mercato, la provvigione è comprensiva dello «star del credere».

n) Erbe, sementi e foraggi

Semi da prato

Art. 1 - Forma del contratto - I contratti di compravendita di semi da prato, di produzione locale, sono conclusi di solito verbalmente con l'intervento di un mediatore o senza.

Art. 2 - Clausole speciali - «Zero cuscuta» - La merce venduta con questa clausola deve essere, in mancanza di più precise indicazioni, immune da qualsiasi varietà di cuscuta.

Clausola «circa» - Se alla indicazione della quantità della merce, oggetto del contratto, si accomuna la parola «circa», il venditore ha la facoltà di consegnare più o meno della quantità indicata fino alla misura del 2 per cento. Nel difetto della clausola «circa» deve essere consegnata la precisa quantità convenuta.

Art. 3 - Specie di vendita - La compravendita di semi da prato si suole concludere su campione e denominazione. Il campione è ritirato dal compratore e, se nel contratto interviene un mediatore, il campione è diviso fra il compratore e il mediatore. Talvolta il campione è suggellato.

Per le compravendite fatte «conforme al campione» la merce deve essere eguale, in modo preciso, al campione.

Art. 4 - Campioni e analisi - I prelievi di campioni devono essere eseguiti nei modi prescritti dalla legge ed hanno lo scopo dì accertare la qualità e la provenienza del seme, la purezza, la germinabilità e l'immunità da cuscuta. Possono essere eseguiti direttamente dall'acquirente o, su richiesta di questo, dal personale incaricato degli Uffici Agrari autorizzati dallo Stato il quale, in attesa dell'esito delle analisi, appone ai sacchi i sigilli di piombo.

I certificati dei suddetti uffici sono ufficiali e insindacabili.

Art. 5 - Contratto di cereali da seme in base ad analisi - Per i cereali destinati alla riproduzione come seme, una delle parti o le due parti d'accordo prelevano due o tre campioni, li racchiudono in sacchetti di tela o di carta o in vasetti di vetro, sigillati con timbro in ceralacca, uno dei quali viene consegnato ad un Ufficio Agrario autorizzato dallo Stato per le ricerche seguenti: la germinabilità, l'energia germinativa, la purezza e la immunità da malattie e parassiti vegetali ed animali.

Per le razze pure sono richieste talvolta anche l'accertamento della purezza di razza e l'identificazione delle varietà accertate in campo dagli Uffici preposti.

Art. 6 - Imballaggio - La vendita normalmente viene effettuata in sacchi di peso uniforme, lordo per netto.

Salvo patti speciali, il prezzo di vendita si intende riferito a Kg. 100 lordi di merce resa franca vagone e/o camions di partenza, oppure vagone e/o camions destino.

Art. 7 - Consegna - Il venditore deve consegnare le sementi, oggetto del contratto «zero cuscuta», in sacchi piombati e confezionati secondo le prescrizioni di legge, nel numero e nel peso indicati dal contratto.

Art. 8 - Tolleranza - Nelle compravendite su campione tipo, la merce deve avvicinarsi nelle sue caratteristiche di grana, di colore e pulizia, al campione tipo di vendita. E' consentita una tolleranza massima fra la qualità del campione tipo e la qualità della merce consegnata del 2 per cento in meno del valore intrinseco della merce.

Art. 9 - Ricevimento - Qualora una parte non rilevante della merce sia diversa dal campione, il compratore può rifiutare solo la parte che non corrisponda al campione.

Invece, quando la parte diversa dal campione sia rilevante, il compratore ha diritto di rifiutare l'intera partita.

Art. 10 - Reclami - Se il compratore, ritiene che la consegna non sia conforme alle condizioni del contratto, deve darne avviso telegrafico al venditore entro 48 ore dall'arrivo della merce, ed entro 10 giorni per differenza di germinazione, qualora nel contratto sia stata stabilita una apposita garanzia a tale riguardo. In questi termini sono esclusi i giorni festivi.

Salvo differente accordo fra le parti, l'intera partita contestata deve rimanere intatta durante la contestazione.

Qualora le differenze o le contestazioni sulla qualità o sui difetti della merce non siano gravi, la misura dell'abbuono sul prezzo convenuto è stabilita di comune accordo fra le parti contraenti o con l'intervento del mediatore ovvero da uno o più arbitri amichevoli compositori, da quelle designati.

Art. 11 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Canapa

Art. 1 - Conclusione del contratto - La canapa si contratta generalmente dopo il taglio, alle volte prima o, come suol dirsi, «in erba». In ambedue i casi si può fare oggetto della contrattazione la pianta (bacchetta) come viene prodotta, senza che sia stata sottoposta ad alcuna lavorazione, oppure la fibra (tiglio) ricavata con la lavorazione rurale a mezzo della macerazione e successive operazioni.

Art. 2 - Forma del contratto - I contratti di compravendita di canapa si fanno per «stabiliti» firmati dalle parti. Se i contraenti siano entrambi negozianti, gli stabiliti sono anche girabili.

Cedendosi il contratto ad altri si deve avvisarne il venditore.

Art. 3 - Clausole speciali - «Visitata ed accettata in qualità» - Per le partite imballate viene spesso usata l'espressione «visitata ed accettata in qualità», intendendosi che la canapa sia stata, all'atto dell'imballaggio, scartata uniformemente, in guisa che la visita che fa il compratore di alcune balle gli abbia fornito un concetto della qualità della partita e della maggiore o minore diligenza con la quale venne eseguita l'operazione di scarto.

L'espressione «visitata ed accettata» non si riferisce alla asciuttezza edai vizi occulti.

Vendita dei morelli «come trovansi» - Per particelle o morelli in natura ancora da imballare, siano o non tempestate, si usa anche trattarne la vendita «come trovansi», cioè compreso lo scarto di canapa naturale della partita oppure precisandosi l'esclusione di alcuni difetti, ad esempio «netto da marcio e nero».

Art. 4 - Unità di base di contrattazione - Le contrattazioni della canapa si fanno a quintale.

Il prezzo è fissato per quintale in base al peso effettivo ed alla qualità.

Art. 5 - Verifica della merce - Per la canapa in corso di lavorazione ed a lavorazione ultimata la visita viene fissata in giorni stabiliti fra le parti, da non rimandarsi se non per forza maggiore. Fissando il giorno per la visita si stabilisce pure quello per la contrattazione che avviene talvolta nello stesso giorno, spesso in quello del mercato successivo.

Fino a che non abbia avuto luogo la visita e non sia avvenuta la contrattazione, il venditore si astiene da accordarla ad altri.

Il venditore permette al visitatore di visitare tante balle o fasci quanto basti perché si formi un'idea adeguata della qualità della partita.

Nel cumulo o morello che si visita, il retrostante deve corrispondere all'antistante.

Art. 6 - Campioni e analisi - Nei contratti con garanzia di tipo fra negozianti il compratore, oltre alla visita del monte, ritira frequentemente e trattiene presso di sé un campione che serve di confronto per le consegne.

Art. 7 - Requisiti della merce - Fra negozianti sono inoltre frequenti i contratti di canapa naturale con specializzazione di tipo (per canapa naturale intendesi quella assoggettata alla lavorazione agricola soltanto), oppure di marche, cioè di canapa fornita di speciali requisiti, ottenuta mediante una cernita e sottoposta prima dell'imballaggio ad una certa lavorazione alla cima o «vetta» ed al «pedale».

I tipi normali di canapa naturale alla produzione sono: «canapa buona in fagotti ed in natura di Finale Emilia e S. Felice», «canapa fina in fagotti ed in natura», «canapa comune in fagotti ed in natura», «canapa inferiore in fagotti ed in natura».

Nei contratti di canapa in tiglio, siano essi conclusi prima del taglio o durante la lavorazione rurale e prima dell'imballaggio, le condizioni ordinarie di qualità sono: «netta da marcio, nero, macchiato, investito o basso che non faccia scavezzo (intendendosi quello che non raggiunge l'altezza di un metro), offeso da macero o guazzato, e con lavorazione da buon agricoltore». La canapa che abbia questi difetti e avarie costituisce lo «scarto d'uso».

Nei contratti di canapa in bacchetta o prima o dopo il taglio, le condizioni consuetudinarie di qualità sono: «sana, di sviluppo normale, essiccata, non tirata, né cimata, netta da erbe e da foglie, legata fortemente in fasci o mannelli da 30 a 40 cm. di diametro».

E' anche in uso la stima della canapa verde in rapporto al contenuto di fibra della bacchetta (quantità di fibra risultante dopo decanapulazione rispetto al peso della partita, con tolleranza residua di canapulo del 5%).In questo caso, per ogni consegna di bacchetta, si effettuerà la stima mediante prova di stigliatura su campione omogeneo del peso di Kg. 50, prelevato di comune accordo dalla partita.

Se la canapa in bacchetta viene consegnata tirata e cimata, è considerata una maggiorazione pari al 15-20% del prezzo di stima.

Nei contratti di canapa in erba il venditore indica la quantità approssimativa da consegnarsi, aggiungendo le parole «tutta quella che sarà prodotta nel fondo.. (viene indicato il nome del fondo o dei fondi) compresa (o esclusa) la quota spettante ai compartecipanti».

Nei contratti in erba si aggiunge «netto da tempestata». Mancando tale dicitura è tollerata una percentuale di tempestata non superiore al 15% del valore.

Art. 8 - Imballaggio - L'imballaggio si calcola come merce solo nella qualità pettinata.

Art. 9 - Consegna - E' consuetudine di consegnare la canapa ai piedi del magazzino del venditore su carri o autocarri del compratore.

Le epoche di ricevimento ed il modo di pagamento sono fissati nel contratto.

I termini di consegna sono intesi con la reciproca tolleranza di ritardo di non oltre 5 giorni.

Nei contratti dove esiste la clausola di consegna «entro un dato termine» sì intende che la consegna possa farsi prima della scadenza di detto termine, previo accordo fra le parti.

Art. 10 - Tolleranza - Durante e dopo il raccolto, quando alla quantità è aggiunta l'espressione «circa», s'intende ammessa la tolleranza fino al 10% in più o in meno non come facoltà del venditore, ma soltanto come sua cautela per le eventuali differenze di peso risultanti alla consegna della partita venduta. Nel silenzio del contratto si ritiene che il venditore si obblighi di consegnare anche la parte rusticale, sempre ché corrisponda alla quantità contrattata.

Art. 11 - Pagamento - «Caparra» - Nei contratti tra produttori e negozianti è in uso il versamento di una caparra, da intendersi come principio di pagamento, all'atto del contratto. La caparra non è in uso fra negozianti.

Art. 12 - Sottoprodotti - I sottoprodottì, cioè «scarto», «stoppe», scrolline» e «canaponi» vengono generalmente venduti dal produttore «in monte», ossia riuniti ed a prezzo unico. Le condizioni di ricevimento e di pagamento sono quelle praticate per la canapa naturale. Dei sottoprodotti viene fatta dai negozianti la scelta e la classificazione.

Art. 13 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Foraggi e paglia

Art. 1 - Oggetto del contratto - I contratti di compravendita di foraggi, paglia e stoppie possono avere per oggetto:

  1. Fieno di prato naturale irriguo, da distinguersi in:
    a) maggengo, raccolto durante il mese di maggio, che costituisce il primo taglio dell'annata;
    b) agostano, o di secondo taglio;
    c) terzuolo, o di terzo taglio;
    d) quartirolo, o di quarto taglio.
  2. Fieno di prato naturale asciutto.
  3. Fieno di prato artificiale, generalmente di erba medica e di trifoglio. Per medica fienata si intende il fieno di medica di primo taglio, che ha commisto graminacee e che proviene da medicai vecchi.
    Anche il fieno di cui ai nn. 2 e 3 può essere di primo taglio o dei tagli successivi.
    Fieno di prati vallivi, che ha commiste erbe palustri.
    I fieni e la paglia si commerciano imballati o sciolti.
    I foraggi possono essere dell'ultimo raccolto o dei raccolti precedenti, che il venditore è tenuto ad indicare.

Art. 2 - Forma del contratto - I contratti di compravendita di foraggi e paglia si concludono verbalmente, con o senza l'intervento di un mediatore.

Art. 3 - Contratti sul pubblico mercato - Il fieno si contratta a peso, previa visita della merce. Il venditore esegue la consegna immediata nel luogo indicato dal compratore. Il peso lordo e la tara si accertano alla pesa pubblica più vicina al luogo della consegna a spese del venditore, e il pagamento si intende a pronti contanti, oppure, preceduto da caparra al momento della contrattazione, con saldo all'ultima consegna.

La merce interna del cumulo deve corrispondere a quella esterna visitata ed accertata.

Art. 4 - Contratto a stima od «in piedi» - Tale contratto ha per oggetto la produzione del foraggio che si otterrà in uno o più appezzamenti di terreno nel primo taglio tutti i tagli potranno eseguire corso della annata agraria.

In tale caso il prezzo, previa visita del prato, si stabilisce a superficie, cioè ad un tanto per ettaro o per biolca, e le spese per la falciatura, l'essiccamento e la raccolta del fieno sono a carico del compratore.

La perdita o il deterioramento del prodotto, successivi alla conclusione del contratto, sono a carico del compratore; non è sottinteso il diritto di sfruttare il prato mediante il pascolo.

In mancanza di patti speciali, il prezzo deve essere pagato all'atto della conclusione del contratto.

Non è consentito all'acquirente effettuare concimazioni chimiche a base esclusiva di azoto per tutto il periodo della durata del contratto(13).

Per quanto riguarda l'irrigazione, sulla cui possibilità o meno le parti si accordano al momento di concludere il contratto, deve essere eseguita secondo appropriati tempi tecnici, e cioè subito dopo lo sfalcio o 20 giorni prima del raccolto.

Art. 5 - Contratto di una quantità di fieno da prodursi in un dato terreno - Talvolta oggetto del contratto può essere una determinata quantità di foraggio di quello che verrà raccolto in uno o più prati preventivamente indicati o visitati. In tal caso il prezzo è convenuto per quintale e la quantità dedotta nel contratto si presume dalla qualità e dalla estensione del terreno e dallo stato vegetativo del prato; le spese per la falciatura, l'essiccamento e la raccolta del foraggio sono a carico del venditore.

Mediante la clausola «circa» il venditore si riserva la facoltà di consegnare il 10% in più o in meno della quantità convenuta.

Il foraggio deve essere bene essiccato, di buon odore e di bel colore. Tuttavia una lieve pioggia (una sola acqua) ricevuta dal foraggio subito dopo la falciatura non dà diritto al compratore di rifiutarlo.

Il venditore consegna il foraggio posto sul mezzo di trasporto del compratore nel luogo di produzione e il peso è accertato alla più vicina pesa pubblica.

Art. 6 - Merce posta nel fienile del venditore - La conclusione del contratto può essere subordinata all'accettazione della merce posta nel fienile del venditore. In tal caso si intende convenuto il prezzo per quintale; le parti contraenti si accordano sul modo di accertare il peso ovvero sulla misura o sul ragguaglio tra volume e peso.

Il venditore esegue la consegna sul mezzo del compratore, che lo ritira a proprie spese. Questi può rifiutare quella parte di foraggio che non corrisponda alla qualità vista anteriormente.

Art. 7 - Vendita su denominazione: qualità della merce - Qualora la compravendita non sia conclusa su campione o dopo la visita della merce, ma questa sia indicata mediante la sua denominazione, sia essa ancora in erba ovvero già prodotta, si intende convenuta merce di qualità sana, secca, di buon odore, secondo la buona media dell'annata riferita al luogo di produzione.

Art. 8 - Vendita in cumulo - La vendita in cumulo può essere fatta a foraggio sciolto o pressato. In quest'ultimo caso l'operazione di pressatura viene eseguito a cura e a spese del compratore.

Nel caso in cui il cumulo sia costituito da foraggio sciolto e posto in bica all'aperto, fatta a regola d'arte, la valutazione può avvenire o forfettariamente o a peso per stima.

In quest'ultimo caso il peso stimato si intende al netto della parte esterna e di quella d'appoggio del foraggio.

Art. 9 - Termine di falciatura - Il termine entro il quale devono essere ultimate le falciature e sgomberati gli appezzamenti del raccolto in erba è normalmente fissato al 1* novembre.

Art. 10 - Fieno di produzione forestiera - Il fieno di provenienza da luoghi lontani è sempre imballato e la consegna è fatta, dì solito, al domicilio del compratore.

Art. 11 - Mediazione - La provvigione deve essere pagata al mediatore, salvo patti contrari, tanto dal venditore quanto dal compratore, concluso ed eseguito che sia il contratto di compravendita, secondo le tariffe pubblicate in appendice.

Polpe e colletto di barbabietola, foraggio verde di pisello, pule e battiture di seme medica

Art. 1 - Conclusione del contratto - Le polpe di barbabietola possono essere fresche o insilate o soppressate. Tutte si contrattano a quintale. Le soppressate si vendono a quintale con un minimo garantito di sostanza secca.

Le battiture di seme medica, che sono vendute imballate, si contrattano a quintali.

La pula è contrattata a peso.

Il foraggio di piselli, che può essere fresco o insilato, si contratta a quintali ed è ritirato direttamente dalla fabbrica per uso zootecnico.

Art. 2 - Pagamento - Per tutti i prodotti sopraelencati è d'uso che il pagamento sia effettuato per contanti, salvo patti contrari.

Barbabietola da zucchero

Le condizioni di compravendita della barbabietola da zucchero sono generalmente regolate da un accordo interprofessionale nazionale. Non risulta l'esistenza di usi in materia.

o) Fiori e piante ornamentali

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - Salvo consenso da parte dei compratore, la ditta fornitrice non è autorizzata a sostituire fiori o piante che eventualmente fossero esaurite. Questo vale anche per i colori riguardanti i fiori e le piante fiorite.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - I fiori e le piante si contrattano a numero(fatta eccezione per alcuni tipi di fiori e fronde che si contrattano a peso) e si ritirano sul mercato all’ingrosso o a pacchi. La consegna della merce avviene nella sede della ditta fornitrice, salvo diverso accorso fra le parti.

Art. 3 - Requisiti della merce - I fiori e le piante, oltre ad essere in condizioni tali da rispondere alle vigenti disposizioni della legislazione fitosanitaria, devono avere le caratteristiche di freschezza e di fioritura sulla base delle più elementari conoscenze in materia.

Art. 4 - Imballaggio - L'imballaggio della merce deve essere eseguito, dalla ditta fornitrice, a regola d'arte. Le spese di imballaggio sono a carico del venditore.

I contenitori per la merce sono fatturati al compratore a prezzo di costo.

Art. 5 - Difetti o avarie di fiori o piante - I fiori e Impianto devono essere venduti «leali», cioè senza avere subito manipolazioni od altro, tendenti ad occultare vizi preesistenti.

Art. 6 - Reclami - Ogni reclamo riflettente le condizioni vegetative e di freschezza riguardanti i fiori recisi deve avvenire entro le 24 ore dal ricevimento della merce, mentre per le piante ornamentali deve avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della merce e deve essere fatto a mezzo raccomandata. Trascorso tale termine la merce si considera accettata a tutti gli effetti. #

Art. 7 - Pagamento - La vendita di piante e fiori si effettua tramite pagamento a pronti contanti salvo diverse pattuizioni fra le parti. In caso di consegne ripartite, qualora il compratore non ottemperi al pagamento nei modi dovuti è facoltà del venditore sospendere la consegne fino a che il compratore non abbia assolto i propri obblighi. (Le parti in corsivo debbono intendersi quali usi contrattuali)

p) Piante da vivaio e da trapianto

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - La ditta fornitrice è autorizzata a sostituire con varietà analoghe quelle varietà richieste che fossero eventualmente esaurite, soltanto con l'autorizzazione del committenti.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - Le piante si contrattano a «numero».

Per le piante vendute in base alla circonferenza del loro fusto, questo deve essere misurato in centimetri ad un metro dal colletto, ad eccezione delle piantine fruttifere portainnesto la cui misurazione va fatta in mm all'altezza di 5 centimetri dal colletto medesimo. Le conifere e le piante a cespuglio vengono normalmente misurate ad altezza.

La consegna della merce viene effettuata dal venditore «franco vivaio», salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 3 - Requisiti della merce - Le piante, oltre ad essere in condizioni tali da rispondere alle vigenti disposizioni della legislazione fitosanitaria, devono essere in istato vegetativo tale da consentire il loro attecchimento quando siano poste in condizioni ambientali favorevoli, nonché di forza e forma normali in rapporto alla loro età, all'andamento climatico del annata durante la quale sono state allevate, alla specie ed alla varietà cui appartengono.

Le viti innestate devono avere il portainnesto della lunghezza minima di 30 cm. con almeno tre radici carnose, con una vegetazione aerea bene lignificata della lunghezza minima di 15 cm. e con l'innesto totalmente saldato, resistente alla torsione (saldo in testa).

Art. 4 - Imballaggio - L'imballaggio viene eseguito a cura del venditore, confezionato a regola d'arte, in modo tale da garantire la buona conservazione e riparo dei vegetali dalle intemperie, tenute presenti l'epoca di consegna, le specie e le varietà contrattate, la loro destinazione e le zone da percorrere.

Le spese di imballaggio normale sono a carico del venditore. Ove richiesto un' imballaggio particolare, le relative spese graveranno invece sul compratore.

Art. 5 - Consegna - Per consegna «pronta» si intende che essa deve essere eseguita entro 5 giorni lavorativi successivi alla data della stipulazione del contratto, salvo casi di forza maggiore.

Per consegna a «data fissata» od «entro un determinato termine», essa deve avvenire sempre alla data indicata od entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore.

Qualora non sia stata fissata alcuna data per la consegna, essa dovrà avvenire nel periodo più favorevole ad un razionale trapianto.

Art. 6 - Consegna ripartita - In caso di «consegne ripartite» di piante della stessa specie e varietà, ogni consegna va considerata a sé stante, e deve esserne corrisposto il pagamento.

La caparra, in caso di vendita per «consegna ripartita», va conteggiata per l'intero ammontare, sull'ultima consegna.

Art. 7 - Tolleranza - Qualora nella quantità della merce contrattata si indichi «circa», è ammessa una tolleranza del 5%.

Detta tolleranza è elevata al 10% per le giovani piante da vivaio.

Art. 8 - Ritardo nella consegna e nel ricevimento - Se casi di forza maggiore impedissero la consegna nel termine fissato, il venditore è tenuto ad informare di ciò l'acquirente a mezzo raccomandata specificando le cause che hanno impedito la consegna.

La consegna sarà effettuata quando sarà cessata la causa di forza maggiore e purché l'epoca sia ancora adatta al trapianto relativamente alla località di destino.

Trascorsa tale epoca, sarà in facoltà del venditore di rimandare la consegna alla stagione successiva o di stornare il contratto, senza indennizzi di sorta per ambo i contraenti.

Il beneficio è applicabile anche al compratore alle stesse condizioni di cui sopra, quando per cause di forza maggiore non possa tempestivamente impiegare il materiale ordinato.

Art. 9 - Pagamento - Le vendite delle piante si effettuano verso pagamento a pronti contanti senza sconti né ribassi, salva diversa pattuizione.

Le piante vendute sul pubblico mercato devono essere pagate «per contanti» nelle mani del venditore o della persona da lui delegata, all'atto della consegna, od al più tardi in occasione del primo mercato successivo alla consegna.

In caso di «consegne ripartite», qualora il compratore non ottemperi al pagamento, è in facoltà del venditore di differire le consegne sino a che il compratore non abbia assolto i suoi obblighi contrattuali, nonché pretendere il pagamento anticipato per ogni singola consegna successiva.

Art. 10 - Obblighi di garanzia del venditore - Il venditore non si rende garante né assume alcuna responsabilità circa l'attecchimento delle piante qualora siano state accettate dal compratore.

La garanzia dell'autenticità delle varietà compra-vendute si limita esclusivamente al rimborso del valore fatturato, salvo il caso di diversa specifica garanzia(14).

Art. 11 - Difetti ed adulterazioni della merce - Avarie - Le piante devono essere vendute «leali», cioè senza vizi occulti, senza avere subito manipolazioni, tagli o trattamenti atti ad occultarli.

Art. 12 - Reclami - Ogni reclamo riflettente le condizioni vegetative e fisiche delle piante deve essere fatto a mezzo raccomandata, entro 5 giorni dal ricevimento della merce.

Trascorso tale termine, la merce si considera accettata ad ogni effetto.

In caso di contestazioni inerenti alla qualità delle piante, l'acquirente non è autorizzato a fare una scelta di una partita di un dato articolo, ma, una volta accettata da parte del fornitore la contestazione, tutta la partita dell'articolo contestato dovrà essere messa a disposizione del fornitore stesso.

Se il venditore accetta la totale contestazione, restano a suo carico anche le spese di trasporto dal vivaio al cliente.

Art. 13 - Distanze delle piante dai confini altrui - Nella provincia di Modena le distanze cui le piante possono essere poste a dimora dai confini delimitanti cortili e fabbricati sono le seguenti:

  1. Piante ad alto fusto e piante non alto fusto, così come sono intese nell'art. 892 del codice civile :a mt. 1 dal confine.
  2. Siepi vive, arbusti, viti e piante da frutto di altezza non maggiore di mt. 2,5: a mezzo metro.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantate o nascono a distanze minori di quelle sopra indicate.

Nel caso in cui i rami o le radici degli alberi si protendano o invadano la proprietà altrui può essere richiesto da parte del confinante che ne subisce gli effetti l'immediato taglio in qualsiasi momento.

I frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul terreno del vicino appartengono al proprietario del terreno su cui sono caduti.

q) Piante officinali e coloniali

Non sono stati accertati usi.

r) Droghe e spezie

Art. 1 - Forma del contratto - I contratti possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di intermediari.

Le vendite effettuate a mezzo di intermediari sono impegnative per ambo le parti; il venditore conferma l'ordine o dà inizio alla esecuzione dell'ordine stesso entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto.

Art. 2 - Clausole speciali - Clausola «visitata e gradita» - La vendita del caffè, cacao, dei pepe e degli altri coloniali alle condizioni «merce visitata e gradita» ed altre analoghe, esclude il compratore da ogni diritto o reclamo per la differenza dì qualità o per qualsiasi altro titolo, quando il compratore abbia visitata ed accettata la merce. Il ritiro della merce da parte del compratore equivale ad esplicita rinuncia alla visita e pertanto, in tal caso, la merce dovrà considerarsi come visitata e gradita.

Clausola «circa» - Se il quantitativo della merce è accompagnato dalla espressione «circa», è ammessa nella consegna una tolleranza in più o in meno del 5% sul quantitativo indicato.

Clausole speciali ed esecuzione del contratto - I contratti di merci viaggianti per mare sono conclusi con una delle seguenti clausole: Fob Cif - Caf - Fas e sono regolate dalle norme internazionali relative alle clausole stesse.

I contratti possono essere stipulati anche con le clausole:

  • in deposito franco (con il solo dazio doganale escluso);
  • su vagone in transito; - su vagone sdoganato;
  • per merce non nazionalizzata;
  • per merce nazionalizzata.

In difetto di specificazione la vendita con la clausola «franco vagone» s'intende per merce già sdoganata.

Se nel contratto è contenuta la clausola «salvo visita», il contratto stesso non si perfeziona se non dopo che il compratore abbia visitato e gradito la merce contrattata.

«Oneri della quarantena» - Le conseguenze derivanti da ordinanze di quarantena sono a carico del compratore.

Art. 3 - Unità di base di contrattazione - I prodotti coloniali e le droghe sono contrattati in base alla nomenclatura comunemente adottata nel commercio.

La merce contrattata si intende di buona qualità media mercantile.

Art. 4 - Imballaggio - Il venditore non è tenuto ad accettare la restituzione di recipienti o altro materiale di imballaggio.

La tara del caffè crudo è soltanto tara reale (peso netto), così come per il caffè tostato.

Per gli altri coloniali, tara reale(15).

Art. 5 - Consegna - Nelle vendite su piazza la consegna, del cacao, del pepe e degli altri coloniali nazionalizzati è fatta abitualmente al domicilio del compratore, se residente nello stesso Comune del venditore, oppure «franco stazione ferroviaria» o «franco compratore» se la consegna è effettuata franco corriere.

La consegna «pronta» del caffè, del cacao, del pepe e degli altri coloniali deve avvenire entro otto giorni successivi alla stipulazione del contratto se si tratta di merce già nazionalizzata, disponibile nei magazzini del venditore, oppure entro 15 giorni se si tratta di merce da nazionalizzare o disponibile altrove o di merce venduta con imballi di origine. I termini suddetti valgono purché non intervengano cause di forza maggiore.

Il caffè e i coloniali, nella stragrande maggioranza dei casi, sono spediti franco di porto.

Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto e spedite con bollettino di garanzia.

La consegna delle merci al domicilio del compratore deve essere espressamente pattuita nel contratto di vendita.

Art. 6 - Verifica della merce - La verifica quantitativa della merce deve essere eseguita all'atto della consegna.

Le merci con provenienza d'oltre mare devono essere verificate all'atto dello sbarco, per quanto riguarda le avarie che possono avere subito durante il viaggio.

Art. 7 - Pagamento - Nelle compravendite di caffè, cacao, pepe e coloniali in genere, il pagamento è sempre netto di sconto, salvo particolari pattuizioni . Il pagamento si intende stabilito a 30 giorni data fattura contro tratta oppure con rimessa diretta vista fattura.

Il prezzo del caffè, come venduto dagli importatori, è comprensivo delle tasse doganali.

Art. 8 - Reclami - Le eccezioni del compratore, relative alla qualità della merce, devono essere notificate al venditore entro i termini di legge o quelli concordati tra le parti.

Se la merce non corrisponde alla qualità contrattata, il compratore ha diritto alla sostituzione della merce purchè la contestazione avvenga nei termini previsti.

Se il compratore, ricevutane l'autorizzazione dal venditore, non provvede alla restituzione della merce protestata entro gli otto giorni dalla ricevuta autorizzazione, decade dal diritto della sostituzione.

Il compratore non ha diritto alla risoluzione del contratto ma solo ad una diminuzione proporzionale del prezzo della merce se questa, venduta con garanzia o indicazione di un dato titolo, presenti una lieve differenza del contenuto stesso, la quale non ne impedisca l'uso per cui era stata acquistata.

Per le merci soggette ad imposta di fabbricazione fa fede, per il peso ed il grado, la bolla doganale o altri documenti ufficiali che accompagnano la merce.

Il venditore non risponde delle avarie derivate alla merce se le stesse siano dipese dalle condizioni dell'imballaggio fornito dal com­pratore.

Art. 9 - Oneri fiscali e doganali - Salvo diverse pattuizioni, le va­riazioni che intervengono nell'ammontare degli oneri doganali e fiscali dopo la stipulazione del contratto e prima della consegna della merce da parte del venditore, sono a carico o a favore del compratore.

Art. 10 - Mediazione - Per le merci di importazione la provvigione è calcolata sul valore della merce escluso il dazio doganale, giusta la percen­tuale pubblicata in appendice.

Cap. 3) - Prodotti della silvicoltura

a) Legna da ardere

Art. 1 - Forma del contratto - Il contratto di legna da ardere, se stipulato per iscritto attraverso la speciale forma della copia commissione, è perfetto quando la copia commissione stessa sia sottoscritta dal compratore e dal venditore o dalle persone legittimate ad agire per essi.

Art. 2 - Clausole speciali - Quando il consumatore richiede la legna lavorata pronta all'uso delle stufe, s'intende per stufe tipo Franklin, Becchi e simili, di lunghezza 35/40 cm.

Se la legna è richiesta per stufe tipo cucina economica, la lunghezza è di cm. 25/30.

Il diametro dell'uno e dell'altro tipo è di cm. 7/15.

Art. 3 - Specie di vendita - La vendita può essere fatta anche su campione.

Quando la legna viene acquistata a catasto o stero (me. da 1 a 1,10) è d'uso che la testata di un pezzo dei più grossi sia numerata.

Art. 4 - Modo di misurazione - Per la legna di bosco in piedi, i quantitativi dei macchiatici vengono contrattati a forfait, oppure a resa. Nei contratti a resa se ne fa la misurazione a metro cubo, ovi si tratti di legname da lavoro, ed a stero per quella da ardere e da carboneggiare. In ambo i casi la misurazione si compie a legname accatastato e pronto per la carbonizzazione o per essere trasportato fuori dei bosco.

In montagna, per le contrattazioni della legna, è ancora frequente l'uso del «carro modenese» (misura volumetrica) corrispondente ad un volume di circa me. 3,90 con le dimensioni di m. 1,57 per ogni lato.

E' d'uso fissare nel contratto le caratteristiche della merce, il termine in cui il bosco deve essere libero, il termine per i pagamenti.

Art. 5 - Requisiti della merce - La legna da ardere si contratta secondo la sua provenienza, la qualità, la pezzatura e la stagionatura.

a) Secondo la qualità si ha legna forte (leccio, sughero scortecciato, rovere, cerro, faggio, carpino, olivo, frassino, robinia) e legna dolce (pino, pioppo, ontano, salice, tiglio, oli-no, castano, ecc.).

b) Secondo la pezzatura si ha la «pezzatura commerciale» che comprende:

  • la legna tonda con diametro da 6 e 18 cm., con una lunghezza di m. 1 a 1,20;
  • la legna in scheggia che ha una sezione non superiore ai 18/22 cm.,
  • con una lunghezza da m. 1 a 1,20;

il «bacchettame» che comprende la legna del diametro da 3 a 5 cm.,

d) Si intende legna stagionata quella che è stata conservata, per l'essiccazione, per almeno sei mesi dall'epoca del taglio e dello spacco.

Nel commercio della legna di ulivo, il diametro normale della pezzatura può raggiungere i 28/30 cm. ed in ciascuna partita è tollerato il 50% di ceppo pulito.

La legna da ardere si vende per quintale e si usa distinguerla, innanzitutto, in:

- legna in natura: il tronco e la capitozza vengono tagliati in due o più parti, tali da permettere che due uomini possano caricarle sul carro;

- legna in quarti: il tronco e la capitozza vengono spaccati in quattro parti della lunghezza come la legna in natura.

Per quanto riguarda la stagionatura si usano i seguenti termini:

a) legna secca cioè da 8-10 mesi di stagionatura;

b) legna stagionata, cioè dai 4 ai 5 mesi dì stagionatura;

c) legna di taglio recente, avente circa un mese di stagionatura.

Art. 6 - Consegna - Le consegne possono essere per blocco intero a

pronta consegna, o ripartite.

In ogni caso deve essere stabilito espressamente il termine iniziale e quello delle successive consegne.

I quantitativi vengono pattuiti in quintali.

Art. 7 - Collaudo - Se la merce è contrattata sotto condizione di collaudo, questo si esegue nel luogo di giacenza della merce medesima. Il gradimento di un carico o vagone di campione equivale a collaudo.

Art. 8 - Tolleranza - Sul peso della merce in arrivo è tollerato un calo naturale non superiore al 3%, avuto riguardo al grado di stagionatura pattuito.

Art. 9 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce - Quando la merce è trasportata per ferrovia, si intende destinata alla stazione ferroviaria del luogo dove il compratore ha la sede principale della sua impresa.

Se la merce è spedita a terzi, secondo disposizioni del compratore, il venditore deve comunicare immediatamente al compratore l'avviso di spedizione con gli estremi della stessa, precisando numero del vagone e peso. Il compratore resta comunque responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce. Il destinatario che è tenuto allo svincolo dei vagoni deve, anche se la merce gli sia stata venduta franca stazione arrivo, provvedere, sia nell'interesse proprio che del venditore, agli eventuali reclami alle Ferrovie nazionali ed estere.

Le spese di trasporto, anche se la merce è stata venduta franca stazione arrivo, sono pagate dal destinatario, il quale le deduce dall'importo della fattura. Lo stesso destinatario ha l'obbligo di rimettere od esibire al più presto i documenti di trasporto, da cui risulti l'anticipazione delle spese suddette.

Quando il trasporto della merce si esegue con mezzi diversi dalla ferrovia la consegna si esegue al magazzino del compratore; ivi se ne verifica la qualità ed il peso, se non già precedentemente misurata.

La merce s'intende contrattata con il peso riconosciuto dalle ferrovie alla stazione di partenza. In difetto di riconoscimento di peso da parte della stazione di partenza o di stazione intermedia, la merce si ritiene contrattata per il peso riconosciuto dalla stazione di arrivo. In difetto di qualsiasi accertamento di peso da parte delle ferrovie, si intende accettato dal compratore il peso dichiarato dal venditore all'atto della spedizione. Per autocarri, dei quali nella Provincia di Modena si riscontra un largo uso nel trasporto della legna, la merce viene pesata all'atto del ricevimento.

Art. 10 - Pagamento - Nelle contrattazioni di legna da ardere il prezzo è determinato per quintale.

Salva diversa convenzione, il pagamento del prezzo deve essere effettuato alla consegna.

Art. 11 - Obblighi di garanzia del venditore - Nelle contrattazioni di legna da ardere «a vagone», se il contratto non indica il quantitativo convenuto, per vagone si intende un quantitativo minimo di 15 tonnellate, salvo minore capacità del vagone assegnato dalle Ferrovie dello Stato.

Il contratto di legna da trasportare per ferrovia, anche se il prezzo è convenuto «stazione partenza» implica l'obbligo da parte del venditore, salvo l'ipotesi di cui al comma precedente, di caricare un minimo di 15 tonnellate ai fini dell'applicazione delle tariffe ridotte.

Il venditore non è tenuto a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie. Se la legna giunge impregnata di umidità e se tale fatto deriva da causa che abbia agito durante il viaggio, il compratore non può reclamare alcun indennizzo. Se, invece, il fatto suddetto deriva da causa che abbia agito precedentemente alla spedizione, il compratore può richiedere riduzione proporzionale di prezzo, ma non può rifiutare il ritiro della merce.

Art. 12 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

b) Carbone vegetale

Contratti con privati consumatori

Art. 1 - Forma del contratto - Il contratto per carbone di legna, se stipulato per iscritto attraverso la speciale forma della copia commissione, è perfetto solo quando la copia commissione stessa sia sottoscritta dal compratore e dal venditore o dalle persone legittimate ad agire per essi.

Il contratto è stipulato in base alla qualità ed alla provenienza del carbone; il prezzo è stabilito per quintale e il peso è determinato con le stesse modalità indicate per la legna da ardere.

In caso di partite importanti, il primo vagone è consideralo come campione.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - Nelle contrattazioni i quantitativi vengono pattuiti in quintali; alle volte, soprattutto nelle zone di montagna, a «some».

Ogni soma corrisponde a due sacchi o sacchiere.

Se il quantitativo viene pattuito in quintali la merce s'intende al netto di ogni tara, e quindi anche dal peso dell'imballaggio. Se è stato fissato invece per «some» esso s'intende a numero.

Art. 3 - Requisiti della merce - Il carbone vegetale si distingue in «carbone di bosco» e «carbone distillato».

Per carbone di bosco si intende quello prodotto con il sistema delle vecchie carbonaie, per carbone distillato quello proveniente dalla distillazione del legno.

Si classifica di essenza dolce o di essenza forte secondo che proviene dal legname di essenza corrispondente.

Viene inoltre distinto in:

a) da spacco, quando proviene da tronchi spaccati;

b) cannello, quando risulta derivante da ramaglie delle piante di alto fusto oppure da boschi cedui (piante giovani);

c) misto (spacco e cannello) quando è costituito dalle due qualità precedenti in percentuali fissate di volta in volta nei contratti;

d) brace, proveniente dalla carbonizzazione della ramaglia.

Ugualmente la qualità del carbone commerciale viene precisata:

«Carbone asciutto, pulito, netto da terra e da altri corpi estranei».

La polvere di carbone è tollerata soltanto fino al 4-5% di peso e l'umidità fino al 7-12%: per maggiori percentuali si usa fare la tara corrispondente.

Art. 4 - Imballaggio, spedizione e trasporto della merce - La spedizione si effettua in vagoni alla rinfusa oppure in sacchi o sacchine, dette balle, corrispondenti ad un sacco di carbone del peso, generalmente, di circa 80 chilogrammi, di rado chilogrammi 100.

La sacchina può essere di due tipi, romana e magonale, corrispondenti a circa Kg. 50-60 la prima, 70-80 la seconda.

La sacchina o sacchiera si intende «randolata a bocca rasa», cioè con l'apertura del sacco piena all'orlo; oppure «a bocca colma», assicurata con cinque cappi e un metro di corda legata alla bocca.

Se il carbone è spedito in sacchi di ]proprietà del venditore, il compratore ha l'obbligo di restituirli, franchi di porto, alla stazione di partenza della merce, entro 8 giorni dall'arrivo.

Se il carbone è trasportato a mezzo di autocarri o carri, i sacchi sono restituiti immediatamente con gli autocarri o carri stessi. In caso contrario, sono dal venditore fatturati al prezzo di costo.

Art. 5 - Consegna - Le consegne possono essere fatte a partita unica o ripartite, secondo pattuito.

La protesta eventuale della merce va fatta subito all'atto della consegna della stessa, se avviene alla presenza del compratore e venditore; oppure nel termine di giorni sette.

Art. 6 - Pagamento - Salva diversa convenzione il pagamento deve essere effettuato alla consegna della merce.

Art. 7 - Obblighi di garanzia del venditore - il venditore deve procurare che il carico sia difeso dalle intemperie.

Art. 8 - Risoluzione e rescissione del contratto - Danno luogo ad azione per la riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto i seguenti vizi:

a) carbonizzazione incompleta;

b) carbone eccessivamente sminuzzato;

c) carbone bagnato per causa che abbia agito precedentemente alla spedizione.

Contratti con rivenditori al minuto

Art. 1 - Forma del contratto - I contratti di carbone di legna fra negozianti e rivenditori al minuto sono conclusi previa visita della merce, la quale ha luogo o alla stazione di arrivo o al magazzino del venditore.

Art. 2 - Spedizione e verifica del peso - Se la consegna della merce è eseguita alla stazione di arrivo su vagone completo, il peso è quello riconosciuto o dichiarato alla stazione di partenza; se la consegna della merce è eseguita al magazzino del venditore, il peso è determinato nel luogo medesimo.

Se la merce è rispedita fuori piazza a mezzo ferrovia, il peso base è quello dichiarato alla stazione di partenza (origine )e si intende che la merce viaggia per conto dell'acquirente.

Art. 3 - Mediazione - Se il contratto è concluso per tramite di un mediatore, a costui è dovuta dal venditore una provvigione pari all'1% del prezzo della merce.

c) Legname rozzo

Non sono stati accertati usi.

d) Sughero

Non sono stati accertati usi.

Cap. 4) - Prodotti della pesca e della caccia

a) Pesce

Pesce vivo

Art. 1 - Specie trattate - Nella provincia di Modena l'allevamento ittico comprende: pesce gatto, pesce rosso (detto anche ornamentale), carpa e trota.

Art. 2 - Forma del contratto - Di norma il contratto viene stipulato verbalmente tra produttore e grossista.

Art. 3 - Conclusione del contratto - Le parti si accordano sul giorno dì cattura, che coincide sempre con quello di consegna. L'accordo comprende pure l'orario della consegna medesima.

Art. 4 - Unità di base di contrattazione - Tutte le specie si contrattano a chilogrammi. Fa eccezione il pesce rosso o ornamentale, che viene invece venduto a numero di esemplari.

Art. 5 - Consegna - Il pesce viene posato e consegnato, scolato dall'acqua, in ceste forate. Il grossista rifornisce a sua volta, a mezzo cisterne dotate di acqua e ossigeno, il mercato, costituito prevalentemente dai laghetti di pesca sportiva e dai dettaglianti. In quest'ultimo caso è d'uso la consegna ripartita nell'arco della settimana.

Art. 6 - Pagamento - è d'uso, nelle contrattazioni di pesce vivo, che il pagamento venga effettuato al momento della consegna.

Pesce fresco

Art. 1 - Forma del contratto: I contratti tra fornitore e commerciante avvengono prevalentemente in forma verbale.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione: Il pesce è acquistato a peso, senza la clausola «tara per merce», fatta eccezione per il pesce azzurro di piccola taglia, che normalmente viene ceduto in cassette a stima.

Art. 3 - Obblighi di garanzia del venditore: Il pesce venduto al commediante deve essere delle misure consentite e possedere tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e dai relativi regolamenti.

Il fornitore si rende garante della piena rispondenza della partita consegnata alle norme igienico-sanitarie. Nella vendita al dettaglio di alcune specie di pesce fresco di provenienza estera (coda di rospo, naselli, sogliole, rombi e triglie, ecc) la merce viene consegnata già ripulita e svuotata dalle interiora. Qualora si tratti di merce nazionale, la pulitura avviene a richiesta e dopo l'operazione di pesatura.

Art. 4 - Reclami - Per il pesce fresco, allorché convenutosi un determinato invio al commerciante, in base ad un accordo che preveda una fornitura continuativa per un periodo prestabilito dalle parti, si verifichino sensibili aumenti del prezzo del pesce regolarmente fornito, è d'uso che il fornitore si metta in contatto con il commerciante acquirente per raggiungere un accordo.

Qualora il fornitore effettui spedizione seguita da fattura, senza mettersi in contatto con l'acquirente e costui trovi il prezzo di fattura esagerato, è d'uso che, svincoli ugualmente la merce perché è deperibile, ma telegrafi subito al mittente di non poterla ricevere alle condizioni precedentemente fissate, facendo rilevare le. ragioni della protesta e chiedendo disposizioni in proposito.

Qualora tali disposizioni non giungano entro le ore stabilite, la merce viene venduta per conto e rischio del mittente.

Nei casi di trasporto a mezzo ferrovia e qualora l'acquirente rifiuti il ritiro della merce per ritardi, avarie ed altre cause, l'Amministrazione ferroviaria è solita esitare la partita per rivalersi delle spese di trasporto, mettendo poi a disposizione del mittente il resto del ricavato.

Pesce congelato

Art. 1 - Forma del contratto - I contratti tra fornitore grossista e commerciante al minuto avvengono prevalentemente in forma verbale e dopo aver preso visione del campione.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - Il pesce congelato è acquistato a peso, senza la clausola «tara per merce».

Art. 3 - Obblighi di garanzia - Normalmente il pesce congelato viene offerto in due tipi: quello surgelato immediatamente dopo la pesca in apposite navi, e quello congelato a terra. La distinzione dei due tipi, all'atto della compravendita, è tacita e insita nella diversa valutazione del prezzo.

Art. 4 - Spedizione e trasporto - La merce viaggia sempre su mezzi dotati di apposite celle frigo, sia che il trasporto avvenga su strada che per ferrovia.

Art. 5 - Pagamento - Il pagamento viene effettuato con diverse modalità, normalmente precisate all'atto della compravendita.

b) Cacciagione

Art. 1 - Ordinazione: Avviene di regola attraverso rappresentanti e commissionari.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione: Si usa contrattare in base a tre categorie: prima, seconda e terza, che hanno riguardo alla migliore o peggiore qualità della merce. La cosiddetta pesante è acquistata alla rinfusa.

Art. 3 - Imballaggio: L'imballaggio è sempre fornito gratuitamente.

Art. 4 - Tolleranza: La tolleranza usualmente riconosciuta nel calo è dell'1 %.

Art. 5 - Spedizione, trasporto e assicurazione della merce: Per la selvaggina e la cacciagione non è d'uso che la merce sia spedita assicurata.

Art. 6 - Pagamento: Il pagamento ai fornitori esteri avviene mediante apertura di credito.

Art. 7 - Usi particolari per la selvaggina nobile stanziale:

1) - Selvaggina da ripopolamento:

Viene acquistata in gruppi di animali vivi e adulti, secondo come si riproducono in natura. Ogni gruppo è così composto:

  • Lepri: maschio e femmina;
  • Starne e Pernici rosse: in coppia;
  • Colini e Coturnici: in coppia;
  • Fagiani: 1 maschio e 3 o più femmine.

2) - Selvaggina definita da caccia o da lancio prima della battuta:

Viene acquistata alla rinfusa, indipendentemente dal sesso, e suddivisa solo per età. Per selvaggina adulta si intende quella avente un minimo di 90 giorni, eccezion fatta per la starna (75 gg.) e per la lepre (180 gg. circa). Per contratto, però, possono essere commerciati anche animali di età inferiore, rispettivamente di 30 e 60 gg. L'imballaggio, se la selvaggina è d'importazione, è compreso nel prezzo; per il mercato interno, viene invece pattuito di volta in volta.

Gli animali devono risultare sani e immuni da malattie alla partenza, il che è comprovato, per l'importazione, da certificato sanitario, senza del quale non si può far luogo allo sdoganamento. Per le partite interne, la sanità è accertata sul luogo di vendita.

Il commercio ed ogni spostamento di selvaggina viva in periodo di caccia chiusa è soggetto ad autorizzazione preventiva degli appositi organismi provinciali.

c) Pelli da pellicceria

Non sono stati accertati usi.

Cap. 5) - Prodotti delle industrie estrattive

a) Minerali metalliferi

Non sono stati accertati usi.

b) Minerali non metalliferi

Carbone fossile

Vendite di carbone fossile di produzione nazionale

Art. 1 - Forma del contratto - Le vendite effettuate da viaggiatori, piazzisti, agenti, rappresentanti, sono sempre subordinate all'approvazione della casa venditrice la quale, se accetta, deve darne la conferma a volta di corriere. In difetto di tale conferma il compratore può ritenersi liberato.

La conferma del contratto da parte del venditore è fatta per iscritto, con la precisazione delle condizioni di vendita.

- (Prestiti e restituzioni) - I prestiti e le restituzioni di carbone fossile sono considerati e regolati temporaneamente come vendite vere e proprie.

- (Oneri e sgravi sopravvenuti al contratto) - Le imposizioni e gli aumenti nonché le abolizioni e le diminuzioni di oneri nella merce da parte di enti statali o pubblici, sia all'interno che all'estero, dopo la conclusione del contratto, sono rispettivamente a carico o a favore del compratore.

Art. 2 - Clausole speciali - (Offerte ferme per risposta in giornata) Nelle compravendite di carbone fossile, se il venditore fa una offerta ferma per risposta in giornata, il compratore deve fare pervenire la sua conferma nel giorno stesso, non oltre le ore 18 (ora italiana).

- «Validità delle offerte ferme senza indicazione di tempo» - Nelle compravendite di carbone fossile, l'offerta ferma di acquisto o di vendita, fatta prima delle ore 12, vincola l'offerente per tutta la giornata; se fatta dopo le ore 12, lo vincola sino alle ore 12 del giorno successivo.

Art. 3 - Consegna - Le consegne sono eseguite nelle ore normali di lavoro, tenuto conto delle disposizioni governative e municipali riguardanti la viabilità.

Il luogo di consegna è unico e il compratore non può far deviare il mezzo di trasporto e richiedere consegne ripartite in luoghi diversi.

Il compratore deve tenere approntato e sgombro il luogo ove il carbone deve essere scaricato in modo che la consegna possa svolgersi nel minor tempo possibile.

Le spese della pesatura di controllo sono a carico del compratore.

Il prezzo franco domicilio è comprensivo di tutte le spese di trasporto e di facchinaggio per la consegna in luoghi di facile accesso.

Art. 4 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce - I certificati di miniera od equipollenti fanno prova soltanto della provenienza della merce.

Il venditore risponde della regolare spedizione dei vagoni e deve richiedere la tariffa più economica.

Se nel contratto non è specificata la portata del vagone, si intende che il vagone da utilizzare deve avere tale portata che consenta di fruire della tariffa più favorevole, salvo temporanea indisponibilità da parte delle FF.SS.

I vagoni viaggiano per conto e rischio esclusivo del compratore,.anche se il prezzo pattuito è per vagone franco confine o franco arrivo.

Art. 5 - Tolleranze - Nelle vendite:

a) a carico completo con indicazione di minimo e di massimo, il venditore deve stare nei limiti indicati nel contratto;

b) a carico completo con indicazione del quantitativo, senza specificazione di minimo e di massimo, è sottintesa la clausola «circa» per la quale nella consegna è tollerato il 10% in più o in meno del quantitativo indicato;

c) a partite CIF il venditore deve consegnare il quantitativo indicato nel contratto.

La clausola «circa» indicata in contratto, sta a significare che il venditore può consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo pattuito;

d) su vagone se il quantitativo è indicato con la clausola «circa» è ammessa una tolleranza del 10% sul quantitativo totale contrattato. In difetto dell'indicazione «circa», la tolleranza relativa al quantitativo da consegnare è determinata dai limiti di portata dell'ultimo carro ferroviario.

Per consegne ripartite le tolleranze suddette sono limitate ad ogni singola consegna.

Art. 6 - Pagamento - Il pagamento si esegue:

a) nelle vendite FOB o CIF, contro presentazione documenti;

b) nelle vendite su vagone, a trenta giorni data fattura;

c) nelle vendite a domicilio, su piazza, a vista fattura.

Vendite su vagone di carbone fossile importato

Art. 1 - Clausole speciali - Nelle vendite franco destino o franco confine, il venditore ha facoltà di spedire la merce in porto assegnato.

Il prezzo segnato per vagone franco stazione confine è comprensivo di tutte le spese estere e non comprensivo delle spese doganali italiane di transito, di statistica, erariali, ecc.

Art. 2 - Consegna - La pezzatura deve corrispondere a quella indicata nel contratto e ragguagliata al millimetro.

Nelle vendite di un certo numero di vagoni di carbone fossile, per merce proveniente via mare, le condizioni di pezzatura sono considerate in relazione al complesso della partita consegnata.

Nella consegna dalla nave, il compratore di più vagoni di fossile, al quale sono stati assegnati vagoni al principio dello scarico, ha diritto anche al carbone degli ultimi giorni di scarico agli effetti della pezzatura.

Art. 3 - Consegna ripartita - Se la consegna è pattuita entro un periodo di tempo superiore ad un mese, si intende che la consegna stessa deve avvenire ripartitamente per quantitativi mensili, pressoché uguali.

Detti quantitativi mensili si considerano come altrettante consegne fra di loro distinte ed indipendenti.

Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni precise e chiare al venditore per la spedizione dei vagoni.

Le spese estere di carri provenienti dall'estero sono rimborsate dall'importatore.

Art. 4 - Tolleranza - L'accertamento della percentuale di carbone minuto nel carbone grosso è eseguito mediante grigliatura, usando una griglia con maglie di 15 mm. di lato, con inclinazione da 30 a 45 gradi, secondo che il carbone sia asciutto o bagnato.

La percentuale di «minuto» tollerata sul carbone «grosso», di importazione via mare è la seguente:

  • Carbone da gas americano 0 x 2" (pollici) . . . 60%
  • Carbone da gas inglese tout-venant 60%.
  • Carbone da gas tedesco tout-venant 60%
  • Gasproducer americano 20 x 30 mm. ed oltre . . 20%
  • Carboni splint europei in pezzatura 10%
  • Carboni grassi, europei (Sarre, Fettkohlen e carbone grasso 30% belga)
  • Cardiff inglese 30%
  • Pocahontas americano più di 1-1/4" (pollici) 40%
  • Antracite sud-Africa (pezzatura all'origine) 25%
  • Antracite americana (pezzatura all'origine) 20%
  • Antracite russa (pezzatura all'origine) 20%
  • Coke da gas 10%.
  • Coke metallurgico 6%

Per le antraciti lavorate all'arrivo è comunque ammessa una tolleranza di minuto 0/10 del 5% come per le antraciti di importazione via terra.

«Umidità del carbone sardo e delle ligniti» - La massima umidità tollerata è:

  • per il carbone sardo Sulcis, minuto da 0 a 10 mm. 12%
  • per il carbone sardo Sulcis, pezzatura oltre i 10 mm. 6%
  • per la lignite picea . 20%
  • per la lignite semipicea 25%
  • per la lignite xiloide essiccata 32%
  • per la lignite torba xiloide essiccata 35%

Qualora si superino i limiti di tolleranza, il compratore non può rifiutare la merce ma ha diritto ad un congruo bonifico che compensi la maggior umidità,.sempre che la maggiore umidità non risulti compensata da un maggior peso.

Art. 5 - Spedizione, trasporto, assicurazione della merce: - La spesa della pesatura eseguita dall'amministrazione delle Ferrovie per merce venduta «franco vagone partenza» è a carico del destinatario.

Sono ugualmente a carico del destinatario le spese di pesatura della merce trasportata mediante automezzi.

Nelle vendite su vagone di carbone fossile proveniente via mare, il peso, agli effetti della fatturazione, è quello riconosciuto dalle ferrovie della stazione di carico.

Nelle vendite su vagone di carbone fossile, via terra, se il compratore non ha richiesto preventivamente l'accertamento del peso da parte delle Ferrovie estere, si intende che il peso da fatturare è quello dichiarato dalle miniere.

Nelle vendite su automezzo, il peso da fatturare è quello accertato dall'organismo a ciò preposto nel punto di carico o di transito.

Per il carbone fossile, spedito da miniera, la lettera di vettura fa prova della sola provenienza.

Quando i vagoni sono spediti a terzi destinatari, secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare al più presto al compratore l'avviso della effettuata spedizione con gli estremi della stessa (numero del vagone, peso e qualità).

Il compratore è sempre responsabile del regolare ritiro dei vagoni anche se destinati a terze persone da lui indicate.

Art. 6 - Mediazione - Il mediatore di carbone fossile stende, per ogni affare concluso, il contratto in due originali identici da lui firmati e ne rimette, entro 24 ore, uno al venditore e l'altro al compratore.

Il venditore di carbone fossile, se intende vendere soltanto in base alle condizioni del proprio contratto, deve avvisarne il mediatore il quale, a sua volta, è tenuto a dichiararlo al compratore all'atto della contrattazione.

Mattonelle di lignite

Nella provincia di Modena si riscontra un notevole consumo di tale prodotto, che è venduto in pacchi o a pezzi sciolti.

Le mattonelle di lignite sono tutte di dimensioni cm. 7/15.

Cap. 6) - Prodotti delle industrie alimentari

a) Riso brillato

Art. 1 - Varietà del prodotto - Il riso in commercio si distingue in: comune, semifino, fino e superfino.

Art. 2 - Conclusione del contratto - Il riso è contrattato sia a mezzo mediatore,'sia direttamente, su campione reale, su campione tipo, o su denominazione.

Nel caso in cui la contrattazione avvenga a mezzo mediatore, questi rilascia od invia alle parti uno stabilito, contenente tutti gli estremi dell'affare.

Nel caso in cui la contrattazione avvenga direttamente, le parti confermano la conclusione dell'affare con lo scambio di fìssatini, generalmente su moduli propri. Per vendite interessanti il mercato di consumo locale, fa fede della vendita il campione rilasciato dal venditore al compratore.

Art. 3 - Specie di vendita - «Campioni» - Quando le vendite si effettuano su campione «reale» e su campione-tipo, il campione di vendita viene generalmente consegnato al compratore, oppure diviso in due parti; se la vendita è fatta a mezzo mediatore, una parte è consegnata al compratore, l'altra al mediatore.

Vendita su campione «i reale» Il riso trattato su campione «rea­le» deve corrispondere, esattamente, al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.

«Vendita su campione-tipo» Il riso trattato su campione-tipo deve corrispondere, per qualità, colore, lavorazione e crivellazione, al tipo stabilito.

E' solo tollerata una differenza che non deve superare l'l% del valore della merce. In tal caso il compratore è tenuto a ricevere la merce senza abbuono.

- «Vendita su denominazione» - Il riso trattato su denominazione deve essere sempre conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata.

- «Caratteristiche generali» - Nel casi in cui la vendita del riso non avvenga su campione, la merce da consegnare deve essere leale, sana e mercantile.

Art. 4 - Unità di base di contrattazione - La quantità della merce è espressa in quintali.

Art. 5 - Requisiti della merce - «Merce leale» - Il riso s'intende «leale» quando non abbia vizi occulti.

- «Riso sano» - Il riso s'intende «sano» quando non abbia odori sgradevoli, non sia riscaldato e fermentato e non contenga grana gialla.

- «Riso mercantile» - S'intende il riso quando non abbia difetti che impediscano la sua classificazione nella. buona media del prodotto dell'annata.

- «Qualità migliore» - Nessuna partita di riso può essere rifiutata soltanto perché migliore in qualità a quella contrattuale, purché corrisponda agli estremi stabiliti dal contratto, nelle sue condizioni essenziali.

E' inteso che la qualità offerta non deve neppure essere inferiore a quella minima dell'annata.

- «Condizionamento» - La merce deve essere condizionata secondo le buone norme commerciali e di qualità uniforme. Il venditore è tenuto alla apposizione sui sacchi delle marche normali, nonché dei sigilli e dei cartellini indicanti la qualità della merce contenuta ed il proprio nome, salvo che per la consegna di merce alla rinfusa venduta su campione.

Art. 6 - Imballaggio - Il riso è ceduto in sacchi da Kg. SO, oppure da 25, 10, 5, 2, 1 e 1/2, lordo per netto, tela nuova semplice; oppure senza tela per 50 Kg. netti, franco nel luogo stipulato per la consegna.

Per tele doppie, quando questa condizione sia espressamente pattuita, il peso si intende pure lordo per netto. Quando le tele sono fornite dal compratore, la tara (o peso reale delle tele adoperate per l'insacco) deve essere dedotta dal peso lordo totale della partita, salvo contrarie pattuizioni. Il peso dei colli deve essere uniforme.

- «Tele fornite dal compratore» - Quando le tele vengono fornite dal compratore, esse sono spedite al venditore in porto franco ed in tempo utile per l'esecuzione del contratto e devono essere adatte all'uso a cui sono destinate. Quando il venditore non riceve le tele in tempo utile, ne dà avviso al compratore, fissandogli un termine non inferiore alle 48 ore per il loro invio.

Trascorso tale termine senza alcun risultato, il venditore può ascrivere a fatto e colpa del compratore il mancato adempimento dei suoi obblighi tenendolo responsabile delle conseguenze relative.

- «Tele a rendere, del venditore» - Se le tele sono fornite a prestito dal venditore, debbono essere ritornate dal compratore entro 30 giorni dal ricevimento, in porto franco, a suo rischio e spese, fino alla stazione di partenza della merce da esse contenuta od a stazione equidistante, designata dal venditore.

Trascorso il termine utile di 30 giorni, senza che le tele siano state restituite, il compratore è tenuto a pagare al venditore. il noleggio delle stesse in base alle tariffe vigenti, salvo a rimborsargli il valore delle tele che non restituisse entro 90 giorni dalla spedizione della merce da esse contenuta.

Art. 7 - Consegna - La consegna della merce è convenuta all'atto della contrattazione. Essa può essere «prontissima», «pronta», «differita» entro un termine prefissato oppure ripartita nel corso di più periodi di tempo successivi. In mancanza di diversa designazione, la consegna si intende sempre pronta.

- «Consegna pronta su vagone o in stazione» - La consegna «prontissima» deve essere fatta entro tre giorni e quella «pronta» entro otto giorni, esclusi i festivi, successivi alla data del contratto nel luogo da esso stabilito.

E' uso anche che le riserie effettuino la consegna al domicilio del compratore.

- «Consegna differita - Consegna ripartita» - Tanto la consegna differita quanto la consegna ripartita debbono risultare dallo stabilito di vendita del mediatore o dal contratto di compra-vendita scambiato fra le parti. La consegna della merce, in questi casi, deve essere effettuata entro i termini stabiliti.

- «Consegne ripartite»" - Le quantità vendute per consegna ripartita vengono considerate, anche agli effetti della consegna, come altrettanti contratti separati.

- «Consegna entro un dato mese» - Quando lo stabilito od il contratto dicono semplicemente «consegna entro un dato mese» senza fissare ulteriormente termini più definiti, la consegna avviene a piacere del venditore, nel corso del mese indicato.

Il venditore ha diritto, in tal caso, di pretendere dal compratore le disposizioni per la spedizione, anche a partire dall'ultimo giorno del mese precedente a quello della consegna. Mancando le disposizioni malgrado la richiesta, il venditore può mettere in mora il compratore per l'esecuzione del contratto.

Quando il compratore desidera riservarsi il diritto di disporre della merce a suo piacimento, deve esigere sul contratto e sul fissato di vendita l'inserzione della clausola «a richiesta del compratore».

Salvo contraria pattuizione, i termini di consegna decorrono dal giorno in cui vennero impartite le necessarie disposizioni e sono i medesimi previsti per la consegna «pronta».

- «Consegna differita per merce disponibile» - Se la merce venduta per consegna differita è già disponibile, essa deve rimanere nei magazzini del venditore, che assume l'obbligo di conservarla e di consegnarla a tempo debito, secondo gli accordi contrattuali.

- «Luogo di consegna» - Il luogo di consegna è quello stabilito dal contratto e, in difetto di indicazione precisa, s'intende il domicilio del venditore, per la vendita su piazza; è la stazione ferroviaria (generalmente la più vicina al venditore), per le vendite fuori piazza.

- «Consegna a domicilio» - La consegna a domicilio avviene abitualmente allo stabilimento o al magazzino del compratore.

L'operazione di scarico è a carico del compratore.Quando ad esso provvede personale del venditore, il compratore deve compensarlo in misu­ra corrispondente alle tariffe vigenti.

- «Consegna franco vagone» - La merce venduta «franco vagone» s'intende resa sul vagone alla stazione convenuta. Il venditore deve curarne il perfetto carico, nonché tutte le operazioni inerenti.

Art. 8 - Tolleranza - La percentuale di corpi estranei tollerata nel riso venduto su «tipo» o su «denominazione» deve essere conforme a quella stabilita dall'Ente Risi.

Nelle vendite fatte con la clausola «circa» è ammessa una tolleranza a favore del venditore fino al 5% in più e in meno della quantità contrattata. In tutti gli altri casi la quantità contrattata s'intende bloccata.

Le quantità vendute per consegna ripartita sono considerate separatamente per ogni consegna, anche agli effetti del peso consegnato in più o in meno.

Art. 9 - Ricevimento - Il compratore è tenuto, in ogni caso, a prendere in consegna la merce a tutela della stessa ed a scanso di spese di giacenza, salvo le constatazioni di cui in appresso e salvo il suo diritto di reclamo o di rifiuto per l'eventuale differenza di qualità, a senso dei paragrafi seguenti..

- «Differenza di qualità» - Qualora fra la merce contrattata e quella ricevuta, il compratore riscontri una differenza di qualità a suo danno, egli deve darne comunicazione al venditore o all'incaricato della consegna o al mediatore, non appena ricevuta la merce, ed al massimo entro le successive 48 ore, tenendo la merce a disposizione del venditore per gli opportuni accertamenti.

- «Abbuoni per differenza di qualità» - Se la differenza di qualità rilevata all'arrivo è riconosciuta, le parti concordano, sia direttamente, sia con il concorso del mediatore, l'abbuono di prezzo corrispondente. In difetto di accordo fra le parti, l'abbuono stesso viene stabilito a mezzo arbitrato amichevole.

- «Diritto di rifiuto della merce» - Se l'abbuono a favore del compratore, determinato con arbitrato, superasse il 5% per il riso ed il 4% per gli sbramati, del valore della merce, il compratore ha diritto di rifiutare la merce stessa e di lasciarla dove si trova, per conto e rischio del venditore.

Art. 10 - Ritardo nella consegna - Il ritardo nei termini di consegna da parte del venditore non dà diritto al compratore di ritenere risolto il contratto e di rifiutare la merce, salvo che quest'ultimo abbia tempestivamente provveduto alla messa in mora del venditore, concedendo un ulteriore termine di 48 ore per la esecuzione del contratto. Scaduto anche questo termine, spetta alla parte diligente il diritto al risarcimento degli eventuali danni, salvo che la ritardata consegna non sia giustificata da provata causa di forza maggiore o da provata mancanza di vagoni. Nelle vendite a pronta consegna, la scadenza del termine di giorni otto pone in mora irreparabile il venditore e dà diritto al compratore di ritenere senz'altro risolto il contratto, con le conseguenze relative. Quando il compratore ritardi nel dare le disposizioni per la spedizione della merce acquistata, incombe l'obbligo al venditore della «messa in mora» del compratore, nei modi suddetti, prima di procedere alla risoluzione contrattuale.

Art. 11 - Spedizione e trasporto della merce - La spesa fatta per caricare la merce da carro a vagone nella stazione di partenza, dev' essere pagata dal compratore se la merce fu venduta «franco stazione», e dal venditore se la merce fu venduta «franco vagone».

- «Mancanza di vagoni» - La mancanza di vagoni può giustificare il ritardo nei termini di consegna, nel solo caso che il venditore comprovi laeffettiva mancanza stessa e metta a disposizione del compratore, a richiesta di questi, la merce venduta, nel luogo di consegna.

- «Ricevimento in peso e qualità» - Il ricevimento della merce in peso s'intende effettuato, salvi ed impregiudicati i diritti del ricevitore per ammanchi dipendenti da difetto o colpa dello speditore, nel luogo stabilito per la consegna.

Il ricevimento della merce in qualità, avviene normalmente a destino.

Può tuttavia avvenire anche in partenza, ma solo quando sia specificatamente pattuito.

La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del compratore, anche quando sia stata spedita in porto affrancato, salvo il caso di consegna eseguita a mezzo carri del venditore, al domicilio del compratore.

Art. 12 - Pagamento - Il pagamento si fa di regola a 30 giorni dalla data della fattura, senza sconto dal compratore direttamente a chi stacca fattura.

Il luogo di pagamento s'intende sempre presso il domicilio del venditore. L'emissione di tratte o di assegni sul compratore o il pagamento eseguito sul mercato di Modena, sia pure a seguito di espresse condizioni contrattuali, non modifica agli effetti di legge la condizione di elezione del domicilio presso il venditore.

Il termine fissato per il pagamento, è improrogabile. In caso di ritardato o mancato pagamento anche se riguardante altro contratto, oppure se il compratore si rendesse comunque insolvente, il venditore, previa regolare diffida, può sospendere o differire le spedizioni o chiedere il pagamento alla consegna.

- «Pagamento nei casi di contestazione» - Nei casi di contestazione per ammanco peso o per differenza di qualità, è tollerato che il compratore trattenga dalle fatture un importo corrispondente alla differenza presunta, effettuando il saldo a controversia risolta.

Art. 13 - Reclami - Qualora il compratore ritenga di dover imputare a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali ed avarie della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a farli constatare ufficialmente dal vettore (Ferrovie, ecc.) con apposito verbale da esso firmato, nei modi voluti dai vigenti regolamenti, e nelle altre forme stabilite dalla legge.

- «Arbitrato» - Per la risoluzione di eventuali contestazioni quando non siano amichevolmente risolte fra le parti direttamente o con il concorso del mediatore, è uso che le parti ricorrano alla decisione di arbitri amichevoli compositori, i quali giudicano ex bono et aequo, senza alcuna formalità di legge, o ai collegi arbitrali delle Associazioni Granarie di Bologna e Milano.

Art. 14 - Risoluzione del contratto - E' considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito ed in moratoria, che convocasse i creditori per ottenere un concordato amichevole o giudiziario, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. L'altro contraente ha, in tali casi, la facoltà di procedere immediatamente al riacquisto od alla rivendita, oppure alla determinazione del prezzo di resiliazione, in base a quello corrente, di tutte le consegne, ivi comprese quelle future non ancora eseguite al prodursi di tale situazione. Avrà inoltre il diritto al rimborso ed alla insinuazione del credito nelle liquidazioni o nel fallimento, per gli eventuali danni che ne potessero derivare, mentre dovrà rendere conto degli eventuali utili, col diritto a compensare tali utili con gli eventuali danni.

Art. 15 - Deroghe contrattuali: Tutti i contratti perfezionati sulla piazza di Modena si devono intendere regolati dagli usi qui esposti, salvo espressa pattuizione contraria delle parti.

Art. 16 - Mediazione - La mediazione per le contrattazioni del riso, salvo convenzioni speciali, è quella accertata dalla Camera di Commercio di Modena ed è dell'1%.

Nei casi però in cui il mediatore si fa garante dell'importo della fattura, percepisce, oltre alla provvigione del venditore e del compratore, una aliquota speciale come «star del credere», da parte del venditore.

La mediazione spetta al mediatore a contratto concluso indipendentemente dalla sua esecuzione; tuttavia egli deve assistere i contraenti fino al buon fine dell'affare.

b) Farina e semola

Non sono stati accertati usi.

c) Paste

Art. 1 - Ordinazione - Per il collocamento della merce i pastifici si servono abitualmente dell'opera di viaggiatori o piazzisti.

La pasta viene contrattata, di regola, in base ai tipi del pastificio produttore, perconsegna pronta.

Il prezzo è sempre in rapporto al peso netto (Kg.), anche quando gli ordinativi sono passati con riferimento a un determinato tipo di imballaggio.

Per la pasta confezionata in pacchi il peso è contrattato in rapporto a quello segnato sulla singola confezione ed è al netto.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - Le unità di base di contrattazione sono i 250 grammi per la pasta all'uovo ed il mezzo kg per la pasta di semola di grano duro.

Art. 3 - Imballaggio - Per la pasta lunga e tagliata grossa si è usi ricorrere alla confezione in cartoni o vaschette di carta. Per la pasta corta, ci si serve di sacchetti di carta, di contenuto variante dai 5 ai 15

chilogrammi pure confezioni da grammi 250, 500, chilogrammi 1 e multipli del chilogrammo, vendute sempre a peso netto. La carta, peraltro, sta scomparendo e viene sostituita da confezioni in moplephane.

Per i quantitativi da 250 grammi si usano confezioni di cellophane per alimenti, previste a termini di legge.

Ciò avviene, sia per le paste cosiddette dì grano duro, come per le altre paste (all'uovo, con spinaci, ecc.).

Per le paste all'uovo è stata immessa sul mercato una confezione speciale da 250 gr., in vassoi di plastica, avvolta in cellophane.

Quando si tratta di cartoni, la fornitura è calcolata a peso netto.

Le paste napoletane (cosiddette paste lunghe), relativamente alle quali nella provincia di Modena vi è solo commercio, vengono fornite in confezione da Kg. 0,500, avvolta in cellophane, peso netto.

Art. 4 - Consegna - La consegna nelle vendite su piazza viene eseguita franco domicilio, mentre nelle vendite fuori piazza si intende «su vagone partenza» anche se resa franco di porto.

Le spese di facchinaggio alla partenza sono a carico del venditore.

La verifica del peso o della qualità si fa allo scarico nel magazzino del compratore.

Art. 5 - Pagamento - Il pagamento è effettuato o a mezzo tratta a 30-45 giorni o a rimessa diretta entro gli stessi termini.

Art. 6 - Mediazione - Non risulta praticata alcuna attività di mediazione per il settore in esame.

Al rappresentante viene, invece, corrisposta una provvigione in percentuale sul fatturato, dal solo venditore, a seconda del tipo d pasta (semola, uovo, ecc.). Inoltre, è in uso la corresponsione di premi.

Per alcuni tipi di pasta come: all'uovo, con verdura, ecc., la provvigione corrisposta è superiore a quella precedente

Il rappresentante è tenuto, inoltre, allo star del Credere nella misura del 20%.

Nella Provincia di Modena vige inoltre l'usanza di confezionare pasta fresca all'uovo con ripieno (tortellini), che attualmente costituisce oggetto di esportazione.

Vengono inoltre prodotti:

a) tortelloni di magro, con gli ingredienti specificati dal venditore (spinaci, bietole, zucca);

b) tagliatelle, quadrettini, maccheroncini e, soprattutto, maccheroni al pettine.

Tutta la pasta fresca è soggetta a un calo che varia a seconda della stagione e della temperatura ambiente.

Tale pasta fresca viene venduta o in confezioni o allo stato sfuso.

d) Prodotti della panetteria

Non sono stati accertati usi.

e) Zucchero e prodotti dolciari

Glucosio

Art. 1 - Determinazione della densità - La misurazione della densità del glucosio commerciale, espressa in gradi Beaumé è eseguita mediante la determinazione del peso specifico (picnometro-Bilancia di Westpkal) e l'applicazione della seguente formula:

Determinazione della densità del glucosio

dove n indica i gradi Beaumé e d il peso specifico a 17,5 gradi C. di temperatura.

Art. 2 - Tolleranza - La tolleranza in più o in meno ammessa nella gradazione del glucosio commerciale indicata nel contratto è di 0,4, Beaumé.

Zucchero

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - L'ordinazione viene fatta dal commerciante grossista e dalle industrie utilizzatrici direttamente agli zuccherifici o tramite l'agente locale.

La richiesta del compratore è verbale o scritta.

Art. 2 - Clausole speciali - Non esistono clausole speciali nella contrattazione dello zucchero. Si usa però vendere franco stazione destino. Su richiesta del compratore si accorda la consegna franco zuccherificio se su autocarro del compratore.

Art. 3 - Unità di base di contrattazione - La base di contrattazione è il quintale

Art. 4 - Imballaggio - Gli imballaggi usuali sono:

  • saccone da kg. 1.200;
  • sacco di carta da kg. 50;
  • confezioni da kg. 1 o 2, contenute in cartoni o fardelli da kg. 5 a 25.

Lo zucchero viene inoltre consegnato alla rinfusa, caricato su idonei autosilos.

Lo zucchero viene venduto a peso netto ed il costo degli imballaggi è compreso nel prezzo.

Art. 5 - Consegna - Per gli acquisti fatti direttamente agli zuccherifici, per i quali la merce viene spedita tramite ferrovia, la consegna è fatta franco stazione destino per un quantitativo minimo di Q.Ii 100 alle industrie utilizzatrici e per Q.Ii 50 ai grossisti.

Per quantitativi inferiori, la spedizione avviene in porto assegnato con rimborso da parte degli zuccherifici di una quota di trasporto in base alle loro tariffe speciali.

Quando il prelievo è fatto direttamente dal compratore con suo automezzo, questi ha diritto ad un rimborso pari all'importo che costituirebbe la spesa di trasporto a mezzo ferrovia, secondo le tariffe speciali.

Gli zuccherifici effettuano la consegna entro 2 o 3 giorni per ordini di 100 e 50 quintali; per quantitativi inferiori, entro 8 giorni: il tutto, dalla data dell'ordine accompagnato dalla valuta.

Gli acquisti fatti su piazza e provincia presso grossisti si intendono, salvo pattocontrario, per merce pronta e franco domicilio dell'acquirente, entro 48 ore massimo.

Art. 6 - Tolleranza - Non sono ammessi cali, ne limiti di tolleranza.

Art. 7 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce - Le spese di facchinaggio in partenza sono a carico del venditore, sia che si tratti di acquisti presso zuccherifici sia presso i grossisti.

Le avarie vanno denunciate all'atto del ricevimento o dentro 24 ore al massimo, o, nel caso di vizi occulti, quando vengono rilevati e gli imballaggi sono ancora originali.

Le verifiche del peso si eseguono all'atto della consegna; per le spedizioni a mezzo Ferrovia vale il peso riconosciuto in Stazione.

Le chiusure originali fanno fede della qualità e del peso.

Art. 8 - Pagamento - Negli acquisti dai produttori, il pagamento è anticipato, sia di valuta che di imposta. Nelle vendite fra grossisti e dettaglianti su piazza, avviene alla consegna ed in quelle fuori piazza è anticipato o alla consegna.

- Calcolo del prezzo e pagamento nella compra vendita di zucchero con l'estero - Per consuetudine, in mancanza di appositi patti contrattuali, nella compra vendita di zucchero e nelle trattazioni con l'estero, il prezzo viene calcolato sul peso netto. Il pagamento si effettua mediante apertura di credito confermata, irrevocabile e contro documenti.

Art. 9 - Mediazione - Non si verifica intervento dì intermediari all'infuori degli agenti incaricati dagli zuccherifici per i rapporti con i compratori.

Le rivendite da parte dei grossisti alla loro clientela si svolgono sia con rapporti diretti con i clienti, sia con rapporti con gli stessi a mezzo piazzisti.

Prodotti dolciari

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - Le ordinazioni, sia dirette che assunte dagli agenti di vendita, sono subordinate alla approvazione del venditore.

Ogni spedizione o consegna forma contratto a se stante.

Qualsiasi variazione fiscale o doganale gravante sul prodotto o sulle materie prime, dà facoltà al venditore di modificare il prezzo in proporzione alla avvenuta variazione, previo nuovo benestare all'ordine da parte dell'acquirente.

Art. 2 - Imballaggio - Gli imballaggi sono compresi nel prezzo del prodotto e pertanto non sono soggetti a restituzione.

Art. 3 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce - La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta «franco destino».

Il venditore non risponde di rotture, manomissioni, o ritardi dopo consegnata la merce a chi esegue il trasporto.

Art. 4 - Pagamento - Quando il pagamento è pattuito a contanti, esso viene effettuato come segue:

a) su piazza, al ritiro o alla consegna della merce, oppure con rimessa diretta entro e non oltre 5 giorni data fattura;

b) fuori piazza, entro dieci giorni data fattura o contro tratta a vista.

Lo sconto per pagamento a contanti, sia nel caso previsto dalla lettera a) che in quello contemplato dalla lettera b), deve essere pattuito all'atto dell'ordine e si aggira sul 2-3%.

Se il pagamento non è pattuito a contanti ne vengono convenute le modalità all'atto dell'ordine mediante tratte con o senza spese, con scadenza dai 30 ai 60 giorni dalla data della fattura.

In tal caso nessuno sconto compete al compratore per tale forma di pagamento.

Le spese di incasso ed eventuali aggravi sono a carico del compratore.

Il venditore ha facoltà di stornare l'eventuale sconto cassa, quando il compratore fa ritornare insoluta la tratta convenuta o non provvede alla rimessa diretta nel termine pattuito.

Il compratore che non sia in regola coi pagamenti non ha diritto ad ulteriore consegne.

Il venditore non riconosce pagamenti che non gli siano fatti direttamente od a mezzo di persona da lui espressamente delegata.

Art. 5 - Reclami - Ogni reclamo deve essere presentato direttamente al venditore, nel termine di giorni otto dal rIcevimento della merce.

Il venditore non accetta merce di ritorno senza sua preventiva autorizzazione.

Art. 6 - Prodotti sfusi - Vanno sotto tale denominazione tutti quei prodotti venduti al pubblico in quantità non indicata dal produttore, ancorché racchiusi in involucri per la loro conservazione.

Art. 7 - Prodotti confezionati - Sono quelli posti in vendita in confezioni originali chiuse, sigillate e quindi non manomissibili e con quantità e composizione indicate dal produttore.

f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie

Bovini

Tutta la carne che è venduta dai macellai dettaglianti passa, per ragioni igieniche e fiscali, attraverso il macello pubblico o macelli privati o magazzini di grossisti.

Esiste nel Comune di Modena, come in altri Comuni, un macello pubblico o privato al quale affluiscono i capi comperati al diretto acquisto per l'abbattimento.

Sempre minore il numero di macellai dettaglianti della provincia che abbattono o fanno abbattere dei capi; poiché, quindi, la carne di bovino abbattuto direttamente non è sufficiente a soddisfare le esigenze del consumo, si provvede a rincalzare le partite presso gli stabilimenti macellatori ed importatori.

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - Il macellaio dettagliante si approvvigiona del fabbisogno in parte direttamente nei macelli degli stabilimenti de la provincia e di altre province, in parte negli stabilimenti importatori di carni.

Art. 2 - Forma del contratto - Le contrattazioni avvengono e si concludono verbalmente o per contratto scritto.

Art. 3 - Unità di base di contrattazione - L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 4 - Requisiti della merce - In provincia di Modena i tagli usuali, parzialmente diversi per ogni tipo di bovino macellato, sono i seguenti:

Tagli di vitellone e manzo

1 - Bistecche scelte

  • a) Scannello (o Fesa)
  • b) Controfiletto (o Scamone)

1.1 - Bistecche di 1° (Sezione di Coscia)

  • a) Noce
  • b) Girello (o Magatello)
  • c) Sottofesa (o Fondo magro)

2 - Bistecche di 2°

  • a) Spalla
  • b) Perina (o Campanello)

3 - Fiorentine (Lombo)

  • a) Senza osso
  • b) Con osso

4 - Filetto

5 - Polpa per bollito

  • a) Ala di spalla
  • b) Bordone di spalla
  • c) Sottospalla (o Reale)

6 - Il Taglio con 30% di osso

  • a) Geretto posteriore
  • b) Geretto anteriore

7 - II° Taglio

  • a) Punta di petto
  • b) Triangolo

8 - II° Taglio

  • a) Doppione
  • b) Pancia

9 - Macinato per svizzere

  • a) Collo
  • b) Ritagli della sez. di coscia
  • c) Ritagli della spalla
  • d) Ritagli del Lombo

10 - Macinato

  • a) Collo
  • b) Fianchetto
  • c) Ritagli della sez. di coscia
  • d) Ritagli della spalla e Perina
  • e) Ritagli del Lombo

Tagli alla modenese di una mezzena di vitellone

Tagli di vacca e toro

1 - Bistecche di 1°

  • a) Scannello (o Fesa o Rosa)
  • b) Controfiletto (o Scamone)
  • c) Noce
  • d) Girello

2 - Bistecca di 2°

  • a) Spalla
  • b) Sottofesa
  • c) Perina (o Campanello)

3 - Fiorentine senza osso (Lombo)

4 - Filetto

Tagli alla modenese di una mezzena di vacca

5 - Polpa per bollito

  • a) Ala di spalla
  • b) Bordone di spalla
  • c) Sottospalla (o Reale)
  • d) Lombo

6 - I° Taglio con 30% di osso

  • a) Geretto posteriore
  • b) Geretto anteriore

7 - II° Taglio

  • a) Punta di petto

8 - II° Taglio

  • a) Doppione
  • b) Pancia
  • c) Triangolo

9 - Macinato per svizzere

  • a) Collo
  • b)Ritagli delle bistecche di 1°
  • c) Ritagli delle bistecche di 2°
  • d)Ritagli delle fiorentine

10 - Macinato

  • a) Collo
  • b) Fianchetto
  • c) Ritagli delle bistecche di 1°
  • d) Ritagli delle bistecche di 2°
  • e) Ritagli delle fiorentine

Tagli di vitello

1 - Cotolette (Sezione di Coscia)

  • a) Scannello
  • b) Controfiletto (o Scamone)
  • c) Noce
  • d) Girello
  • e) Sottofesa
  • f) Perina (parte)
  • g) Spalla

2 - Braciole (Lombo)

3 - Nodini (Lombo)

4 - Arrosto e Spezzatino di 1°

  • a) Ala di Spalla
  • b) Bordone di spalla
  • c) Sottospalla
  • d) Collo
  • e) Perina (parte)

5 - Arrosto e spezzatino di 2°

  • a) Fianchetto
  • b) Pancia
  • c) Doppione
  • d) Punta di petto
  • e) Triangolo
  • f) Collo

6 - Osso buco

  • a) Geretto posteriore
  • b) Geretto anteriore

7 - Macinato

  • Ritagli da tutti i tagli

Tagli alla modenese di una mezzena di vitello da latte

Oltre ai precedenti tagli, devono considerarsi le frattaglie, costituite dalle seguenti parti dell'animale: cervello, midollo, animelle, fegato, rognone, cuore, lingua, trippa, polmoni, milza, intestini, mammelle e testa.

Nel commercio all'ingrosso, in provincia di Modena, sono usuali le seguenti denominazioni:

  • a) bovini adulti: vitellone, maschio e femmina detta «scotona» (la femmina che non ha mai partorito), manzo, toro, vacca, bue; le cui parti si dividono in: posteriori, anteriori e mezzene.
  • b) vitelli da latte (intendendosi per tali i bovini alimentati con latte e che non superino i 300 kg di peso vivo), che comprendono: selle, busti e mezzene.

Tutte le divisioni suddette comprendono le frattaglie che anche nel commercio all'ingrosso si dividono in: cervello, midollo, animelle, fegato, rognone, cuore, lingua, trippa, polmoni, milza, intestini, testa e zampetti rasati.

Art. 5 - Pagamento - Il pagamento è effettuato, generalmente, per rimessa diretta, salvo eventuali accordi diversi fra le parti.

Art. 6 - Imposte - Il macellaio dettagliante si accolla tutti gli oneri e gravami di legge, quali visita sanitaria e imposta di I.V.A., ecc.

Art. 7 - Trasporto della merce - E' d'uso, che la macellazione ed il trasporto delle carni al negozio, con carico e scarico, siano pagati direttamente alla consegna ai trasportatori autorizzati che caricano e scaricano la merce.

Vitelli da latte

Valgono gli usi indicati per le carni bovine adulte.

Si vende tutto in polpa, meno la braciola di lombo e l'osso buco.

Carni di bassa macelleria e carni equine

Le carni di bassa macelleria e quelle equine sono vendute in appositi spacci(16).

Suini

La vendita della carne fresca di maiale viene fatta sotto le seguenti voci o tagli:

  • a) Lombo tipo Modena , dal quale vengono ricavate le braciole, le costatine o costaiole e il traculo;
  • b) lombo disossato o filone;
  • c) polpa di spalla, di prosciutto, di traculo;
  • d) pancetta, gola o guanciale e lardo;
  • e) frattaglie cervello, fegato, cuore, lingua, reni e polmoni;
  • f) zampetti, coda, testa e ossa;
  • g) macinato o carnetta.

Per ogni taglio varia il prezzo di vendita.

Le carni fresche, oltre che nelle forme tradizionali, cioè in macellerie specializzate, vengono poste in vendita dalla grande distribuzione (supermercati) in banchi refrigerati a libero servizio, entro vassoi di polistirolo avvolti in film di polietilene estensibile, con etichette riportanti il peso e il prezzo.

Carni avicunicole

Si reputa opportuno, per questo settore, distinguere gli usi esistenti in provincia di Modena nei tre momenti successivi della:

  1. macellazione
  2. distribuzione
  3. vendita

La macellazione avviene per stordimento e successivo dissanguamento dell'animale, cui seguono le operazioni di spennatura e scuoiatura.

Ha successivamente luogo, per gli avicoli, la fase di aspirazione e completo evisceramento.

L'animale, superato questo punto della lavorazione, è detto «busto», cioè ripulito completamente all'interno.

Infine, si passa al raffreddamento a mezzo tunnel.

Le macellazioni degli avicunicoli avvengono in appositi macelli privati autorizzati, con controllo sanitario effettuato dal Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.

La macellazione viene effettuata nei seguenti modi:

  • per i conigli, si procede alla completa eviscerazione, asportando anche cuore, polmoni e trachea;
  • per i polli, si ha o l'aspirazione tradizionale o l'eviscerazione completa.

In quest'ultimo caso, l'animale posto in vendita è detto, come accennato in precedenza, «busto».

La distribuzione avviene previo confezionamento in casse di plastica e per mezzo di appositi autocarri autorizzati dall'U.S.L., con consegne ai punti vendita o a magazzini.

Mentre per le consegne ai magazzini all'ingrosso le parti pattuiscono le modalità dell'operazione, la consegna ai singoli punti di vendita è normalmente a carico del venditore.

La vendita degli avicunicoli è sempre distinta in vendita di capo intero o porzionato.

Si intendono porzionate le parti ricavate dalla sezionatura del pollo, vale a dire il petto, le cosce e le ali.

Più esattamente, le porzioni del tacchino sono: petto o fesa, coscia, ali e collo.

Per le altre specie (faraone, anatre, galline, capponi, piccioni e conigli) la vendita avviene normalmente per capo intero.

Sono vendute, per gli avicoli, anche le frattaglie, che comprendono durelli e fegatini.

Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Carni congelate

Art. 1 - Ordinazione, prenotazione e vendita - La carne congelata bovina è venduta, oltre che negli spacci autorizzati, anche nelle altre macellerie, parimenti autorizzate, provviste di banco separato.

I dettaglianti locali attingono il fabbisogno dai grossisti.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 3 - Imballaggio - Le carni congelate sono spedite in doppio imballaggio, uno interno in cellophane alimentare, ed uno esterno in stockinette (tessuto di cotone).

Il marchio di origine è impresso in inchiostro alimentare direttamente sulla carne. Il peso risulta da apposito cartellino.

L'imballaggio viene considerato tara per merce e resta di proprietà del compratore.

Quanto sopra si applica alle carni bovine in quarti, anteriori e posteriori, in osso.

Per quanto riguarda, invece, le carni selezionate in tagli anatomici, la confezione viene fatta avvolgendo singolarmente (ogni taglio) con cellophane alimentare, imballati in scatole da due o più pezzi, con riportati sulla scatola la qualità, il peso netto, la data di confezione, l'etichetta sia del produttore che di colui che ha confezionato il prodotto, l'indicazione delle scadenze per il consumo e la tipologia della carne dell'animale.

Come per il prodotto fresco, anche per il congelato la vendita può avvenire o per capo intero o porzionato. Le carni congelate, così come quelle frese e, possono essere vendute nel rispetto del e norme vigenti, anche in confezione sottovuoto.

Art. 4 - Consegna - Le consegne sono eseguite ai frigoriferi, a richiesta dell'acquirente, e nelle ore in cui il frigorifero stesso è aperto per tali operazioni oppure direttamente al dettagliante.

Art. 5 - Verifica della merce - La verifica del peso e della qualità è effettuata al deposito al momento dell'acquisto o all'atto della consegna al negozio.

Le eventuali avarie sono a carico del venditore sino all'atto della consegna. Nei casi di vizi occulti valgono le norme generali in materia.

Art. 6 - Trasporto della merce - Le spese di trasporto successive alla consegna sono a carico dell'acquirente, quelle di facchinaggio a carico del venditore, salvo eventuali accordi diversi fra le parti.

Art. 7 - Pagamento - Il pagamento si fa a rimessa diretta.

Art. 8 - Mediazione - Le tariffe di mediazione per la carne congelata, salvo patti diversi, sono quelle indicate in appendice.

Salumi

Art. 1 - Classificazione - Si intendono per salumi modenesi:

a) il prosciutto, ossia la parte alta degli arti posteriori del suino (coscia), rifilata «alla parmigiana», salata e stagionata nella parte della provincia di Modena posta a sud della via Emilia con esclusione del Comune di Modena. Per «prosciutto tipico di Modena» si intende quello salato nell'intero periodo dell'anno. Con la denominazione «Vernengo» viene definito il prosciutto salato nel periodo da settembre a febbraio inclusi. E' pure prosciutto tipico di Modena quello salato da marzo ad agosto, che tuttavia non va qualificato Vernengo;

b) lo Zampone di Modena: è un insaccato di antica fama, confezionato con materie prime, tutte derivanti dal suino e contenuto nella pelle dell'arto anteriore del suino medesimo di allevamento nazionale;

c) il Cappelletto o Cappello da Prete: il suo impasto è uguale allo zampone, è di forma triangolare ed il suo involucro è ricavato dalla cotenna della gola o della pancetta o della spalla;

d) il Cotechino: ha l'impasto uguale allo zampone, si differenzia solo nell'involucro che è costituito _dal dritto suino (cresponetto), tagliato a pezzi di diverse lunghezze, legato a fiocco o ciuffo alle due estremità;

e) il Guancialino: l'impasto è simile a quello del cappelletto, però in forma cilindrica, con l'esterno fatto con la cotenna della guancia., Zampone, cappelletto e guancialino hanno in comune la stufatura, in virtù della quale il prodotto risulta più pregiato e colorito.

f) il Salame fiorettino è un impasto di carne magra di suino (70-75%) e grasso suino in cubetti o lardelli in ragione del 25-30%. Viene insaccato in budello gentile di suino o di manzo, privo di mucosa;

g) il Salame Montanaro: è un impasto di carne suina scelta, macinata in modo più grosso del rifuso, insaccata in budello di suino «cresponetta»;

h) il Salame rifuso: è un impasto di carne suina scelta, insaccata in budello di suino, «budello gentile o sfilzetta»;

i) la Coppa o Coppacollo: è la parte anteriore delle mezzene del suino, che va dalla spalla alla testa, priva di osso e rifilata;

l) la Pancetta di Modena: è la pancia del maiale, rifilata con cotenna, arrotolata a forma di cilindro e legata a mano ben stretta con spago e stagionata;

m) il Cicciolo frollo: composto dalle parti nobili grasse del maiale (fiocco di pancetta, rifilatura di gola, etc.), che vengono bollite in caldaia preferibilmente aperta, pressate con torchietti, previo condimento (sale, pepe, foglie d'alloro) fino ad ottenere un prodotto croccante e biondo. Si presenta in forme da kg 1-1,5;

n) il Cicciolo montanaro è un misto di tutte le parti grasse del suino, che vengono bollite preferibilmente in caldaia aperta, pressate con torchietti, previo condimento (sale, pepe). Si presenta in forme da 15, 20 kg, con fette morbide di colore grigio scuro.

Art. 2 - Controllo della merce al ritiro - Dopo che il compratore ha visitato, «puntato» con apposito ago e ritirato la merce, non ha più diritto di fare alcun reclamo per vizi riconoscibili alla puntatura, salvo casi di vizi occulti da denunciarsi entro il termine di giorni otto dalla scoperta.

Art. 3 - Apposizione del contrassegno - L'apposizione del contrassegno (bollo a fuoco, timbro o piombino) serve ad individuare le partite e i salumi compravenduti.

Art. 4 - Acquisto di partite a termine - Nelle compravendite di prosciutti in corso di stagionatura e per consegna dilazionata, il compratore, qualora constati nei prosciutti oggetto di contratto uno scarto del 30% circa, ha diritto alla risoluzione del contratto senza obbligo per le parti di risarcire il danno.

Art. 5 - Scarto - Si intendono «scarti» i prosciutti che emanano cattivo odore all'ago, che presentano macchie sanguigne di colore oscuro, estese, visibili all'esterno, screpolature ampie e profonde, correzioni, nonché vermi prodotti da moschette o mosconi.

Pertanto la frase «sani all'ago ed esenti da altri difetti» sta ad indicare i prosciutti immuni dai difetti di cui al comma precedente nonché da vizi occulti (macchie sanguigne interne, rancido interno diffuso, ecc.).

Art. 6 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

g) Pesci preparati

Non sono stati accertati usi.

h) Prodotti surgelati

Non sono stati accertati usi.

i) Conserve alimentari

Conserva di pomodoro

Art. 1 - Imballaggio.

a) Fusti

Nelle compravendite di estratto di pomodoro in fusti, il peso contrattato è il peso netto.

Quando la tara non è stata verificata o pattuita comunque fra le parti, viene calcolata sul peso lordo nelle seguenti percentuali:

  • 13% per fusti della capacità di Kg. 200 a 250
  • 12% per fusti della capacità di Kg. 300 a 400
  • 11% per botti della capacità di Kg. 500 a 700

Nessuna cauzione è dovuta a garanzia della restituzione dei fusti.

Il compratore deve provvedere a rendere i fusti nello stesso stato in cui li ha ricevuti, in tempo utile per la nuova lavorazione e non se ne può valere per ulteriori usi.

Se la merce in fusti è stata contrattata fra industriali delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Mantova, la restituzione dei fusti deve essere fatta franco stabilimento del venditore.

Per contratti conclusi con industriali di altre zone, la restituzione deve essere fatta franco stazione prossima allo stabilimento del venditore.

Nelle compravendite di concentrato in scatole non litografate, il peso si intende lordo per netto.

Quando però sia stato pattuito il peso netto, questo sì determina mediante pesatura di qualche decina di scatole, scelte a caso, prima del riempimento e di altrettante piene, pure scelte a caso, a discrezione del compratore o del mediatore; il peso unitario risultante fa stato.

Nelle compravendite di estratto di pomodoro in scatole di latta è compreso, nel peso contrattato, il peso del contenitore, vale a dire «lordo per netto».

La variazione del peso delle singole scatole vuote, purché contenute in limiti minimi e purchè si rispetti in media il peso netto garantito sulle scatole, non può dare luogo a contestazioni.

Art. 2 - Collaudo - Il residuo indicato per le partite in fusti o in scatole non litografate per uso industriale, si intende quello risultante al refrattometro.

Quando tale indicazione sia compresa entro un valore minimo ed uno massimo, si intende che la partita deve avere un residuo non inferiore alla media aritmetica dei due valori.

Il collaudo viene eseguito su un numero di campioni in ragione del 10% circa, scelti sii indicazione del compratore o del mediatore; la lettura del residuo sarà compiuta sui refrattometri del compratore e del venditore; in caso di divergenze, varrà il valore risultante in quello del mediatore, ma le parti potranno richiedere un controllo del refrattometro presso la Stazione Sperimentale delle Conserve Alimentari di Parma.

Se il residuo risulta inferiore al valore stabilito, il compratore non potrà rifiutare la partita, purché la differenza non superi i due gradi, semprechè rimanga nei limiti refrattometrici del doppio o del triplo, ed avrà diritto alla riduzione di prezzo proporzionale al degrado. Il venditore invece non avrà diritto ad alcuna maggiorazione quando il residuo risulti superiore.

Art. 3 - Alterazioni - Una alterazione della partita in scatola (scatole gonfie), limitata a circa il 5% del loro numero, dà solo diritto alla sostituzione delle scatole avariate, a spese del venditore, purché richiesta entro 90 giorni.

Art. 4 - Reclami - Nelle compravendite di estratto doppio e triplo concentrato di pomodoro in fusti, quando la merce, nel magazzino o nello stabilimento del venditore. è stata «visitata ed approvata» da parte del compratore, questi non ha più diritto ad alcun reclamo sulla qualità o difetti della merce stessa, di qualunque natura essi siano, salvo che siano occulti.

l) Latte e derivati

Burro

Oggetto del contratto è di regola tutto il burro che sarà prodotto dal venditore in un determinato caseificio dal 1° gennaio al 31 dicembre, eccettuata la quantità di burro richiesta dai produttori del latte per i bisogni delle loro famiglie e quello venduto direttamente al dettaglio dal caseificio.

Art. 2 - Requisiti della merce «Burro puro» - Si intende per tale il burro ricavato dalla panna o crema di latte fresco di vaccina, ottenuta sia per affioramento che per scrematura del siero escluso il così detto fiorito e pannone. Tale burro deve avere una percentuale minima dell'84% di grasso.

Art. 3 - Consegna - Il burro viene consegnato nel caseificio del venditore una volta o più alla settimana, secondo la quantità prodotta e la stagione. E' consegnato al compratore o a persona da lui incaricata, che rilascia al venditore ricevuta della merce.

Dopo il ritiro senza riserve da parte del compratore o della persona incaricata,non sono ammessi reclami per la quantità o qualità della merce.

Sono pertanto a carico dell'acquirente i cali ulteriori, che subisce il prodotto nella fase successiva di commercializzazione fino alla consegna all'industria. Tale calo si aggira normalmente sul 2-3 per mille.

Art. 4 - Ricevimento - Il compratore ha diritto di rifiutare la merce che non corrisponde alla qualità garantita, sia male lavorata, cioè poco risciacquata, contenga troppa acqua, latticello ovvero fiorito o materie estranee, abbia cattivo odore o sapore, sia vecchia o troppo acida.

Art. 5 - Pagamento - Le parti di solito convengono il prezzo riferendosi a quello rilevato dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Modena o di Reggio Emilia e pubblicato mediante appositi bollettini settimanali, da applicarsi alle consegne secondo gli accordi raggiunti tra le parti.

L'aggiunta di un premio o la somministrazione del ghiaccio e carta debbono essere pattuiti.

In mancanza di convenzione il burro dovrà essere pagato settimanalmente.

Art. 6 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Formaggio Parmigiano-Reggiano

Art. 1 - Conclusione del contratto - Il contratto normalmente si conclude dopo la visita della merce. Al momento della conclusione, di solito il compratore versa al venditore una somma a titolo di caparra, la quale verrà computata all'atto del pagamento del prezzo.

Art. 2 - Forma del contratto - Le compravendite di partite di formaggio si concludono generalmente mediante uno scritto chiamato «stabilito», redatto in doppio originale, sottoscritto dalle parti contraenti e dal mediatore, se presente. Sino al pagamento totale, la merce viene solitamente depositata a nome del caseificio presso un magazzino fiduciario.

Art. 3 - Requisiti della merce, denominazioni* e qualificazioni - Il formaggio Parmigiano-Reggiano» è un prodotto tipico contrassegnato sullo sviluppo dello scalzo dalle scritte «parmigiano-reggiano» ripetute verticalmente e dal marchio del «Consorzio formaggio Parmigiano-Reggiano».

La zona tipica di sua produzione è quella che comprende le province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Bologna in sinistra Reno e Mantova in destra Po.

Denominazioni

Con l'entrata in vigore delle nuove _disposizioni di cui al D.P.R. 15-7-1983 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 24 1-1984, recante «Modificazioni al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine Parmigiano-Reggiano», il Periodo di produzione del Parmigiano-Reggiano va dal 1° gennaio al 31 dicembre(17).

Qualificazioni

a) Formaggio scelto o sperlato - con tale qualifica si comprendono le forme immuni da qualsiasi difetto tanto interno che esterno, in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago o del martello;

b) Zero - sono qualificate «zero» quelle forme di «grana» che, pur rispondendo alle caratteristiche dello scelto, presentano, alla superficie della crosta, una piccola correzione fatta in modo perfetto o da farsi, senza che la forma ne risulti deformata;

c) Uno - con la denominazione «uno» si vogliono indicare quelle forme aventi difetti leggeri, come quello di forme a corona troppo rilevata, generanti il dubbio che la pasta non sia di grana seguente o che abbia occhio marcato, o quelle forme nelle quali si riscontri un piccolo vescicotto non avente diametro superiore ai 3-4 cm. e sempre che, sondato il detto vescicotto con l'ago, questo non rilevi sia all'odorato che al palato difetti di pasta, indicati con la denominazione di ago cattivo. Appartengono parimenti all'uno anche le forme cosiddette «lente» e cioè quelle che alla battuta col martello rivelino un suono sordo;

d) Due o cosiddetto mezzano: con la denominazione di «due o mezzano» si vogliono indicare quelle forme con occhiatura larga «di pasta chiara» o che presentino qualche leggera fessurazione detta «sfoglia» o anche con correzioni marcate, di buona qualità e senza odore sgradevole;

e) Tre o cosiddetto scarto: con la denominazione di «tre o scarto» si vogliono indicare quelle forme gonfie dette «palloni o rotte» oppure spiane, ma con sfoglie marcate o con rilevanti correzioni fatte o da farsi;

f) Forme difettose all'ago o difetto di ago: si rilevano all'olfatto o al palato da quella minima quantità di formaggio che viene estratto dalla forma mediante apposito ago di struttura elicoidale. Costituisce difetto di ago ogni alterazione del gusto e dell'aroma, indicato dallo «standard» come ad esempio: «pecorino, serpillo, innesto. fieno greco. agliolo, noce». Le forme che presentano difetto di ago sono classificate quali «scartone».

Il formaggio viene consegnato pulito a regola d'arte.

Art. 4 - Accertamento della qualità - La qualità del formaggio si accerta percuotendo le forme con un martello apposito, fiutando ed assaggiando la pasta di alcune mediante l'ago perforatore. E' permessa la spolatura e lo spacco al massimo di due forme.

Art. 5 - Clausole speciali - La clausola «salvo visita» a favore del compratore si adotta:

  • quando il contratto è condizionato al gradimento dell'acquirente;
  • quando per qualsivoglia ragione non si è contrassegnata la merce.

Con la clausola di scelta zero e uno», applicabile alle contrattazioni del formaggio dell'annata, si intende che il compratore acquista la partita comprendendovi il formaggio, oltre che scelto, anche zero e uno nella misura non superiore al 10-12% della quantità di forme scelte.

Nei contratti a consegna differita, con la clausola «a numero» il compratore fissa il numero delle forme da ritirare ed è tenuto al rispetto del numero fissato.

Nelle consegne differite per vendite scelto zero e uno, qualora all'atto del ritiro il numero delle forme difettose (da 2 e da 3) risulti superiore al 25% dell'intera partita, è facoltà del compratore rifiutare tutta la partita o rescindere il contratto, pretendendo la restituzione della caparra.

Art. 6 - Bollatura - Il compratore usa contrassegnare la merce con bollo a fuoco o con timbro ad inchiostro indelebile o con la cosiddetta «rosetta» o con altro mezzo idoneo.

Il contrassegno serve ad individuare le forme compravendute, oppure le forme dalle quali saranno scelte quelle acquistate.

Art. 7 - Consegna - Salvo patto contrario, nelle compravendite di partite all'ingrosso la merce viene consegnata e ritirata, in una sola volta, franco caseificio o magazzino del venditore, posta su veicolo.

Si usa corrispondere dal compratore, all'atto del ritiro, una mancia al casaro o magazziniere del venditore.

Art. 8 - Ricevimento - Se il venditore, trascorso il termine fissato per il ritiro del formaggio, non invita il compratore a ritirarlo, continua ad essere responsabile per la custodia e la buona conservazione.

Art. 9 - Ritiro - Se il compratore, trascorso il termine, fissato per il ritiro del formaggio, non lo ritira, il venditore lo invita a ritirarlo entro un determinato termine.

Art. 10 - Obblighi di garanzia del venditore - Nelle compravendite di formaggio, in tutto o in parte da prodursi, il produttore è tenuto a produrlo e a conservarlo a regola d'arte e in magazzini idonei(18).

Art. 11 - Eccezioni sulla qualità - Eseguita la bollatura, il compratore, salve speciali garanzie e quanto previsto dalla legge in materia di difetti occulti, non può elevare alcuna eccezione, riserva o protesta sulla qualità e sugli eventuali difetti che successivamente riscontrasse nel formaggio. Costituisce vizio occulto il «colotto», ossia il riempimento dei buchi prodotti da correzione con formaggio fuso od altro, al fine di rendere apparentemente sana la forma.

Art. 12 - Mediazione - La provvigione o mediazione che compete al mediatore di solito si corrisponde all'atto del pagamento del prezzo, secondo le tariffe pubblicate in appendice.

m) Olio d'oliva

Art. 1 - Classificazione - La classificazione degli oli di oliva è data dalla legge 13 novembre 1960, n. 1407.

Art. 2 - Ordinazione e prenotazione - Proposte di contratto - Le proposte di compra e di vendita vincolano l'offerente per 24 ore, esclusi i giorni festivi.

Art. 3 - Modalità di contrattazione - L'olio di oliva vergine viene contrattato su campione.

Gli altri prodotti, greggi o rettificati, vengono contrattati in base a determinate caratteristiche o declinazione della produzione.

Art. 4 - Base di contrattazione - L'unità base di contrattazione degli oli di oliva è il quintale, salvo che per le vendite in confezioni speciali.

Art. 5 - Campioni - In generale il campione viene prelevato dalla massa dell'olio che si mette in vendita.

I campioni degli oli contenuti in cisterne o serbatoi si ottengono dalla unione di tre campioncini uguali estratti, mediante apposito arnese, dalla sommità dal centro e dal fondo del recipiente o mediante sonda.

Se l'olio è contenuto in recipienti diversi, il campione si preleva proporzionalmente dai vari recipienti, formando un campione unico (c.d. comunella). E' tuttavia facoltà del compratore di chiedere tanti campioni quante sono le qualità dell'olio.

Si fanno quattro campioni di almeno cento grammi ciascuno e vengono consegnati due al venditore e due al compratore, sia che il campionamento venga eseguito all'arrivo della merce, che alla partenza della stessa.

Le spese di campionamento sono a carico, per metà del venditore e per l'altra metà del compratore.

Art. 6 - Analisi - Le analisi degli oli di oliva vengono eseguite su campioni prelevati e sigillati in contraddittorio, dalla Stazione Sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano o dal Laboratorio chimico-microscopico dell'Associazione Granaria di Milano o da altro laboratorio prescelto dalle parti.

Le spese sono normalmente a carico della parte che richiede la analisi.

Art. 7 - Requisiti della merce - Caratteristiche - Le caratteristiche di ciascun tipo di olio sono quelle indicate dalla legge.

Esistono pure tipi speciali di olio formati con miscele di oli. di diversa provenienza; ma anche questi non possono avere caratteristiche e denominazioni diverse da quelle previste dalla legge.

Art. 8 - Oli in latte - Gli oli di oliva in latte sono venduti in base al contenuto netto, il quale deve essere dichiarato su ogni latta.

Se le latte sono contenute in cartoni, casse ed altri involucri, questi sono dati gratuitamente, quando portano. il nome del produttore.

Qualora invece l'olio sia prodotto su commissione per conto terzi, gli involucri in genere sono ceduti secondo accordi.

Art. 9 - Clausole relative alla consegna - Le clausole «consegna immediata», «spedizione immediata» e «ritiro immediato» impegnano il contraente a consegnare, spedire o ritirare la merce entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della data del contratto.

Le clausole «consegna pronta», «spedizione pronta» e «ritiro pronto» impegnano il contraente a consegnare, spedire o ritirare la merce entro otto giorni lavorativi successivi a quello del contratto.

Art. 10 - Consegna in cisterna ferroviaria - Quando l'olio debba essere consegnato in cisterna ferroviaria messa a disposizione dal compratore, il venditore deve rispedire la cisterna piena entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del suo arrivo.

Quando il contratto contenga la clausola «consegna pronta», il compratore deve spedire al venditore le cisterne ferroviarie vuote entro dieci giorni dalla data del contratto.

Nel caso in cui il compratore non sia proprietario o, comunque, non disponga di ferrocisterne, il venditore è tenuto a richiederne tempestivamente, per conto del compratore, l'assegnazione alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. La spedizione va poi eseguita non appena ottenuta la disponibilità delle ferrocisterne.

Art. 11 - Consegna in autobotti - Quando l'olio debba essere consegnato in autobotti, l'automezzo viene fornito dal compratore se il contratto prevede la consegna al magazzino del venditore; viene invece fornito dal venditore se la consegna debba essere eseguita presso il compratore o in altra località da questo indicata.

Nell'uno e nell'altro caso, l'obbligato deve provvedere in modo che siano rispettati i termini contrattuali di consegna.

Art. 12 - Verifica dei peso - Le operazioni di verifica del peso vengono eseguite in partenza o in arrivo, secondo le condizioni di resa. La tara è quella reale. Si suole stampigliare sui fusti il loro peso.

Non è ammesso alcun calo.

Art. 13 - Tolleranza (clausola «circa») - La clausola «circa» deve essere espressamente pattuita.

Il compratore è tuttavia tenuto a tollerare la consegna del 5% in più o in meno del quantitativo pattuito.

Art. 14 - Tolleranza (umidità ed impurità degli oli lampanti) - L'umidità e le impurità degli oli lampanti sono tollerate senza alcuna riduzione del prezzo quando il loro peso complessivo non superi lo 0,50%. Le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente nel loro peso complessivo fino all'1% e in misura doppia dei loro peso oltre FM

La percentuale di impurità deve essere determinata don etere di petrolio.

Art. 15 - Tolleranza (umidità ed impurità degli oli commestibili) - L'umidità e le impurità degli oli di oliva commestibili sono tollerate senza alla riduzione del prezzo quando il loro peso complessivo non superi lo 0,20%.

Le eventuali eccedenze vengono dedotte integralmente nel loro peso complessivo fino allo 0,50% e in misura doppia del loro peso oltre lo 0,50%.

Per gli oli rettificati non è ammessa alcuna tolleranza per umidità ed impurità. L'acidità non deve superare lo 0,50% espressa in acido oleico.

La percentuale delle impurità deve essere determinata con etere di petrolio.

Art. 16 - Tolleranza (umidità ed impurità degli oli lavati ed estratti dalle sanse di oliva) -L'umidità e le impurità degli oli di oliva lavati e degli oli estratti dalle sanse di oliva mediante solfuro o trielina sono tollerate senza alcuna riduzione del prezzo quando il loro peso complessivo non superi il 3%.

L'eventuale eccedenza fino al 6% viene dedotta integralmente; quando superi tale misura il compratore ha facoltà di rifiutare la merce.

La percentuale delle impurità degli oli estratti mediante sono trielina dalle sanse di oliva, destinati alla raffinazione, deve essere determinata con etere di petrolio.

Nel caso che la merce contenente oltre il 6% di impurità venga accettata, l'acidità deve essere determinata sull'olio pulito e devono essere dedotte le maggiori spese di trasporto, se la merce è acquistata franco origine.

Negli oli estratti con esano o benzina la tolleranza è ridotta all'1%.

Art. 17 - Tolleranza (ossiacidi totali) - La tolleranza per gli oli estratti con esano o benzina è dello 0,50%.

Per quelli estratti con solfuro e trielina con acidità superiore al 40%, la tolleranza è del 5%; per acidità inferiore la tolleranza viene stabilita volta a volta dai contraenti.

Nel caso di richiesta degli ossiacidi totali, la determinazione delle impurità va fatto con solfuro di carbonio o, a richiesta del contraente, con etere di petrolio e la detrazione da cento si opera sommando umidità, impurità e ossiacidi totali.

Art. 18 - Pagamento - Per la merce greggia il pagamento avviene per il 90% a trenta giorni dal ritiro della merce presso Io stabilimento del produttore o magazzino del venditore e il saldo dopo l'accertamento del peso e l'analisi; per i prodotti rettificati, il pagamento viene eseguito a presentazione della tattura.

Art. 19 - Vizi della merce - I difetti nelle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva debbono, di regola, essere denunciati entro 48 ore dal ricevimento della merce.

Per conservare l'azione per i difetti di altra natura, il compratore deve inviare il campione all'analísi entro il termine perentorio di otto giorni, dandone contemporaneamente comunicazione al venditore mediante lettera raccomandata o telegramma confermato.

Art. 20 - Arbitrato - Quando nei contratti di compravendita di oli destinati all'alimentazione viene inserita la clausola «arbitrato Milano» o altra analoga, le eventuali controversie dovranno essere risolte mediante arbitrato da esperirsi presso l'Associazione Granaria secondo le regole da questa predisposte.

Art. 21 - Usi particolari nella contrattazione degli oli lampanti reversibilità - Per olio di oliva lampante per raffineria si intende olio proveniente dalla premitura delle olive. Sono esclusi quindi, gli oli scaldati, lavati, gli oli estratti con solfuro od altro solvente e, in genere, qualsiasi miscela.

Le contrattazioni di olio di oliva lampante si fanno in base ad una percentuale di acidità dichiarata e con un conguaglio detto «reversibilità». E' ammessa, quindi, una maggiore o minore acidità.

La base di acquisto è per acidità base 3° massimo 5° oppure base 5° massimo 8°. Per stabilire il prezzo adeguato all'acidità dell'olio consegnato, si applica una reversibilità a conguaglio del prezzo nella misura dell'1%.

Oltre l'acidità massima stabilita, la reversibilità viene aumentata dello 0,50%; perciò, viene applicata la percentuale dell'1,50% dal 5° al 7° per la merce contrattata base 3° massima 5°e dall'8° al 10° per la merce contrattata base 5° massimo 8°.

Se la merce contrattata base 31 massimo 5° ha un'acidità superiore a 7°, e quella contrattata base 5° massimo 8° ha un'acidità superiore a 10°, l'acquirente può rifiutare la merce.

Art. 22 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

n) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali

Oli di semi grezzi

Art. 1 - Requisiti della merce - L'olio di semi grezzo deve essere garantito «sano, leale, di buona qualità mercantile» e, salvo le tolleranze d'uso, deve essere privo di deposito (fondame) e non contenere miscela con oli di qualità diversa da quella contrattata.

Art. 2 - Obblighi fiscali - Il venditore deve accompagnare la spedizione o la consegna della merce con la documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge.

Se l'adempimento degli obblighi di legge è assunto dal compratore, il venditore spedisce e consegna la merce con bolla di cauzione. In tale ipotesi fa carico al compratore l'espletamento delle formalità all'uopo richieste dall'Ufficio Tecnico di Finanza competente sia per legittimare la merce sia per provvedere allo scarico della bolla relativa entro il termine di trenta giorni dalla data di consegna.

Art. 3 - Tolleranze - Umidità - Impurità - Abbuoni - E' tollerato senza abbuono sino al limite dello 0,75% complessivamente, il contenuto dì umidità e impurità (ivi compreso il c.d. fondame) dell'olio consegnato.

La percentuale di impurità deve essere accertata a mezzo del solvente acetone.

Se la suddetta tolleranza dello 0,75% è superata, l'ulteriore maggior contenuto di umidità e di impurità (compreso il fondame) dà luogo ad un abbuono proporzionale dell'1% fino all'1,50% e del 2% dall'1,50% al 3%. In quest'ultimo caso l'impurità non può superare l'1,50%.

Art. 4 - Tolleranze - Acidità ed abbuoni - L'acidità (espressa in acido oleico) dell'olio di semi grezzo è così regolata:

Olio di: Acidità base Tolleranza Abbuono
Soja 1% sino a 1.50 1%
dal 1.51 al 2% 2%
Lino per usi commestibili 2% sino al 3,50% 1%
dal 3,51 al 6% 2%
Girasole 2% sino al 3,50% 1%
dal 3,51 al 6% 2%
Colza e ravizzone 2% sino al 3,50% 1%
dal 3,51 al 6% 2%
Sesamo 2% sino al 3,50% 1%
dal 3,51 al 6% 2%
Arachide 3% sino al 4,50% 1%
dal 4,51 al 7% 2%
Vinaccioli 4% sino al 6% 1%
dal 6,01 al 8% 2%
Granone 8% sino al 12% 1%
dal 12,01 al 16% 2%
Pomodoro 8%; sino al 12% 1%
dal 12,01 al 16% 2%
Lino ad uso industriale 2,50% sino al 3,50% 1%
dal 3,51 al 5,50% 2%

Art. 5 - Basi e tolleranze contrattuali- Se le parti convengono in contratto basi o tolleranze diverse da quelle d'uso, gli abbuoni per impurità (compreso il fondame), umidità e acidità devono essere conteggiati partendo dalla base convenuta, applicando su quest'ultima le tolleranze di cui all'articolo precedente

Art. 6 - Reclami, campionamento - Analisi - Si applicano gli usi di cui all'art. 6 degli usi sugli oli d'oliva.

Art. 7 - Fusti forniti dal venditore - Se i fusti sono forniti dal venditore in comodato (prestito gratuito) il compratore è tenuto a restituirli in buono stato entro 30 giorni dalla data di spedizione dell'olio.

Se i fusti sono forniti dal venditore contro pagamento di un nolo, il compratore ha l'obbligo di rispedirli in buono stato al venditore entro 30 giorni dalla data di spedizione dell'olio.

I fusti devono essere resi in buono stato a spese e rischio del compratore, franco di porto, alla stazione di partenza o ad altra stazione equidistante, a richiesta del venditore.

Trascorsi i termini di cui sopra il venditore, in difetto di restituzione, ha diritto di fatturarne l'importo al prezzo corrente alla scadenza dei termini e di pretenderne l'immediato pagamento.

Art. 8 - Fusti forniti dal compratore - Se i fusti sono forniti dal compratore, questi ha l'obbligo di spedirli al venditore per l'esecuzione del contratto, in buono stato, entro i seguenti termini:

  • a) non più tardi di due giorni lavorativi successivi alla data della contrattazione per la consegna «prontissima»;
  • b) non più tardi di tre giorni lavorativi successivi alla data della contrattazione per la consegna «pronta»;
  • c) non più tardi di 5 giorni lavorativi successivi alla data della contrattazione per le consegne da farsi entro un determinato numero di giorni non superiore a 15;
  • d) in tempo utile, a richiesta del venditore, per le consegne da farsi entro termini superiori oppure differite entro uno o più periodi di tempo;
  • e) entro i termini stabiliti dall'art. 12 comma c) per i ritiri da farsi a cura del compratore.

Il compratore deve notificare al venditore in tempo utile la avvenuta spedizione dei fusti i quali sono comunque forniti a spese e rischio del compratore, franco di porto, al luogo od alla stazione di partenza della merce.

Le stesse norme valgono anche quando il trasporto della merce avviene a mezzo di autocisterne o vagoni cisterna.

Art. 9 - Variazioni tributarie - Per le merci di provenienza estera, contrattate alla condizione di «merce nazionalizzata», le variazioni in aumento o in diminuzione dei dazi doganali o tariffe sostitutive, dei diritti di statistica e/o amministrativi e di altre imposte o tasse, cui possa essere assoggettata la merce all'atto dell'introduzione in Italia, che dovessero intervenire dopo la conclusione del contratto, danno luogo a corrispondenti aumenti o diminuzioni del prezzo convenuto, sempre che la merce sia ancora da sdoganare al momento dell'entrata in vigore delle variazioni anzidette.

Art. 10 - Clausole speciali - Fermi restando gli usi di cui all'articolo 2, se l'olio contrattato deve essere ottenuto, per espresso vincolo contrattuale, da semi, frutti oleosi, germi o vinaccioli di provenienza estera, le variazioni nel regime dei dazi doganali e di altri gravami fiscali che sopravvenissero sulle citate merci fra la data di stipulazione e quella di esecuzione del contratto e sempre che la merce risulti ancora da sdoganarsi al momento della entrata in vigore delle variazioni in oggetto, danno il diritto ad un corrispondente aumento o diminuzione proporzionale del prezzo convenuto, da conteggiarsi in base alle tabelle di resa fiscali in vigore al momento dell'applicazione delle variazioni sopra considerate.

Art. 11 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

o) Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali

Grassi animali per uso alimentare

Art. 1 - Conclusione del contratto - I contratti del lardo e del bianco (sugna, reggio, gola e rifilature di grasso) vengono stipulati a peso, così come quel i dello strutto, prodotto dalla lavorazione dei grassi sopra indicati. I contratti stipulati tra grossisti sono stesi al netto di ogni tara. Quelli stipulati tra grossisti e industriali con il salumiere dettagliante prevedono confezioni standard a norma di legge. Per uso panificazione, sono previsti cartoni da kg. 25, contenenti ciascuno due pani da kg. 12,5.

Art. 2 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Usi particolari relativi allo strutto

Art. 1 - Conclusioni del contratto - Sì contratta lo strutto raffinato o grezzo e con i requisiti previsti dalle leggi in vigore.

A volte, prima di concludere l'affare, può essere richiesta una visita nel magazzino o stabilimento.

Art. 2 - Consegna - La pesatura della partita viene effettuata nel luogo di partenza: la partita è consegnata al compratore sul luogo di pesatura, posta su mezzo del compratore stesso.

Art. 3 - Imballaggio - L'imballaggio prevalente dello strutto è in cartoni da Kg. 25 circa, netto. All'ingrosso, a consegna si usa effettuare prevalentemente mediante cisterne.

Art. 4 - Ritardo nella consegna e nel ricevimento - La parte che non rispetta i termini per la consegna o il ritiro della merce è soggetta a un risarcimento dei danni che viene generalmente determinato con l'assistenza del mediatore.

Art. 5 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce - Le spese di trasporto, facchinaggio e pesatura sono a carico del venditore sino al momento della consegna; le successive, a carico del compratore.

Art. 6 - Pagamento - Il pagamento, salvo pattuizioni speciali, avviene negli 8 giorni successivi alla consegna.

Art. 7 - Avarie della merce - Quando si vende franco stazione di partenza, le avarie intervenute nel corso del viaggio sono a carico del compratore che si rivale sul vettore.

Art. 8 - Azione redibitoria per vizi occulti - I difetti immediatamente apparenti devono essere contestati senza indugio, quelli riscontrati all'analisi chimica effettuata d'accordo tra le parti, vanno segnalati non appena terminata l'analisi. E' d'uso, in caso di dubbio sulla qualità della merce, prelevare i campioni in contraddittorio per procedere alla analisi.

Art. 9 - Dazi e diritti doganali - La merce viene consegnata con bolla di accompagnamento e la liquidazione dell'eventuale imposta è a carico dell'acquirente.

Art. 10 - Mediazione - Per le tariffe di mediazione, si veda la tabella in appendice.

p) Pelli grezze e residui della macellazione

Non sono stati accertati usi.

q) Vini

Art. 1 - Conclusione del contratto - Il contratto è concluso, previo assaggio sui vasi della cantina o su campione come il vino è, con l'indicazione approssimativa della gradazione complessiva, salvo determinazione definitiva dei grado su certificato d'analisi. In caso di risultanze diverse delle due analisi, fatte eseguire da venditore e compratore, si procede alla media, salvo patto contrario.

Art. 2 - Forma del contratto - I contratti di compravendita del vino si sogliono concludere mediante uno scritto (stabilito), firmato dalle parti contraenti e dal mediatore.

Art. 3 - Specie di vendita - Il vino è oggetto di compravendita in ragione del peso (quintale) e del grado.

Art. 4 - Campioni e analisi - La spesa per l'analisi del vino venduto a gradazione, se è chiesta d'accordo dalle parti contraenti, è divisa a metà fra esse; diversamente, ognuna delle parti sopporta le spese delle analisi che ha fatto eseguire.

«Prelievo del campione» - Il campione è prelevato dalla massa del vino, oggetto di contratto, in misura proporzionale alla entità della partita, e conservato in tre bottiglie sigillate a cura delle parti.

Art. 5 - Ricevimento - Qualora soltanto una parte del vino corrisponda al campione, il compratore ha facoltà di ritirare il vino conforme al campione o di rifiutare l'intera partita.

Art. 6 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce «Pesatura» - La spesa per la pesatura del vino è a carico del venditore. Dal peso lordo si deduce come tara il peso effettivo o reale dei recipienti che contengono il vino (fusti, serbatoi).

Il vino all'ingrosso si intende venduto franco partenza, sul mezzo del compratore.

L'I.V.A. è a carico del compratore medesimo.

Art. 7 - Pagamento - Il prezzo deve essere pagato all'atto della consegna del vino.

Art. 8 - Obblighi di garanzia del venditore - «Gradazione alcolica e zuccherina - Salvo patto diverso, il venditore non garantisce la gradazione alcolica e zuccherina del vino o del mosto filtrato e concentrato. Se la detta garanzia è convenuta con l'aggiunta della parola «circa», si tollera una differenza, in più o in meno, di 3 decimi di grado.

La garanzia del contenuto zuccherino per i vini filtrati, mosti muti e mosti concentrati è pattuita fra un minimo ed un massimo determinati.

In ogni caso il venditore garantisce che il vino ed i mosti sono di pura uva.

Art. 9 - Azione redibitoria per vizi occulti - Compiuta la consegna del vino, il compratore non ha azione nè per vizi o difetti nè per la qualità, sempre che, all'atto della consegna, la merce abbia i requisiti previsti dalle leggi generali e speciali in materia.

Art. 10 - Risoluzione e rescissione del contratto - Non sono d'uso i termini di tolleranza per il ritiro del vino acquistato; se il compratore ritarda a ritirarlo, il venditore è sciolto dal contratto, ove il compratore non si presti a ricevere il vino, malgrado una diffida giudiziale con la fissazione di un termine massimo di sette giorni.

Il recesso dal contratto da parte del venditore, per ritardo nel ritiro, comporta la ritenzione della caparra, salva azione per eventuali maggiori danni.

Art. 11 - Mediazione - La provvigione al mediatore deve essere pagata all'atto del pagamento del prezzo o dell'ultima rata di questo.

Per le tariffe di mediazione, si veda la tabella in appendice.

r) Alcool

Alcool

Art. 1 - Conclusione del contratto - Nella vendita dell'alcool si distingue l'alcool sfuso sia puro (buon gusto) che denaturato, da quello in bottiglia (solo buon gusto). Quest'ultimo deve essere confezionato in recipienti muniti di contrassegno di Stato. Le confezioni da 200 cc. fino a 20 litri, sono vendute in contenitori di plastica.

L'alcool è sempre venduto «salvo variazioni al regime fiscale», il che lascia soggetto il prezzo di vendita agli eventuali aumenti fiscali, e salvo riserva per istituzione di Monopolio di Stato.

Si contratta di solito per merce «vista e gradita in partenza».

Art. 2 - Forma del contratto - I contratti sono, generalmente, stipulati in forma verbale.

Art. 3 - Unità di base di contrattazione - Unità di misura base delle contrattazioni negli scambi dell'alcool sfuso buon gusto, denaturato e grappa è l'ettanidro.

Nella vendita al minuto dell'alcool puro, il litro idrato.

La gradazione base è in tal caso di 95/96% per l'alcool «buon gusto» e di 90/95% per l'alcool denaturato.

L'alcool denaturato, se sfuso, è venduto dal grossista al dettagliante a % e non a litro.

Il prezzo dell'alcool puro in bottiglia è sempre riferito al volume anidro.

Si vende sfuso l'alcool destinato alle fabbriche di prodotti alcolici, le quali lo ricevono per trasformarlo o imbottigliarlo, con l'obbligo di dare esatto conto delle trasformazioni e degli imbottigliamenti, mediante registro di carico e scarico. Anche in questo ultimo caso l'alcool è venduto per ettanidro.

Art. 4 - Imballaggio - L'imballaggio della merce sfusa (alcool buon gusto) è costituito da fusti di ferro o bidoni che vengono forniti gratuitamente in uso e che il compratore è tenuto a restituire «franco deposito del venditore» entro 15 giorni dalla consegna. Deve altrimenti pagare un nolo giornaliero.

L'alcool in bottiglie di diverse capacità è normalmente contenuto in scatole di cartone o in casse a perdere.

Art. 5 - Consegna - Negli scambi tra fabbricante e grossista la merce viene abitualmente consegnata al magazzino del compratore nelle vendite su piazza, o «franco stazione partenza» nelle vendite fuori piazza.

Nelle vendite tra grossista e dettagliante, o tra fabbrica e dettagliante (su piazza e per piccoli quantitativi) è in uso la consegna al domicilio dell'acquirente. La consegna ha luogo su piazza entro 24 ore dalla commissione; fuori piazza entro 5 o 6 giorni al massimo.

Nei limiti di cui sopra i termini pattuiti non sono tassativi.

Art. 6 - Verifica della merce - Nelle vendite su piazza e fuori piazza dell'alcool sfuso, sia puro che denaturato, sono accertati il peso e la gradazione riconosciuti dalla Finanza ed indicati sulla bolletta che scorta la merce.

Per l'alcool imbottigliato, il peso ed il numero sono verificati all'atto della consegna.

Art. 7 - Trasporto della merce - Le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo nel caso di consegna a domicilio dell'acquirente. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Art. 8 - Pagamento - Il prezzo dell'alcool viene pattuito di volta in volta e nella fatturazione è compreso l'onere fiscale (imposta di fabbricazione, diritti erariali, ecc.) il quale varia sensibilmente a seconda del tipo dell'alcool (I categoria, II categoria, alcool da melassa, alcool da vino, alcool da frutta, ecc.).

Il pagamento viene effettuato o anticipatamente o ad altra scadenza concordata.

Art. 9 - Mediazione - Qualora nelle contrattazioni si verifichi l'intervento del mediatore, la provvigione che gli viene corrisposta varia da lire 300 a lire 1000 per ettanidro.

s) Birra

Non sono stati accertati usi.

t) Acque minerali, gassose e ghiaccio

Non sono stati accertati usi.

Cap. 7) - Prodotti dell'industria del tabacco

Non sono stati accertati usi.

Cap. 8) Prodotti dell'industria delle pelli

a) Pelli conciate per pellicceria

Art. 1 - Contratto di acquisto delle pelli - Il contratto di acquisto delle pelli viene stipulato attraverso la compilazione di una copia commissione firmata dal committente.

La scelta e l'acquisto delle pelli vengono sempre effettuate su merci in visione e contrassegnando, anche e attraverso la semplice firma, le mazze o le singole pelli.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - Le unità di base di contrattazione sono: il capo finito, le singole pelli ovvero la «mazza», che raggruppa un numero di pelli che può variare in base al tipo, qualità, provenienza delle pelli stesse o in base al tipo di capo che il cliente sceglie.

Art. 3 - Consegna - Le consegne avvengono, per lo più, alle epoche specificate dal committente nella copia commissione.

Il luogo di consegna è quello stabilito dal contratto. In caso di consegna per ferrovia è, per quanto riguarda le vendite fuori piazza, la stazione ferroviaria più vicina al venditore.

Art. 4 - Ritardo nella consegna - è ammesso un ritardo massimo di venti giorni, dal termine stabilito nella copia commissione, a favore della ditta fornitrice nella consegna dei capi commissionati su misura nei mesi di no­vembre, dicembre e gennaio di ogni anno.

Art 5 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce - La merce viaggia, sia sul territorio nazionale che all'estero, a completo rischio e pericolo del committente. Le spese di trasporto sono sempre a carico del committente.

La merce, quanto meno per la spedizione in territorio nazionale, non viaggia mai assicurata, salvo specifica richiesta da parte del committente.

Art. 6 - Pagamento - Il pagamento avviene generalmente a mezzo tratta 60/90 giorni o ricevuta bancaria, o tramite rimessa diretta al ricevimento della merce.

Può essere concordato un acconto sull'ordine.

Art. 7 - Reclami - Il cliente può opporre reclamo se ritiene che il capo sia stato tagliato e confezionato senza l'adozione di idonee tecniche pellic­ciaie.

Il cliente può inoltre opporre reclamo se ritiene che il tipo, qualità, provenienza delle pelli con le quali è stato confezionato il capo acquistato, non siano conformi a quelle descritte sulla copia commissione.

b) Lavori in pelle e cuoio

Pelletterie, guanti sportivi, Indumenti protettivi, calzature e abbigliamento

Art. 1 - Conclusione del contratto - Il contratto viene stipulato generalmente tramite rappresentante della Casa e steso su una copia commissione, in triplice esemplare, una delle quali rimane nelle rimani del committente, salvo conferma della Casa. Tale contratto di solito non viene firmato pur essendo previsto, nel modulo, apposita casella.

Art. 2 - Specie di vendita - Le vendite vengono effettuate su campione o in base a cataloghi illustrativi o depliants, talvolta anche sul pronto.

Art. 3 - Unità di base di contrattazione - L'unità di base di contrattazione per le borse, le borsette e l'abbigliamento è il pezzo o il capo; per le scarpe e i guanti sportivi, il paio; per le valigie, il cm. lineare.

Art. 4 - Campioni - Per tutti i prodotti dell'industria delle pelli, all'atto della conclusione del contratto, si è usi rilasciare al cliente il cosiddetto «controcampione», soltanto nel caso in cui il cliente stesso lo richieda e limitatamente a grosse forniture.

Qualora, al ricevimento della merce, nascano contestazioni sulla conformità o meno della stessa al campione e il fornitore riconosca la validità dell'addebito, la Casa si riserva la facoltà di ricorrere ad un accomodamento mediante bonifico di parte della somma dovuta dal committente.

Qualora, invece, l'accomodamento non abbia luogo, viene effettuato il rinvio dell'intera fornitura al produttore.

Art. 5 - Requisiti della merce - E' largamente in uso la dizione «al campione». In questa espressione gli operatori sono soliti compendiare tutti irequisiti indispensabili, giacche la conformità o meno al campione consente di dirimere o prevenire le eventuali controversie.

Art. 6 - Imballaggio costo - L'imballaggio è prevalentemente fatturato al costo (20)

Art. 7 - Consegna - Le consegne avvengono, per lo più, alle epoche specificate dal committente nella copia commissione. E' d'uso tuttavia che se la fornitura è pronta prima dell'epoca stabilita, se ne possa egualmente effettuare la spedizione, facendo decorrere il pagamento dalla data fissata nella copia commissione anzidetta.

Sono in uso le consegne ripartite, in tutti i rami dei prodotti dell'industria delle pelli.

Il luogo di consegna è quello stabilito dal contratto. In caso di consegna per ferrovia è, per quanto riguarda le vendite fuori piazza, la stazione ferroviaria più vicina al venditore.

Non sono in genere riconosciuti ritardi nelle consegne, salvi i casi di forza maggiore.

Art. 8 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce - La merce viaggia, sia sul territorio nazionale che all'estero, a completo rischio e pericolo del committente. Le spese di trasporto sono sempre a carico del committente. La merce, quanto meno per la s edizione nel territorio nazionale, non viaggia mai assicurata, salvo specifica richiesta da parte del committente.

Art. 9 - Pagamento - Il pagamento avviene generalmente a mezzo tratta a 60/90 giorni o ricevuta bancaria, o tramite rimessa diretta al ricevimento della merce.

Art. 10 - Reclami - Il termine massimo per proporre reclami da parte dei committenti è di giorni 8 dalla data del ricevimento della merce, per merci da trasportare da un luogo ad un altro.

Cap. 9) - Prodotti delle industrie tessili

a) Filati

Filati di cotone

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - Le ordinazioni assunte da agenti ausiliari del commercio si intendono sempre «salvo approvazione della Casa», mentre sono impegnative per il compratore.

Le offerte si intendono normalmente senza impegno.

Le offerte impegnative dovranno sempre indicare un termine preciso per la risposta.

Art. 2 - Forma del contratto -I contratti possono essere stipulati anche verbalmente.

Per l'esecuzione dei contratti «su base», il compratore deve fornire al venditore, entro i termini di cui all'articolo seguente, le disposizioni circa i titoli e le confezioni nelle quali il filato deve essere fabbricato.

Per i contratti «su base» il compratore ha libertà di disposizione fra i vari titoli indicati nei contratti medesimi, fermo tuttavia il principio di una risultante media dei titoli disposti per le varie consegne,

così da evitare che il contratto debba essere eseguito nella sua totalità nei soli titoli massimi o minimi, salvo che questa possibilità sia espressamente convenuta.

Art. 3 - Clausole speciali - Per i contratti a «consegna pronta», «appena pronta», «nel mese» e «ripartita nel mese», le disposizioni relative ai tempi di consegna devono essere date contemporaneamente alla stipulazione del contratto.

Per i contratti a consegna oltre il mese, le disposizioni devono essere date almeno trenta giorni prima del termine pattuito per la consegna.

Ove si tratti di filati del titolo 60 o di numerazione superiore, o di confezione o filzuolatura speciale, o di filati candeggiati o colorati, le disposizioni devono darsi almeno 60 giorni prima della data di consegna.

Clausola «condizioni dell'Istituto cotonierò» - Quando i contratti di compravendita di filati di cotone sono stipulati con l'apposizione della clausola «condizioni dell'Istituto cotoniero», si viene ad attribuire efficacia contrattuale al regolamento di detto Istituto, concernente i termini e le modalità di pagamento, la disciplina degli sconti, le sanzioni per i casi di mora ecc.

Quando i contratti non portino tale clausola, nè le condizioni di pagamento siano diversamente convenute, valgono le norme d'uso che seguono.

Art. 4 - Specie di vendita - Nella vendita «a pacchi» o «a mazzetti» s'intende che il pacco o il mazzetto debba contenere filati per Kg. 4,500 netti. Ogni deficienza su tale peso dà luogo a bonifico da calcolarsi sul complesso della spedizione, però col diritto di conguaglio fra pacco e pacco, ferma sempre la tolleranza dell'1%.

Per pacchi o mazzetti di filati candeggiati, tinti o mercerizzati in matassa, l'aumento o la diminuzione di. peso dipendente dalle operazioni di candeggio, tintoria o mercerizzazione sono a rischio ed a conto del compratore.

Art. 5 - Unità di base di contrattazione - «Numerazione dei provini» - La numerazione in uso per l'identificazione dei vari titoli di filato è quella inglese.

Nella numerazione inglese il titolo indica il numero di matassine di 840 yards ognuna contenute in una libbra inglese, allo stato normale di umidità.

«Titolo» - Il titolo è determinato per mezzo di provini.

Per provino s'intende una matassina di 40 yards composta di 7 filzuoli di 120 yards ognuno, svolti da altrettante bobine, rocche, fusoni o matasse.

Per la determinazione del titolo di una cassa di filato il provino deve essere formato da 7 filzuoli, svolti da altrettanti fusoni, bobine o rocche estratti da 7 strati diversi della cassa. Il titolo del provino indica il titolo del filato contenuto nella cassa.

Per la determinazione del titolo di un collo di filato di non oltre trenta pacchi, il provino deve essere formato da 7 filzuoli svolti da altrettante matasse estratte da sette pacchi diversi. Il titolo del provino indica il titolo del filato contenuto nel collo.

Se il collo è composto di più di trenta pacchi, devono essere fatti due provini. In tal caso, il titolo dei collo è determinato dalla media aritmetica dei due provini.

Per titolo medio di una partita o spedizione si intende la media aritmetica dei singoli provini.

«Filati ritorti» - I filati ritorti si designano col titolo del filato unico e col numero dei capi, di cui sono composti. Nella determinazione del titolo si tiene conto del raccorciamento dovuto alla ritorcitura.

Nella determinazione del titolo dei filati (unici o ritorti) candeggiati, tinti o mercerizzati dopo la filatura, si deve tener conto della variazione normale di peso e di lunghezza, dipendente dalle operazioni di candeggio, tintoria o mercerizzazione.

Art. 6 - Imballaggio - I tubetti leggeri e i tubetti delle rocche sui quali sono avvolti i filati, vengono computati nel peso della merce da fatturare entro i limiti di cui in appresso e non sono«'da restituire al venditore.

Vengono invece restituiti al venditore i tubetti rings pesanti o fusoni e i tubetti pesantissimi rigati per bobine rings, stabilendosi i conguagli di peso nei modi e limiti seguenti:

Il peso dei tubetti (tara) viene conteggiato in fattura e addebitato al compratore al prezzo di filato entro i limiti seguenti da computarsi sul peso lordo complessivo (filato più tubetto).

a) «pincops» (bobine trama per navette filato sul fuso nudo) tubetto leggero da non ritornare 3%;

b) «pincops» (bobine trame per navette filato su fuso nudo) tubetto pesante da ritornare 2%;

c) fusi «rings» di trama (da usare direttamente nelle navette), tubetto da ritornare:

  • fino al titolo 20, 2%;
  • dal titolo 22 al 44, 1 %;
  • dal titolo 46 in avanti, nessuna percentuale;

d) fusoni «selfacting», tubetto leggero da non ritornare, 2%;

e) fusoni «rings» su tubetto leggero da non ritornare, 2%;

f) rocche cilindriche o coniche, tubetto da non ritornare, 1%.

Ogni eccedenza della tara su tali percentuali deve essere dedotta in fattura o bonificata al compratore a prezzo di filato.

Le percentuali di tara comprese nel peso da fatturarsi formano parte integrale del quantitativo di filati fissato in contratto.

I reclami sulla tara tubetti devono farsi entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

Per i tubetti «rings» pesanti o fusoni a rendere, che non siano destinati ad essere usati direttamente nella navetta, si istituisce il computo della tara reale secondo il metodo seguente:

dal peso il filatore deduce una percentuale approssimativa per la tara tubetti e fattura il peso netto approssimativo. Alla restituzione dei tubetti si fa il conguaglio tra il loro peso approssimativo indicato in fattura e il peso reale.

L'eventuale differenza è reciprocamente compensata per intero a prezzo di filato.

Di regola, e salvo espressa condizione contraria, l'imballaggio in casse leggere, sacchi o colli, viene dal venditore fatturato al costo ed a carico del compratore.

Le cassi pesanti e i sacchi speciali dovranno essere ritornati dal compratore in buono stato di conservazione, salvo il deperimento normale, in porto affrancato.

Art. 7 - Consegna e rischi - L'esecuzione dei contratti, quando non sia espressamente convenuto altrimenti, si intende compiuta con la consegna dei filati.

La consegna avviene presso la fabbrica previa messa della merce a disposizione del compratore.

Il venditore può essere incaricato anche della spedizione: in tal caso la consegna coincide col momento della spedizione.

Per spedizione si intende la partenza della merce dallo stabilimento secondo le istruzioni del compratore, che ha l'obbligo di fornirle tempestivamente.

Durante il tempo intercorrente fino alla spedizione della merce dalla fabbrica, il venditore ha la responsabilità del depositario in ordine alla conservazione della stessa. Il venditore non risponde, pertanto, della distruzione o di eventuali danneggiamenti della merce in deposito, causati da forza maggiore, nella quale espressione si comprendono anche i fatti di forza maggiore non riconosciuti dalle normali polizze di assicurazione.

Quando la giacenza della merce presso il venditore è dovuta a mancate istruzioni circa la spedizione o a richiesta del compratore, il venditore che si presti a trattenere la merce ha diritto, prevenendone il compratore, di addebitare un compenso di magazzinaggio e di assicurazione nella misura dello 0,50% al mese sul valore di fattura, caricando tale addebito sulla merce come spesa anticipata.

a) Per «pronta consegna» s'intende la consegna in una o più riprese entro cinque giorni dalla notifica della conferma contrattuale da parte dei compratore;

b) per «consegna appena pronta», la consegna in una o più riprese entro un termine di non oltre sei settimane dalla notifica della conferma contrattuale da parte del compratore;

c) per «consegna» o «consegne nel mese», la consegna in una o più riprese nel corso del mese in cui è pervenuta la notifica della conferma contrattuale da parte del compratore;

d) per «consegne ripartite nel mese», la consegna proporzionalmente e approssimativamente ripartita nelle vane settimane residuanti per giungere alla fine del mese in cui pervenne la notifica come sopra;

e) per «consegna» o «consegne entro ..», la consegna entro il termine indicato in una volta o più volte, a scelta del venditore;

f) per «consegna» o «consegne ripartite entro ..»,la consegna proporzionalmente e approssimativamente ripartita nei vari mesi che compongono il periodo contrattuale, a decorrere dal mese successivo a quello della notifica della conferma contrattuale, e senza distinzione di settimane o di giorni;

g) per «consegna» o «consegne a richiesta entro ..», la consegna a richiesta del compratore entro il termine di contratto con rispetto del termine per le disposizioni: in tal caso, però, il venditore non può essere obbligato a consegnare la totalità della merce commissionata entro un periodo di tempo inferiore alla metà di quello previsto per la esecuzione dell'intero contratto.

Se il termine di consegna non è indicato in contratto, esso si intende di cinque mesi interi dalla data del contratto stesso.

Art. 8 - Tolleranza - Fermi i limiti di tolleranza di peso sul complessivo quantitativo contrattuale, di cui in appresso, per ciò che riguarda i quantitativi di ogni singola consegna è ammessa una variazione, in più o in meno, rispetto alle disposizioni, che può estendersi:

a) per i filati greggi in genere: fino al 5%;

b) per i filati greggi di titolo 60 o di numerazione superiore: fino al 10%;

c) per i filati di confezione o filzuolatura speciale, candeggiati o colorati: fino al 10% per ciascuna confezione o per ciascun colore.

Salvo diversa pattuizione, nell'esecuzione dei contratti di filati unici e ritorti greggi, candeggiati e colorati, sono ammessi i seguenti margini di tolleranza in più ed in meno fra i quantitativi pattuiti e quelli effettivamente consegnati:

  • il 5% per contratti fino a 1000 chilogrammi;
  • il 3% per contratti di oltre 1000 Kg. fino a Kg. 5000;
  • il 2% per contratti superiori a Kg. 5000, per i quali, però, la tolleranza non deve eccedere i Kg. 500 complessivamente.

Per i filati in cops o su rocche la tolleranza minima è di una cassa o di un sacco.

Per i filati del titolo 60 o di numerazione superiore, o di confezioni o filzuolatura speciale, o candeggiati, o colorati, i margini di tolleranza in più o in meno sono i seguenti:

  • il 10% per i contratti sino a Kg. 2500;
  • il 5%. per i contratti superiori a Kg. 2500, sempre che l'eccedenza in più o in meno non superi i Kg. 1000 complessivamente.

In caso di consegne continuative riferentisi a più contratti di uguale qualità e confezione, la tolleranza si calcola con le regole di cui sopra,applicate soltanto sul quantitativo dell'ultimo contratto.

Nelle spedizioni di filati di qualsiasi qualità e confezione è ammessa, per le differenze che possono derivare dalle condizioni atmosferiche, una tolleranza sino all'1% sul peso netto fatturato.

Si intende per peso netto quello risultante dopo la deduzione del solo imballaggio.

Ove la differenza di peso dovuta alle cause di cui sopra superi l '1%, si fa luogo a compenso per l'eccedenza sul detto 1%.Il filato di cotone reso al secco assoluto mediante stagionatura ad una temperatura di 105°/110°C. e con le norme in uso presso la Stazione Sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili, vegetali e artificiali di Milano, non deve dare un calo superiore al 7,834% corrispondente alla ripresa dell'8,50% sul secco assoluto.

(108,50 : 8,50 = 100 : 7,834)

In caso di contestazione si procede, in contraddittorio fra le parti o, in caso che una parte non si presti, su istanza e per opera della parte più diligente, all'estrazione dei campioni occorrenti per la determinazione delle percentuali di calo, nelle misure minime seguenti:

  • gr. 250 per ogni cassa di bobine, fusoni o rocche;
  • gr. 250 per ogni collo contenente fino a 30 pacchi;
  • gr. 500 per ogni collo contenente più di 30 pacchi

I campioni devono essere formati in modo da costituire una giusta proporzione fra i colli e le casse che si presentino in condizioni igroscopiche diverse.

Per le modalità delle provinazioni si fa riferimento al regolamento per le analisi della stazione sperimentale di cui sopra.

La media delle percentuali di calo risultanti dalle prove di stagionatura dei singoli campioni di referenza non deve oltrepassare la suddetta misura del 7,834%.

Ogni calo superiore a tale media deve essere bonificato al compratore.

Per i provini, di cui agli articoli seguenti, sono riconosciute le seguenti tolleranze:

Tolleranze sui giri di ritorcitura:

Sul numero normale di giri di ritorcitura viene di regola ammessa una tolleranza del 5%.

Per i singoli provini di 840 yards, un divario sopra e sotto il titolo fatturato del:

  • 7% fino al n. 14 compreso;
  • 6% dal n. 14 e frazioni al n. 24 compreso;
  • 5% dal n. 24 e frazioni al n. 50 compreso;
  • 4% dal n. 50 e frazioni in avanti.

I provini che superano questa tolleranza non concorrono alla formazione del titolo medio dell'intera partita in esame.

Sul titolo medio di tutta la partita è ammessa una tolleranza del:

  • 3 1/2 % fino al n. 14 compreso;
  • 3% dal n. 15 al n. 24 compreso;
  • 2 ½ % dal n. 25 al n. 50 compreso;
  • 2% dal n. 51 in avanti.

Per i filati di cascame, prodotti con i sistemi della lana lavata, valgono le stesse tolleranze ammesse sul titolo dei filati cardati di lana.

Art. 9 - Spedizione, trasporto e assicurazione della merce - Di regola le spedizioni vengono effettuate in porto assegnato con i mezzi che il venditore ritiene più opportuni caricandosi come spesa anticipata le eventuali spese-di assicurazione e di magazzinaggio a termini dell'art. 7.

In caso di difficoltà di spedizione con i mezzi ordinari, il venditore

può valersi dell'opera di spedizionieri, senza che il compratore possa tenerlo responsabile dell'eventuale maggiore spesa.

Dal momento in cui la merce è uscita dallo stabilimento, essa viaggia per conto e rischio del compratore, anche se spedita in porto franco, ad eccezione dei danni dipendenti da imballaggio irregolare.

Quando il venditore, su richiesta del compratore, consente di coprire d'assicurazione la merce durante il trasporto, i relativi ordini devono essere comunicati in tempo utile e vengono eseguiti a spese e rischio del committente.

Art. 10 - Pagamento - I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del venditore. I pagamenti fatti a mani di viaggiatori, rappresentanti, ecc., quando non siano espressamente autorizzati dal venditore, si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

Il debitore che non effettui il pagamento entro cinque giorni dalla scadenza, oltre a dover rifondere gli interessi di mora incorre nella perdita dello sconto.

Le cessioni e le accettazioni che il creditore è disposto a ricevere in pagamento, vengono computate al netto dello sconto calcolato ad un tasso superiore dell'1% a quello ufficiale della Banca d'Italia ed al netto altresì delle eventuali spese di incasso.

Quando i contratti non specifichino le condizioni di pagamento, si intende che i pagamenti debbano effettuarsi in contanti a 30 giorni data fattura, sconto 3%.

Trascorsi 10 giorni dalla scadenza della fattura senza che il compratore abbia effettuato il pagamento, il venditore ha diritto di sospendere tutte le spedizioni, comprese quelle che avrebbero già dovuto essere compiute. Il venditore ha pure diritto di annullare il contratto a cui il ritardato pagamento sì riferisce e di rivalersi dei danni nei confronti del compratore moroso, se questi, diffidato con lettera raccomandata, non provvede entro venti giorni dalla data di questa a coprire lo scaduto.

Le contestazioni non sospendono il pagamento. E' tuttavia ammesso il deposito vincolato presso un Istituto di Credito delle somme scadute e relative a merce o fatture contestate, sotto la responsabilità del debitore.

Art. 11 - Reclami - In caso di contestazione della merce, il venditore è tenuto a prestarsi nel modo più sollecito ai rilievi in contraddittorio per prelevamento di campioni od altro, che fossero richiesti dal compratore per l'accertamentodella qualità, condizioni e stato della merce protestata.

Anche il compratore deve prestarsi, con eguale diligenza, ai rilievi in contraddittorio ed agli accertamenti tecnici richiesti dal venditore.

Il reclamo relativo al peso deve essere notificato con lettera racco. mandata entro la settimana dal ricevimento. Qualsiasi reclamo, per vizi o difetti palesi dei filati, ovvero per non conformità dei medesimi al pattuito, dovrà essere proposto a mezzo lettera raccomandata a pena di decadenza'entro i 20 giorni successivi. Per i vizi occulti tale termine de. corre dal giorno in cui il compratore comprovi di essere venuto a conoscenza dei difetto, comunque non oltre la data di inizio della messa in lavorazione del filato.

E' precluso inoltre qualsiasi diritto a reclamo se il compratore ha trasformato in manufatto o semilavorato la merce ricevuta, e ciò limitatamente alla parte trasformata.

Accertata la fondatezza del reclamo, sarà in facoltà del filatore di sostituire il filato difettoso entro un termine da stabilire, avuto riguardo all'entità dei contratto e senza ulteriore obbligo di risarcimento dei danni. Ciascuna spedizione, fatta in conto dei singoli ordini, deve essere considerata, agli effetti dei reclami, come a se stante, cioè le contestazioni che dovessero sorgere in merito ad una di esse non riguarderanno ne le spedizioni precedenti ne le seguenti, dovendosi regolare separatamente ogni invio.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle casse o colli da sostituire sono a carico del venditore.

In caso di contestazione sul titolo dei filati, si procede, in contraddittorio fra le parti, o in caso che una parte non si presti, su istanza o per opera della parte più diligente, alla estrazione dei campioni, nella misura indicata all'art. 5 (titolo).

Agli effetti della determinazione del titolo di una partita, si tiene conto dello stato igrometrico dei relativi provini, moltiplicando cioè il peso dei provini stessi allo stato di secco assoluto per 1,085, e ciò allo scopo di conoscere il peso esatto e di conseguenza il titolo, nelle condizioni normali di umidità (7,834%).

Il venditore deve sostituire le casse o i colli in cui provini risultino di un titolo eccedente la tolleranza specificata all'art. 8, ultimata parte, e che per tale fatto non concorrono a costituire il titolo medio della partita. La consegna deve aver luogo entro 15 giorni dalla comunicazione, per lettera raccomandata, dei risultati della provinatura.

Il compratore non ha diritto a compenso quando il titolo medio della partita risulti più fino del titolo convenuto, e così pure quando il titolo medio della partita risulti inferiore al convenuto, ma entro i limiti di tolleranza di cui al citato art. 8.

Se questi limiti risultano sorpassati, il compratore ha diritto ad un bonifico in ragione del maggior peso di filato necessario nella fabbricazione, dedotta la rispettiva tolleranza. Il bonifico può essere corrisposto in denaro o in filato.

Rimane però in facoltà del venditore di sostituire la merce e, in tal caso, egli deve provvedere alla consegna nel termine massimo di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione dei risultati della provinatura - della metà del quantitativo legittimamente protestato, ed entro un mese alla consegna del rimanente. Ove si tratti di filati del titolo 60 o di numerazione superiore, o di confezione o filzuolatura speciale, o di filati ritorti, questi termini vengono raddoppiati.

Art. 12 - Risoluzione e rescissione dei contratto - Se il compratore non fornisce le disposizioni nei termini d'uso o stabiliti in contratto, il venditore ha facoltà di prorogare i termini di consegna per un periodo di tempo pari al ritardo verificatosi nella comunicazione delle disposizioni, sempre che il venditore stesso non abbia richiesto l'esecuzione tempestiva mediante la costituzione in mora di cui in appresso.

Scaduto per difetto di disposizioni il termine utile per la esecuzione tempestiva delle lavorazioni relative alle singole consegne pattuite, il venditore potrà costituire in mora il compratore, per lettera raccomandata o telegramma, concedendogli un ulteriore termine di 10 giorni per l'invio delle suddette disposizioni.

Trascorso inutilmente anche tale periodo, egli avrà diritto di annullare la parte di contratto non disposta e di ripetere i danni dal compratore.

Quando il venditore non effettui, in tutto o in parte, le consegne nei termini stabiliti, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non consegnata tempestivamente ed alla rifusione dei danni eventuali.

Per valersi di tale diritto, il compratore può intimare al venditore, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, di effettuare la consegna in questione, fissandogli un termine di almeno 15 giorni quando si tratti di filati greggi di confezione ordinaria, e di almeno 20 giorni quando si tratti di filati di titolo 60 o di numerazione superiore, o soggetti a lavorazione o confezione o filzuolatura speciale, o di filati candeggiati o colorati.

Cause di forza maggiore» - Se l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da cause non imputabili ai contraenti (casi fortuiti o di forza maggiore) che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore od in quelli del compratore, non si fa luogo a risoluzione del contratto ma a semplice proroga dei termini di consegna. Tale proroga ordinariamente è di 45 giorni per tutte le consegne. Nei casi più gravi di incendio o di altra causa interruttiva della produzione che duri oltre i 45 giorni, la proroga di cui sopra può essere estesa sino ai 90 giorni. Il venditore impossibilitato alla prestazione per una causa a lui non imputabile ha diritto di consegnare, e il compratore ha il dovere di ricevere, merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diversa ditta o diverso stabilimento.

Se l'impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, ove non si avvalga della facoltà di consegna di merce corrispondente, deve compensare il compratore della eventuale differenza di prezzo, per le merci non consegnate, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione interrotta nei suoi stabilimenti, per causa a lui non imputabile entro i termini di proroga rispettivamente di 45 e 90 giorni, (leve compensare il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle casse o colli da sostituire sono a carico del venditore.

Art. 13 - Sanatorie - Le eventuali sanatorie consentite anche in via continuativa da un contraente per l'inosservanza dei patti contrattuali o dei presenti usi commerciali da parte dell'altro contraente non potranno in nessun caso essere considerate come deroghe agli usi medesimi ed ai patti aventi efficacia contrattuale.

Art. 14 - Arbitrato - E' prassi che le contestazioni che insorgono in dipendenza di affari stipulati secondo gli usi e consuetudini, quando non vengano amichevolmente risolte fra le parti direttamente, siano deferite alla decisione di arbitri irrituali e amichevoli compositori.

Filati di lana

Denominazione dei filati lanieri destinati al commercio

Le denominazioni e le norme sotto indicate valgono per la messa in vendita dei filati di lana puri o misti, pettinati o cardati, semplici o ritorti, greggi o colorati, preparati o non per la vendita al minuto, qualunque ne sia la confezione.

Art. 1 - Lana - Si intende per lana, senza alcuna qualificazione, la fibra vergine o rigenerata, ottenuta dal vello animale.

Art. 2 - Peso condizionato - Tutte le percentuali di contenuto lana indicate nei paragrafi che seguono si intendono riferite al peso condizionato, secondo le norme che regolano la condizionatura delle fibre tessili in Italia.

Art. 3 - Descrizione della composizione - Indicazione delle fibre componenti e tolleranza di fabbricazione. La materia è attualmente regolata dalla legge 26 novembre 1973 n. 883 sulle denominazioni ed etichettatura dei prodotti tessili.

Art. 4 - Conclusione del contratto - Le proposte d'ordine assunte da agenti, rappresentanti e ausiliari di commercio, si intendono sempre «salvo approvazione della casa».

Ove il proponente non restituisca a giro di posta e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento il duplo della conferma d'ordine, il venditore potrà considerare inefficace la proposta.

La conferma d'ordine deve indicare la qualità della merce e le eventuali caratteristiche tecniche che siano state in via particolare convenute.

Art. 5 - Disposizione di lavorazione - Consegna - I termini di consegna si intendono indicati approssimativamente a favore della ditta venditrice e con una tolleranza di ritardo di circa trenta giorni sulle epoche fissate nelle ordinazioni. Per la merce che non venisse ritirata, richiesta o disposta entro il termine convenuto, la venditrice può emettere senz'altro fattura, tenendo la merce a disposizione del compratore, oppure annullare la vendita per l'eventuale rimanenza fermo sempre, in tutti i casi. il risarcimento dei danni.

Art. 6 - Condizionatura - I filati di lana sono contrattati a peso condizionato, secondo i regolamenti delle condizionature pubbliche.

Tassi di condizionatura vigenti:

  • Filati pettinati senz'olio 18,25%
  • Filati pettinati in olio 18,25%
  • Filati cardati oliati 17,- %
  • Filati cardati lavati a fondo 17,- %

Tolleranza di grasso ed olio sul peso secco sgrassato:

  • Filati pettinati senz'olio . 1,- %
  • Filati cardati lavati a fondo 1,- %

Art. 7 - Tolleranze del titolo -

Per i filati pettinati

a) I filati devono essere consegnati, per quanto possibile, nel loro esatto titolo, cioè nel titolo contrattato; il tasso di ripresa, salvo convenzione contraria, è quello previsto negli accordi della Federazione Laniera Internazionale. Le differenze entro i limiti fissati di seguito, non danno luogo ad alcun reclamo:

Titolo Differenze al disotto o al disopra del titolo confermato
da 10.000 a 14.999 incluso 1/2 numero
da 15.000 a 29.999 incluso 3/4 numero
da 30.000 e più 2 ½ per cento

b) Se la differenza di titolo eccede il margine di variazione sopra indicato il compratore ha diritto di chiedere un bonifico calcolato mi percentuale sul prezzo del filato. La misura di questo bonifico sarà uguale a una volta e mezzo lo scarto fra il titolo consegnato e il titolo tollerato, espressa in percentuale del titolo confermato.

c) Se la differenza tra il titolo contrattato e il titolo consegnato eccede il doppio della tolleranza sopra specificata, il compratore può rifiutare la consegna del filato difettoso oppure esigere un bonifico doppio di quello previsto alla linea b);

d) nel caso di filati ritorti, i limiti di variazione sono stabiliti non già sul titolo risultante dalla riunione di diversi fili, ma sul numero dei fili semplici riuniti;

e) le norme sopra indicate si applicano ai filati semplici e ritorti, greggi e colorati, di pura lana e altresì ai filati misti con fibre artificiali (per esempio: viscosa, acetato). Essi non si applicano, salvo accordo contrario:

  • ai filati di lana misti con fibre sintetiche;
  • ai filati moulinés, crépons, voiles e in genere ai filati a forte torsione semplici o ritorti, generalmente chiamati «filati fantasia»;
  • ai filati di titolo inferiore al 10.000;
  • alle partite di 100 chili o meno.

Per i filati cardati

Le tolleranze nei titoli sono fissate in percentuale sul titolo confermato.

Le prove del titolo debbono essere fatte sulla totalità della partita e la media dei risultati applicata all'intera partita.

Le differenze del titolo sono ripartite nelle seguenti tre categorie:

a) differenze in più o in meno che danno luogo ad una tolleranza senza bonifico.

L'acquirente deve accettare senza alcun bonifico tutti i filati non lavati (salvo filati ritorti e filati fantasia o quelli contenenti del pelo o delle fibre a scopo decorativo), il cui titolo medio consegnato non superi la tolleranza stabilita ed indicata qui di seguito, in più o in meno del numero confermato:

da 0 a 1999 10%
da 2000 a 6000 7,5%
oltre 6000 5%

Per i filati di lana cardata, lavati e per quelli tinti in filo, la tolleranza stabilita sarà aumentata di un terzo; per i filati ritorti ed i filati fantasia il compratore ed il venditore pattuiscono, all'atto della stipulazione del contratto, il margine supplementare annesso tra il titolo medio ed il numero confermato se il titolo dà luogo -ad una tolleranza senza bonifico;

b) differenze che danno luogo ad un bonifico al compratore.

Se il titolo medio del filato consegnato supera la tolleranza specificata al paragrafo a) sino al limite del 50%, il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente un bonifico sul valore del filato nella misura percentuale uguale alla differenza tra il titolo medio consegnato e la tolleranza ammessa..

c) differenza che dà diritto all'acquirente di rifiutare la consegna non conforme.

Se la differenza tra il titolo medio consegnato ed il numero confermato supera di oltre il 50% la tolleranza prescritta di cui al paragrafo a), l'acquirente ha diritto di rifiutare la consegna difettosa.

Le tolleranze previste ai paragrafi a), b) e c) di cui sopra, debbono essere considerate per partite di almeno 100 Kg. Qualora una consegna parziale di almeno 100 Kg. ecceda il limite delle tolleranze prescritte, tale consegna parziale può essere rifiutato, ma se viene accettata essa inciderà sulla media generale del titolo della partita.

Art. 8 - Tolleranze sulle quantità

a) Per i filati di lana pettinata sul peso totale delle spedizioni è ammessa una tolleranza del 5% sulla quantità stabilita nel contratto. Per i filati colorati il venditore ha facoltà di consegnare il 10% in più o in meno per colore, nell'ambito della tolleranza contrattuale del 5%.

b) Per i filati di lana cardata, dato che è impossibile filare l'esatta quantità del filato richiesto, il venditore è autorizzato a consegnare e a ricevere il pagamento per una quantità di filato maggiore o minore, per ogni gradazione di colore e/o per ogni qualità, di quella.prevista in contratto a condizioni che le differenze di peso non supermo i seguenti limiti:

  • contratti da 50 a 150 Kg. 20 Kg. in più o in meno;
  • contratti da 151 a 300 Kg. 30 Kg. in più o in meno;
  • contratti da 301 a 500 Kg. 35 Kg. in più o in meno;
  • contratti da 501 a 1.000 Kg. 60 Kg. in più o in meno;
  • contratti da 1.001 a 2.000 Kg. 90 Kg. in più o in meno;
  • contratti oltre i 2.000 Kg.: 3% in più o in meno, con una tolleranza minima di 90 Kg.

Per i filati fantasia, compratore e venditore pattuiscono, all'atto della conclusione del contratto, il margine supplementare di tolleranza ammesso in eccesso a quello sopra indicato.

Art. 9 - Tolleranze sui pesi dei filati confezionati per aguglieria - Sul peso fissato per le varie confezioni è ammessa una tolleranza del 2,50% per unità di grammi 50 e multipli di 50 e del 5% per unità fino a 25 grammi.

Art. 10 - Imballaggi - Salvo accordi particolari i tubetti, i coni e gli imballaggi costituiti da casse, devono essere restituiti, in buono stato , franchi di porto allo stabilimento o magazzino del venditore, entro sei mesi dalla data della fattura e abitualmente distinti partita per partita. In difetto di restituzione, nel termine stabilito, gli imballaggi, i tubetti o i coni sono fatturati al compratore al prezzo di costo alla data della fatturazione della merce.

Per taluni tipi di filati cardati di lana o misti è d'uso fatturare i tubetti per filato fino alla concorrenza dell'1% del peso netto del filato nel caso di filati di pura lana e fino alla concorrenza del 2% del peso netto del filato per-i filati misti.

Art. 11 - Reclami - Gli inconvenienti conseguenti ad una utilizzazione del filato non conforme alle normali regole tecniche non possono formare oggetto di reclamo.

Quando il filato viene consegnato a più riprese, ogni consegna, pur facendo parte di un unico impegno, viene considerata, per le tolleranze, a sé; quindi le contestazioni eventuali relative ad una singola consegna non avranno effetto per le altre già fatte o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.

I reclami relativi al peso, tara, titolo, colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati dal compratore al venditore con lettera raccomandata spedita, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dal ricevimento del filato e prima che il medesimo sia messo in lavorazione.

I vizi e i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dalla scoperta ed in ogni caso non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi e comunque non oltre l'anno dalla consegna.

Salvo patto espresso, il venditore non garantisce la solidità dei colori.

Art. 12 - Prezzi e pagamenti - I pagamenti si effettuano in ogni caso al domicilio del venditore, nei termini fissati.

Salvo indicazione diversa, nel qual caso sarà precisato il termine di validità, i prezzi offerti s'intendono sempre di massima e senza impegni.

Il prezzo si intende per chilogrammo netto di filato, peso mercantile cioè della merce già condizionata.

Qualsiasi ritardo od irregolarità dei pagamenti, anche se riferentesi ad altro contratto, oltre l'applicazione di una penale pari al tasso bancario del momento, dà facoltà al venditore di sospendere od annullare i contratti in corso, con conseguente diritto ai danni relativi.

Qualunque controversia non dà diritto di ritirare o sospendere i pagamenti delle fatture scadute o in corso e relative alle forniture non controverse.

Filati artificiali e sintetici

Art. 1 - Con l'espressione filati artificiali e sintetici s'intendono i filati costituiti da:

a) sostanze macromolecolari di origine naturale opportunamente trattate o modificate, dette «fibre artificiali»;

b) sostanze macromolecolari ottenute mediante sintesi industriale, dette fibre sintetiche».

Appartengono al primo gruppo le fibre (fili, filati, fiocco) viscosa rayon, (termine usato esclusivamente per i fili viscosa a bave continue) cupro, acétato e triacètato, le fibre proteiche, ecc.; al secondo gruppo le fibre (fili, filati, fiocco) poliammidiche, poliestere, acriliche, ecc.

Art. 2 - Modi e forme di contrattazione - Le contrattazioni nel commercio dei filati artificiali e sintetici hanno luogo sulle base di listini, per lo più a mezzo di rappresentanti.

Nelle contrattazioni si usa indicare per i filati il peso, il tipo, il titolo, la lucentezza (lucido, opaco, semiopaco, ecc.), la torsione, e, per quelli tinti, il colore, e per i filati acrilici 1111 il titolo originano greggio e quello definitivo dopo il restringimento.

Art. 3 - Unità di peso, base di contrattazione - I filati artificiali e sintetici si contrattano a peso.

Art. 4 - Forma di contratto - Le proposte d'ordine assunte da agenti, rappresentanti e ausiliari di commercio, si intendono sempre «salvo approvazione della casa».

Ove il proponente non restituisca a giro di posta e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento il duplo della conferma d'ordine, il venditore potrà considerare inefficace la proposta.

La conferma d'ordine deve indicare la qualità della merce e le eventuali caratteristiche tecniche che siano state in via particolare convenute.

I termini di consegna s'intendono approssimativamente a favore della ditta venditrice e con una tolleranza di ritardo di circa trenta giorni sulle epoche fissate nelle ordinazioni.

Per la merce che non venisse ritirata, richiesta o disposta entro il termine convenuto, la venditrice può emettere senz'altro fattura, tenendo la merce a disposizione del compratore oppure annullare la vendita per l'eventuale rimanenza fermo sempre, in tutti i casi, il risarcimento dei danni.

Art. 5 - Tolleranze - Per i contratti a quantitativo fisso è ammessa la tolleranza, sul quantitativo stesso, del 5%. La merce da consegnare deve corrispondere, di regola, alla quantità convenuta, con una tolleranza non superiore al 5% in più o in meno sul peso.

La tolleranza sui titoli dei filati deve essere contenuta nei seguenti limiti:

Titolo Differenze al disotto o al di sopra del titolo confermato
da 10 mm. a 14,999 incluso ½ numero da 30 mm. e più 2 ½ per cento
da 15 mm. a 29,999 incluso ¾ numero
da 30 mm. e più 2 ½ per cento

e denarature corrispondenti.

Per i filati acrilici HB retratti, tale tolleranza si intende raddoppiata.

a) Se la differenza di titolo eccede il margine di variazione sopra indicato, il compratore ha diritto di chiedere un bonifico calcolato in percentuale sul prezzo del filato. La misura di questo bonifico sarà uguale a una volta e mezzo lo scarto fra il titolo consegnato e il titolo tollerato, espressa in percentuale del titolo confermato.

b) Se la differenza tra il titolo contrattato e il titolo consegnato eccede il doppio della tolleranza sopra specificata, il compratore può rifiutare la consegna del filato difettoso oppure esigere un bonifico doppio di quello previsto alla lettera a).

c) Nel caso di filati ritorti, i limiti di variazione sono stabiliti non già sul titolo risultante dalla riunione: di diversi fili, ma sul numero dei fili semplici riuniti.

Art. 6 - Imballaggi - I filati artificiali e sintetici, sono imballati in casse, balle o anche, per i piccoli quantitativi, in pacchi di carta o materiale sintetico.

Il materiale di imballo e confezione è sempre addebitato all'acquirente, salvo accordo contrario.

Art. 7 - Luogo e modalità della consegna - Salvo accordi contrari risultanti dalle condizioni particolari di ciascun contratto, la consegna si effettua al domicilio del venditore (franco fabbrica) a cura e spese del compratore.

Art. 8 - Verifica del peso e della qualità - Il peso competente è quello dichiarato dalla fabbrica speditrice e riconosciuto in partenza.

La lettera di porto o il bollettino di consegna costituiscono le sole prove dei peso stesso nei confronti del compratore.

Il peso risultante dalla lettera di vendita o dalla polizza di carico fa sempre stato per il compratore anche se la merce è venduta «franco destino»; in caso di ammanco in arrivo il compratore ha azione soltanto verso il vettore.

La merce viene fatturata in base al suo peso mercantile al tasso convenzionale di condizionamento, ove previsto, e secondo convenzioni particolari o a peso effettivo per gli altri filati.

La merce viaggia in ogni caso per conto, rischio e pericolo del compratore e, per conseguenza, la venditrice non è responsabile dei deterioramenti, avarie, ritardi, ecc., che possono colpire la merce durante il viaggio.

Art. 9 - Reclami e contestazioni - Gli inconvenienti conseguenti ad una utilizzazione del filato non conforme alle normali regole tecniche, non possono formare oggetto di reclamo.

Quando il filato viene consegnato a più riprese, ogni consegna, pur facendo parte di un unico impegno, viene considerata, per le tolleranze, a sé; quindi le contestazioni eventuali relative ad una singola consegna non avranno effetto per le altre già fatte o ancora da eseguire, ognuna dovendosi regolare separatamente.

I reclami relativi al peso, tara, titolo, colore e per vizi e difetti di qualità apparenti, devono essere denunciati dal compratore al venditore, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dal ricevimento del filato e prima che il medesimo sia messo in lavorazione.

I vizi e i difetti di qualità occulti devono essere denunciati dal compratore al venditore, a pena di decadenza, non oltre otto giorni dalla scoperta ed in ogni caso non oltre l'inizio della lavorazione che li ha resi palesi e comunque non oltre l'anno dalla consegna.

Salvo patto espresso, il venditore non garantisce la solidità dei colori.

Art. 10 - Prezzi e pagamenti - I pagamenti si effettuano, in ogni caso, al domicilio del venditore, nei termini fissati.

Salvo indicazione diversa, nel qual caso sarà precisato il termine di validità, i prezzi offerti s'intendono sempre di massima e senza impegni.

Il prezzo si intende per Kg. netto di filato, peso mercantile cioè della merce già condizionata.

Qualsiasi ritardo od irregolarità dei pagamenti, anche se riferentesi ad altro contratto, oltre l'applicazione di una penale pari al tasso bancario dei momento, dà facoltà al venditore di sospendere od annullare i contratti in corso, con conseguente diritto ai danni relativi.

Qualunque controversia non dà diritto di ritirare o sospendere i pagamenti delle fatture scadute o in corso e relative alle forniture non controverse.

b) Tintoria e finissaggio di tessuti a maglia, filati e materie tessili in genere

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - Il committente deve dare con la massima esattezza le disposizioni di lavorazione, indicando altresì la esatta composizione merceologica dei filati e dei tessuti, ivi compresa l'indicazione della percentuale di rientro dei filati acrilici H.B. e le caratteristiche tintoriali, quali ad esempio il fattore di saturazione.

L'inesatta ed incompleta indicazione delle disposizioni e della composizione solleva il tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, da ogni responsabilità per la riuscita della lavorazione.

Il ritiro della merce greggia da lavorare non implica accettazione da parte del tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari dell'ordine di lavorazione, se la lavorazione stessa, conforme alle disposizioni date dal committente, non possa essere da lui eseguita con buon esito, dandone notizia al committente nel più breve tempo possibile.

Nel caso di tintura di tessuti e filati misti, il committente è obbligato a fornire i campioni delle singoli fibre componenti la mista, onde ottenere una tintura omogenea.

Art. 2 - Forma del contratto - Il contratto può essere stipulato anche verbalmente.

Nelle lavorazioni di tintoria, stampa, mercerizzazione, candeggio e finissaggio, si stipula un unico contratto che disciplina il rapporto per tutta la sua durata, anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente e di prestazioni successive da parte del tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari.

Art. 3 - Requisiti della merce - «Solidità» - Le solidità sono quelle normali in relazione al tipo di tintura richiesto, e alla natura della merce lavorata. Solidità speciali devono essere richieste dal committente in relazione alle possibilità tecniche di realizzazione.

«Merci che abbiano già subito precedenti manipolazioni» - Il tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non si assumono la responsabilità per la lavorazione di merci che abbiano già subito precedentemente manipolazioni (purga, candeggio, mercerizzazione, tintura, stampa, finissaggio e vaporissaggio).

Art. 4 - Verifica della merce - Il tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, accettano la merce in lavorazione verificando il peso lordo e il numero dei colli, ma non rispondono della qualità e del metraggio dei tessuti , del numero delle matasse e della qualità e del peso netto dei filati, salvo verifica espressa, richiesta dal committente a proprie spese.

Art. 5 - Tolleranze - «calo dei filati» - Il tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non sono responsabili del calo normale dei filati, avuto riguardo alla qualità degli stessi e al tipo di lavorazione ai quali sono sottoposti.

La fatturazione è calcolata sul peso del filato greggio. Nel caso di matasse grammate, per la fatturazione vengono riconosciute di gr. 100 cadauna, o del peso teorico dichiarato e riscontrato, con una tolleranza sul peso condizionato dei 2%. Chi spedisce il filato dichiara il peso condizionato, che è quello calcolato per ogni matassa dalla Stazione Sperimentale della seta di Milano su campionamento, in base al % di umidità dei momento.

«Accorciamento, allungamento e calo dei tessuti» - Il tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo. compresi gli intermediari, non assumono responsabilità per allungamento, accorciamento o cali verificatisi per effetto della lavorazione. Se nel corso della lavorazione il tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, riscontrano accorciamenti o cali superiori al normale o altre irregolarità ne danno avviso al committente sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione.

«Abbuoni» - Nella lavorazione sia dei filati, sia dei tessuti, gli abbuoni per macchie, strappi e altre irregolarità derivanti dalla lavorazione medesima non si concedono se il vizio non superi 1% e sono determinati a seconda delle caratteristiche tecniche dei vari prodotti lavorati.

In materia di calze e di tessuti a maglia, i tintori, finitori e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non rispondono degli strappi e delle smagliature se il committente non abbia ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto prima che venga iniziata la lavorazione.

Art. 6 - Limiti di responsabilità - Il tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, non rispondono:

a) della merce del cliente lasciata nei loro magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti non derivanti da cattiva conservazione o custodia da parte loro e nel caso di ritiro della merce senza lavorazione, il trasformatore addebita al committente, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo corrispondente al 2,5% annuo del valore della merce, restando sollevato da ogni responsabilità di conservazione.

b) della merce finita e lasciata nei loro magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, (nei casi in cui incombe al committente l'onere del ritiro), per le avarie ed altri deterioramenti, salvo che avarie e deterioramenti non derivino da cattiva conservazione o custodia da parte degli stessi.

c) della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che la merce abbia subito lavorazioni o trasformazioni ulteriori, e il prodotto finito sia stato tagliato o confezionato.

Eventuali manchevolezze o difetti devono, infatti, essere tempestivamente segnalati al tintore, finitore e tutti gli altri operatori che partecipano al ciclo produttivo, compresi gli intermediari, prima di ogni lavorazione o trasformazione successiva, al fine di dare ai medesimi la possibilità di porre rimedio nel modo più logico ed opportuno.

Art. 7 - Reclami - Non sono ammessi reclami per vizi apparenti. Il committente o il terzo, cui sia stata spedita la merce per conto del committente stesso, decadono dai reclami per vizi apparenti, trascorso il termine di otto giorni dal ricevimento della merce lavorata.

Se la merce è spedita direttamente all'estero dal tintore, finitoree tutti gli altri operatori che partecipano al cielo produttivo compresi gli intermediari, per ordine del committente, gli stessi offrono al committente di controllare la lavorazione. Se il committente dispone la spedizione senza eseguire detta verifica, ogni responsabilità degli offerenti, viene meno all'atto della consegna della merce al vettore.

c) Maglieria

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - Le ordinazioni sono impegnative per il compratore; se vengono assunte da viaggiatori od agenti si intendono sempre «salvo approvazione del venditore», il quale,in ogni caso, resta impegnato solo quando ha confermato l'ordine nei modi abituali; se invece vengono stipulate direttamente tra compratore e venditore, il contratto acquista efficacia tra le parti normalmente al momento delle firme delle parti stesse.

Art. 2 - Modifica del contratto - Qualsiasi modifica alle condizioni di vendita già stabilite in precedenza può aversi ad iniziativa dell'una o del­l' altra parte, ma è valida in ogni caso, solo se confermata, normalmente per iscritto, dalla controparte.

Art. 3 - Concessioni di vendita con esclusiva - I venditori possono con­cedere esclusive a quei compratori che si impegnino o siano in grado di effettuare determinati acquisti, per tempi, modi e quantità stabiliti di comune accordo.

Le esclusive possono essere: di zona (nella quale il venditore si impegna a non operare) - di marca o di etichetta (con merce fornita provvista di etichette riservate esclusivamente al compratore) - di modello (che il venditore si impegna a produrre unicamente per il compratore).

Le esclusive hanno una durata da stabilire e possono essere rinnovate.

Art. 4 - Unità di base di contrattazione - Le vendite avvengono general­mente a numero.

Talune vendite possono avvenire anche a peso, ma si tratta quasi sem­pre di articoli di seconda o terza scelta o qualità (cosiddette «primette»), merce vistosamente imperfetta o difettosa.

Sempre a peso possono avvenire le vendite per i semi-lavorati.

Art. 5 - Consegna - Per «consegna» s'intende l'effettiva messa a dispo­sizione della merce nei modi e luoghi convenuti.

Ove luoghi e modalità non siano stati determinati, per consegna s'in­tende la comunicazione ufficiale della messa a disposizione al cliente del­la merce.

Dal momento della «consegna» i rischi inerenti alla merce sono a carico del compratore.

Per le consegne a termine - escluso quindi i casi di consegna imme­diata - il venditore ha sempre diritto ad una tolleranza di 15 giorni. Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine stabilito in contrat­to e trascorsi i giorni di tolleranza predetti, il compratore che abbia im­partite le disposizioni in tempo utile e sia in regola coi pagamenti, ha diritto all'annullamento della parte di contratto non adempiuta in tempo, ed al risarcimento dell'eventuale danno, sempre che abbia, con lettera raccomandata o con telegramma, costituito in mora il venditore, accordan­dogli un termine di almeno 8 giorni dalla data di spedizione della racco­mandata o del telegramma, e fermi restando i 15 giorni di tolleranza di cui sopra.

I casi di forza maggiore danno al venditore diritto di proroga delle consegne, ma devono essere segnalati al compratore. Qualora questa pro­roga dovesse prolungarsi oltre i tre mesi il compratore può richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 6 - Tolleranza - Sui dati tecnici stabiliti in contratto o indicati nei listini, è ammessa la tolleranza in più o in meno del 5% sul peso o sul numero degli articoli confezionati o dei tessuti a maglia in pezza.

La tolleranza sui pesi di ogni articolo si intende riferita al peso medio di una partita o spedizione. Per quanto riguarda le misure è consuetudine concedere il 4% in più o in meno.

Il venditore potrà consegnare in quantità il 10% in più o in meno del quantitativo fissato contrattualmente, sul peso o sul numero dei capi se si tratta di rapporti fra produttore e grossista. Nei rapporti con il dettagliante la tolleranza è del 5%. Le predette percentuali si devono intendere valide purché suddivise per taglie, colori e varianti.

Per gli articoli venduti a peso, il peso da fatturarsi sarà al lordo degli accessori di ogni capo (cerniere, bottoni, buste, ecc.). Per le confezioni «tessuto a navetta» valgono le stesse norme che per la maglieria, tranne che per la tolleranza che è del 2%.

Art. 7 - Ritardo della consegna -Per i contratti a consegna differita, le disposizioni, se non sono in tutto o in parte specificate nel contratto stesso, devono essere passate dal compratore almeno 60 giorni prima dell'epoca di consegna richiesta, salvo diversa pattuizione contrattuale.

Ogni giorno di ritardo nel passare le disposizioni dà diritto al venditore di protrarre il periodo di consegna prevista in contratto in misura corrispondente ai giorni di ritardo stesso, salvo il diritto del venditore di risolvere il contratto in danno del compratore.In questo caso il venditore deve però previamente inviare una lettera raccomandata o telegramma al compratore invitandolo formalmente a passare le disposizioni.Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera o del telegramma senza che il compratore abbia dato le necessarie disposizioni, il venditore ha diritto alla risoluzione della parte di contratto non disposta ed al risarcimento dei relativi danni.

Art. 8 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce- Per «spedizione» si intende la partenza della merce dallo stabilimento o dal magazzino del venditore.

La spedizione della merce sarà eseguita con il mezzo stabilito dal venditore, dal diverso accordo con il compratore stesso (Le parti in corsivo debbono intendersi quali usi contrattuali). La merce, dopo l'avvenuta consegna, viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.

Le spedizioni non vengono normalmente coperte da assicurazione, salvo tassativo ordine dei compratore passato in tempo utile; in tal caso l'assicurazione è curata a spese ed a rischio del compratore.

 Reclami - I reclami sulla misura, peso e sugli ammanchi di merce devono essere fatti entro 8 giorni dall'arrivo dalla merce. Quelli sulla qualità e confezioni entro 48 ore dal momento in cui vengono constatati, non oltre comunque 15 giorni dal ricevimento della merce (Le parti in corsivo debbono intendersi quali usi contrattuali).

Nel caso in cui il reclamo venga riconosciuto, la restituzione della merce, in perfetto stato di conservazione, deve essere preventivamente concordata con il venditore (Le parti in corsivo debbono intendersi quali usi contrattuali).

Il venditore può rifiutare il ritorno delle, merci scelte di presenza soltanto nel caso in cui si tratti di stock. Di regola le contestazioni riguardanti la compravendita, in particolare quelle di natura tecnica, sono risolte a mezzo di arbitrati (Le parti in corsivo debbono intendersi quali usi contrattuali).

d) Cordami

Non sono stati accertati usi.

Cap. 10) Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento

a) Cappelli

Non sono stati accertati usi.

b) Abbigliamento in genere

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - Le ordinazioni possono venire assunte da viaggiatori, rappresentanti od agenti e stese su doppio di commissione; una copia del contratto rimane nelle mani del committente. Sulla copia del contratto vi è di solito la dizione «salvo conferma della casa»; oppure il contratto si può concludere direttamente tra venditore e compratore per iscritto o verbalmente.

Le prenotazioni avvengono in forma scritta e di solito è previsto nel modulo stesso la successiva conferma.

Art. 2 - Modifica del contratto - Qualsiasi modifica alle condizioni di vendita già stabilite in precedenza può aversi ad iniziativa dell'una o dell'altra parte, ma è valida in ogni caso, solo se confermata, normalmente per iscritto, dalla controparte. #

Art. 3 - Unità di base di contrattazione - Le vendite avvengono generalmente a numero. #

Talune vendite possono avvenire anche a peso, ma si tratta quasi sempre di articoli di seconda o terza scelta o qualità (cosiddette «primette»), merce vistosamente imperfetta o difettosa. #

Sempre a peso possono avvenire le vendite per i semi-lavorati. #

Art. 4 - Concessioni di vendita con esclusiva - I venditori possono concedere esclusive a quei compratori che si impegnino o siano in grado di effettuare determinati acquisti, per tempi, modi e quantità stabiliti di comune accordo.

Le esclusive possono essere: di zona (nella quale il venditore si impegna a non operare); di marca o di etichetta (con merce fornita provvista di etichetta riservata esclusivamente al compratore); di modello (che il venditore si impegna a produrre unicamente per il compratore). Nel caso che il contratto di esclusiva non venga rispettato, il danno emergente viene di solito valutato nella misura del 20% del valore, della fornitura.

Art. 5 - Unità di base di contrattazione - Le vendite avvengono generalmente a numero, sulla base di modelli e campioni con prezzi fissati in lire italiane, oppure in valuta straniera in caso di vendita all'estero.

Art. 6 - Consegna - Per «consegna» si intende l'effettiva messa a disposizione della merce nei modi e luoghi convenuti.

Ove luoghi e modalità non siano stati determinati, per consegna si intende la comunicazione ufficiale della messa a disposizione al cliente della merce.

Le consegne avvengono, per lo più, alle, epoche specificate dal committente nella copia commissione. è d'uso, tuttavia, che se la fornitura è pronta prima dell'epoca stabilita, se ne possa ugualmente effettuare la spedizione, facendo decorrere il pagamento dalla data fissata nella copia commissione anzidetta.

Sono in uso le consegne ripartite, in tutti i rami dei prodotti dell'abbigliamento.

Per le consegne a termine, escluso, quindi, i casi di consegna immediata, il venditore ha sempre diritto ad una tolleranza di 15 giorni. Nel caso di totale o parziale mancata consegna nel termine stabilito in contratto e trascorsi i giorni di tolleranza predetti, il compratore che abbia impartito le disposizioni in tempo utile ha diritto all'annullamento della parte di contratto non adempiuta in tempo, ed al risarcimento dell'eventuale danno, sempre che abbia, con lettera raccomandata o con telegramma, costituito in mora il venditore, accordandogli un termine di almeno 8 giorni dalla data di spedizione della raccomandata o del telegramma. In questo caso, qualora la spedizione della merce venga egualmente effettuata, il compratore, se non intende dare esecuzione al contratto all'atto della consegna deve rifiutarne l'accettazione globalmente, senza effettuare ritiri parziali della predetta spedizione.

Dal momento della consegna i rischi inerenti la merce sono a carico del compratore. #

Art. 7 - Tolleranza - Per quanto riguarda le misure è consuetudine concedere il 2% in più o in meno.

Il venditore potrà consegnare in quantità per taglia e colore il 10% in più o in meno del quantitativo fissato contrattualmente sul numero dei capi.

Art. 8 - Ritardo della consegna - Per i contratti a consegna differita, le disposizioni, se non sono in tutto o in parte specificate nel contratto stesso, devono essere passate dal compratore almeno 60 giorni prima dell'epoca di consegna richiesta, salvo diversa pattuizione contrattuale.

Ogni ritardo nel passare le disposizioni dà diritto al venditore di protrarre l'epoca di consegna prevista in contratto in misura corrispondente al ritardo stesso, salvo il diritto del venditore di risolvere il contratto in danno del compratore. In questo caso il venditore deve però previamente inviare una lettera raccomandata o telegramma al compratore, invitandolo formalmente a passare le disposizioni. Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera o del telegramma senza che il compratore abbia dato le necessarie disposizioni, il venditore ha diritto alla risoluzione della parte di contratto non disposta ed al risarcimento dei relativi danni.

Art. 9 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce - Per «spedizione» si intende la partenza della merce dallo stabilimento o dal magazzino del venditore.

La spedizione della merce sarà eseguita con il mezzo stabilito dal venditore, salvo diverso accordo con il compratore stesso. # La merce, dopo l'avvenuta consegna, viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore.

Art. 10 - Reclami - I reclami sulla misura, peso e sugli ammanchi di merce devono essere fatti entro 8 giorni dall'arrivo dalla merce. Quelli sulla qualità e confezioni entro 48 ore dal momento in cui vengono constatati, non oltre comunque 3 mesi dal ricevimento della merce.

Nel caso in cui il reclamo venga riconosciuto, la restituzione della merce, in perfetto stato di conservazione, deve essere preventivamente concordata con il venditore.

Il venditore può rifiutare il ritorno delle, merci scelte di presenza soltanto nel caso in cui si tratti di stock. Di regola le contestazioni riguardanti la compravendita, in particolare quelle di natura tecnica, sono risolte a mezzo di arbitrati.

Art. 11 - Rapporti di committenza

1) Ordinazione e prenotazione

Non esistendo intermediari i contratti vengono di norma conclusi direttamente e verbalmente.

I contratti possono riguardare singole fasi, alcune fasi od anche l'intero ciclo di produzione del capo.

Le fasi sono di norma distinte in: Taglio, Confezione o Cucitura, Asolatura, Stiro, Ricamo o Stampa.

Nel caso in cui il rapporto preveda la fornitura dei capo finito, è tacitamente ammesso il ricorso alla sub-committenza sempre sotto l'intera responsabilità del commissionario.

Fasi di lavorazione

1) Taglio:

Può essere su segnata del committente, ed in questo caso il consumo del tessuto è predeterminato e certo: il committente, altresì, può far fare anche la segnatura, ed in questa ipotesi il commissionario deve comunicare prima del taglio eventuali maggiori consumi necessari ed attendere il benestare del committente per iniziare il lavoro.

Fermo restando in entrambi i casi l'obbligo, da parte del commissionario, di comunicare prima del taglio l'eventuale fallosità anormale del tessuto (per fallosità anormale si intende una fallosità superiore all'1%). Al termine della lavorazione, salvo accordo contrario, il commissionario rende,oltre alla parte di tessuto o materiale avanzato, anche gli sfridi.

2) Confezione o cucitura:

Normalmente prima di iniziare la produzione il commissionario deve far approvare il primo campione al committente, salvo espressi accordi contrari.

Nel caso di impossibilità del rispetto delle misure il commissionario è tenuto ad avvisare il committente prima di procedere alla lavorazione.

Normalmente il commissionario fornisce, compreso nel prezzo pattuito, i cucirini.

In caso di pezzi fallati il commissionario è tenuto a chiederne la sostituzione prima di montare il capo.

3) Asolatura e borchiatura:

Di norma per queste fasi il commissionario non è tenuto a presentare un campione, in quanto il committente solitamente fornisce un capo segnato.

Come per la confezione anche per asolatura e borchiatura, il commissionario di norma fornisce i cucirini

Il materiale (bottoni o borchie) viene solitamente fornito dal committente.

Il prezzo è di norma distinto tra costo dell'asola e costo dell'attaccatura.

4) Stiro:

Di norma la visione del campione è richiesta solo per il capo-spalla.

Le istruzioni vengono rese solo verbalmente: eventuali variazioni del risultato finale vanno comunicate immediatamente dal commissionario prima di continuare la lavorazione.

5) Contestazioni:

Il committente deve avvertire immediatamente il commissionario del­l'eventuale esistenza di difetti accertati. In ogni caso prima che successi­ve fasi di lavorazione possono confondere l'oggetto della controversia.

e) Guanti, ombrelli e accessori

Non sono stati accertati usi.

# Le parti in corsivo debbono intendersi quali usi contrattuali

Cap. 11) - Prodotti delle industrie del legno

a) Legno comune

Legname da opera

Art. 1 - Preventivo e progetti - I prezzi del listino distribuito dall'offerente si intendono senza impegno e riferiti a legname delle normali dimensioni in commercio.

Art. 2 - Conclusione del contratto - La fornitura di legname si intende fatta in base al listino dei prezzi di cui al comma precedente e l'ordinazione data ed accettata costituiscono rispettivamente accettazione e conferma dei prezzi di listino. In difetto di prezzo contrattualmente determinato o di listino del venditore, si intende accettato dal compratore il prezzo fatturato, se il compratore stesso nulla eccepisce entro il termine massimo di giorni 10 dal ricevimento della fattura.

Art. 3 - Clausole speciali - I contratti portanti la clausola «salvo approvazione della casa» sono impegnativi per il compratore solo per il tempo occorrente al venditore per dare la sua approvazione. Egualmente, la clausola «salvo venduto» ha valore sospensivo unicamente per il tempo occorrente al venditore per verificare se la merce è stata precedentemente venduta.

Art. 4 - Unità di base di contrattazione - I prezzi del legname in genere sono stabiliti a metro cubo. I prezzi delle tavole lavorate per pavimenti e delle perline sono stabiliti a metro quadrato ricavabili sommando alla superficie netta un centimetro per maschio.

I prezzi dei tondelli, dei morali o simili per armature di opere in cemento armato, possono essere stabiliti a metro lineare.

I prezzi degli scarti sono stabiliti a peso.

Art. 5 - Consegna - La merce può essere contrattata per consegna a vagoni completi o autocarri dalle segherie o magazzini fuori piazza, ovvero, per consegna su piazza da magazzino locale.

Nel primo caso, se la consegna della merce è convenuta «franco partenza su vagone o su autocarro» o «franco stazione o magazzino destino», il venditore è tenuto a curare, a sue spese, il carico del vagone o dell'autocarro e a richiedere un mezzo di trasporto adatto alla quantità di merce da spedire e ad utilizzarne nel miglior modo la portata.

Se la consegna della merce è stata convenuta «franco stazione o magazzino destino», essa viaggia in porto assegnato e il compratore ha l'obbligo di pagare le spese di trasporto.

Nelle vendite per consegna su piazza, da magazzino locale, le spese di carico dell'autocarro sono a carico del venditore, le spese di trasporto della merce fino al magazzino o stabilimento del compratore sono a carico di quest'ultimo, salvo condizioni diverse che devono essere di volta in volta specificate.

Nelle vendite con consegna presso i cantieri di costruzioni edili, il venditore è tenuto a trasportare la merce fino dove arriva la strada carreggiabile.

Il compratore è in ogni caso tenuto a scaricare sollecitamente a propria cura e spese il vagone o l'autocarro all'arrivo.

Art. 6 - Verifica della merce -Nelle vendite per spedizione a vagoni completi o autocarri, dalle segherie e magazzini fuori piazza, il controllo, sia della qualità che della quantità della merce in arrivo, è eseguito al ricevimento della merce stessa e gli eventuali vizi o difetti devono essere denunciati al venditore entro 5 giorni.

Nelle vendite per consegna da magazzino locale, gli eventuali vizi o difetti devono essere denunziati entro il quinto giorno successivo a quello della consegna.

In qualsiasi caso di contestazione, la merce deve essere tenuta a disposizione del venditore per l'eventuale verifica.

Il venditore non è responsabile dei vizi non apparenti del legname.

La incontestata accettazione della merce da parte del compratore esonera il venditore da ogni responsabilità e garanzia.

Art. 7 - Tolleranza - E' ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo ordinato, per il legname in misure normali.

Non è ammessa tolleranza di quantità per le ordinazioni di «misure fisse».

Art. 8 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Legname da lavoro

Resinose e latifoglie

Valgono per entrambe le specie, gli usi di cui ai precedenti articoli, 3, 5, 6 in quanto applicabili.

In particolare, sono stati rilevati gli usi seguenti:

Legname resinoso

Art. 1 - Requisiti della merce - Il legname resinoso, segato nelle misure normali, si intende contrattato mercantilmente stagionato.

La merce segata è a stagionatura mercantile quando può essere accatastata a contatto diretto senza che questa abbia a subirne alterazioni di sorta o con controllo igrometrico.

Il legname di abete e di larice è sempre contrattato in base alla classificazione di cui al successivo articolo 2 e il venditore è obbligato a fornire merce che abbia le caratteristiche della relativa classifica, senza responsabilità o garanzia alcuna per quanto riguarda l'uso o la lavorazione alla quale il compratore la destina.

Art. 2 - Scelta o assortimento - Si considerano tavole di:

a) NETTO, quelle esenti da qualsiasi difetto.

b) PRIMA SCELTA, quelle perfettamente sane, con pochi e piccoli nodi sani e legati, esenti da chiavi (nodi traversali o a baffo), da canastro, da spaccature, da sventature (spaccature sul filo) e da rosato. Sono tollerate tracce di rosato sano soltanto se riscontrate in piccola percentuale sull'intera partita.

c) SECONDA SCELTA, quelle sane, con tolleranze di nodi non viziosi, di chiavi in numero non eccessivo, leggere sventature e strisce di rosato, senza spaccature.

d) SECONDA SCELTA ANDANTE (solo per l'abete), quelle aventi caratteristiche intermedie fra la seconda e la terza qualità.

e) TERZA SCELTA, quelle screpolate, rosate, con qualche segno di fradicio, con nodi viziosi e numerose chiavi. Sono escluse quelle rotte, quelle con fradicio intaccato o che, per troppi difetti, non offrono alcuna resistenza.

f) CORTAME: il cortame è venduto senza classificazione di qualità, con esclusione del marcio e del rotto.

Art. 3 - Dimensioni - Il legno segato, posto in commercio, ha le seguenti dimensioni:

a) le tavole di abete, spessori di mm. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, SO, 60, 70, 80.

Gli spessori di mm. 10 e mm. 15 vengono normalmente venduti ad un prezzo maggiorato di circa un 10% rispetto agli altri spessori di pari assortimento.

E' ammessa una tolleranza in meno, senza diritto di bonifico, come segue: mm. 10, 15 e 20 tolleranza 1 mm.; da mm. 25 in avanti, due millimetri.

Le tavole di abete e di larice hanno la larghezza da cm. 16 in più, con una media non inferiore a 20 cm.

Le tavole aventi la larghezza da cm. 8 a 15, con una media da cm. 11 a 12, sono dette sottomisure.

La lunghezza delle tavole è normalmente di metri 4.

b) Morali: sezione cm. U7 - W - 8x10; lunghezza m. 4,00.

c) Mezzi Morali: sezione cm. US - 3,5x7 - 4x8 - 4x10 e 5x10; lunghezza m. 4.

d) Smezzole: sezione cm. 6x20 - 8x20 - 10x20; lunghezza da 4 a 6 metri, con progressione di 50 in 50 cm. E' tollerata la deficienza di sezione di mm. 2 per lato, fino alla sezione di 10x10 e di mm. 5 per le misure superiori.

- «Dimensioni delle travi squadrate» - Le travi squadrate ad ascia (cosiddette uso «Trieste») sono squadrate all'origine in base a misure locali (once) e la misura è ragguagliata in centimetri in modo convenzionale predeterminato all'atto dell'acquisto.

La cubatura si fa normalmente nelle seguenti sezioni: 9x9; 9x11; llxll; 11x13; 13x13; 13x16; 16x19; 16x21; 19x24; 21x24; 21x27; 26x29.

Tali sezioni si riscontrano alla base e devono mantenere una relativa uniformità dalla base fino a circa 1/3 della lunghezza.

- «Smusso » -

Il tavolame può essere refilato o non. Nel refilato sono tollerati leggeri smussi, sempre che non si presentino su tutta la lunghezza della tavola.

Nelle sottomisure da costruzione è ammessa una maggiore tolleranza di smusso.

Nelle travi, nei travetti e nei listelli è tollerato uno smusso fino al massimo di 1/5 del lato maggiore.

Nelle smezzole e nelle travi con uno od entrambi i lati di cm. 20 o più la tolleranza di cui sopra è ridotta ad 1/7.

Nei contratti che abbiano per oggetto travi, travetti e smezzole, il requisito dello spigolo vivo su tutti e quattro i fili e per tutta la lunghezza del pezzo, deve essere pattuito espressamente.

Art. 4 - Modi di misurazione - La misurazione del legname resinoso è eseguita come segue:

a) TAVOLAME: la larghezza delle tavole coniche è misurata alla metà della lunghezza della tavola stessa.

L'eventuale smusso è bonificato, se esiste per tutta la lunghezza della tavola.

b) LEGNAME ROTONDO: il volume del legname rotondo - che deve essere scortecciato - è calcolato geometricamente: la misura è eseguita prendendo la media dei due diametri ortogonali a metà lunghezza, computando il mezzo. centimetro per intero. La lunghezza si misura con progressione di 10 in 10 cm.

Legname di latifoglie

Le essenze latifoglie più comunemente oggetto di commercio sono: il noce, il ciliegio, il frassino, il rovere, il castagno, l'olmo, la robinia (acacia), il faggio, il pioppo, l'acero, la betulla, il tiglio ed il pero.

Art. 1 - Forma del contratto - Le contrattazioni avvengono normalmente a volume, ma, talvolta, anche a peso, specie per talune essenze e per materiale scarto o deperito.

Per i tronchi le contrattazioni vengono fatte prevalentemente a volume per le essenze di faggio, acero e olmo, mentre quelle di noce e pioppo vengono comunemente trattate a peso.

Per il tavolame le contrattazioni avvengono quasi esclusivamente a volume e solo eccezionalmente a peso.

La misurazione dei tronchi e delle tavole è fatta con esclusione della corteccia.

Nelle contrattazioni a metro cubo il tavolame va misurato - esclusa sempre la corteccia -dalla parte della superficie più stretta per gli spessori fino a 30 mm., a metà smusso per gli spessori da mm. 35 in avanti. Le lunghezze vengono calcolate con progressione di 10 in 10 cm. Le larghezze, per le tavole a piani regolari, devono presentare la media fra il minimo e il massimo di scoperto calcolato a metà smusso.

Art. 2 - Requisiti della merce - «Tronchi»: I tronchi non hanno piescrizione per la lunghezza, non sono scortecciati e vengono accettati da mt. 1,50 in avanti e con diametro minimo in coda da cm. 23; sono allestiti con la testata ben pulita di radice. Il noce, l'acero e l'ontano rosso possono essere allestiti con la ceppaia, ben pulita da radici.

I tronchi di faggio, in particolare, vengono comunemente accettati nella lunghezza da mt. 2 in avanti e con diametro, in coda, fino a cm. 20. i tronchi di pioppo, in particolare, vengono accettati con diametro in coda fino a cm 12-15.

«Tavolame»: le tavole non vengono classificate in categorie e generalmente comprendono tutto il prodotto di uno o più tronchi, devono essere sane, mercantili e possono essere vendute anche non refilate, presentare uno scoperto di almeno 10 cm. di larghezza, su tutta la lunghezza, e la presenza di curve più o meno accentuate non costituisce difetto.

Non sono mercantili le tavole non passate alla sega sulle due facce per tutta la lunghezza e le tavole con gelo, tarlo, «camola» e lernido, nodi marci e viziosi, subbollitura e cipollatura. Le spaccature naturali diritte sono tollerate. Gli spessori vanno da mm. 25 a mm. 120, con progressione di 5 in 5 mm.

Salvo indicazione contrattuale contraria, le tavole vanno accettate con corteccia.

- «Stagionatura»: la merce viene commercializzata:

a) fresca da sega;

b) con stagionatura commerciale (naturale o per essiccatura artificiale) con percentuale di umidità non superiore al 16%;

c) stagionatissima, con umidità non superiore al 10%;

I deterioramenti della merce conseguenti all'eccessivo periodo in cui il tavolame è stato ammassato prima dell'accatastamento (macchie biancastre, decomposizione, comunemente dette «cotto o cartelle») sono considerati a carico del venditore.

b) COMPENSATI

Non sono stati accertati usi.

c) MOBILI

Premessa

I mobili possono essere costruiti con qualunque materiale, compatibilmente con la solidità del materiale stesso. Si dividono in:

  • Mobili antichi autentici
  • Mobili nuovi
  • Mobili usati.

Mobili antichi autentici

Sono da ritenere tali quelli costruiti nell'epoca originaria dello stile e che rimangono tali anche dopo avere subito vari restauri, sempreché conservino le proprie caratteristiche, quali la linea, le dimensioni, la proporzione e salvo che non abbiano subito rifacimenti superiori al 10% della cubatura del mobile.

Non possono essere ritenuti antichi e autentici quei mobili costruiti con pezzi ricavati da mobili antichi, autentici e appositamente guastati, in quanto, così deformati, perdono completamente le caratteristiche essenziali del mobile antico autentico.

Mobili nuovi

Si distinguono in:

- Mobili di stile antico o d'imitazione

- Mobili di stile moderno

- Mobili di gusto generico.

«Mobili di stile antico o d'imitazione» - Sono da ritenere quelli di nuova costruzione che osservino però fedelmente le tradizionali caratteristiche del mobile antico autentico, quali lo stile, la linea e le proporzioni.

«Mobili di stile moderno» - Sono da ritenere quelli di nuova costruzione, realizzati con particolari linee. secondo un disegno di gusto artistico, con nuovi materiali, con nuovi concetti di funzionalità, normalmente di produzione qualificata industriale o artigianale.

«Mobili speciali» - Si intendono quelli commissionati su disegno ed eseguiti in pezzi unici.

«Mobili di gusto generico» - Mobili di gusto generico sono quelli di nuova costruzione, indipendentemente se di serie od eseguiti dietro ordinativo, i quali non presentano una particolare linea di gusto artistico, anche se qualche particolare ricorda le linee antiche.

Mobili usati

I mobili usati sono quelli che vengono ceduti dopo essere stati in uso o in proprietà di taluno.

Sono esclusi da questa definizione i mobili antichi autentici.

Caratteristiche di fabbricazione

La denominazione dei mobili fa riferimento, di norma, alle parti esterne e visibili. Il riferimento alla struttura è facoltativo. Nel solo caso di mobili in legno costruiti in massello deve essere specificato se il mobile è tale in tutto oppure solo in parte.

Si denomina un mobile dal materiale di rivestimento (esempio: armadio in noce nazionale sta per armadio impiallacciato di noce nazionale, poltrona in pelle di vitello oppure in tessuto di lana sta per poltrona rivestita in .. ).

La denominazione dell'essenza legnosa dev'essere esatta escludendo qualsiasi denominazione di fantasia. Qualsiasi trattamento che possa farla confondere con altre essenze legnose dev'essere chiaramente indicato, sia che si tratti esclusivamente di tintura (es.: faggio tinto noce) oppure imitato (es.: faggio imitazione noce), la precisazione dell'essenza effettivamente impiegata, della specifica «tinto» o «imitazione» e dell'essenza legnosa simulata deve essere indicata senza abbreviazioni.

Nel caso che siano stati impiegati pannelli rifiniti con imitazione legno, si deve indicare «superficie in pannello» precisando, inoltre, il procedimento artificiale (stampato, filmato, ecc.)

Non è ammessa qualsiasi altra qualificazione associata o a legno o ad essenza legnosa (es.: legno-tipo o disegno o tonalità o altro-noce).

SPECIE LEGNOSA PESO SPECIFICO (21)
Peso commerciale medio ad umid. 15% in q. per metri cubi
Abete bianco (abies pactinata) 4,7
Abete rosso (Picea excelsa) 4,5
Acero campestre o loppo (Acer campestris) 7.4
Acero platanoide o riccio (Acer platanoides) 7,0
Acero montano (Acer pseudo-platanus) 6,7
Betulla (Betula alba) 6,5
Bosso (Buxus sempervirens) 10,0
Castagno (Castanea vesca) 5,8
Ciliegio (Prunus avium) 6,2
Cipresso (Cipressus sempervirens) 6,2
Douglasia (Pseudotsuga douglasii) 5,6 (22)
Ebano (Diospyros ebenum) 11,5
Faggio (Fagus silvatica) 7,5
Frassino (Fraxinus excelsior) 7,2
Larice (Larix europea) 6,6 (23)
Mogano o Acajou (Swietenia mahagoni) 6,1
Noce (Juglans regia) 7,2
Olivo (Olea europea) 9,5
Olmo (Ulmus campestris) 6,2
Ontano nero (Alnus glutinosa) 5,6
Ontano bianco (Alnus incana) 5,2
Ontano napoletano (alnus cordata) 5,8
Pero (Perus communis) 7,2
Pino domestico (Pinus pinea) 6,2 (23)
Pino montano (Pinus uncinata) 5,5
Pioppo canadese (Populus canadensis) 4,0
Pioppo nero (Populus nigra) 5,0
Platano (Platanus orientalis) 6,9
Robinia (Robinia pseudoacacia) 7,9
Rovere (Quercus sessiliflora) 7,6
Salice (Salix sp.) 4,5
Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) 7,6
Teak (Tectona grandis) 6,7
Tiglio (Tilla platyphylla) 6,5

«Intarsio» - Il mobile può essere definito «intarsiato» solo quando presenta decorazioni di vario legno, avorio, madreperla, ottone, oro, argento, rame, ecc., incassati nel legno massiccio, oppure applicati sempre su legno massiccio, contornati da impiallacciatura. Decorazioni dello stesso tipo di intarsio, ma stampate con qualsiasi procedimento, non possono qualificare il mobile come intarsiato.

«Intaglio» - Il mobile può essere definito «intagliato» solo quando presenta decorazioni realizzate a mano con gli appositi ferri di intaglio o sul legno direttamente oppure applicate.

Non sono definibili «mobili intagliati» quelli che presentano decorazioni impresse a macchina con speciali forme e stampi.

«Doratura» - La doratura si distingue in:

a) Doratura a foglia con preparazione a bolo;

b) Doratura a foglia con preparazione a mordente;

c) Doratura a ottonella in foglia (oro falso);

d) Doratura con oro di Parigi (oro falso);e) Doratura con porporine (oro falso).

La doratura a foglia con preparazione a bolo ed a mordente pò essere realizzata con l'impiego di oro vero oppure di ottonella oro falso). La porporina e l'oro di Parigi sono sempre oro falso, perché stesi a pennello. L'oro vero, steso a pennello, può essere trovato solo nelle miniature e ceramiche. L'oro vero in foglia è oro zecchino 24 carati e può essere di vario spessore.

Si intende per velatura d'oro quella vernice composta secondo una precisa ricetta antica stesa sopra all'argento, applicato questo con la stessa preparazione di fondo della doratura. L'oggetto trattato con quella vernice o velatura, asciugandosi, apparirà d'oro.

«Laccatura» - Si intendono «laccati» quei mobili di nuova fabbricazione finiti con smalto o cementite semilucida la cui definizione esatta è: «finiti con tinta a corpo». Il legno ne risulta completamente coperto, mentre la verniciatura alla gomma lacca, od altre vernici similari, lasciano trasparire la venatura del legno medesimo.

La «laccatura» consiste in un procedimento antico di coloritura a corpo, composto sulla base della pittura a tempera, pennellata su fondo preparato come per la doratura a foglia d'oro e, quando asciutto, reso lucido mediante la levigatura con pietra d'agata. Per laccatura si intende tuttavia anche il procedimento che si usa per i mobili moderni mediante fondi vari con finitura meccanica a spruzzo o a velo.

«Imbottitura» - Gli articoli di arredamento si intendono finiti con imbottitura «Capitonè» quando i bottoni, premendo sull'imbottitura, danno origine a vere e proprie piegature della stoffa ricorrenti da un bottone all'altro.

«Marmo» - Il marmo col quale viene realizzato un qualsiasi lavoro può essere in massello, a lastra intera e a lastra composta da vari pezzi di marmo, secondo un preciso disegno, sul tipo dell'intarsio incastonato.

«Vetro» - Il cristallo si differenzia dagli altri tipi di vetro perché ha le facce piane e otticamente parallele.

Lo spessore varia da 3 a 2Q mm.

Il cristallo float è prodotto anche in vari colori trasparenti.

Il cristallo, inoltre, può presentare delle decorazioni o figure denominate «smerigliatura - gemmatura», realizzate mediante incisioni praticate posteriormente da mole speciali di vario tipo.

Ciò che distingue maggiormente il cristallo è, oltre alla purezza dell'impasto, la perfezione della luce la quale si deve presentare senza il minimo difetto di ondulazione.

«Bronzo» - Vengono comunemente chiamati bronzi quegli accessori o decorazioni che si presentano con patina di bronzo, ma in pratica sono fusi in ottone, poi patinati.

«Acciaio e altri metalli» - Si intendono rivestite in metallo quelle supeffici ricoperte di una lamina non inferiore di 5110, o ai 10/10 se occorrono saldature.

«Torniture in ferro» -La tornitura di qualunque tipo di sagoma può essere ricavata direttamente dal massello in metallo oppure da una lastra o foglio sempre di metallo, sino ad un certo spessore curvato a tornio mediante appositi attrezzi, scaldando la lastra o foglio.

«Ferro battuto» - Si considera ferro battuto solo quello che viene realizzato mediante l'opera manuale del fabbro, integrata da appositi attrezzi e comunque seguendo il metodo tradizionale dell'artigianato artistico, escludendo quindi l'impiego dei mezzi moderni di lavorazione.

«Impagliatura» -Si intende impagliatura di cordonetto quella realizzata mediante l'impiego di cordonetto tortile abitualmente trovato in commercio. Si differenzia dalla impagliatura in cordonetto quella in Gartoccio di frumentone e in paglia, con le quali la costruzione del «cordonetto» è realizzata in «paviera» durante la impagliatura dell'oggetto.

«Tornitura in legno» - Le torniture dei mobili sono, di regola, dello stesso legno delle strutture principali, salvo quelle eccezioni in cui la diversità del tipo di legno è ricercata allo scopo di ottenere un effetto di policromia.

Normalmente si riscontra però, nelle torniture dei mobili in serie, l'impiego di legno di faggio, poi tinto, indipendentemente dal legno impiegato nelle strutture, questo per le favorevoli caratteristiche del legno in parola.

«Fonditura» - Il fonditore non è responsabile delle differenze od errori contenuti nei modelli da fonderia; inoltre non può essere ritenuto responsabile della diversità dei cali di fusione perché determinati da fattori imprevedibili, ivi compresa la struttura del getto.

Art. 1 - Preventivi: Prima dell'ordinazione di un qualsiasi lavoro in materia di mobili, è uso normale la richiesta del preventivo che, di per sè, non costituisce contratto e non è, pertanto, impegnativo per le parti.

Le modifiche o le aggiunte ordinate dopo la formulazione del preventivo sono da ritenere fuori del preventivo stesso e, quindi, da liquidare a parte.

Art. 2 - Oggetto del contratto - Il contratto di mobili in legno e in altri materiali può avere per oggetto gruppi d'ambiente o singoli pezzi.

Per gruppi d'ambiente si intendono pezzi componenti un intero ambiente (camera da letto salotto, sala di soggiorno, ecc.).

I mobili si distinguono in tre classi: assemblati, componibili, accostabili. Gli assemblati sono i mobili già tali alla consegna (come sedie, poltrone .. ) oppure da assemblare alla posa in domicilio (come armadi, letti…) e, cioè, sono costituiti da elementi in numero fisso e non variabile già tra loro congiunti o da congiungersi a domicilio.

Per componibili si intendono i mobili che risultano atti ad essere variabilmente composti in numero di elementi o in dimensioni e forme diverse. Per accostabili si intendono pezzi singoli assemblati o da assemblare e che compongono uno o più mobili con dimensioni e forme diverse. Tanto per i componibili che per gli accostabili il contratto deve indicare il numero ed il tipo di elementi. Ciò vale tanto nei rapporti tra fabbricante e commerciante, quanto tra commerciante o artigiano e compratore.

Nei rapporti tra fabbricanti e commercianti i mobili devono essere venduti finiti; devono essere venduti completi degli accessori (viti, maniglie, ecc.) se si tratta di componibili o accostabili.

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore i mobili sono forniti e pronti all'uso salva diversa pattuizione.

Art. 3 - Specie di vendita: La vendita avviene di regola o su campione o in base a catalogo o per scelta diretta dell'acquirente.

Per le vendite a misura, la misurazione del mobile viene normalmente considerata in larghezza da filo esterno a filo esterno, con esclusione delle sporgenze e delle cornici; in altezza, da cima a fondo; per gli armadi a muro nella misurazione è compresa la fascietta coprifilo.

Art. 4 - Prezzo - Il prezzo dei mobili è indifferentemente riferito al gruppo di ambiente o al singolo pezzo, sempre che si tratti di mobili assemblati o da assemblare. Per i componibili e gli accostabili il prezzo può essere indicato per ogni singolo elemento o per gruppi omogenei di elementi.

Nei rapporti da fabbricante a commerciante il prezzo si intende franco magazzeno produttore salvo pattuizione diversa. L'IVA è conteggiata separatamente.

Nei rapporti da venditore a compratore il prezzo include il trasporto e il montaggio. L'eventuale progettazione ambientale è invece esclusa, salvo che ne sia fatta esplicita menzione.

Art. 5 - Consegna - Nei rapporti tra fabbricante e commerciante la consegna è fatta franco magazzeno commerciante nei tempi e nelle modalità pattuite salvo cause di forza maggiore (scioperi, calamità, incidenti, ecc. da notificare tempestivamente).

Le modalità possono riguardare il mezzo di trasporto, la spedizione di parti da assemblare, le differenze tollerabili di tonalità ecc.

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore la consegna è, su richiesta, effettuata a.domicilio con sistemazione dei mobili e l'eventuale assemblaggio, composizione o accostamento. Il compratore è tenuto a provvedere a far trovare sgombri gli spazi in cui i mobili devono essere collocati.

Gli eventuali trasporti fuori casa o spostamenti in altri locali dei mobili usati sono a carico del compratore e il venditore non è tenuto ad eseguire tali operazioni.

La sistemazione dei mobili non prestabilita da progettazione, avviene su indicazioni immediate e non ripetitive del compratore e la richiesta di ripetute modifiche di collocazione comporta il diritto del venditore di rivalersi per il maggior tempo impiegato.

Per i mobili in cui sono previsti accorporamenti di elettrodomestici ed idraulici, il venditore non è tenuto ad alcun lavoro di allacciamento, modifica o collaudo d'impianto. Gli eventuali adattamenti dei mobili non sono compresi. Per i mobili la cui sistemazione richieda lavori di fissaggio alle pareti, il venditore può richiedere preventiva pattuizione aggiuntiva al prezzo dei mobili stessi, sempre rimanendo esclusa ogni responsabilità per i vizi di costruzione edilizia.

Sono a carico del venditore gli eventuali ritocchi o riparazioni ai mobili che abbiano avuto avarie durante il trasporto. Ritocchi e riparazioni a pareti, vetri, infissi, ecc. qualora non sia comprovata con elementi obiettivi l'imperizia del personale dipendente del venditore, sono a carico del compratore.

Art. 6 - Pagamento - Il pagamento da commerciante a fabbricante avviene nelle modalità previste tra le due parti.

Il pagamento da compratore a venditore è eseguito, salvo diversa preventiva pattuizione, alla verifica della consegna. All'atto della conclusione del contratto il venditore può chiedere un congruo acconto.

Il pagamento può effettuarsi:

a) in contanti, detratti gli anticipi, totalmente all'atto della consegna o a rate;

b) a mezzo di tratte autorizzate, con cambiali o cessioni.

Tutte le spese accessorie derivanti dal regolamento di vendita e conseguenti a pagamenti dilazionati, si intendono a carico dell'acquirente.

Art. 7 - Garanzie - Nei rapporti tra fabbricante e commerciante il mobile oggetto del contrattosi intende venduto come da modello indicato nell'ordinativo e per tutti e ognuno dei materiali impiegati, le dimensioni, le caratteristiche (di tinte, di tessuto, ecc.). Eventuali modifiche o differenziazioni devono essere preventivamente concordate. Il mobile deve essere consegnato esente da difetti e vizi. Per difetti e vizi visibili, il commerciante ha tempo di contestare fino al termine di otto giorni dal ricevimento della merce. Per i vizi occulti vige la norma di legge.

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore, il venditore risponde della identità dei materiali visibili in superficie e della identità del modello scelto su prototipo esposto in negozio o su catalogo. Vizi o difetti rilevatisi con l'uso (l'imperfetta lucidatura o laccatura .. ) sono coperti da garanzia per la durata massima di un anno, a meno che siano riscontrati come dovuti a condizioni ambientali non adatte (eccesso di umidità o di calore .. ).

Non sono soggette a rivalse sul commerciante leggere differenze di tinta nel tessuti, di venature o tonalità di verniciatura di essenze legnose, pannelli e laminati.

Nessuna garanzia è data per il tarlo, salvo che la tarlatura sia esistente alla consegna del mobile.

Art. 8 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

d) Carri da strada

Non sono stati accertati usi.

e) Lavori in sughero

Non sono stati accertati usi.

f) Paglia di truciolo, trecce e fantasia

Parte generale

1° - S'intende per paglia di truciolo o semplicemente «paglia» quella ottenuta dal legno di pioppo (od eccezionalmente di salice) a mezzo di tipiche macchine (macchine da paglia) sotto forma di striscie di larghezza variabile dai 2 mm. ai 13-14 mm. e di lunghezza variabile dai 40 ai 42 centimetri.

2° - Si intendono per trecce di truciolo trefili o più semplicemente trecce di truciolo o «trecce» quelle ottenute per intreccio di tre sequenze di paglie.

3° - Si dicono «tavolonì» le trecce di 4 o più fili ad intreccio normale piano.

4° - Si dicono «fantasie» tutti gli altri tipi di pezze ad intreccio (a titolo di esempio: ventagli, dondole, rustik, crocette, ecc.).

Paglia

Art. 1 - Forma del contratto - Il contratto viene stipulato, di regola, verbalmente.

Art. 2 - Modo di misurazione - Il computo della paglia è fatto a «mazzi», composti di 600/650 paglie, di quante, cioè, occorrenti per la confezione di una treccia nella sua lunghezza standard.

Art. 3 - Requisiti della merce - La paglia è classificata in base alla sua larghezza espressa in mm.; secondo lo spessore si divide in: normale, mezza pasta e seta.

Salvo diverso accordo la paglia deve essere tutta di un grezzo ben pulito: la paglia scura è classificata di seconda e per tale deve essere contrattata.

Art. 4 - Consegna - Prima della consegna la paglia subisce, a cura del produttore, l'operazione di solforaggio a gas. La consegna è fatta a domicilio dell'acquirente per la zona di Carpi: a domicilio del produttore per la paglia destinata a consegne fuori della zona di Carpi.

Per ogni consegna viene rilasciata ricevuta singola o viene rilasciata nota, ad opera dell'acquirente, su apposito libretto in possesso del produttore.

Art. 5 - Pagamento - Il pagamento avviene a scadenza settimanale, quindicinale o mensile a seconda degli accordi pattuiti.

Treccia

Art. 1 - Forma del contratto - II contratto è verbale: per forti quantitativi che prevedono consegne dilazionate nel tempo si fa luogo a contratto scritto.

Art. 2 - Impegno del venditore - Il contratto prevede la consegna di merce prodotta dallo stesso venditore; egli non può consegnare merce prodotta da altri.

Art. 3 - Unità di base di contrattazione - La treccia è compravenduta a «pezze» o «trecce» di lunghezza standard di metri 60-65.

Art. 4 - Requisiti della merce - Le trecce si distinguono per la loro larghezza espressa in millimetri (ad es.: 5-5 ½ , 6-6 ½ , 7-8, 8-9, 9-10, 10-12, l2-14, 14-16, 16-18). Si distinguono trecce di prima scelta e trecce di seconda scelta e ciò principalmente per il colore del materiale o per il tipo di intreccio più o meno uniforme.

Art. 5 - Consegna - Il produttore deve curare una regolare solforazione a gas, prima della consegna. La consegna è fatta a domicilio dell'acquirente o del trasformatore indicato dall'acquirente per la zona di Carpi ed a domicilio del produttore per le trecce da consegnarsi in altre zone.

Se non altrimenti convenuto, le consegne delle partite sino a mille o duemila pezze si intendono per consegne entro 10-15 giorni anche in relazione alla potenzialità del produttore ed alla stagione di lavoro: i mesi di maggiore produzione sono quelli invernali.

Per ogni consegna viene rilasciata ricevuta dall'acquirente al produttore, che normalmente segna anche il prezzo convenuto.

Art. 6 - Tolleranza - Sul quantitativo è ammessa una tolleranza di 1-2% in relazione alla entità della partita.

Art. 7 - Ricevimento - Nel caso in cui il committente rifiutasse di ritirare la merce, il produttore dovrà tenere la merce a disposizione dello stesso per dieci giorni dalla data di comunicazione di merce pronta: trascorso tale termine, il produttore potrà vendere altrimenti la sua merce, salvo richiedere i danni per mancato rispetto del contratto.

Art. 8 - Pagamento - Il pagamento è effettuato a 15-30 gg. dalla consegna, se non altrimenti convenuto.

Il venditore rilascia regolare fattura; in caso di acquisiti fatti «sul mercato», il compratore è tenuto alla auto-fatturazione.

Art. 9 - Reclami - La partita consegnata direttamente all'acquirente deve essere contestata alla consegna, salvo si tratti di vizio occulto.

Per le partite consegnate a terzi, l'acquirente deve contestare la merce al momento in cui ne prende visione o, al massimo, al momento nel quale la merce entra in suo possesso.

La merce contestata deve rimanere a disposizione del venditore: l'uso fattone dall'acquirente, dopo visione, sia pure sotto semplice forma di disposizioni di tintura,ordine di spedizione, confezione od altro, esonera il venditore da qualsiasi responsabilità.

Cap. 12) - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche, e fotofonocinematografiche

a) Carta e cartoni

Carta

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

  • la quantità, in numero o peso, precisando se in risme, coni o rotoli e di quale peso ognuno;
  • la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
  • il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
  • il formato in centimetri, essendo la minima frazione ammessa il mezzo centimetro;
  • il peso in Kg. per risma oppure in grammi per metro quadrato;
  • il grado di umidità, che varia a seconda dell'uso e del tipo della carta, con una tolleranza in più o in meno del 2% per le carte fini e del 4% per quelle ordinarie; per la carta paglia e i cartoni ondulati è ammessa una tolleranza in più o in meno fino al 10%.
  • la collatura: senza colla, mezza colla. collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina o come da campione;
  • il grado di lisciatura e di lucidatura: ruvida, lisciata in macchina, monolucida calandrata fortemente, calandrata o come da campione;
  • allestimento l'impacco e l'imballaggio desiderati o il diametro delle bobine e la larghezza dei fori. A richiesta del cliente, per le bobine, si mette l'anima in cartone. Per le bobine è d'uso precisare se l'incollatura nei punti di congiunzione deve essere fatta con strisce di carta gommata, silicato od altro;
  • tutte le condizioni richieste: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato, ecc.

Art. 2 - Forma del contratto - Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti per mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette all'approvazione della casa venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di otto giorni da quello in cui la ditta venditrice riceve l'ordine. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Art. 3 - Specie di vendita - Se la carta è contrattata a prezzo per risma, il peso da fatturare è quello reale; se la carta è contratta a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso netto.

Per differenze di peso non è ammesso alcuna tolleranza; solamente nelle carte ordinarie d'imballo può essere riconosciuto un calo del 201.

Art. 4 - Unità di base di contrattazione - La carta è contrattata a peso oppure a risme o a rotoli del peso convenuto. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli. La risma di carta allestita (bianca o rigata) è composta di 400fogli, salvo differenti accordi tra i contraenti

Art. 5 - Requisiti della merce - Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

Se è convenuta carta senza pasta di legno, si intende che la carta, pure composta di fibre vegetali di qualunque genere, non deve contenere pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può rivelare tracce di sostanze legnose pur essendo esclusa dall'amalgama la pasta di legno meccanica.

Il grado di collatura della carta deve essere sempre convenuto; in mancanza di pattuizione espressa si intende che le carte da stampa sono fabbricate con mezza colla.

Art. 6 - Imballaggio - In conseguenza dì quanto disposto dalla legge 5-8-1981, n. 4, nelle vendite a peso netto, l'imballaggio deve essere escluso in ogni casco dal peso della merce venduta, compresi le anime interne delle bobine e i relativi tappi.

Art. 7 - Consegna - La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore e, quando il trasportatore è scelto dall'acquirente, anche se è venduta franco arrivo.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo eguale all'interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente stesso.

Qualora il venditore si assuma la responsabilità della spedizione, ne rimane garante.

Se il compratore non provvede al ritiro della merce entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

Art. 8 - Tolleranza - Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

a) per la carta in formati (escluse le carte da impacco e da imballo):

  • sino al 6% per le carte inferiori a 20 gr. per metro quadrato;
  • sino al 5% per carte del peso da 21 a 40 gr. per metro quadrato;
  • sino al 4% per carte del peso da 41 a 60 gr. per metro quadrato;
  • sino al 3% per carte del peso da 61 a 180 gr. per metro quadrato;
  • sino al 4% per carte dei peso da 181 a 240 gr. per metro quadrato;
  • sino all'8% per le carte del peso superiore a 240 gr. per metro quadrato;
  • sino al 5% per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate).

b) per la carta in rotoli, sino al 5%;

c) per le carte da impacco e da imballo, sia in formato sia in rotoli, sino al 6%;

d) per le carte ondulate, sino al 10%

e) per la carta paglia o similari, tipi ordinari, si può arrivare sino al 5%.

Sulle carte stese è ammessa una tolleranza di misura di 5 mm. in più o in meno sulle due dimensioni.
Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli. Sulle carte refilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 2. Le carte di paglia greggia sono fornite intonse.
Per l'accertamento della rispondenza del peso per metro quadrato a quello contrattato si può fare riferimento alle medie di diversi campioni, mantenendo le tolleranze suddette.
Se nel contratto è stato indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati.
Le carte in formato disteso sono fornite rifilate.
Minime differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le differenze superiori devono essere segnalate al compratore, subendo un declassamento di scelta e di prezzo, salva la facoltà del compratore di accettare o meno la merce.

Nelle forniture di carte in rotoli, i rotoli difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore. Non possono essere restituiti scarti srotolati. Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10%.

Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta sino al 15%. La seconda scelta comporta una riduzione di prezzo del 10%.

Art. 9 - Pagamento - Il pagamento effettuato per contante entro 30 giorni dalla consegna dà diritto allo sconto del 3% salvo diversa pattuizione.

Il contributo a favore dell'E.N.C.C. deve essere indicato nella fattura, intendendosi altrimenti compreso nel prezzo.

Art. 10 - Reclami - I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni 10 dal ricevimento della merce.

Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vevegali ed artificiali di Milano.

Cartoni

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta, ad eccezione dei seguenti usi particolari (24).

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - Nelle contrattazioni i pacchi sono intesi di 25 Kg e lo spessore dì ogni singolo foglio è ricavato dividendo il peso del collo per il numero dei fogli contenuti ne pacco.

Il foglio deve comunque sempre rispettare le dimensioni di cm. 70 x 100.

I cartoni comuni, ordinati in base al numero dei fogli per pacchi da 25 Kg., sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti. Le industrie di trasformazione acquistano il cartone in pallettes ricoperti di termoretraibili e la merce viene gempre fatturata a peso netto.

Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 kg. la tolleranza ammessa è:

  • di fogli 1 in più o in meno per i pacchi da 8 a 20 fogli;
  • di fogli 2 in più o in meno per i pacchi da 22 a 30 fogli;
  • di fogli 3 in più o in meno per i pacchi da 35 a 60 fogli;
  • di fogli 5 in più o in meno per i pacchi da 70 fogli in avanti.

Art. 2 - Concessione di vendita con esclusiva - Può essere concessa, con accordo speciale, a favore di un determinato venditore.

Art. 3 - Requisiti della merce - I cartoni vegetali, cuoio e bianco ed i cartoni greggi fabbricati a mano macchina, sono forniti non refilati, nel formato netto di circa cm. 70 x 100.

Art. 4 - Imballaggio - Il pacco di cartoni è del peso di kg. 25 al netto dell'imballaggio, vale a dire della carta da impacco e dallo spago impiegato nella legatura.

b) Prodotti tipografici

Non sono stati accertati usi.

c) Fonografi, apparecchi fotografici

Non sono stati accertati usi.

Cap. 13) - Prodotti delle industrie metallurgiche

a) Ghisa, ferri, acciai, ecc.

Non sono stati accertati usi.

b) Alluminio e sue leghe

Non sono stati accertati usi.

c) Rame e sue leghe

Non sono stati accertati usi.

d) Argento, oro, platino e altri metalli preziosi

(25)

Art. 1 - Specie di vendita - I metalli preziosi sono trattati sulla base del titolo legale espresso in millesimi:

Palladio titolo legale 950/000
Oro di ogni colore titolo legale 950/000
Oro di ogni colore titolo legale 333/000
Oro di ogni colore titolo legale 500/000
Oro di ogni colore titolo legale 585/000
Oro di ogni colore titolo legale 750/000
Oro di ogni colore titolo legale 1000/000
Argento titolo legale 800/000
Argento titolo legale 925/000
Argento titolo legale 1000/000

La Banca d'Italia, peraltro, talvolta vende l'oro al 995 e meglio per mille dichiarando il fino contenuto e il metallo, sovente senza subire processi di purificazione, viene immesso tal quale sul mercato.

Nelle leghe dei metalli preziosi sono ammesse tolleranze nei limiti indicati dalla L. 30 gennaio 1968, n. 46.

Art. 2 - Imballaggio - I comuni imballaggi sono a carico del venditore; quelli speciali a carico del compratore.

Art. 3 - Consegna - La vendita avviene franco magazzino dei venditore, il quale, a richiesta, può spedire la merce al committente o a persona indicata da questo, addebitandogli le relative spese di spedizione e di assicurazione.

Art. 4 - Verifica della merce - Il peso e il titolo, comunque e ovunque indicati, secondo le norme di legge, si intendono vincolati al dichiarato, salvo le tolleranze ammesse dalla Legge.

Il venditore è garante del titolo della lega, salvo facoltà di rivalsa nei confronti del fabbricante che ha a pposto il marchio.

Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese di verifica sono a carico del compratore, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore.

Art. 5 - Pagamento - Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento della merce, decorre a favore del venditore, sulla somma dovuta, una penale nella misura di tre punti superiore al tasso ufficiale di sconto.

Nel caso di pagamento frazionato il mancato o ritardato pagamento di una rata produce la decadenza del beneficio del termine e, nel caso di vendita a consegne ripartite, il venditore può subordinare le eventuali residue consegne ai pagamento anticipato delle forniture.

Art. 6 - Reclami - I reclami per difformità del metallo dal pattuito devono essere proposti per iscritto, a pena di decadenza, se l'oggetto non è più nello stato originale.

Non vi sono termini di decadenza per i metalli eziosi in lingotti fino a quando resta integro il punzone o marchio del venditore.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione del metallo, franco di ogni spesa.

È esclusa ogni azione di risoluzione del contratto.

e) Altri metalli

Non sono stati accertati usi.

f) Laminati di acciaio comune

Art. 1 - Lunghezze commerciali - Nelle contrattazioni di barre, profilati e larghi piatti, le lunghezze commerciali, per i vari prodotti, sono riferite alle seguenti misure:

Tipo del laminato in mm. Superficie della sezione del laminato
- 180 mmq. + 180 mmq.
Tondo commerc. diam. fino a 100 3,50- 4,00 m. 4,50- 7,00 m.
Tondo commerc. diam da 100 a 110 - 3,50- 6,00
Tondo commerc. diani. da 110 a 150 - 3,00- 6,00
Tondo commerc. diam. da 160 a 180 - 2,50- 6,00
Quadro 3,50-4,00 4,50- 7,00
Piatto e largo piatto 3,50-4,00 4,50- 7,00
Mezzo tondo 3,50-4,00 4,50- 700
Nastro fornito in barre 3,50-4,00 4,50- 7:00
Esagono - 4,50- 7,00
ngolari L, T, Z, U, fino a meno di 80 - 4,50- 7,00
Travi e U da 80 e più - 4,00-14,00
Angolari a bulbo e piatti a bulbo - 4,50- 7,00
Tondo per cemento armato 10,00-15,00 10,00-15,00
Tondo per cemento armato 10,00-12,00 10,00-12,00
Profilati speciali - 4,50- 7,00

Art. 2 - Requisíti della merce:

A) Laminati di prima scelta - Sono di prima scelta i laminati a caldo, vale a dire: travi, ferri a U, ferri a doppio T, ferri a T, ferri a Z, zores, tondi, mezzi tondi, quadri, piatti, esagoni, ottagoni, angolari e profilati vari, vergella e bordione, nastri a caldo, purché siano senza difetti e non si discostino dai limiti stabiliti dalle tabelle di unificazione e relative tolleranze.

B) Laminati di seconda scelta - Sono detti di seconda scelta i laminati che presentano difetti evidenti di laminazione (laminati fuori profilo, paglie, cricche, bavature, sciabolature, ecc.).

C) Laminati di terza scelta - Sono detti di terza scelta i laminati che presentano difetti tali da renderli inadatti all'uso per il quale sono normalmente adibiti i laminati correnti di prima e di seconda scelta.

Rientrano in detta categoria:

a) gli spezzoni, intendendosi per tali, barre anche difettose, già tagliate dalle due parti in lunghezze inferiori alle barre di lunghezza commerciale (salvo si tratti di misure appositamente ordinate) e cioè: lunghezza da m. 2 a meno di m. 3 per i sagomati ed i laminati diversi (tondi, quadri, piatti, travi e ferri a U, ecc.):

b) le spuntature, intendendosi per tali le estremità delle verghe ed i ritagli dei rotoli nello stato in cui escono dalla laminazione e con lunghezze che variano da m. 0,50 a meno di m. 2. Tali materiali possono presentare irregolarità e difetti dovuti alla laminazione.

Rientrano in questa categoria i rotoli di vergella e bordione di peso inferiore ai Kg. 5 ed i rotoli di nastri di peso inferiore ai gr. 50 per mm. di larghezza.

D) Laminati declassati - Si intendono declassati quei prodotti chesi discostano dai limiti stabiliti dalle tabelle di unificazione, senza poter essere classificati nelle qualità immediatamente inferiori, quindi tali da non essere adatti all'uso al quale normalmente sono adibiti.

Sono inoltre prodotti declassati quelli che presentano leggeri difetti di lavorazione, difetti che non interessano la qualità dell'acciaio.

Usi normativi generali

Art. 1 - Ordinazioni e conferme d'ordine - Il compratore, con l'invio dell'ordine, rimane impegnato ai prezzi del listino ed alle condizioni generali del venditore, in vigore alla data della conferma dell'ordine. In caso di variazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali, sono applicati i prezzi e condizioni in vigore al momento della consegna o spedizione dei materiali se nell'offerta è indicata la clausola «salvo variazioni di prezzo».

Nel caso in cui il compratore intenda vincolare la fornitura al prezzo ed alle condizioni vigenti alla data dell'ordinazione, anche in caso di variazione del listino, deve versare all'atto dell'ordinazione il controvalore del materiale ordinato, senza sconto particolare.

Le ordinazioni in sostituzione o in aggiunta a quelle già accettate sono considerate come indipendenti dalle precedenti e pertanto non si sommano con le medesime agli effetti dei correlativi sconti o premi.

Se nell'ordinazione la quantità della merce è indicata con il termine «vagone» si intende che la quantità stessa sia dai 100 ai 200 quintali.

Ogni ordinazione deve essere confermata per iscritto dal venditore.

Qualora nella lettera di conferma ad una ordinazione verbale o scritta, esistano differenze nei singoli elementi che la compongono, rispetto alle intese ed alle ordinazioni, il compratore, che non abbia rilevato entro otto giorni dalla data della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata confermata.

Il testo della conferma d'ordine prevale in ogni caso sul testo difforme dell'offerta e dell'ordine.

Art. 2 - Conclusione del contratto - Nel contratto a termine, all'impegno del venditore di consegnare un determinato quantitativo di merce per un determinato prezzo fa riscontro l'obbligo del compratore di specificare il dettaglio dei materiali entro il termine stabilito.

Trascorso tale termine senza che il compratore abbia specificato l'intera partita, il venditore ha facoltà di annullare l'intero contratto ovvero di esigere la immediata specificazione. Mancando pure questa il venditore può considerare senz'altro risolto il contratto.

Art. 3 - Prezzi - I contratti di compravendita sono così regolati:

a) I contratti di compravendita di prodotti siderurgici di uso corrente, sono conclusi con riferimento ai prezzi del listino del produttore.

Il prezzo indicato in contratto, ove non sia specificato come «effettivo»,«finito», in «monte» si intende riferito al prezzo base, soggetto alle maggiorazioni e agli sconti indicati nel listino.

b) I contratti di compravendita di prodotti metallurgici (fonderia ghisa e metalli non ferrosi) di uso corrente, sono conclusi con riferimento ai prezzi del listino del produttore. Il prezzo indicato in contratto si intende riferito al prezzo effettivo del prodotto comprensivo, perciò, di maggiorazioni e di sconti al prezzo base.

Il prezzo base è quello stabilito per ogni singola categoria di prodotti, indipendentemente dalle dimensioni, dalla qualità, dalla lunghezza, dal formato, dallo spessore e dagli altri elementi che possono caratterizzare i prodotti stessi. Ciascuno di questi elementi può dar luogo a speciale maggiorazione che, nei listini, prende il nome di «extra».

Le espressioni «prezzo finito», «prezzo effettivo», «prezzo in monte» si equivalgono ed indicano il prezzo globale che tiene conto complessivamente di tutte le caratteristiche del prodotto nonché delle maggiorazioni e degli sconti applicati al prezzo base.

Art.4 - Forma e conclusione del contratto - L'offerta che non indica il termine di validità si intende impegativa per l'offerente se la risposta epistolare gli perviene a stretto giro di posta, salvo diversi accordi.

L'offerta verbale o a mezzo telefono o telegrafo è.impegnativa solo per analoga risposta che pervenga all'offerente entro il giorno successivo nelle ore di ufficio.

I ritardi postelegrafonici liberano il venditore dall'impegno oltre i termini suaccennati.

In caso di contestazione, sia la data di arrivo dell'offerta che la data di partenza della risposta, sono provate dal timbro postale delle rispettive buste o da documentazione equivalente.

Art. 5 - Clausole speciali - Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo venduto», oppure per - «quanto in tempo», l'offerente è liberato da ogni impegno se la merce è stata venduta prima che gli sia pervenuta la risposta di accettazione.

Se nell'offerta è indicata la clausola «salvo variazione di prezzo» e nel frattempo interviene variazione dello stesso, il venditore non è impegnato alla primitiva offerta.

Le offerte fatte da agenti ~ viaggiatori si intendono sempre «salvo approvazione della casa».

Art. 6 - Requisiti della merce - Se l'ordine non precisa la qualità, il formato e la lunghezza dei materiali, essi sono forniti nella qualità commerciale (per es.: FE 33), nelle lunghezze e formati commerciali di cui agli usi particolari, «diritti» alla vista.

Art. 7 - Imballaggio - Gli imballaggi resi necessari per la natura della merce o quelli speciali, come pure le spese vive per sistemazioni particolari dei materiali, fanno carico al compratore.

L'esclusione di qualsiasi imballaggio anche nel caso in cui la natura del materiale lo richieda, deve essere espressamente richiesta dal compratore all'atto dell'ordinazione.

Art. 8 - Consegna - Il venditore deve consegnare la merce a colui, all'indirizzo e sul mezzo indicati nel contratto dal compratore.

In mancanza di tali indicazioni o di una di esse, il venditore ha diritto di spedire i materiali pronti per ferrovia, in porto assegnato e all'indirizzo del compratore, dopo che siano trascorsi invano 15 giorni dalla notifica dell'approntamento della merce per la spedizione.

La stessa facoltà spetta al venditore nel caso in cui il compratore abbia chiesto di sospendere la spedizione in attesa di sue istruzioni in ordine alla destinazione della merce, e queste non siano da lui date entro quindici giorni dalla notifica dell'approntamento dei materiali per la consegna.

Se la merce è stata contrattata «franco stazione destino» la stessa deve essere consegnata su vagone alla stazione ferroviaria più vicina alla destinazione precisata in contratto a spese del venditore.

Se la merce è stata contrattata «franco cantiere» o «franco magazzino destinatario» la stessa deve essere consegnata su carro a cura e spese dei venditore, fino all'ingresso del cantiere o magazzino del compratore (sempreché sia su strada accessibile), in orario di lavoro ordinario ed in tempo utile per lo scarico che deve essere eseguito a cura del compratore.

Se la merce è stata contrattata «franco magazzino partenza» o «franco ferriera» la stessa deve essere consegnata su carro o vagone al magazzino o alla ferriera, a cura e spese del venditore e con spese di raccordo ferroviario a carico del compratore.

Se la merce è convenuta «franco stazione partenza» la stessa deve essere consegnata su vagone alla stazione di partenza a cura e spese del venditore.

Per ordinazioni di materiali in quantità inferiore alla portata di un vagone, le maggiori spese di trasporto dovute al carico incompleto del vagone sono addebitate al compratore.

Analoghi usi valgono in caso di ricorso e trasporto a mezzo autocarro o corriere.

Art. 9 - Collaudi - I materiali siderurgici sono forniti secondo le norme e prescrizioni delle vigenti unificazioni UNI.

Se è convenuto che il collaudo dei materiali compravenduti debba essere eseguito da agenti di Enti statali o riconosciuti o da incaricati dal compratore, il venditore deve dare notizia al compratore dell'approntamento dei materiali per il collaudo.

Il compratore deve impartire tempestive istruzioni all'Ente o al proprio incaricato per il collaudo.

L'incaricato dal compratore o gli Enti da questi designati devono eseguire il collaudo completo e definitivo nello stabilimento del produttore, prima della spedizione.

Il collaudo dei materiali è liberatorio a tutti gli effetti.

Se il collaudo richiesto dal compratore deve essere eseguito dagli agenti di Enti statali o riconosciuti e gli stessi non lo eseguono entro 30 giorni dalla data di notifica di approntamento del materiale per il collaudo, si intende che il compratore abbia rinunciato al collaudo stesso e che tacitamente abbia accettato il materiale. In tale ipotesi il venditore si ritiene autorizzato ad effettuare la spedizione dei materiali od a proseguire la ulteriore lavorazione o fabbricazione.

Se il collaudo deve essere invece eseguito da incaricati dal compratore e non sia eseguito entro 15 giorni dalla data di notifica di approntamento del materiale per il collaudo, il collaudo stesso è eseguito dallo stabilimento del produttore e deve essere riconosciuto come definitivo e liberatorio a tutti gli effetti dal compratore al quale devono essere segnalati i risultati del collaudo a mezzo del certificato di prova. Anche in tale ipotesi il venditore è autorizzato ad effettuare la spedizione del materiale od a proseguire la ulteriore lavorazione o fabbricazione.

Le spese dei collaudi eseguiti da agenti di Enti statali o riconosciuti o da incaricati dal compratore sono a completo carico del compratore stesso ove non siano già previste altre condizioni.

I pagamenti eseguiti dal venditore agli Enti collaudatori per conto del compratore, sono da costui rimborsati a vista.

La rinuncia da parte del compratore al collaudo non comporta variazione degli extra prezzo dovuti per il collaudo stesso, quando questo sia stato esplicitato nell'offerta.

Se il compratore ha richiesto che il collaudo sia tenuto in sospeso e tale richiesta è stata accettata per iscritto dal venditore, sono addebitate al compratore tutte le maggiori spese che ne conseguono (spese di magazzinaggio, interessi passivi ecc.).

Qualora si richiedano particolari condizioni tecniche di fornitura, le parti dovranno attenersi alle vigenti unificazioni UNI.

Art. 10 - Tolleranza - I pesi e le dimensioni nominali, comunque e dovunque indicati, si intendono approssimativi ammettendosi su di essi le tolleranze d'uso.

Il peso totale di ogni vagone o di ogni carico è il solo riconosciuto. I pesi parziali sono soltanto indicativi.

I prodotti siderurgici aventi più dimensioni, sono individuati con l'indicazione della dimensione maggiore.

Art. 11 - Ricevimento - Sono a carico del compratore le spese per soste dovute a ritardato ritiro della merce salvo che il ritardo nel ritiro sia dovuto ad errata indicazione della lettera di vettura.

Art. 12 - Spedizione e consegna della merce - I termini di approntamento o di presentazione al collaudo, di consegna e di spedizione, stabiliti in contratto, sono computati a giorni lavorativi ed hanno valore solo indicativo.

La inosservanza dei termini di cui sopra non dà diritto all'annullamento o riduzione del contratto ne ad indennizzi o rimborsi.

Le maggiori spese di trasporto, derivanti dalla lunghezza dei prodotti, sono a carico del compratore.

Nelle vendite «franco destino», per spedizioni via mare, l'assicurazione è a carico del venditore.

Nelle vendite «franco partenza» l'assicurazione è effettuata da parte del venditore solo su richiesta ed a spese del compratore.

Se il compratore richiede il riconoscimento del peso e della tara, in partenza, da parte dell'Amministrazione ferroviaria, la relativa spesa è a suo carico.

Art. 13 - Modo di quotazione «Congegno di parità» - Se nel contratto è fatto cerino ad un prezzo quotato «franco punto di parità», la spesa di trasporto ferroviario dal punto base di parità alla stazione ferroviaria più vicina alla località di destinazione è addebitata al compratore al quale, per converso, viene accreditata la spesa del trasporto ferroviario dall'effettivo luogo di partenza alla già detta stazione ferroviaria di destino.

Tali spese di trasporto si ottengono applicandosi al totale percorso risultante dalla somma delle distanze chilometriche (comprese anche quelle di ferrovie secondarie e private) la tariffa ordinaria delle F.S. vigente nel giorno della spedizione o della consegna per spedizioni vincolate al peso di 20 tonnellate.

Nel caso di spedizioni via mare si considera, ai soli effetti del congegno di parità, come località di destinazione la stazione ferroviaria più vicina al luogo di imbarco.

Gli stessi criteri si seguono anche nel caso di spedizioni con autocarri o con altri mezzi messi a disposizione dal venditore.

Nell'ipotesi in cui il compratore ritiri la merce con propri autocarri o altri mezzi le regole di cui ai comma precedenti si applicano solo quando il venditore possa controllare e constatare la effettiva destinazione dei materiali.

La regola di cui al comma precedente si applica anche quando il materiale sia destinato al consumo nel luogo di produzione.

Art. 14 - Pagamento - Il pagamento viene effettuato al netto di ogni spesa come indicato in fattura.

Trascorsa la scadenza della fattura senza che sia stato effettuato il pagamento integrale, il compratore è tenuto al pagamento di una penale non eccedente di quattro punti il tasso ufficiale della Banca d'Italia.

Nel caso anzidetto il venditore ha diritto, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato per le restanti forniture, oppure di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere o annullare l'esecuzione e la spedizione di altri ordini e contratti in corso senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi o riserve al riguardo.

Art. 15 Reclami - I reclami per mancata corrispondenza dei materiali a quelli pattuiti, devono essere fatti per iscritto entro il termine massimo di giorni quindici dal ricevimento della merce, pena decadenza.

Se il reclamo risulta fondato il compratore ha diritto alla sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente, ma non alla risoluzione del contratto o al risarcimento dei danni.

La sostituzione del materiale è limitata alla quantità che il compratore è in grado di restituire

Usi particolari per i laminati di acciaio comune

Art. 1 - Tolleranze sulle lunghezze commerciali - In una partita di barre, è tollerato chesul quantitativo contrattato siano incluse barre più corte della lunghezza commerciale in quantità non superiore al 6%. Le barre più corte devono essere tuttavia tali da poter essere utilizzate come laminati.

Art. 2 - Tolleranze sulle lunghezze fisse - Le tolleranze sulle lunghezze fisse debbono essere indicate nel contratto o concordate tra produttore e acquirente.

In ogni caso il venditore può includere nella fornitura barre corte (minimo m. 3) sino alla concorrenza del 6% del quantitativo ordinato, per ogni singolo profilo, sagoma e misura, indipendentemente dalle lunghezze richieste

L'esclusione di barre corte dalla fornitura deve essere convenuta all'atto dell'ordinazione.

Art. 3 - Tolleranze sul peso - Le tolleranze di peso per profilati e barre, rispetto al peso totale della fornitura, oppure al peso di ogni singola barra o profilato, sono, per il materiale corrente, del 10% in più o in meno del peso teorico.

g) Rottami di ferro e di acciaio

Art. 1 - Conclusione del contratto - I contratti di rottami di ferro e di acciaio sono conclusi con riferimento al listino prezzi del venditore.

In una partita di rottami contrattati secondo una determinata classifica, non è ammessa la presenza di materiale zincato, smaltato, stagnato, ramato, ottonato, piombato, materiale bellico pericoloso o semplicemente sospetto, la tornitura ossidata e qualsiasi altro materiale estraneo al ferro e all'acciaio.

Art. 2 - Clausole generali di contrattazione - I rottami non ferrosi (alluminio e sue leghe) che vengono, in genere, forniti dai clienti, sono costituiti da scarti di lavorazione o rimanenze non utilizzabili e rappresentano, in ogni caso, una quantità irrilevante di materiale lavorato.

La qualità, la natura del rottame e il relativo prezzo vengono determinati di volta in volta all'atto dell'acquisto di ogni partita, tenendo conto del calo previsto dovuto ad ossidazioni, ferro o acciaio incorporati, olii e grassi e impurità di diversa natura.

Nel caso di acquisto di grosse partite da demolitori o rottamai, non esistendo alcuna clausola che stabilisca un certo grado di efficienza del materiale, è indispensabile che la contrattazione avvenga sulla base di documenti dichiaranti la natura del rottame stesso.

Cap. 14) - Prodotti delle industrie meccaniche

a) Macchine e apparecchi diversi

Orologeria

La garanzia rilasciata dietro richiesta del compratore nel caso di vendita di orologi, pendole, sveglie ecc., deve intendersi limitata a tutti i pezzi, con esclusione della molla del movimento per gli orologi meccanici, della pila per quelli al quarzo, e del vetro. Il negoziante non si rende garante dei guasti prodotti dalle cadute o dalle rotture procurate.

La garanzia del funzionamento ha in genere la durata di un anno, salvo diverse disposizioni sul certificato allegato all'oggetto.

Per gli orologi di marca, i rivenditori rilasciano un certificato di garanzia della Casa fabbricante con l'aggiunta del timbro del venditore.

b) Mezzi di trasporto

Autoveicoli usati (gli usi che seguono non riguardano i rapporti di compravendita in cui è coinvolto un consumatore per la cui disciplina occorre riferirsi alle norme di cui al D.Lgs n. 24/2002 che ha aggiunto gli artt. 1519 bis segg. c.c. confluiti nel Codice del Consumo)

Art. 1 - Conclusione del contratto - Nella compravendita degli autoveicoli usati il venditore normalmente richiede il versamento di una caparra e le parti ne stabiliscono il termine di validità. Qualora tale termine non sia stato fissato, il venditore, trascorso il periodo di 15 giorni, invia una lettera raccomandata all'altro contraente, dandogli un termine di giorni 5 dalla data del timbro postale, trascorso il quale il contratto verrà annullato con perdita della caparra. La caparra, di norma, non è inferiore al 15-20% del valore pattuito.

Quando l'affare non vada a buon fine per colpa del.compratore, questi perde la caparra. Se, invece, il buon fine non si verifica per colpa del venditore, questi è tenuto a restituirla in misura doppia. Sono fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 - Forma del contratto - Le vendite di autoveicoli usati si intendono fatte a vista e gradimento del compratore, che ha facoltà di esigere la prova su strada e altre verifiche prima della conclusione del contratto.

Art. 3 - Obblighi di garanzia del venditore - Nella compravendita di autoveicoli usati, quando sia stato effettuato l'esame della macchina e, compiuta la gita di prova, il compratore si sia dichiarato soddisfatto ed abbia preso in consegna l'autoveicolo, il venditore non è tenuto ad altra garanzia oltre quelle eventualmente determinate da espressi patti contrattuali.

Il vizio occulto può essere eccepito soltanto se ne è stata fatta espressa riserva nel contratto e nel termine di giorni 8 dalla scoperta, salvo che il venditore non lo abbia in malafede taciuto.

Art. 4 - Oneri della voltura - Le spese di voltura sono a carico dell'acquirente.

Art. 5 - Mediazione - La misura della mediazione nella compravendita di autoveicoli usati è in genere del 2% del valore e, in difetto di patti contrari, è a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali. Talvolta è oggetto di contrattazione particolare in rapporto alla maggiore o minore difficoltà riscontrata nella vendita, al valore del veicolo o alle modalità di pagamento.

Cap. 15) - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

a) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche

Preziosi

Art. 1 - Forma e oggetto del contratto - I contratti sono generalmente stipulati verbalmente, salvo che l'acquirente richieda dichiarazione scritta circa la garanzia della qualità e del peso dell'oggetto. Salvo particolari rapporti di mutua fiducia non si concludono contratti per corrispondenza e non si inviano gemme su altra piazza perché siano esaminate nel corso di trattative di vendita.

Oggetto di contrattazione sono:

a) le pietre preziose;

b) le pietre naturali fini (c.d. pietre dure);

c) le pietre sintetiche;

d) le perle naturali, comprese le perle di acqua dolce;

e) le perle coltivate con o senza nucleo.

Art. 2 - Modo di misurazione - Unità di misura per le pietre preziose è il carato metrico (26) il quale corrisponde a gr. 0,20.

Per il diamante si suole anche far riferimento al «grano metrico» corrispondente alla quarta parte del carato e. al «punto» corrispondente a un centesimo di carato. Le altre pietre preziose sono contrattate a carato metrico o a pezzo. Le altre pietre naturali fini (cosiddette pietre dure), a grammi o a pezzo.

Per le perle naturali, unità di misura è il «grano metrico»; per quelle coltivate il «carato metrico».

Per i fili di perle e per le perle comunque combinate, quando siano particolarmente pregiate, si suol determinarela base media di contrattazione sommando il quadrato del peso, espresso in grani, delle singole perle.

La somma così ottenuta rappresenta il valore base medio (che si esprime con la formula «una volta il peso») il quale secondo la qualità delle perle, viene raddoppiato, triplicato etc., determinando così il valore espresso dalla formula «1, 2, 3, 4, 1 10 etc. volte il peso».

Il grano è usato soltanto per il diamante, il carato per le pietre nobili, il grammo per le pietre seminobili (dure).

Art. 3 - Requisiti della merce - Il diamante dicesi puro quando, esaminato alla lente acromatica e aplanatica a 10 ingrandimenti, con luce normale da occhio esperto, appare esente da caratteristiche interne ed esterne.

Relativamente arie altre caratteristiche si usa far riferimento in alternativa, alle scale G.I.A. (Gemmological Institute of America), C.I.B.10. (Conference Internationale de Bijouterie, Joiellerie et Orfevrerie) e I.G.I. (Istituto Gemmologico Italiano).

Le pietre preziose di colore sono identificate dalla denominazione scientifica che le distingue.

Gli aggettivi vero, prezioso, fine, orientale, naturale, autentico stanno a designare esclusivamente le pietre preziose e le perle naturali e non possono in alcun caso essere adottati per le pietre sintetiche o imitazioni né per le perle coltivate, ancorché queste provengano dall'oriente.

Art. 4 - Consegna - Di regola, la consegna delle perle e delle pietre preziose si esegue di persona. eso e il numero delle gemme si controllano all'atto della consegna.

Nelle consegne eseguite su altra piazza l'onere di assicurazione dei preziosi viaggianti grava sul venditore e di conseguenza il rischio è di questi.

Tabella di raffronto tra punti, graffi, carati e grammi

Punti Grani Carati Grammi
1 - 0,01 0,002
25 1 1/4 0,050
50 2 1/2 0,100
100 4 1 0,200

Art. 5 - Pagamento - Il pagamento si esegue, di regola, a contante o a breve termine salvo diversi accordi.

Nel caso di ritardo nel pagamento, decorre sulla somma dovuta una penale pari al tasso di sconto bancario.

Il pagamento per il taglio e la incastonatura delle gemme è dovuto all'atto della consegna dell'opera eseguita.

Art. 6 - Usi particolari.

a) Nelle contrattazioni di perle in filo, i suggelli apposti dal proponente alle estremità del filo non possono, durante le trattative, essere rimossi dall'altra parte.

La rimozione dei suggelli comporta accettazione della proposta di vendita.

b) Taglio e incastonatura -Il taglio delle pietre preziose viene eseguito a rischio del committente per quanto attiene alle accidentalità della lavorazione (rotture, sfaldamenti etc.).

L'incastonatura è anch'essa eseguita a rischio del committente, purché il committente stesso non sia in grado di dimostrare che chi ha eseguito il lavoro ha agito con imperizia; tuttavia, sorgendo contestazione circa le cause di rottura della pietra, le parti in genere ricercano accordi per un equo contemperamento del danno.

Oggetti preziosi

Art. 1 - Specie di vendita - Nella compravendita di oggetti in metallo prezioso il prezzo è stabilito indifferentemente a peso, con riferimento al titolo, oppure a pezzo.

Art. 2 - Requisiti della merce - Tutti gli oggetti in metallo prezioso debbono recare impressi il marchio del produttore e l'indicazione del titolo espresso in millesimi. È tassativamente esclusa ogni indicazione soltanto in carati.

Sono esenti dall'obbligo del marchio e del titolo:

a) i manufatti per odontoiatri;

b) il materiale, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale;

c) gli oggetti, strumenti ed apparecchi di fisica e chimica;

d) gli oggetti autentici di antiquariato;

e) gli oggetti di peso inferiore a un grammo.

Art. 3 - Imballaggio - I contenitori, gli astucci e gli speciali imballi per gli oggetti di metallo prezioso sono a carico del compratore.

Art. 4 - Consegna - La consegna viene effettuata al domicilio del venditore. Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del compratore.

Art. 5 - Verifiche - Nella permuta di oggetti di metallo prezioso le parti hanno facoltà di procedere alla verifica del titolo legale del metallo. Le spese di verifica sono a carico di chi la richiede quando la verifica stessa confermi il titolo dichiarato dall'altro contraente.

Art. 6 - Pagamento - Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento decorre a favore del venditore, sulla somma dovutagli, una penale nella misura di tre punti superiore al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7 - Obblighi di garanzia del venditore - Gli oggetti in metallo prezioso vengono contrattati con la indicazione del titolo legale del metallo impiegato, con le tolleranze di lavorazione previste dalla L. 30 gennaio 1968, n. 46.

Il venditore è garante verso il compratore del peso e del titolo dichiarati.

Art. 8 - Reclami - I reclami relativi agli oggetti venduti devono essere proposti, per iscritto, a pena di decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la sostituzione dell'oggetto o la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

Lavori su commissione

Art. 1 - Ordinazione - All'atto dell'accettazione di ordine per la esecuzione di lavori di oreficerie, gioielleria e argenteria, è facoltà dell'artigiano o fabbricante di chiedere al committente un acconto sul prezzo convenuto. Nei lavori su commissione vi è da circa un anno la tendenza a concludere il contratto con la richiesta da parte dell'artigiano del pagamento anticipato del metallo che dovrà essere lavorato oppure di fissare il prezzo definitivo in base al valore che ha il metallo stesso al momento della consegna.

Quando il metallo necessario per la lavorazione è fornito dal committente, non viene richiesto alcun acconto.

Negli ordini dati da aziende commerciali o industriali per manufatti di argenteria, l'intero quantitativo di metallo necessario per la esecuzione dell'opera viene di regola anticipato da queste ultime.

L'artigiano o fabbricante, all'atto della consegna da parte del committente del metallo necessario per l'esecuzione dell'ordine, ne verifica il titolo e il peso.

Art. 2 - Campioni - I disegni, progetti e modelli per i lavori ordinati sono forniti direttamente dal committente.

Qualora i disegni, progetti e modelli vengano forniti dall'artigiano o fabbricante, il committente ha facoltà di acquistarli a prezzo da convenirsi. Egli ha, invece, l'obbligo di acquistarli qualora, avendone richiesta l'esecuzione all'artigiano o fabbricante, non faccia seguire alcun ordinativo.

La rispondenza dei modelli ordinati ai disegni forniti viene controllata dal committente salvo che questi non abbia dato espresso incarico alla fonderia o stamperia di eseguire il controllo in sua vece.

I modelli e i campioni di proprietà del committente, consegnati alla fonderia o ad altre imprese ausiliarie per le riproduzioni, vengono da queste conservati a disposizione del committente medesimo, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l'incendio, ma con l'onere della diligenza nella custodia.

La riconsegna dei modelli o campioni di proprietà del committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano.

La fonderia e le altre imprese ausiliarie non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi.

Le imprese anzidette non sono responsabili della esecuzione di lavori eseguiti con modelli o disegni, forniti dal committente, che siano per risultare già brevettati da terzi.

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d'arte, con impiego di metallo esattamente rispondente al titolo dichiarato a secondo i disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questo commissionati ed accettati.

Art. 3 - Imballaggio - Gli astucci, le scatole e gli imballaggi in genere per gli oggetti ordinati sono a carico del committente.

Art. 4 - Consegna -I termini per la esecuzione di lavori in metallo prezioso, in conio, incisione o fusione, hanno valore solamente indicativo.

Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio dell'artigiano o fabbricante.

Le spese di spedizione e assicurazione per la eventuale consegna in località diversa, indicata dal committente, sono a carico di quest'ultimo, salvo diversi accordi tra le parti.

Art. 5 - Tolleranza - Nelle lavorazioni di oreficeria e gioielleria, oltre il calo per l'incisione e l'incassatura, è ammesso un calo di lavorazione pari al 20% per il platino e il palladio, dal 10 al 15% per l'oro e al 12% per l'argento.

Nella lavorazione in serie di oggetti in oro il calo medio è del ¾ % per le fedi; del 4/5% per il medagliame; del 5/6% per il catename a macchina; del 10% per il catename a mano; del 7/12 % per bracciali e collane.

Per i manufatti di argenteria, il calo di lavorazione varia dall'8 al 12% e per la minuteria dal 12 al 14% secondo la natura della lavorazione.

Per la posateria d'argento pesante stampato, il calo è calcolato dal 10 al 12%, secondo la lavorazione.

(Residui di lavorazione) - Nelle lavorazioni con metallo prezioso fornito dal committente i residui di lavorazione, nei limiti suindicati, restano di proprietà dell'orafo o argentiere.

Art. 6 - Ricevimento - I manufatti devono essere ritirati entro novanta giorni dall'avviso di approntamento.

Qualora il committente non provveda al ritiro entro detto termine, i manufatti rimangono di proprietà dell'artigiano o fabbricante, il quale ha il diritto di ritenere l'acconto eventualmente versatogli a titolo di caparra, fatta salva ogni azione per i maggiori danni.

Nei rapporti con committente non imprenditore il termine anzidetto è elevato ad un anno.

L'artigiano o fabbricante terrà a disposizione del committente il metallo e il materiale fornitigli per la lavorazione, nel caso in cui fossero stati dati dal committente in aggiunta all'acconto.

Art. 7 - Pagamento - Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento, decorre a favore dell'artigiano o fabbricante una penale nella misura di tre punti superiore al tasso ufficiale di sconto.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento, l'artigiano o fabbricante ha la facoltà di risolvere il contratto per la parte non ancora eseguita.

I prezzi degli oggetti e delle lavorazioni vengono convenuti tra le parti preventivamente, con riferimento al peso approssimativo o al singolo pezzo.

Art. 8 - Reclami - I reclami e le contestazioni per vizi apparenti dei manufatti debbono essere fatti per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di otto giorni dal ricevimento.

Nel caso di lavorazioni con consegne parziali, il mancato reclamo per una partita equivale a gradimento.

b) Marmo e pietre

Marmo

Non esiste produzione locale.

Le caratteristiche devono essere stabilite con la ditta fornitrice e variano a seconda della zona di provenienza.

Il prezzo del prodotto viene di solito convenuto a metro quadrato, e vana in funzione della qualità del prodotto e, a parità di qualità, in funzione delle dimensioni.

Pietre naturali

Si riscontra, invece, nella provincia la produzione di pietra arenaria che, per il tipo di composizione chimica, viene classificata «pietra quarzosa a cemento calcareo-argilloso».

Male pietra arenaria è usata all'esterno e all'interno delle costruzioni ed e venduta a metro quadrato pieno. a pezzo, a metro lineare, a metro cubo, a seconda del formato e dell'impiego.

Per quanto riguarda la consegna, la merce viene venduta franco cava del produttore e fornita su pianali di legno a perdere.

La eventuale presenza di venature saline o di macchie dovute alla presenza di ossidi minerali può essere motivo di contestazione.

c) Calce, cementi e gessi

Art. 1 - Contrattazioni - Formano oggetto di contratto: gesso di fabbrica tipo comune in polvere, scagliola o gesso fino da intonaco, calce bianca idrata in sacchi, calce in zolle, calce eminentemente idraulica, cemento idraulico artificiale.

Art. 2 - Consegna

a) La consegna è fatta alla rinfusa per la calce in zolle, in sacchi di carta da Kg. 50 per il gesso, le calci e i cementi. La calce idrata può essere consegnata in sacchi da Kg. 33 o 25. La calce e il cemento sono anche consegnati sfusi a mezzo di speciali autobotti. In tale caso il vettore provvede a scaricare la merce sfusa nei silos del cantiere.

b) Si è ormai affermato, per comodità di carico e scarico, l'uso del ritiro dei leganti in genere su bancali o pallets in legno.

Art. 3 - Spedizione, trasporto e assicurazione della merce - Il carico della merce sui mezzi di trasporto del compratore e sui carri ferroviari è eseguito a spese del venditore; le spese di trasporto sono a carico del compratore.

Per le caratteristiche dei prodotti, per le tolleranze sul peso, le norme di campionamento in contraddittorio e per quant'altro qui non specificato valgono le norme di legge.

d) Materiali da costruzione

Laterizi

Art. 1 - Ordinazione e specie di vendita - Nella compravendita dei laterizi la qualità viene determinata sia su campione, sia sulla qualità media della produzione locale ed in base alle denominazioni seguenti:

Mattoni comuni unificati cm. 25 x 12,5 x 5,5 circa, mattoni terzetti o bastonet ti cm. 25 x 12 x 7, doppio UNI o bimattoni cm. 25 x 12 x 12, blocchi forati por muratura sia portante che per tamponamenti, detti anche di tipo pesante e di tipo leggero, blocchi isolanti termici con speciale conformazione e composizione, forati per tramezze di spessori vari, mattoni comuni forati, mattoni speciali per muratura a faccia a vista, mattoni a mano, mattoni sabbiati per paramenti di facciata, tavelloni forati da tetto, tavelloni forati portanti per solai, lambrecchie, tegole marsigliesi, portoghesi, olandesi, romane, e coppi, spaccatelle e quadri in cotto per pavimento, elementi forati per solaio a struttura mista, detti anche pignatte, canne fumarie e fumaioli e altri laterizi speciali di produzione delle singoli fornaci.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - I mattoni e le tegole si contrattano a numero di pezzi, le trame e i tavelloni anche a metro quadrato, le pignatte dei solai misti a metro quadrato per centimetri di altezza, le spaccatelle e il materiale da pavimento a metro quadrato.

In ogni caso, nel contratto e nella fattura devono essere specificate le dimensioni e la scelta.

Art. 3 - Requisiti della merce - I laterizi compravenduti si intendono di prima scelta commerciale e non devono, pertanto, essere insufficientemente cotti, fregni o vetrificati, non devono contenere calcinelli tali da procurare lesioni all'intonaco e devono essere a cottura normale, ed uniforme.

Il materiale di scarto dovrà essere dichiarato tale nelle compravendita.

Art. 4 - Imballaggio - Il venditore è tenuto a provvedere, quando necessario, all'imballaggio dei laterizi e degli altri materiali fragili onde evitare rotture durante il trasporto. Egli risponde delle eventuali rotture solo fino al momento della consegna, salve le responsabilità derivantigli dagli obblighi eventualmente assunti per la spedizione.

Art. 5 - Consegna - In mancanza di accordi diversi si intende che i materiali da costruzione devono essere consegnati franco sul veicolo allo stabilimento o al magazzino del venditore.

La clausola «franco fornace» comporta la consegna franco sul veicolo alla fornace o alla cava.

La clausola «franco cantiere» o «a piè d'opera» impegna il venditore alla consegna della merce franco sul veicolo nel cantiere di destinazione, essendo lo scarico della merce generalmente a carico del compratore.

Inerti

Vengono impiegati sia nelle costruzioni edilizie, sia nei lavori stradali per sottofondo o pavimentazione.

Sabbie da muro e da intonaco

Le denominazioni e le dimensioni dei prodotti localmente adottate sono le seguenti:

  • sabbia fine da intonaco (non superiore a mm. 1: deve essere lavata o cavata dall'acqua del fiume)
  • sabbia da muro (non superiore a mm. 2: deve essere lavata o cavata dall'acqua del fiume)
  • sabbia comune di arenile
  • sabbia del Po
  • sabbia granita o sottovallo per calcestruzzi (da mm. 0 a mm. 5: nel caso di impiego per cemento armato deve essere lavata).

Ghiaia per uso edilizio e stradale

Risone mm. 4/8
pisello » 8/18
ghiaietto o favetto » 12/22
ghiaietto o favettone » 18/35
ghiaia » 20/40
ciottoletti o scartini » 40/80
ciottoloni oltre i» 50
ghiaia in natura scartata al massimo mm. 70
ghiaia in natura per imbottimenti (detta anche tout-venant) di qualsiasi dimensione

Materiali frantumati

Granulati o pietrischetti mm. 3/6, 4/8, 8/12
pietrisco » 15/18, 15/22, 15/32, 20/40, 32/40
pietriscone » 40/70
polvere di frantoio
miscele per calcestruzzi » 4/8, 8/12, 8/15, e da mm. 22, miscelone 20/40 e 32/40: nel caso di impiego per cemento armato devono essere lavate

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - Nel contratto di fornitura sia verbale che scritto deve essere precisato se il materiale o la miscela verrà formata da elementi naturali o frantumati.

Non è consentito al fornitore di sostituire un prodotto naturale con uno frantumato o viceversa.

Il materiale, salvo patto contrario, si intende venduto in cava o frantoio su mezzo del compratore.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - Normalmente tali materiali sono venduti a metro cubo o q.le; misurati sul luogo di fornitura o di impiego.

Art. 3 - Requisiti della merce - Le miscele per calcestruzzi sono formate da sabbia granita e da favetto o granulati delle misure sopraindicate, nelle proporzioni di metri cubi 0,4 di sabbia più 0,8 di favetti o granulati. Le miscele per impiego di calcestruzzi armati, sia formati da sabbia e ghiaia che da sabbia e granulati, devono sempre essere perfettamente lavate e rispondere alle caratteristiche delle norme di legge sui cementi armati.

Esistono anche miscele naturali per calcestruzzo cavate nel corso d'acqua del fiume, le cui caratteristiche variano e devono essere precisate nei singoli accordi.

Materiali edili di cemento, cemento-amianto e misti

Cemento amianto

Art. 1 - Unità di base di contrattazione - Salvo diversa pattuizione questi prodotti vengono commerciati a numero, o a metro lineare o a metro quadrato.

Art. 2 - Requisiti della merce - Tutti i materiali edili di cemento e misti devono avere una stagionatura tale da permettere il trasporto, le normali manipolazioni di cantiere, l'accatastamento e la messa in opera con i normali mezzi di cantiere, senza che si producano rotture. I materiali in cemento amianto sono essenzialmente composti di cemento e amianto in fibra e sono prodotti con appositi procedimenti che esercitano una opportuna compressione durante la confezione.

Tutti i manufatti devono presentare, alla rottura, una compattezza uniforme e caratteristiche di resistenza e impermeabilità idonee all'uso per il quale vengono destinate, come da normativa UNI vigente.

Art. 3 - Consegna - I materiali suddetti vengono solitamente venduti franco cantiere del produttore, posti su automezzo fornito dal compratore, stivati a perfetta regola d'arte e imballati quando è necessario. L'imballo può essere addebitato al costo.

Marmette e marmettoni

Art. 1 - Unità di base di contrattazione - Il materiale viene venduto a metro quadrato, franco stabilimento del fornitore, normalmente levigato e lucidato. Può anche essere venduto non levigato, ed in questo caso la levigatura eseguita in opera verrà computata a parte, con prezzo da stabilire per metro quadro, all'atto della vendita del materiale se la levigatura verrà eseguita dal venditore.

Art. 2 - Requisiti della merce - Sono ottenuti da vibrazione e successiva pressatura del prodotto. Si fabbricano generalmente nella provincia i seguenti tipi, con le seguenti caratteristiche:

  • marmette cm. 20 x 20 in graniglia di marino, formate da un sottofondo di cemento e inerte di frantoio di uno spessore di cm. 1-1,5 e da uno strato superiore costituito da un impasto di cemento bianco o colorato, polvere di marmo e graniglia di marmo di diverse dimensioni e dello spessore minimo di mm. 5.Lo spessore totale non è mai inferiore a cm. 2.
  • marmettoni cm. 25 x 25 in graniglia di marmo hanno le medesime caratteristiche delle marmette di cui sopra, salvo opportuno aumento dello spessore dei due strati, onde avere uno spessore finale di almeno cm. 2,5.
  • marmettoni cm. 25 x 25 a scaglie medie di marmo: (fino a mm. 25). Per il sottofondo, presentano le stesse caratteristiche dei precedenti. Lo strato superiore è formato da scaglie di marmo alla rinfusa con graniglia mista di varie dimensioni e polvere di marmo e cemento. Lo spessore è in relazione alle dimensioni delle scaglie.
  • marmettoni cm. 30 x 30 e 40 x 40, a grosse scaglie di marmo (da mm. 45 a mm. 55): stesse caratteristiche dei precedenti e aumento dello spessore dello strato superiore in relazione alle dimensioni delle scaglie.
  • marmettoni cm. 30 x 30 e 40 x 40. costruiti con lastre di marmo segate. Il sottofondo ha le stesse caratteristiche dei casi precedenti, mentre lo strato superiore è formato da lastre segate di cm. 2 di spessore, di formato vario, disposte abbstanza regolarmente, con interposta miscela di cemento, graniglia e polvere di marino. Lo spessore totale minimo è di cm. 3.
  • marmettoni segati, di dimensioni diverse: sono ottenuti da un impasto di cemento, polvere di marmo, graniglia e pezzi di marmo di varia dimensione, gettati in blocchi parallelepipedi che dopo stagionatura vengono segati in diversi spessori in relazione alle dimensioni, ottenendosi dei prodotti simili al precedenti, che però non hanno sottofondo di calcestruzzo.

I marmettoni segati di dimensioni diverse possono anche essere ottenuti usando come legante, al posto dei cemento, delle resine particolari.

Art. 3 - Prezzi - Il prezzo varia in relazione alle dimensioni e qualità della grana o della lastra di marmo, che devono quindi essere precisate all'atto dell'ordinazione.

Pietrini di cemento

Art. 1 - Unità di base di contrattazione - Anche questo prodotto viene venduto a metro quadrato, franco stabilimento produttore.

Per tutti i pietrini di cemento, quando viene convenuta la posa in opera a carico del fornitore, il prezzo si intende convenuto a metro quadrato per pavimento finito e misurato in opera. Vengono comunemente impiegati per marciapiedi e pavimenti industriali. Esiste un tipo di pietrino in cemento, costituito d'uno strato di fondo in cemento e inerti e da uno strato superiore di cemento e di favetto, lasciato a vista. Comunemente viene prodotto nella misura di 50 x 50 cm. Vengono comunemente impiegati per marciapiedi ed esterni sia su sottofondo di sabbia granita e/o stabilizzato, sia legato con malta di calcestruzzo.

Art. 2 - Requisiti della merce - Lo spessore varia da 30 a 50 mm. e possono essere di vari formati.

Sono costituiti da un impasto di fondo formato di cemento e inerte e da uno strato superiore di cemento quasi puro di colore naturale o colorato artificialmente.

La superficie superiore non viene levigata, ma è o naturalmente liscia o artificialmente resa scabrosa o bocciandola allo scopo di renderla antisdrucciolevole.

Manufatti in cemento

Comprendono tubi, lavelli, vasche, cornicioni, lastre da rivestimento, gradini e davanzali, manufatti ornamentali, cisterne ecc.

Tubi

Art. 1 - Speciendi vendita - Si vendono a metro lineare, con prezzo variabile in funzione del diametro. Devono essere compatti, senza porosità, senza fori e senza incrinature.

Art. 2 - Requisiti della merce - Sono formati da una miscela di cemento, sabbia granita e pisello o risone. Il cemento non deve essere in quantità inferiore a quintali 2,5 per metro cubo di impasto. Sono confezionati a macchina; i diametri interni variano da cm. 10 a m. 3. Normalmente i tubi, le cui misure sono superiori a cm. 80 di diametro, sono armati con tondino di ferro.

Vasche

Art. 1 - Specie di vendita - Si vendono a numero di pezzi, in funzione delle dimensioni e del tipo.

Art. 2 - Requisiti della merce - Sono formati da uno strato esterno che può essere o di cemento puro o di cemento misto a graniglia di marmo e di uno strato sottostante di cemento, sabbia e ghiaietto.

La superficie in vista dovrà essere lisciata o convenientemente levigata: i pezzi di dimensioni più grandi sono normalmente armati con tondino di ferro.

Cornicioni e parapetti di balcone

Art. 1 - Specie di vendita - Vengono commerciati a metro lineare, misurato sul filo esterno di massima sporgenza. Il prezzo è convenuto di volta in volta in base alle caratteristiche del cornicione.

Le stesse regole valgono per le fasce maresciallo, copertine in genere o lavori similari.

Art. 2 - Requisiti della merce - Sono formati da una superficie esterna di cemento puro o misto a graniglia o finto travertino e da un sottostrato come i precedenti. Sono sempre convenientemente armati e presentano ganci per l'ancoraggio alla struttura del fabbricato.

Lastre da rivestimenti e da recinzione

Art. 1 - Ordinazione e requisiti della merce - Sono formate con le stesse caratteristiche del prodotto precedente. All'atto dell'ordinazione devono essere precisate le dimensioni, gli spessori e le caratteristiche del prodotto.

Art. 2 - Prezzo - Il prezzo è normalmente convenuto a metro quadrato.

Gradini e davanzali

Art. 1 - Requisiti della merce - Presentano le medesime caratteristiche dei prodotti precedenti. Il prezzo viene fissato a metro lineare, misurato sulla lunghezza massima.

Manufatti ornamentali

Sono tali i pannelli sotto finestra, colonnine, stipiti per finestre e porte ecc. I prezzi vengono convenuti di volta in volta in base ad accordi, su disegno o campione.

Cisterne

Art. 1 - Conclusione del contratto - Le condizioni di fornitura, se franco cantiere o in opera, devono essere convenute di volta in volta.

Art. 2 - Requisiti della merce - Sono formate di cemento armato vibrato, intonacate con malta di cemento o resine, all'interno ed all'esterno, che deve aderire perfettamente al sottostrato.

Art. 3 - Obblighi di garanzia del venditore - Il fornitore è tenuto a garantirne la perfetta impermeabilità.

Altri manufatti potranno essere forniti su disegno dell'acquirente; le caratteristiche ed i prezzi saranno, in tal caso convenuti di volta in volta.

Pavimenti in mosaico

Art. 1 - Conclusione del contratto - Quando la posa in opera di pavimenti in mosaico è, come normalmente, eseguita dalla ditta fornitrice, il letto in calcestruzzo, la sabbia, il cemento, la malta e l'energia elettrica occorrente alla macchina levigatrice, sono a carico del committente.

Art. 2 - Modo di misurazione - La misurazione dei pavimenti in mosaico è eseguita in opera, a metro quadro, per l'effettiva superficie di pavimento costruito.

Art. 3 - Requisiti della merce - I pavimenti in mosaico, generalmente impiegati, sono dei seguenti tipi:

a) pavimenti in graniglia: devono risultare da una combinazione di granulati di marmo di diverso colore e cemento, in misura del 50%, gettata e levigata in opera, su un letto di calcestruzzo dello spessore di cm. 3 circa. Lo strato dell'impasto in cemento e graniglia deve essere almeno di cm. l;

b) pavimenti in seminato alla «veneziana»: devono risultare da una combinazione di pezzettini di marmo della grossezza di una nocciola, seminati su un letto di graniglia, levigato e lucidato a macchina dopo messo in opera;

c) pavimenti in mosaico: debbono risultare da una combinazione di scaglie irregolari di marmo, dello spessore di cm. 2 circa e della larghezza da a 20 cm., posate in opera pezzo per pezzo su un letto di malta «bastarda» dello spessore di cm. 2-3, stuccate con cemento puro o colorato, levigati e lucidati a macchina dopo la messa in opera;

d) pavimenti in mosaico romano: devono risultare da una combinazione di parallelepipedi di marmo di cm. 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3 di lato, dello SDessore di cm. 2 circa, messi in opera pezzo per pezzo, su un letto di malta bastarda dello spessore di cm. 3 circa, stuccati a cemento, levigati e lucidati a macchina dopo la messa in opera;

e) pavimenti alla rallentano: devono risultare da una combinazione di elementi irregolari di marmo con bordi ritoccati a martellina sul posto, a pezzatura con lati maggiori da cm. 8-10 sino a cm. 25-30.

Art. 4 - Consegna - Salvo patto contrario, il materiale per la costru. zione di pavimenti di mosaico è consegnato dalla ditta fornitrice diretta. mente al luogo della messa in opera e lo scarico è eseguito a cura e spese del compratore.

e) Materiali ceramici

II

Norme generali

II.1 Unità di base di contrattazione

Nella generalità dei casi, l’unità di misura di contrattazione è il metro quadrato calcolato sulla misura nominale; nel caso di piastrelle montate su rete si intende vuoto per pieno, comprensivo della fuga già predisposta. Talvolta, specialmente per rivestimenti esterni, si usa come misura di contrattazione il numero dei pezzi; tal altra, quando si impiegano moduli che nella posa includono una larghezza di giunto (es.: cm. 10x20 modulari), la misura a metro quadrato si intende vuoto per pieno. Nel caso di pezzi speciali (es. listelli) l’unità di misura di contrattazione è il numero di pezzi o il metro lineare.

II.2 Imballaggio, consegna, rischio nel trasporto.

L’imballaggio generalmente usato è costituito da scatole di cartone posate su pallet idoneo e il tutto rivestito di termoretraibile o altra pellicola impermeabile. Sull'imballaggio vengono usualmente riportate le indicazioni previste dalle norme:

  • marchio di fabbrica e Paese d’origine;
  • tipo di piastrella, pressata a secco o estrusa (B o A);
  • scelta;
  • eventuale riferimento alle norme corrispondenti;
  • dimensione nominale e di fabbricazione (calibro), modulare o non modulare;
  • natura della superficie, smaltata o non smaltata;
  • tono;
  • numero di pezzi contenuti (e/o relativi m2).

Calibro - Spesso le dimensioni di fabbricazione (calibro) delle piastrelle di prima scelta sono indicate sull’imballaggio con un numero o una lettera.Per i prodotti greificati è prevista la possibilità di produrre lotti di materiale che abbiano calibri diversi tra lotto e lotto; vale a dire piastrelle aventi dimensioni controllate e selezionate all’interno dello stesso lotto di produzione. I pezzi, appartenenti a lotti di produzione diversi, che presentano calibri diversi tra loro, al momento della posa sono accuratamente mantenuti separati.
La consegna avviene generalmente franco magazzino di partenza. In tal caso, la merce viaggia a rischio dell'acquirente anche se il vettore è scelto dal venditore.

II.3 Tolleranze dimensionali.

E’ ammessa una differenza fra le dimensioni nominali, dimensioni di fabbricazione (calibro) e quelle reali, sempre tenendo presente l’unità di misura del metro pieno riferita alle dimensioni reali.Viene fatta distinzione tra dimensioni modulari e dimensioni non modulari sia nel caso di piastrelle estruse sia per piastrelle pressate a secco.

II.3.1 Piastrelle estruse (doppie e singole).

Dimensioni modulari

Se le dimensioni sono espresse come modulari, il fabbricante sceglie la dimensione di fabbricazione in modo tale da permettere una larghezza nominale del giunto compresa tra i valori indicati nella tabella B di seguito riportata (valori espressi in millimetri).

Dimensioni non modulari

Se le dimensioni sono espresse come non modulari, il fabbricante sceglie la dimensione di fabbricazione in modo tale che la differenza tra la dimensione di fabbricazione e la dimensione nominale sia inferiore o uguale ai valori indicati nella tabella B di seguito riportata (valori espressi in millimetri).

Tab. B

Gruppo AIa Gruppo AIb Gruppo AIIa Gruppo AIIb Gruppo AIII
Dimensioni Doppie Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie Singole
Dimensioni modulari (mm) 5÷10 3÷11 5÷10 3÷11 5÷10 3÷11 5÷10 3÷11 5÷10 3÷11
Dimensioni non modulari (mm) <=±3 <=±3 <=±3 <=±3 <=±3 <=±3 <=±3 <=±3 <=±3 <=±3

II.3.2 Piastrelle pressate a secco.

Dimensioni modulari

Se le dimensioni sono espresse come modulari, il fabbricante sceglie la dimensione di fabbricazione in modo tale da permettere una larghezza nominale del giunto compresa tra i valori indicati nella tabella C di seguito riportata (valori espressi in millimetri).

Dimensioni non modulari

Se le dimensioni sono espresse come non modulari, il fabbricante sceglie la dimensione di fabbricazione in modo tale che la differenza massima tra la dimensione di fabbricazione e la dimensione nominale sia inferiore o uguale ai valori indicati nella tabella C di seguito riportata (valori espressi in percentuale e in millimetri).

Tab. C

Dimensioni Gruppo BIa Gruppo BIb Gruppo BIIa Gruppo BIIb Gruppo BIII
Dimensioni modulari (mm) 2÷5 2÷5 2÷5 2÷5 1,5÷5
Dimensioni non modulari (%-mm) <=±2 %
e comunque
<=±5 mm
<=±2 %
e comunque
<=±5 mm
<=±2 %
e comunque
<=±5 mm
<=±2 %
e comunque
<=±5 mm

<=±2 mm

piastrelle con distanziatori laterali:
<=±2 mm

II.4 Criteri di scelta: estetico e funzionale.

Le norme UNI EN stabiliscono i requisiti qualitativi soltanto per i prodotti della miglior qualità commerciale, in altri termini per la prima scelta.
I prodotti che non soddisfano i requisiti della prima scelta vengono considerati sottoscelte. Rimangono privi di requisiti per la classificazione tutti i materiali delle qualità inferiori. I criteri di scelta per le qualità inferiori alla prima vengono decisi autonomamente dai singoli produttori sulla base di propri criteri interni.

II.4.1 Criteri estetici.

1a scelta
La superficie di esercizio delle piastrelle deve apparire integra in ogni sua parte; per una valutazione estetica deve essere sottoposto a prova un campione di almeno 1 m2 ed un numero minimo di 30 piastrelle.
La valutazione viene effettuata esclusivamente osservando, in direzione perpendicolare, la superficie di esercizio delle piastrelle dalla distanza di 1 m sotto l’intensità luminosa di 300 lx.

Per difetti della superficie, sempre che non costituiscano una voluta caratteristica estetica, si intendono i seguenti:

  • fratture
  • cavilli
  • ritiri di smalto
  • disuniformità
  • crateri
  • buchi
  • devetrificazione dello smalto
  • punti e macchie
  • difetti sotto smalto
  • difetti di decorazione
  • tonalità
  • scagliature di bordi
  • scagliature di angoli

Per i materiali smaltati il cavillo costituisce generalmente un difetto, salvo che costituisca un effetto estetico voluto e dichiarato dal produttore.
La percentuale di piastrelle con difetti della superficie deve risultare inferiore o uguale al 5% della partita.

II.4.2 Criteri funzionali.

1a scelta
I requisiti che caratterizzano le piastrelle appartenenti alla prima scelta sono stabiliti dalle norme di prodotto del gruppo di appartenenza (come da schema precedente cap. I.1).

II.5 Proprietà fisiche e chimiche.

Per quanto riguarda le proprietà fisiche e chimiche le piastrelle devono soddisfare i requisiti riportati nelle norme di riferimento; in questo caso si è in presenza di criteri non strettamente vincolanti, ma che costituiscono comunque un autorevole punto di riferimento nella definizione delle caratteristiche dei prodotti.

II.6 Esclusione della garanzia.

E’ esclusa la garanzia di resistenza agli acidi, al gelo ed all’abrasione, cagionata da particolari condizioni di ubicazione e di traffico, salvo che per i materiali specificamente garantiti per i quali deve essere espressamente dichiarata ed oggetto di accordo tra le parti.
Le tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura, specie nel caso di piastrelle cosiddette "stonalizzate".

II.7 Denuncia dei vizi palesi.

Le contestazioni per vizi palesi (ad es.: quelli di forma, dimensionali e di scelta) hanno efficacia solo quando siano mosse per iscritto prima della posa in opera del materiale e nei termini di legge.
In assenza di contratto valgono le condizioni generali di vendita del produttore.
Eventuali contestazioni relative a difetti già visibili prima della posa devono essere sollevate prima della posa stessa.

II.8 Posa in opera di pavimenti e rivestimenti

La misurazione di pavimenti e rivestimenti viene effettuata in metro quadrato di sviluppo effettivo della superficie ricoperta. Eventuali aperture nei pavimenti, di misura inferiore al mezzo metro quadrato, non vengono detratte.
La misurazione di zoccolature o pezzi speciali viene effettuata conteggiandoli normalmente a metro lineare o a numero di singoli pezzi.
Il riferimento normativo relativamente a questo argomento è la raccomandazione CEN/TR 13548.

II.9 Classificazione tecnico-commerciale.

Oltre alle classificazioni tecniche di cui al precedente punto I.1 sono in uso le seguenti denominazioni commerciali:

Materiali non smaltati per pavimenti e rivestimenti:

a) Cotto
b) Grès rosso
c) Clinker
d) Grès porcellanato

Materiali smaltati per pavimenti e rivestimenti:

e) Maiolica
f) Cottoforte
g) Monoporosa
h) Monocottura rossa
i) Monocottura chiara
j) Clinker
k) Grès porcellanato

III

Requisiti

III.1 Materiali non smaltati per pavimenti e rivestimenti

a) Cotto.

a.1 Descrizione del prodotto.

Le piastrelle di cotto sono ottenute per estrusione di argille naturali, molto simili a quelle utilizzate per i laterizi, e cotte a temperatura sufficiente per ottenere una buona compattezza. Le piastrelle possono essere estruse singole oppure estruse doppie (dette anche spaccatelle); queste ultime vengono separate dopo cottura, al momento della posa in opera.
Le piastrelle sono generalmente di colore rosso;, stante la loro natura, possono presentare delle leggere variazioni di colorazione da piastrella a piastrella ed anche nell'ambito dello stesso pezzo.
Si tratta di un materiale poroso, con un assorbimento d’acqua che può variare dal 3 al 15% in peso.
L'impiego prevalente è per pavimentazioni rustiche di interni ed esterni.

a.2 Tolleranze.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua ed in base al tipo di estrusione: piastrelle estruse singole o doppie.
I valori delle tolleranze sono riportati in tab. B – Gruppo AII (parte 2), AIII.I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

b) Grès rosso.

b.1 Descrizione del prodotto.

Le piastrelle di grès rosso sono ottenute per pressatura di argille naturali cotte a temperatura sufficiente ad assicurare una buona greificazione.
Queste piastrelle sono generalmente di colore rosso bruno e per loro natura possono presentare delle leggere variazioni di colore.
Si tratta di materiale semi-vetrificato, con un assorbimento d'acqua che può variare dal 1 al 3% in peso.
Il grès rosso è impiegato principalmente per pavimenti, interni ed esterni, sia per ambienti di tipo residenziale sia di tipo industriale.

b.2 Tolleranze.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e vengono riportati in tab. C – Gruppo BI, BIIa.
I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

c) Clinker.

c.1 Descrizione del prodotto.

Le piastrelle di clinker sono ottenute generalmente per estrusione sotto vuoto di impasti ceramici formati da argilla, con l'aggiunta di ossidi coloranti, fondenti energici e chamotte (argilla cotta) anche grossolana. Le piastrelle possono essere estruse singole oppure estruse doppie. Commercialmente si indicano con questo termine anche altri tipi di listelli e piastrelle formati per pressatura.
I listelli e le piastrelle di clinker sono normalmente prodotti in una vasta gamma di formati e di colori, e vengono impiegati prevalentemente per pavimentazioni e rivestimenti di interni ed esterni, per le quali sono richieste buone caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti atmosferici.
L'assorbimento d'acqua può variare dal 2 al 6% in peso.
Listelli e piastrelle di clinker sono normalmente posati in opera con una fuga tra pezzo e pezzo di 6÷l0 mm in relazione al formato.

c.2 Tolleranze.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua ed in base al tipo di estrusione: piastrelle estruse singole o doppie.
I valori delle tolleranze sono riportati in tab. – Gruppo AI, AII (parte 1).
I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.
Il clinker è universalmente riconosciuto come ceramica rustica (in contrapposizione alla ceramica fine) e perciò bolle ed altri difetti superficiali sono consentiti purché non alterino l'aspetto d’insieme e la funzionalità del rivestimento.

d) Grès porcellanato.

d.1 Descrizione del prodotto.

Le piastrelle di grès porcellanato sono ottenute per pressatura generalmente da una miscela di argille, sabbie, fondenti ed anche ossidi coloranti che si disperdono assai bene durante la cottura nella massa semi-fusa.
Il grès porcellanato appartiene al gruppo BIa, gruppo nel quale sono classificati i materiali che presentano un assorbimento d'acqua non superiore allo 0,5% in peso; quindi, in questo caso, si può parlare di piastrelle completamente vetrificate.
Il materiale non smaltato viene fornito anche con la superficie lucidata mediante levigatura meccanica.
Il grès porcellanato trova impiego in molteplici settori di utilizzo: in interni ed esterni, per pavimenti e pareti, in ambienti residenziali ed industriali.

d.2 Tolleranze.

In una singola piastrella e/o tra diverse piastrelle sono ammesse differenze di tonalità che non pregiudichino l'effetto d'insieme del materiale.
Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e sono riportati in tab. C – Gruppo BI.a.I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

III.2 Materiali smaltati per pavimenti e rivestimenti

e) Maiolica.

e.1 Descrizione del prodotto.

Le piastrelle di maiolica sono prodotte con argille naturali contenenti ossidi di ferro ed una relativamente abbondante frazione carbonatica.
Il ciclo di produzione prevede la formatura per pressatura e la successiva bicottura (una prima cottura del supporto, "biscotto", e la successiva cottura del supporto sul quale è stato applicato lo smalto, "vetrato").
Queste piastrelle sono caratterizzate da un supporto poroso con una faccia piana, sempre ricoperta da uno smalto non trasparente che può essere colorato e/o decorato.
Nel caso in cui le piastrelle vengano decorate, è necessario sottoporre le stesse ad un ulteriore trattamento termico per il fissaggio dei decori ("terzo fuoco").
L’assorbimento d'acqua può variare dal 15 al 25% in peso.
Il colore del supporto della maiolica varia dal giallo avorio al rosato.
Ogni colore degli smalti e delle decorazioni può essere distinto da tonalità diverse.

e.2 Tolleranze.

Tra diverse piastrelle di tinta unita o decorate, sono ammesse differenze di tonalità che non pregiudichino l'effetto d'insieme del rivestimento in maniera determinante.
La stessa tolleranza è ammessa nelle singole piastrelle, ad eccezione di quelle a tinta unita.
Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e vengono riportati in tab. C – Gruppo BIII.
I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

f) Cottoforte.

f.1 Descrizione del prodotto.

Le piastrelle di cottoforte sono ottenute per pressatura di argille naturali con procedimenti includenti almeno due cotture (bicottura).
Come nel caso delle piastrelle di maiolica, anche per il cottoforte può essere prevista una ulteriore decorazione con successivo trattamento termico per il fissaggio dei decori ("terzo fuoco").
Questo tipo di piastrella è intermedio, sia come materie prime usate che come caratteristiche fisiche del supporto, fra la maiolica ed i prodotti greificati a supporto rosso.
L’assorbimento d'acqua può variare dal 7 al 15% in peso.
Le piastrelle sono sempre smaltate con smalto non trasparente e vengono impiegate prevalentemente per il rivestimento di pavimenti e pareti di ambienti interni.
Ogni colore degli smalti e delle decorazioni può essere distinto da tonalità diverse.

f.2 Tolleranze.

In una singola piastrella e/o tra diverse piastrelle di tinta unita o decorate di prima e di seconda scelta sono ammesse differenze di tonalità che non pregiudichino l'effetto di insieme in maniera determinante.
Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e sono riportati in tab. C – Gruppo BIIb, BIII.
I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

h) Monoporosa (rossa e chiara).

h.1 Descrizione del prodotto.

Le piastrelle in monoporosa rossa sono piastrelle smaltate, ottenute per pressatura di una miscela di argille ad alto tenore di ferro, contenenti carbonati, analoghe alle argille da maiolica e cottoforte; mentre per quel che riguarda le piastrelle in monoporosa chiara, esse sono costituite da una miscela di argille calcaree esenti da ferro.
Il ciclo di produzione prevede, in questo caso, un’unica fase di trattamento termico (da cui il termine "monocottura porosa" abbreviato in "monoporosa"), fase durante la quale viene effettuata la cottura sia del supporto sia dello strato di smalto applicato.
In alcuni casi, per le piastrelle per rivestimento di pareti, può essere prevista una ulteriore decorazione con successivo trattamento termico per il fissaggio dei decori ("terzo fuoco").
Si tratta di piastrelle con assorbimento d'acqua normalmente superiore al 10% in peso.
Il colore del supporto varia, per la monoporosa rossa, dal rosso scuro al bruno; mentre per quel che riguarda le piastrelle in monoporosa chiara, dal grigio chiaro al beige.
Stante la loro natura possono presentare delle variazioni di colorazione da piastrella a piastrella ed anche nell’ambito dello stesso pezzo.
Le piastrelle sono destinate a pavimentazioni di interni (in alternativa al cottoforte) e al rivestimento di pareti sempre di interni.

h.2 Tolleranze.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità,) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e sono riportati in tab. C – Gruppo BIII.
I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

j) Monocottura rossa.

j.1 Descrizione del prodotto.

Le piastrelle in monocottura rossa sono piastrelle smaltate, a supporto compatto, ottenute per pressatura di una miscela di argille non calcaree ad alto tenore di ferro con fondenti a base feldspatica. Con un’unica fase di trattamento termico viene effettuata la cottura sia del supporto sia dello strato di smalto.
L’assorbimento d'acqua può variare dal 2 al 10% in peso.
Il colore del supporto varia dal rosso scuro al bruno.
Le piastrelle sono utilizzate per pavimenti di interni e di esterni.

j.2 Tolleranze.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e sono riportati in tab. C – Gruppo BI, BII.
I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

k) Monocottura chiara.

k.1 Descrizione del prodotto.

Le piastrelle in monocottura chiara sono piastrelle smaltate, a supporto compatto, ottenute per pressatura di una miscela di argille a basso tenore di ferro, sabbie e fondenti a base feldspatica. Con un’unica fase di trattamento termico viene effettuata la cottura sia del supporto sia dello strato di smalto.
L’assorbimento d'acqua può variare dal 2 al 7% in peso.
Il colore del supporto varia dal grigio chiaro al beige.
Le piastrelle sono usate per pavimenti di interni e di esterni.

k.2 Tolleranze.

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e di aspetto, i valori delle tolleranze sono stabiliti in funzione dell'assorbimento d'acqua e della superficie della piastrella e sono riportati in tab. C – Gruppo BI, BII.
I materiali non conformi alle tolleranze indicate vengono venduti come sottoscelte.

i) Clinker.

i.1 Descrizione del prodotto.

(La descrizione è analoga a quanto indicato in precedenza per il materiale non smaltato).

i.2 Tolleranze.

(Le tolleranze sono analoghe a quanto indicato in precedenza per il materiale non smaltato).

l) Grès porcellanato.

l.1 Descrizione del prodotto.

(La descrizione è analoga a quanto indicato in precedenza per il materiale non smaltato).

l.2 Tolleranze.

(Le tolleranze sono analoghe a quanto indicato in precedenza per il materiale non smaltato).

IV

CONTROLLI

I controlli sui materiali vengono effettuati normalmente, al termine del ciclo produttivo, dai laboratori interni delle aziende.
I controlli di parte terza vengono affidati a laboratori esterni; ove richiesto, vengono affidati a laboratori accreditati.

f) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO

- Vetri e cristalli In lastre piane e vetri pressati per l'edilizia

Caratteristiche e tipi: I prodotti di vetro usati per l'edilizia si distinguono in:

a) Lastre di vetro trasparente o «vetro lucido tirato»

b) Lastre di vetro traslucido o «vetro greggio

c) Lastre di cristallo Float

d) Vetri pressati

e) Vetri speciali

Le loro caratteristiche sono le seguenti:

a) Vetro lucido tirato

Il vetro lucido è vetro ottenuto per tiratura meccanica, viene prodotto in vari spessori e presenta delle lievi ondulazioni su entrambe le facce. E' impiegato comunemente nella vetratura delle finestre.

TIPO Spessore mm. Peso Kg/m2 Dimensioni max. in cm.
Sottile o «Semplice» 2 + 0.2 ~ 5 60 x 180
Normale o «Semidoppio» 3 + 0.2 ~ 7.5 216 x 300
Forte o «Doppio» 4 + 0.2 ~ 9.5 244 x 300
Spesso o «Mezzo cristallo» 43= + 0.3 ~ 12 le dimensioni
55= + 0.3 ~ 13.75 usuali sono di
65= + 0.3 ~16.25 cm. 240 x 300 /396
Ultraforte 8 + 0.5 -
10 + 0.6 -
12 + 0.7 -

b) Vetro greggio

Il vetro greggio è ottenuto per laminatura e comunemente viene classificato come segue: 

Stampato Spess. mm. 4/6
Rigato Spess. mm. 4/6 - 8 - 10
Martellato Spess. mm. 4/6 - 8 - 10
Retinato Spess. mm. 4/6
Giardiniere Spesa. mm. 6/8 - (con rete metallica incorpor.)

Greggio colorato = Le dimensioni usuali sono:

cm. 150x330 e 180x330

quelle massime: cm. 150x440 e 180x440

c) Cristallo Float.

Cristallo Float

3 7,50 8 20
4 10 10 25
5 12,50 15 37,50
6 15 19 47,50

Il cristallo Float si differenzia dagli altri tipi di vetro per il sistema di fabbricazione che permette di ottenere una migliore planimetria.

Lo spessore varia da 3 a 20 mm.

Il cristallo Float è prodotto anche in vari colori trasparenti.

Misura massima fabbricabile: cm. 320x600.

d) Vetro pressato

Il vetro pressato viene così definito perché ottenuto per stampaggio a mezzo pressa e si distingue in semplice e a camera d'aria.

I vetri pressati sono in forma di mattoni, utilizzabili per pareti o per solai traslucidi.

e) Vetro speciale

1 - Vetro profilato a U

E' un vetro greggio profilato a forma di U, prodotto in barre di lunghezza standard di cm. 300 e 700. Può essere normale o armato con fili di ferro, incolore o colorato. Si usa per pareti o per coperture.

2 - Vetro isolante

E' un pannello costituito da 2 o più lastre di cristallo, saldate e distanziate, tra le quali è racchiusa aria disidratata che ha notevoli proprietà di isolamento termico e acustico.

3 - Temperato o Vetro di Sicurezza

E' un vetro che ha subito un trattamento termico che ne aumenta la resistenza agli urti e che, se rotto, non provoca tagli con i suoi pezzami.

4 - Stratificati

Gli stratificati sono costituiti da 2 o più lastre di cristallo incollate mediante l'interposizione di un foglio di «plastica speciale». Vengono impiegati per la soluzione di particolari problemi di isolamento acustico e di sicurezza allo sfondamento.

Art. 1 - Conclusione del contratto - Il contratto, se stipulato per iscritto, è definito quando sono rilasciate lettere di accettazione e di conferma, oppure doppi di commissione firmati senza riserve.

L'esecuzione dei contratti di vendita può essere sospesa nei casi di forza maggiore, compreso lo sciopero totale o parziale degli operai vetrai, mancanza di materie prime ecc.

Art. 2 - Clausole speciali - La clausola «salvo approvazione della Casa» è impegnativa per il compratore per il solo tempo necessario al venditore per rispondere a giro di posta.

I prezzi e le condizioni di listino sono impegnativi quando le ordinazioni sono state date e accettate con riferimento al listino stesso e si intendono sempre per merce di qualità mercantile, cioè vetro senza difetti notevoli.

Tutte le lavorazioni e le pose in opera per conto terzi saranno eseguite ad intero rischio e pericolo dei committenti. Il fornitore non risponde di eventuali rotture o danni.

Art. 3 - Modo di misurazione - La superficie di forma non rettangolare o quadrata si calcola tenendo conto della misura dei lati del rettangolo o del quadrato circoscritto. Nella determinazione della superficie, la lunghezza dei lati viene considerata in multipli di cm. 4. Le misure non multiple di 4 vengono conteggiate al multiplo di 4 immediatamente superiore.

Nel caso specifico delle barre di vetro profilato ad U, le lunghezze, anche se ordinate in misura fissa, vengono conteggiate secondo il multiplo di cm. 25.

Art. 4 - Consegna - I materiali di vetro per l'edilizia sono consegnati al magazzino del venditore, franchi di ogni spesa, nudi; se imballati, le spese inerenti sono a carico del compratore.

Se la merce è consegnata in opera, salvo pattuizioni diverse, il prezzo contrattato è comprensivo di spese di taglio, dello spreco, del trasporto, della manovalanza, della posa in opera, del mastice necessario e dei rischi di rottura.

Per le forniture nelle quali si rende necessario eseguire le consegne a varie riprese, verrà calcolato un aumento corrispondente ai maggiori oneri sostenuti.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Uscita la merce dallo stabilimento, non si garantiscono nè mancanze nè rotture.

La posa in opera dei vetri di copertura, salvo diversa pattuizione, è fatta con semplice mastice rosso o bianco, di buona qualità, senza protezione o manto impermeabilizzante. Il fornitore non è responsabile di eventuali deterioramenti delle stuccature e conseguenti infiltrazioni.

Art. 5 - Tolleranze

Tolleranze di qualità

Vetri tirati: sono ammesse leggere ondulazioni planimetriche e qualche leggero difetto di pasta.

Cristalli Float: la planimetria deve essere quasi perfetta e i difetti di pasta, se esistenti, devono essere insignificanti.

Tolleranze di lavorazione (taglio e molatura)

Le dimensioni delle lastre finite si intendono con una tolleranza che varia a secondo delle dimensioni e dello spessore, e precisamente, per il minimo spessore, + 2 mm. e per il massimo, + 5 mm.

Art. 6 - Pagamento - Il regolamento dovrà essere fatto presso il domicilio del venditore nei limiti di tempo convenuti. In mancanza di rimessa del regolamento il rivenditore, previo avviso, si riserva di emettere tratta a vista. Oltrepassati i termini per il pagamento decorrerà a favore del venditore una penale di tre punti superiore al tasso ufficiale della Banca d'Italia.

Cap. 16) - Prodotti delle industrie chimiche

a) Fertilizzanti (concimi ammendanti e correttivi)

Art. 1 - Forma del contratto - le contrattazioni avvengono di regola verbalmente e con indicazione di tutte le condizioni del contratto.

Per le consegne a termine può essere usata la conferma scritta dei venditore al compratore.

Le contrattazioni, di solito, si fanno per quantitativi o per stagioni di conciliazione.

Art. 2 - Clausole speciali - Può ricorrere nei contratti tra fornitore e rivenditore una clausola diretta a stabilire che la merce oggetto del contratto è destinata al consumo nella località o nella zona ove risiede il compratore, o nella zona fissata dal venditore.

Art. 3 - Unità di base di contrattazione - I fertilizzanti si contrattano a quintale.

Art. 4 - Campione e analisi - Il compratore che effettui un campionamento e lo abbia fatto analizzare da un laboratorio riconosciuto, riscontrando una deficienza, trasmette al venditore il certificato e chiede l'analisi in contraddittorio, trattenendo a disposizione dal 3 al 5% del prodotto contestato per tale campionamento.

Art. 5 - Imballaggio - I fertilizzanti sono venduti:

  • quelli solidi in sacchi di carta o di plastica, di peso uniforme e conipresi ne, prezzo, oppure sfusi;
  • quelli liquidi, sempre sfusi e consegnati generalmente in cisterna.

Art. 6 - Consegna - Le consegne si intendono franco magazzino rivenditore, salvo patto contrario. Sovente il compratore si accorcia col venditore per avere il franco destino.

Art. 7 - Tolleranza - Il venditore garantisce sempre al compratore il titolo indicante il contenuto di materie utili, con le seguenti tolleranze: non più di mezza unità di ossido di potassio per i concimi potassici.

Sui concimi complessi e composti non esiste tolleranza.

In caso di deficienza del titolo oltre i limiti di tolleranza, il venditore è tenuto a corrispondere al compratore un indennizzo calcolato sul costo medio delle unità fertilizzanti mancanti.

Se dall'analisi dovesse risultare un titolo inferiore al minimo il compratore ha diritto di rifiutare la merce e di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 8 Pagamento - Per i fertilizzanti suole essere effettuato a 30, 60 giorni data consegna: in caso di pagamento anticipato è d'uso corrispondere uno sconto cassa da convenirsi.

Art. 9 - Obblighi di garanzia del venditore - Fa fede il peso dichiarato in partenza. Il compratore può, a proprie spese, chiedere che tale peso sia verificato dal responsabile del trasporto.

Il venditore, però, è sempre responsabile sia del peso del prodotto venduto che dell'integrità dei sacchi sigillati, avuto riguardo a quanto dichiarato sull'involucro.

Qualora il fertilizzante solido risulti «impaccato» l'eventuale denuncia alla ditta fornitrice deve essere fatta dal compratore entro il giorno successivo a quello dello scarico del prodotto. Il prodotto si intende «impaccato» quando l'intera merce contenuta nel sacco è glomerata in un blocco omogeneo, per cui, per renderla sciolta, non è sufficiente il semplice scuotimento del sacco, ma è necessario il trattamento con un attrezzo atto a riportarla allo stato originale.

Art. 10 - Fertilizzanti di origine aziendale - Comprendono i letami e i liquami, che possono essere contrattati anche a volume e non solo a peso.

Il prezzo è generalmente concordato tra le parti dopo che il compratore ha constatato le caratteristiche qualitative del prodotto (stato di maturazione, concentrazione, etc.).

Vengono sempre venduti franco partenza: la spesa di trasporto e quella eventuale di spandimento possono essere oggetto dì contrattazione.

Art. 11 - Mediazione - Per la tariffa di mediazione si vedano i valori riportati nella tabella in appendice e le avvertenze relative.

b) Fitofarmaci agricoli

Art. 1 - Forma del contratto - Le contrattazioni avvengono di regola verbalmente e con indicazione di tutte le condizioni del contratto.

Per le consegne a termine può essere usata la conferma scritta del venditore al compratore. Le contrattazioni, di solito, si fanno per quantitativi.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - I fitofarmaci si contrattano a chilogrammi o litro e loro multipli e sottomultipli.

Art. 3 - Imballaggio - I fitofarmaci sono venduti:

  • quelli solidi, in imballaggi di plastica o carta, ma comunque di materiali sempre idonei a salvaguardare l'integrità chimico-fisica dei prodotto;
  • quelli liquidi, in imballaggi di vetro, plastica o metallo, idonei come sopra specificato.

Art. 4 - Consegna - Di norma, e salvo patto contrario, la merce viene acquistata franco magazzino rivenditore.

Art. 5 - Pagamento - Per i fitofarmaci, il pagamento normalmente è dilazionato da uno a quattro mesi, salvo per le vendite anticipate, nel qual caso può avere maggiori dilazioni.

Art. 6 - Obblighi di garanzia del venditore - Fanno fede il peso e la composizione dichiarati in etichetta.

Qualora sia riscontrata una deficienza in uno o nell'altro caso, il venditore si obbliga alla sostituzione delle confezioni non conformi.

c) Saponi, glicerina e profumeria

Profumi e cosmetici

Art. 1 - Pagamento - Il pagamento, nei rapporti tra commercianti ed industriali del settore, avviene per consuetudine a 30, 60 ed anche più giorni, oppure a vista, previo sconto cassa.

d) Prodotti farmaceutici

Prodotti chimico-farmaceutici

Art. 1 - Forma del contratto - Si è soliti stipularlo sia verbalmente chc per iscritto.

Art. 2 - Clausole speciali - Il prezzo di determinate merci viene talvolta stipulato, tra acquirente e industrie produttrici, con la clausola dell'«aumentando aumentare, diminuendo diminuire» in relazione alle variazioni del prezzo del mercato.

Art. 3 - Unità di base di contrattazione - Le unità di base di contrattazione per i prodotti chimici sono il grammo, il chilogrammo, il quintale o il litro, suoi multipli e sottomultipli.

Art. 4 - Imballaggio - L'imballaggio usuale per i prodotti chimici solidi è il fusto o il sacco. I prodotti in sacco o in fusto per lo più sono contrattati «peso netto». I fusti sono a volte a rendere, a volte a perdere, nel qual caso il valore è incluso nel prezzo, salvo espliciti accordi contrari.

E' anche adoperato il vagone serbatoio che è usualmente fornito dal venditore; per l'impiego del vagone il compratore del prodotto paga usualmente un nolo giornaliero, convenuto all'atto del contratto, per il periodo che corre dal giorno dell'uscita dallo stabilimento o deposito speditore a quello del rientro in esso.

Salvo espresso patto in contrario, i recipienti e gli imballaggi restano di proprietà del compratore.

In caso di imballo a rendere, la resa è franco stabilimento fornitore, salvo patto contrario.

Art. 5 - Consegna - Nel caso di consegna a domicilio, le spese di trasporto relative sono a carico del venditore, salvo patto contrario.

Le vendite fuori piazza comportano la consegna franco stazione partenza o destino, quando la merce sia spedita per ferrovia. E' anche usata la consegna franco magazzino venditore.

Nelle vendite fuori piazza la spedizione, quando è stata pattuita «pronta», è usualmente effettuata entro una settimana dall'arrivo dell'ordinazione.

La merce è normalmente accompagnata da una distinta dei singoli colli, se sono più di uno.

Art. 6 - Cali e tolleranze -In genere non si ammettono cali, ad eccezione di alcuni particolari prodotti farmaceutici. spediti umidi o non completamente essiccati, o di altri articoli di provenienza esotica (tamarindo, cannella, poligala, senna, ecc.). Le eventuali diminuzioni di peso sono a carico del venditore.

Le tolleranze sul titolo sono previste dalle singole disposizioni, esclusi prodotti iscritti nella Farmacopea Ufficiale ed i reagenti.

Ove il prodotto non sia iscritto alla Farmacopea Ufficiale, è facoltà del compratore richiedere il certificato d'analisi.

Art. 7 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce - Le spese di trasporto e facchinaggio nelle vendite su piazza sono a carico del venditore; nelle vendite fuori piazza a carico del compratore.

La spesa di riconoscimento dei peso è a carico del compratore, ove sia da lui richiesta. Tale verifica si fa all'atto della consegna.

Le avarie non dipendenti da difetto del prodotto, o da colpa grave del venditore, sono a carico del destinatario.

Se si tratta di partite composte di più colli, all'effetto del controllo della qualità, il campione deve essere prelevato da circa il 10% dei colli. Le contestazioni relative debbono essere fatte entro otto giorni dalla consegna, e, nel caso di vizi occulti, dalla scoperta dei medesimi.

Specialità medicinali

Art. 1 - Unità di base di contrattazione - La base di contrattazione è l'unità (scatola,fiacone ecc.) oppure la dozzina, la grossa o la cassa originale.

Art. 2 - Consegna - E' abbastanza frequente nel campo delle specialità medicinali, come in quello dei prodotti chimico-farmaceutici, la consegna ripartita.

Art. 3 - Pagamento - Il termine di pagamento osservato dai grossisti nei confronti delle industrie produttrici è di 30 giorni dal ricevimento della merce.

Nel campo delle specialità medicinali l'esistenza di altri usi non è riscontrabile, essendo ogni aspetto disciplinato dalle norme di legge.

e) Colori e vernici

Non sono stati accertati usi.

f) Gommo - resine

Art. 1 - Caratteristiche - La denominazione di gomma arabica non è sufficiente per determinare la qualità di una gomma: principale requisito della gomma arabica è quello di sciogliersi completamente in acqua fredda.

La gomma arabica è detta in «sorte» quando è venduta così come è raccolta, mista ad impurità, in grani grossi (boccoli), minuti e minutissimi.

Le impurità consistono in legni, pagliuzze, semi, pietruzze, sabbia.

Le gomme arabiche in commercio sono distinte in:

a) gomma naturale in sorte;

b) gomma pulita (nettoyée) o gomma senza pagliuzze (depaillée);

c) gomma bianca friabile.

Art. 2 - Peso - Il peso della gomma arabica è quello di imbarco, tara 2 kg. per doppio sacco.

Le eventuali differenze, oltre l'doti, sono rimborsate dal venditore.

Art. 3 - Tolleranza - Per le gomme arabiche è ammessa una tolleranza dal 3 al 5% di impurità e polvere (gomma polverizzata, terra, sabbia).

Art. 4 - Reclami - Le gomme lacche provenienti direttamente dall'origine non possono essere rifiutate se giungono «ammassate». Possono essere rifiutate se, provenienti da paesi non di origine, arrivano in tale condizione.

Art. 5 - Gomme insolubili nazionali - Le gomme insolubili nazionali di ciliegio e di frutti sono contrattate su campione.

g) Materie plastiche

Art. 1 - Vendita e commercio delle materie prime e semilavorati - Le materie plastiche sono fornite dalle società produttrici normalmente in sacchi di politene da 25 Kg. (27) se società italiane, da 20 o da 25 Kg. se ditte dei Paesi dell'Europa.

Pur essendo generalmente usato come contenitore il sacco di politene, in alternativa viene usato il sacco di carta, rivestito con una lamina di alluminio all'interno.

Per grandi quantitativi destinati a grandi consumatori, la consegna può avvenire a mezzo autosilos.

I semilavorati generalmente sono posti in vendita sotto forma di lastre, barre, tondi e tubi. Possono esservi anche altre forme.

La vendita di detti manufatti è fatta a peso.

Art. 2 - Vendite dei pezzi finiti - La vendita dei tubi può essere fatta` sia a peso che a metro e anche alcuni manufatti di caratteristiche correnti possono venire commerciati a peso.

La vendita dei vari prodotti finiti costruiti in resine sintetiche viene fatta generalmente a pezzo.

h) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone

-Carbone coke

Vigono gli usi accertati per il carbone fossile.

La differenza tra i due carboni si ha relativamente alle tolleranze sull'umidità del coke, per la quale sono ammesse le seguenti percentuali:

a) per il coke da gas:

per la pezzatura grossa, oltre gli 80 mm. 8%
per le pezzature comprese fra i 10 e gli 80 mm. 10%
per il minuto fra i 5 e i 10 mm. 12%
per il polverino fra 0 e 5 mm. 15%

b) per il coke metallurgico

per la pezzatura oltre i 40 mm. 6%
per la pezzatura da 10 a 40 mm. 10%
per la pezzatura da 0 a 10 mm. 14%

Le stesse tolleranze si applicano nelle compravendite di coke metallurgico di produzione nazionale.

I bollettini di analisi della cokeria fanno fede quanto al contenuto di umidità, salvo preventiva richiesta di apposita analisi da eseguirsi in contraddittorio in partenza.

Qualora si superino i limiti di tolleranza il compratore non può rifiutare la merce ma lia diritto ad un congruo bonifico che compensi la maggior umidità, sempre che la maggiore umidità non risulti compensata da un maggior peso.

Benzina, petrolio e il combustibili

Art. 1 - Forma del contratto - Le contrattazioni si svolgono mediante l'offerta dei prodotti, fatta per corrispondenza o verbalmente a mezzo del personale del venditore.

Gli impegni scritti si usano per quantitativi di una certa importanza; negli altri casi è adoperato il sistema del doppio di commissione.

Per quanto riguarda la benzina ed il gasolio, i rivenditori concessionari di pompe delle Società petrolifere debbono vendere soltanto il prodotto delle Società stesse.

I rivenditori che abbiano pompe indipendenti non hanno impegni di sorta.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - L'unità di misura per l'olio combustibile è usualmente il Kg; per tutti gli altri carburanti e combustibili è il mc o il litro. Per i carburanti auto l'unità di misura è usualmente il litro. Ai concessionari di pompe i carburanti vengono forniti a volume.

Art. 3 - Imballaggio - Tutto il materiale è fornito in genere dal venditore.

La benzina ed il gasolio sfusi sono consegnati in vagoni cisterna, autocisterne ed autobotti dalle Società distributrici; solo eccezionalmente la consegna può avvenire in fusti.

La consegna in fusti di lamiera nera zingata di ferro a rendere, ed anche in stagnoni a rendere, per i quali è costituito un deposito cauzionale, è invece praticata, per uso, dai rivenditori e per essa viene corrisposto quale compenso una cifra stabilita dal CIP e/o CIP.

L'obbligo delle rese ha decorrenza di giorni 30.

Art. 4 - Consegna - La consegna della benzina, dei petroli e degli olii combustibili in genere, per uso industriale e per riscaldamento, viene effettuata con mezzi del venditore franco domicilio del cliente, per caduta entro i limiti della portata del mezzo. Altri sistemi o servizi sono da considerarsi eccezionali.

Le consegne pronte su piazza vengono effettuate generalmente il giorno stesso della ordinazione o nel giorno seguente; quelle fuori piazza sono generalmente effettuate il giorno seguente o in quelli immediatamente successivi al giorno della ordinazione.

Art. 5 - Consegna ripartita - Le grandi aziende, i rivenditori e le Amministrazioni pubbliche adottano la clausola delle consegne ripartite a loro richiesta. Tale richiesta deve essere espressa preventivamente ed eseguita nel termine di due giorni.

Art. 6 - Tolleranza - In genere non sono riconosciuti cali o tolleranze. Per i trasporti di prodotti petroliferi a mezzo vagone o autocisterna si ammette un calo che si aggira sul 2 per mille, mentre per gli oli combustibili è ammesso un calo della%.

Per i trasporti ferroviari si fa riferimento alle norme delle Ferrovie dello Stato.

Art. 7 - Spedizione trasporto ed assicurazione della merce - Gli oneri e i rischi relativi al trasporto sono a carico del committente, anche per le vendite franco destino, salvo rivalsa sul vettore.

Art. 8 - Verifica della merce - Le verifiche, per la qualità e la quantità, sono effettuate all'atto della consegna presso il deposito del venditore.

Alle verifiche si procede per eccezione e so o se sono richieste dal compratore, poiché la vendita avviene normalmente secondo la denominazione dei tipi e la marcatura originale dei pesi e della capacità dei recipienti. Per le consegne in autobotti chilolitriche i venditori fanno obbligo acquirente di accertare le altezze dei liquidi visibili nelle apposite spie e la integrità dei piombi.

Per le consegne effettuate con autobotti munite di misuratore volumetrico fa fede il quantitativo espresso dall'apparecchio stesso, che il compratore deve verificare.

Se la vendita attraverso contatore volumetrico viene effettuata a peso, deve essere chiaramente indicato sul documento di consegna il peso specifico della merce.

Del peso fa fede il certificato di provenienza e/o la bolla di accompagnamento anche per le consegne effettuate a mezzo autocisterna.

La consegna della merce è provata dalla reversale ferroviaria oppure da speciali buoni di consegna o ricevute, firmati dal compratore, od anche dalla firma apposta sul certificato di provenienza e/o bolla di accompagnamento.

In generale le Amministrazioni pubbliche e le grandi ditte verificano dati fisico-chimici a mezzo dei propri gabinetti di analisi, di quello delle FF.SS. o del Laboratorio della Dogana.

Art. 9 - Pagamento - Il pagamento avviene per contanti alla consegna; dilazioni possono essere praticate alle utenze varie con accordo fra le parti. In tal caso il prezzo globale è comprensivo degli oneri finanziari incidenti.

Oli e grassi minerali lubrificanti

Art. 1 - Forma del contratto -Le contrattazioni si svolgono mediante l'offerta dei prodotti, fatta per corrispondenza o verbalmente a mezzo del personale M venditore.

Gli impegni scritti si usano per quantitativi di una certa importanza; negli altri casi è adoperato il sistema del doppio di commissione.

Nelle contrattazioni fra le ditte importatrici produttrici o distributrici ed i rivenditori, le vendite sono spesso concluse ad annata per usufruire degli abbuoni contrattuali, ma tale periodo annuale non ha una data fissa di inizio.

Art. 2 - Unità di base di contrattazione - L'unità di misura è generalmente il kg. per latte da 17 kg. in su e per barili; si è affermato però, sul mercato, anche la contrattazione a litro; il 1/2 litro e il litro per le lattine di olio contenuto fino a 5 litri destinato all'immediato consumo da parte degli automobilisti, distinte nelle varie gradazioni mediante apposite sigle.Le lattine sono poste in cartoni o casse originali.

Art. 3 - Imballaggio - In genere il materiale è fornito per intero dal venditore avendo quasi tutte le ditte adottato un sistema «a perdere».

Art. 4 - Consegna - Le ditte consegnano gli olii su piazza, a mezzo ferrovia franco stazione del compratore o con automezzo franco domicilio o a mezzo corriere.

Le consegne pronte, se su piazza, sono effettuate generalmente entro il giorno successivo all'ordinazione; se fuori sono pure effettuate, o iniziate, nel giorno successivo.

Art. 5 - Consegna ripartita - Le grandi aziende, i rivenditori e le Amministrazioni pubbliche usano la clausola delle consegne ripartite a loro richiesta.

Art. 6 - Tolleranza - In genere non sono riconosciuti cali o tolleranze .

Per i trasporti ferroviari si fa riferimento alle norme delle Ferrovie dello Stato.

Art. 7 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce -Nelle vendite franco destino, per gli olii ed i grassi lubrificanti in genere, il trasporto è a carico delle ditte venditrici. E' a carico del compratore se egli ritira la merce giunta da fuori piazza, franco stazione o franco recapito corriere.

Le avarie fino alla consegna sono sopportate dalle ditte venditrici, ad eccezione del trasporto per ferrovia, in cui la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, salvo rivalsa sul vettore.

Art. 8 - Verifica della merce - Le verifiche debbono essere effettuate alleato della consegna oppure alla stazione di arrivo, per la qualità e la quantità.

Alle verifiche si procede per eccezione e solo se sono richieste dal compratore, poiché la merce è venduta normalmente secondo le denominazioni dei tipi e la marcatura originale dei pesi o della capacità dei recipienti. Del peso la fede il certificato di provenienza e/o bolla di accompagnamento.

La consegna è provata dalla reversale ferroviaria oppure da speciali buoni di consegna o ricevute, firmati dal compratore, o da firma apposta sul certificati di provenienza e/o bolla di accompagnamento.

In genere, solo le Amministrazioni pubbliche o le grandi ditte verificano i dati fisico-chimici a mezzo di propri gabinetti di analisi o di quello delle Ferrovie dello Stato o della Dogana.

Art. 9 - Pagamento - Il pagamento avviene generalmente entro 30 giorni; solo eccezionalmente viene superato tale limite. Per il pagamento in contanti, entro 10 giorni, le Aziende sonarono concedere uno sconto del 2%.

i) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

Per il gas liquido e il kerosene (petrolio agevolato da riscaldamento) le consegne avvengono in recipienti di misure diverse.

Per il kerosene è consuetudine che la vendita avvenga a litri.

I recipienti sono di proprietà del venditore e si intendono sempre a rendere: quelli contenenti il kerosene, inoltre, sono in ogni caso cauzionati.

Sia per il kerosene che per il gas liquido le consegne sono effettuate al domicilio del cliente, al piano terra.

Consegne diverse sono considerate eccezionali e, quindi, gravate di un maggiore corrispettivo.

Cap. 17) - Prodotti delle industrie della gomma elastica

Non sono stati accertati usi.

Cap. 18) - Prodotti di industrie varie

Non sono stati accertati usi.

Note al TITOLO V

1 - Se l'animale, destinato al macello. già prima della conclusione della compravendita era affetto da una malattia. per cui le leggi e i regolamenti sanitari e di polizia veterinaria vietano l'uso alimentare delle sue carni, il contratto è nullo per mancanza di oggetto secondo le norme del Codice Civile (Art. 1418, 1325, 1346). Si vedano il testo unico delle leggi sanitarie pubblicate con R.D. 27-7-1934. n. 1265, e successive modificazioni, il regolamento speciale di polizia veterinaria e il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20-12-1928, n. 3298.

2 - Art. 21 del R.D. 20 Dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni: «Le carni di cui l'odore e il sapore risultano modificati dalla somministrazione di certi medicamenti, dal genere dell'alimentazione (fieno greco, pannelli rancidi, residui industriali} o da altre cause (ittero non infettivo, rottura della vescica, elmintiasi dei vitelli ecc.) sono pure vendute nella bassa macelleria sempre che il veterinario ricorrendo, ove occorra. alla prova della cottura - possa accertarsi che l'alterazione non è tale da renderle inadatte al consumo».

3 - L'animale viene provato in stalla o legato all'esterno ad un palo in modo che possa fare almeno tre passi, a seconda che la referta abbia precisato che il soggetto cozza nella stalla oppure all'aperto. A richiesta di una delle due parti la prova si fa nella stalla di un terzo con le stesse modalità. Assistono alla prova i testimoni. La prova consiste nelle seguenti operazioni: una ragazza d. 12-15 anni od un ragazzo della stessa età a seconda della referta, porta da mangiare all'animale coi modi soliti, poi viene giù dalla posta, prende una corda, risale e tenta di avvolgerla alla base delle corna, poi scende dalla posta e ritornando all'animale gli toglie la corda. se la prova è fatta all'aperto, consiste nel far avvicinare la bestia dal ragazzo o dalla ragazza e nel far loro legare e togliere la corda dalle corna, oppure accennare per tre volte di avvolgere le corna Se durante tali operazioni l'animale fa atto di cozzare, la prova si considera positiva.

4 - Si ritiene raggiunta la prova con la presentazione di un certificato del veterinario che ha constatato l'accesso epilettico, oppure con la testimonianza di tre persone degne di fede attestanti che l'animale è caduto a terra manifestando pelo ispido, schiuma alla bocca, rivolgimento degli occhi, tremolio del corpo e che rialzatosi in piedi, è rimasto stordito per qualche tempo.

5 - Cfr., tra le disposizioni di legge al riguardo, gli artt. 1490, 1491, 1492, 1493. 1494, 1495, 1496 del C.C.

6 - Il ticchio d'appoggio si ha quando il cavallo si attacca con i denti alla mangiatoia, alla rastrelliera e all'anello, Si riconosce facilmente perché i denti dell'animale appaiono logorati. Si ha il ticchio volante quando il cavallo effettua contrazioni con il ventre che corrispondono ad un risucchio o aspirazione: in tal modo la bestia si gonfia e si riempie d'aria. Il vizio dell'orso, infine, è un ondeggiamento a destra e a sinistra cui l'animale si abbandona seguendo l'appoggio dell'arto corrispondente.

7 - L'uso locale determina i vizi redibitori rispetto ai cavalli sostanzialmente come li determina il Cod. Civile estense del 1852 all'articolo 1545.

8 - L'uso relativo alla esclusione della garanzia per la sanità non può riguardare il caso di compravendita di maiali per allevamento, che risultassero affetti da malattia infettiva, e perciò fossero soggetti alle misure di polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320), in quanto la compravendita stessa devesi ritenere nulla perché avente per oggetto cose fuori commercio per ragioni di pubblico interesse.

9 - Ovini: si tratta di un settore che, per la provincia di Modena, è da considerarsi in progressiva contrazione, dati anche i mutamenti che si sono verificati. nel territorio di montagna, sia per ciò che riguarda la composizione della popolazione, sia per le attività economiche. Si è ritenuto, tuttavia, di mantenere nella Raccolta il testo degli usi relativi poiché, anche per le pur scarse contrattazioni che ancora avvengono, gli usi in materia sono tuttora osservati.

10 - L'uso relativo alla esclusione della garanzia per la sanità può riguardare il caso di compravendita di pollame,che risultasse affetto da malattia infettiva (colera,peste aviaria,difterite aviaria) e perciò fosse soggetto alle misure di Polizia Veterinaria previste dal D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 e dal D.M. 24 gennaio 1933,in quanto la compravendita stessa devesi ritenere nulla perché avente per oggetto cose fuori commercio per ragioni di pubblico interesse.

11 - Categoria A o «uova fresche». Non devono essere state pulite con procedimento umido ne secco, ne aver subito alcun trattamento di conservazione e refrigerazione. A questa categoria di uova può essere aggiunta una fascetta riportante la scritta Extra .Tale fascetta deve, comunque, essere rotta ed eliminata al più tardi il settimo giorno successivo a quello dell'imballaggio. Categoria B o «uova di seconda qualità o conservate si dividono in :

  • a) uova non refrigerate ne conservate.
  • b) uova refrigerate (a temperatura inferiore a + 8°C) .
  • c) uova conservate (in una miscela gassosa a composizione diversa da quella dell'atmosfera o sottoposte ad altro trattamento di conservazione).

Categoria C "uova declassate destinate all'industria alimentare".

Le uova delle categorie A e B sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

  • Categoria 170 g e più.
  • Categoria 2 da meno di 70 9 a 65 g
  • Categoria 3 da meno di 65 9 a 60 g
  • Categoria 4 da meno di 60 g a 55 g
  • Categoria 5 da meno di 55 9 a 50 g
  • Categoria 6 da meno di 50 9 a 45 g
  • Categoria 7 meno di 45 g.

12 - In qualche zona, per il latte destinato alla trasformazione, il pagamento avviene attraverso un acconto entro agosto commisurato sul presunto valore del latte consegnato, un altro acconto alla fine dell'anno ed il saldo entro il primo semestre dell'anno dopo.

13 - É noto che interventi di concimi azotati pregiudicano la durata dell'impianto del medicaio mentre nei prati naturali (asciutti o irrigati) provocano lo scompenso del rapporto tra leguminose e graminacee.

14 - Tale uso, peraltro, non risulta esteso, bensì contestato per la vendita di piante destinate a vigneti e frutteti specializzati.

15 - Si reputa opportuno, per facilitare la ricerca di chi consulti la presente raccolta di usi, riportare in questa sede la tabella delle tare di altri generi abbastanza richiesti nella provincia

Acquaragia Tara per merce in latte
Acquaragia Tara reale in fusti di ferro
Allume di rocca Tara reale in barili o in sacchi
Amidi e amidone Tara per merce in sacchi
Bicarbonato di soda e di potassa Tara reale in sacchi carta
Citrato effervescente Tara reale, imballo gratis se in latte da 20-10-5-2 ½ Kg
Cannella Ceylon in fardi Tara Kg. 1,200 per fardo
Cannella brisèe in sacchetti Tara Kg. 0,5 per sacchetto
Fecole Tara per merce in sacchi
Garofani (chiodi) in fardi:  
- da Zanzibar Tara Kg. 3 per fardo
- da Madagascar Tara Kg. 1 per fardo
Glucosio in barili Tara scritta
Glucosio in casse di 2 latte Tara reale legno, per merce la latta
Gomme arabiche Tara Kg. 2 per doppio sacco
Mandorle, nocelle Tara per merce in sacchi da Kg. 100 per sacco
Mandorle in cartoni da Kg. 12,500 Tara reale (peso netto)
Miele Tara per merce in latte
Pepe nero e bianco Tara Kg. I in sacchi semplici
  Tara Kg. 2 in sacchi doppi
Pinoli mondi Tara per merce, in sacchi
  Tara reale in casse o cellophane di diverso peso
Solfato di ferro Tara per merce, in sacchi
Solfato di soda Tara per merce, in sacchi
Solfato rame Tara lordo per netto - imballaggio fatturato a parte
Solfato di magnesio Tara per merce, in sacchi carta
Sultanina Tara d'origine in casse o cartoni di Kg. 14 netti, imballaggio gratis
Tamarindo pasta in barili Tara 10% se acquistato in Europa
Tamarindo Madras in fardi Tara per merce
Tamarindo Madras in fardi Tara reale se acquistato all'origine

16 - Per quanto sia ancora in vigore il R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298, di fatto nel territorio della provincia non esistono più spacci per la vendita di carni di bassa macelleria.

17 - In conseguenza dell'emanazione dei D.P.R. 15-7-1983, si vanno delineando le seguenti denominazioni:

  • formaggio di testa, per la produzione da gennaio a giugno;
  • formaggio di centro-coda, per la produzioni da luglio a dicembre.

Ulteriori suddivisioni possono intervenire nel periodo di testa, fra produzione invernale da gennaio a marzo) e maggenga (da aprile a giugno); nel periodo di centro-coda, fra centro da settembre) e tardivo (da ottobre a dicembre).

18 - Il calo naturale di partite complete di formaggio Parmigiano-Regano (grana), tenuto a regola d'arte, durante il primo anno di stagionatura si aggira intorno al 6-8%. Durante il secondo anno è dal 3 al 5% e nel terzo anno di circa il 2-1 ½ %. quanto sopra si intende per partite scelte, dato che il mezzano e lo scarto hanno un calo superiore.

19 - Le voci «arzente» e «brandy» vengono qui usate in sostituzione della parola cognac.

20 - Consta che numerose ditte lo forniscono gratis.

21 - Tutti i pesi sottoindicati si riferiscono a pezzi di legno in cui siano comprese tanto la zona periferica quanto quella centrale del tronco, ossia, per legni differenziati, comprendenti alburno e durame.

22 - I pesi citati si riferiscono a piante cresciute in Italia.

23 - Legni particolarmente resinosi possono anche superare di molto i pesi indicati.

24 - Per quanto riguarda le carte e i cartoni destinati al contatto diretto con gli alimenti valgono le norme contenute nel D.M. 21-3-1973 pubblicato sulla G.U. n. 104 del 20 aprile 1973, e al quale si rinvia.

25 - Nella provincia di Modena, per il titolo legale si usa il carato e non il millesimo. L'oro, inoltre, viene di solito venduto a 18 carati.

26 - Abbreviazione internazionale: «ct».

27 - Il sacco di carta, pur essendo ancora usato, è in via di estinzione.

Titolo VI: Credito, assicurazioni, borse valori

Cap. 1) - Usi bancari

1. - Operazioni di credito documentario (art. 1527, 1530 cod. civ.).

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documen­tario, si attengono, ai sensi degli art. 1527 e 1530 cod. civ., alle «norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

2.- Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 cod. civ.).

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei docu­menti indicati dall'art. 1527 del Codice civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

3. - Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2' cod. civ.).

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Isti­tuto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depo­sitante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o rimborsi dei titoli estratti. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzio­ni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

4. - Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore

Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l'ammi­nistrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da par­te dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

5. - Termine per l'esercizio del diritto di opzione

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministra­zione, il termine ultimo entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzio­ne delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

6. - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l' estinzione dell'effetto in scadenza.

7. - Fondi (o somme) a disposizione Significato bancario.

Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stan­no ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

8. - Accredito in conto «salvo buon fine».

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere dispo­nibili l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di man­cato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'articolo 1829 del cod. civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

9. - Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (art. 1856 cod. Civ.).

Gli incarichi di qualsiasi natura che gli Istituti ed Aziende di Credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

10. - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 cod. civ.).

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 del cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni dalla ricezione delle richieste oltre il quale l'Istituto o Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Cap. 2) - Usi delle assicurazioni

Non sono stati accertati usi.

Cap. 3) - Usi delle borse valori

Non sono stati accertati usi

Titolo VII: Altri usi

Cap. 1) - Prestazioni varie d'opera e di servizi

a) Lavanderie, stirerie, tintorie di abiti e biancheria

Rapporti con privati

Art. 1 - Ordinazione - Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiedere la verifica alla ditta e deve dare le esatte disposizioni per la lavorazione: la tintolavanderia è tenuta ad osservare l’indicazione dell’etichetta ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitore ciò deve essere fatto presente al cliente, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente dovrà assumersi. (Le parti in corsivo debbono intendersi quali usi contrattuali).

La ditta ricevente rilascia al committente una ricevuta la quale costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata.

Nelle commissioni di lavatura biancheria, il committente unisce al contenitore la nota dei capi consegnati o l'indicazione del peso.

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla ditta la biancheria e gli indumenti di particolare valore.

Art. 2 - Prezzo - Il prezzo della lavorazione, salvo casi particolari concor­dati al momento del ritiro dei capi, è stabilito sulla base della tabella esposta al pubblico nell'esercizio.

Eventuali contestazioni, che potrebbero nascere per la mancata esposi­zione della tabella al pubblico nell'esercizio, vengono risolte applicando al capo lavorato il prezzo stabilito dalle tariffe minime concordate unitaria-mente a livello locale dalle organizzazioni di categoria.

Art. 3 - Tintura a campione - Nelle commissioni di tintura secondo campione, la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore deside­rato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% del prezzo origina­riamente pattuito.

Art. 4 - Ritiro dei capi - Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna, in ogni caso non sono ammessi reclami oltre le 48 ore successive alla riconsegna suddetta.

Il ritiro dei capi non può essere effettuato senza il saldo totale del prezzo definitivo de la lavorazione.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 30 giorni da quello indicato per la riconsegna.

Trascorso tale termine la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo conve­nuto un supplemento in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavora­zione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi da Il a scadenza del termi­ne suddetto.

La ditta non risponde in nessun caso del deterioramento che può deri­vare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito ne la commissione, salvo colpa da parte sua nella custodia o nella conservazione.

La ditta non risponde in ogni caso della perdita o del deterioramento del capo non reclamato trascorsi 180 giorni da termine stabilito nella com­missione.

Art. 5 - Ritardo nella riconsegna - Per la riconsegna della merce al committente, è ammessa una tolleranza, a favore della ditta, per un tempo pari al termine originariamente indicato.

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato come sopra, non si considera smarrito prima del 30' giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richie­sta dell'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

Art. 6 - Obblighi di garanzia del tintore - La tintoria deve eseguire la lavorazione ad essa affidata a regola d'arte.

La lavorazione è sempre eseguita a rischio e pericolo del cliente. La tintoria non risponde dell' esito della lavorazione e della conservazione de­gli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'ec­cessivo uso, ecc. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su stoffe tinte o lavate, per la natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione; né del deteriora­mento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati o simili.

La tintoria può sempre recedere dal contratto se attraverso un più accurato esame della merce, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

La tintoria non assume responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'articolo 1, salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

La tintoria è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il dete­rioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa. Se tale responsabilità sussiste, il risarcimento è corrisposto nella misura massima del 50% del valore del capo considerato come nuovo. La tintoria ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

Rapporti con altre ditte: lavorazioni per conto terzi

Art. 1 - Consegna e ordinazione presso il domicilio della tinto-lavanderia-­stireria - La ditta committente all'atto della consegna dei capi, può richiede­re la verifica alla ditta commissionaria e deve dare le esatte disposizioni per la lavorazione, specialmente nel caso in cui la lavorazione riguardi capi sprovvisti dell'adeguata etichettatura di manutenzione.

La ditta committente consegna inoltre alla ditta commissionaria copia della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti o documento equiva­lente con l'indicazione del numero dei capi da lavorare, ovvero l'indicazio­ne del peso se si tratta di biancheria.

La ditta committente ha l'obbligo di segnalare alla ditta commissiona­ria i capi di particolare valore.

Art. 2 - Ritiro e ordinazione presso il domicilio del committente - Se il ritiro dei capi da lavorare viene effettuato presso il domicilio della ditta committente, si applicano le norme di cui all'articolo precedente e le se­guenti.

Per le consegne di una certa entità effettuate da alberghi, convitti, ecc., la ditta committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati.

Il ritiro e la consegna degli indumenti al domicilio del committente ha luogo a periodi (intervalli) prestabiliti.

Art. 3 - Prezzo - Il prezzo della lavorazione, salvo particolari casi, è stabilito al momento dell'ordinazione.

Art. 4 - Tintura a campione - Per la tintura a campione si applicano le norme di cui all'articolo 3 del precedente titolo.

Art. 5 - Riconsegna dei capi al domicilio della tinto-lavanderia-stireria - .La ditta committente deve veri care al momento della riconsegna i capi che ritira. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre il 7' giorno successivo alla riconsegna suddetta.

Il termine per la riconsegna è normalmente di due giorni per il lavag­gio a secco, di cinque per il lavaggio chimico, e di dieci per la tintura.

Quando esigenze tecniche richiedono termini più ampi per la lavora­zione, intervengono tra le parti accordi particolari.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 30 giorni da quello indicato per la riconsegna. Trascor­so tale termine la ditta commissionaria ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La ditta commissionaria non risponde in nessun caso del deteriora­mento che può derivare ai capi durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella custo­dia o nella conservazione.

La ditta commissionaria non risponde in ogni caso della perdita o del deterioramento dei capi non reclamati trascorsi 180 giorni dal termine stabilito nella commissione.

Per la riconsegna dei capi è ammessa una tolleranza a favore della ditta commissionaria per un tempo pari al termine originariamente indicato.

Se un capo consegnato dalla ditta committente non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato come sopra, si considera smarrito solamente dopo il 300° giorno dalla scadenza in tale termine e dalla richiesta fatta dal committente dopo l'uno o l'altro termine.

Art. 6 - Riconsegna dei capi al domicilio della ditta committente - La ditta committente deve verificare al momento della riconsegna i capi che ritira. In ogni caso non sono ammessi reclami trascorsi due turni di presa e riconsegna dei capi (che però complessivamente non devono superare i 15 giorni).

I turni di riconsegna devono tenere conto delle esigenze tecniche che riguardano il tipo di lavorazione da effettuare sui capi.

Per la riconsegna dei capi è ammessa una tolleranza a favore della ditta commissionaria pari alla durata di un turno di riconsegna, comunque non superiore a giorni 7.

I capi mancanti al momento della riconsegna, si considerano smarriti su richiesta della ditta committente, dopo due turni di ritiro e riconsegna.

Art. 7 - Responsabilità - La ditta commissionaria è tenuta al risarcimen­to del danno per la perdita o per il deterioramento totale o parziale degli oggetti attribuiti a sua colpa.

Se tale responsabilità sussiste, il risarcimento è corrisposto nella misu­ra del 100% del valore effettivo ed attuale del capo smarrito o deteriorato. La ditta ha il diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

La ditta committente e l'esercente hanno facoltà di intervenire, per la liquidazione del danno anche a mezzo di persona di propria fiducia delega­ta a rappresentarli.

b) Opere da imbianchino e decoratore

Art. 1- Tinteggiatura di pareti, soffitti e facciate - Per tinteggiatura si intende imbiancatura e coloritura a calce, a colla, a tempera, colori lavabili e a materiali plastici misti a polvere di quarzo.

La misurazione si effettua senza tener conto dei vuoti di misura infe­riore ai 4 metri quadrati, a compenso della riquadratura dei vani, degli aggetti e delle lesene alle pareti, che non saranno perciò sviluppati, salvo che questi superino la misura geometrica della superficie calcolata vuoto per pieno.

Per i vuoti superiori ai 4 metri quadrati, le riquadrature verranno valutate a parte.

Per le tinteggiature di fasce e marcapiano o altri elementi di superficie limitata, comprese in pareti a faccia a vista o comunque non tinteggiate, devono essere presi accordi di volta in volta per il sistema di misura­zione. I cornicioni possono essere misurati a sviluppo geometrico, ma è uso prevalente che si prendano accordi di volta in volta.

Art. 2 - Intonachi decorativi - a) tipo terranova, plastici, lamati, spruz­zati: non esistendo consuetudini, si dovranno prendere accordi per ogni tipo di lavoro sul sistema di misurazione, che dovrà essere precisato nel preventivo.

b) a scagliola, ecc.; vige lo stesso sistema di misurazione descritto per le tinteggiature.

Verniciatura di pareti - (A olio, a smalto, plastiche e simili): viene rilevata la misura dell'effettivo lavoro.

Cornici a stucco - La misurazione si effettua a metro lineare sullo sviluppo massimo dell'opera. Rosoni e decorazioni particolari vanno com­putati a numero.

Tappezzerie di carta e simili - I prezzi vengono praticati per rollo sem­plice comprensivo della posa in opera. Il rollo semplice ha una misura di mq. 3,50/3,60 (Si riscontra anche la tendenza a definire il prezzo a metro quadrato). Oppure i prezzi possono venire stabiliti per avvolgitura comprensiva della posa in opera. L'avvolgitura ha una misura di 5,2/5,3 mq.

Verniciatura di serramenti in legno

Art. 1 - Finestre a vetri - Si misurano due volte nella superficie mas­sima, senza sviluppi per i telai semplici. Qualora la spalla del cassonetto superi i 12 cm., si misura a parte.

Relativamente ai cassonetti per avvolgibili e simili, si misura la su­perficie effettiva.

Porte non vetrate - Si misura due volte la superficie massima senza sviluppo di cornici. Per il cassonetto (sambrana) si calcola una volta la superficie effettiva, cioè con sviluppo di cornici.

Porte a vetri (bussole) - Si misura due volte e mezzo la superficie mas­sima. Per il cassonetto, valgono le norme citate a proposito delle porte non vetrate.

Persiane avvolgibili - La superficie da pagare è data da: larghezza (del vano più cm. 5) per altezza (del vano più cm. 20) per 2,5.

L'apparecchio a sporgere va considerato a parte e calcolato a numero. In tal caso non si aggiungono i cinque cm. di larghezza nella misura dell'avvolgibile.

Persiane di tipo genovese - Tre volte la superficie massima in proiezione.

Persiane di tipo finto genovese (dette anche a stecca buia) - Due volte e mezzo la superficie massima in proiezione.

Scuri e scuretti - Due volte la superficie massima, con sviluppo delle cornici.

Cancelletti in legno per cantine e solai - Due volte la superficie mas­sima in proiezione.

Verniciatura di serramenti e opere in ferro

Ringhiere a bastoncino - Una volta e mezzo la superficie in protezione

Ringhiere a vetro - Una volta la superficie in proiezione con vetri smontati; una volta e mezzo la superficie in proiezione con vetri montati.

Cancelli e cancellate - Valgono, se simili, le due. suddivisioni precedenti e relative misurazioni.

Inferriate, ringhiere per scale e simili - Data la varietà di tipi, deve es­sere precisato nel preventivo il sistema di misurazione.

Questo criterio va osservato anche per le ringhiere, i cancelli e le cancellate di cui sopra.

Ringhiere e cancellate in rete stampata, stirata e simili - Due volte la superficie massima in proiezione, per maglie inferiori a cm. quadrati 100. Una volta e mezzo per quelle superiori.

Serrande avvolgibili in ferro, ad elementi snodabili e a maglia - Due volte e mezzo la superficie in proiezione con le stesse modalità delle persiane avvolgibili (in altezza più cm. 50 in luogo di 20).

Per i vecchi tipi ondulati, la misurazione va effettuata tre volte.

Nelle misurazioni suddette è compresa la verniciatura delle guide, del rullo, dei sostegni ecc.

Cancelli estensibili - Si misura da due volte e mezzo a quattro volte la superficie in proiezione del cancello steso nel vano, compresa la parte non visibile.

Porte e finestre di ferro - Valgono gli stessi criteri enunciati per i corrispondenti elementi in legno.

Elementi per termosifoni - Il prezzo viene fissato in superficie ra­diante, tenendo conto delle dimensioni e del tipo dell'elemento medesimo.

Tubazioni - La verniciatura è effettuata per metro lineare in relazione al diametro.

c) Opere da falegname

Serramenti

Art. 1 - Unità di base di contrattazione - Si contrattano a metro qua­drato, franco stabilimento del produttore. Eventuale assistenza al mon­taggio viene convenuta a parte.

Art. 2 - Modo di misurazione - Finestre e porte-finestre si misurano dall'interno dei locali da coprifilo a coprifilo, fino a cassonetto con spalla da cm. 12.

Oltre tale misura di spalla verrà misurata a parte a metro quadrato.

Il prezzo a metro quadrato del sambrana è, naturalmente, diverso dal prezzo del serramento.

Nei serramenti a contorno curvo o poligonale si computa il minimo rettangolo circoscrivibile.

Le porte interne al fabbricato vengono contrattate a corpo.

Gli stipiti eccedenti la dimensione standard di cm 10 vengono contrat­tati al cm. trasversale.

I serramenti esterni vengono contrattati al m2, misurati nella loro su­perficie massima.

Art. 3 - Minimo di misurazione - Nei serramenti che non raggiungono il minimo di quadratura di mq. 1,75, si è usi elevare la quadratura stessa alla misura indicata, fatturando l'opera come se il pezzo avesse in realtà l'area di mq. 1,75 di cui sopra.

d) Opere da muratore

Lavori in economia

Art. 1 - Si intendono quelli nei quali l'impresa fornisce il proprio per­sonale, la propria attrezzatura, la propria assistenza tecnica. Può anche fornire, in tutto o in parte, i materiali, che vengono conteggiati a consumo, in base ai costi di mercato maggiorati di una percentuale per spese generali ed utili dell'impresa.

Art. 2 - Il prezzo della mano d'opera, che solitamente viene esposto nelle fatture, è comprensivo delle tariffe corrisposte agli operai, dei contri­buti sociali, di una percentuale per spese generali dell'impresa, e di una seconda percentuale per utili dell'impresa stessa.

L'IVA è conteggiata secondo le disposizioni di legge in vigore.

Art. 3 - Nella percentuale di spese generali richieste dall'impresa per lavori di modesta mole o di piccola manutenzione, è compreso il nolo degli attrezzi personali di lavoro e delle attrezzature leggere, quali: tavole, ca­valletti, scale, carriole, carretti a mano ecc., con esclusione delle macchine ed attrezzature pesanti.

Pertanto nei lavori che richiedono l'impiego di gru, betoniere, impa­statrici, montacarichi, compressori, e qualunque altra macchina, nonché ponteggi tubolari ecc., queste verranno conteggiate a parte, ciascuna con un costo di nolo giornaliero o mensile.

Così pure i trasporti dal magazzino dell'impresa al cantiere di lavoro e dai luoghi di produzione di materiali, attrezzature, rifiuti, ecc., con autocarri o altri automezzi, vengono pagati a parte in base ad apposite tariffe.

Art. 4 - Nelle ore da conteggiare sono comprese anche le ore effettuate dal personale per l'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature occorrenti.

Lavori a misura

Scavi

Art. 1 - Modo di misurazione - Si misura l'effettivo scavo a metro cubo. 11 franamenti e gli smottamenti sono a carico della impresa che effettua lo scavo se dipendono da cattiva esecuzione o insufficienti puntellamenti,

Murature

Art. 1 - Modo di misurazione - Si effettua la misura a metro cubo o a metro quadrato a seconda della categoria, in base a misura presa sul vivo del muro (escluso cioè l'intonaco) per le lunghezze e le altezze.

Per gli spessori, vedasi oltre.

I vani vengono computati a vuoto per pieno con le stesse regole degli intonachi, a compenso degli architravi e delle spallette. Per i vuoti supe­riori a metri quadrati 4, l'architrave viene pagato a parte e la misura del vano è dedotta dal muro.

Per i tavolati divisori, che vengono misurati a metro quadrato, deve essere indicato lo spessore del mattone forato impiegato.

Per le murature piene, gli spessori convenzionali sono i seguenti:

  • se si usano mattoni unificati, cm. 13 se di una testa, 25 cm. se di due, 38 se di tre, 50 se di 4 ecc.;
  • se si usano mattoni modenesi, rispettivamente cm. 14, 28, 42, ecc. Nei prezzi per le opere a misura, si devono intendere compresi, oltre i materiali, tutte le attrezzature (ponteggi, gru, ecc.) e tutti gli oneri che gravano sull'impresa, contributi di legge compresi.

L'IVA è invece conteggiata a parte.

Intonachi

Art. 1 - Modo di misurazione - Vengono conteggiati a metro quadrato, vuoto per pieno, a compenso delle rigature dei vuoti a meno che detti vuoti non siano superiori a metri quadrati 4. In tal caso il vuoto va dedotto, ma viene computata la superficie intonacata del vano e le rigature delle spalle.

Cap. 2) - Usi marittimi

Non sono stati accertati usi

Cap. 3) - Usi nei trasporti terrestri

a) Autotrasporti

Spedizione di merci a carico completo (superiori a 50 q.li)

Art. 1 - Ordinazione e prenotazione - La data di effettuazione del traspor­to viene fissata di comune accordo o verbalmente o con scambio di lettere tra vettore e committente.

Art. 2 - Tolleranza - Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo de 11 e diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, la cui percentuale in peso o misura dovrà essere determinata da laboratori di Istituti qualificati.

Art. 3 - Spedizione e trasporto della merce - «Stivaggio e distivaggio della merce da caricare o scaricare » - Lo stivaggio ed il distivaggio sull'automezzo deve essere effettuato da personale dipendente dal committente o comun­que dallo stesso retribuito, col controllo e i autisti del vettore.

Indennità di sosta,

Termine di carico e scarico:

La materia è attualmente disciplinata dal D.M. 18 novembre 1982, pub­blicato sulla G.U. n. 342 del 14 dicembre 1982, e successivi decreti di attua­zione della legge n. 298 del 6 giugno 1974.

Luogo di destinazione della merce - Dovrà essere indicato in modo inequivocabile il luogo di destinazione della merce o verbalmente o per iscrit­to. Eventuali dirottamenti o di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originario di destinazione danno luogo ad un aumento del prezzo di tra­sporto da convenirsi caso per caso.

Art. 4 - Pagamento - Il prezzo del trasporto è commisurato normalmente per ql. trasportato in rapporto al percorso e alla destinazione. Per merci voluminose, fragili e pericolose, tale prezzo è proporzionato al valore della merce, alla portata legale e alla idoneità del tipo di automezzo impiegato (Si vedano la legge citata e i relativi decreti).

Spedizione dl merci a collettame

Art. 1 - Modalità di spedizione e trasporto - Le spedizioni possono essere prescritte:

a) in porto franco, con spese di porto a carico del mittente;

b) in porto assegnato ,con spese di porto a carico del destinatario.

Ove la prescrizione di porto non sia indicata sulla lettera di vettura, la spedizione si intende effettuata in porto assegnato.

I ritiri e le consegne della merce si intendono effettuate a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario.

I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, o comunque in punti diversi da quelli previsti al paragrafo precedente, vanno consi­derati supplementari al normale contratto di trasporto o di spedizione e conseguentemente tassati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipen­denza dell'entità della prestazione. Tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri e del destinatario per le consegne, salvo diversa pattuizione.

Art. 2 - Merci voluminose - Le merci voluminose, e s'intendono per tali quelle che non raggiungono il rapporto di 4 ql. per mq., vanno tassate proporzionalmente secondo il rapporto anzidetto, in pratica il rapporto crnc x 4 rappresenta il peso tassabile indipendentemente dal peso reale.

Art. 3 - Colli eccezionali - I colli di peso unitario superiore a Kg. 100 ed i fusti di peso superiore a Kg. 100 si intendono assunti, agli effetti dei trasporto e in entrambe le prestazioni, a bordo camion. Eventuali carichi, scarichi e posa entro locali, vanno regolati secondo le condizioni di cui al precedente art. 1).

Art. 4 - Diritto fisso - Per ogni spedizione viene applicato un com­penso fisso preventivamente stabilito nel suo ammontare dallo spedi­zioniere.

Art. 5 - Diritto assegno - L. 2%, sull'importo dell'assegno, sempre a carico del destinatario anche in caso di spedizione in porto franco, salvo esplicita prescrizione del mittente.

Art. 6 - Annullamento assegno - Compenso più eventuali spese postali, telegrafiche o telefoniche e rimborso bolli. Di regola il diritto fisso e le spese sono a carico del mittente.

Art. 7 - Soste - Le soste ferroviarie e camionistiche e le eventuali spese di custodia derivanti da fatti non imputabili allo spedizioniere debbono essere rimborsate integralmente.

Art. 8 - Apertura e riconfezionamento colli - Possono essere autoriz­zati dal mittente o richiesti dalle autorità che ne hanno titolo; le relative spese sono a carico della spedizione.

Art. 9 - Pesatura - Per le spedizioni il cui peso non sia indicato, il costo di pesatura è a carico del mittente.

Qualora il peso dichiarato dal mittente risulti inferiore a quello accer­tato dal vettore, il mittente sarà tenuto a pagare:

a) il prezzo del trasporto anche per la differenza di peso accertata;

b) il diritto di pesatura di cui sopra, salvo restando il diritto di rivalsa del vettore per eventuali ammende e/o penalità derivanti dalla errata dichiarazione.

Art. 10 - Giacenze - Per merce che non può essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile allo spedizioniere, lo stes­so potrà depositaria nei propri magazzini dietro compenso, avendone la possibilità, oppure depositaria presso Magazzini generali più vicini.

Per le merci voluminose si applica il rapporto peso-volume di cui all'art. 2.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica della giacenza, la merce verrà resa al mittente senza alcun preavvisò, con le spese di andata, ritorno e diritti accessori a suo carico.

Art. 11 - Piego disposizioni - Ogni modifica delle prescrizioni contenute nella lettera di vettura originale deve essere disposta per iscritto dal mittente; per ogni singolo intervento è dovuto un compenso oltre le spese conseguenti alle nuove disposizioni.

Art. 12 - Riconsegne - Le eventuali riconsegne delle merci giacenti sa­ranno gravate di tutte le spese relative (carriaggio e/o rispedizione), fermi restando i diritti di cui all'art. 11.

Art. 13 - Scalare - Fino a 100 Kg. le spedizioni vengono tassate con una tariffa unica corrispondente a 100 Kg. Per le spedizioni di peso su­periore ai 100 Kg., l'arrotondamento viene effettuato ai 50 Kg. superiori.

Per le operazioni che distinguono il prezzo del trasporto fino al capo-linea da quello del successivo inoltro a destinazione si applicano, disgiun­tamente, le scalari relative alle singole quotazioni.

Art. 14 - Extra - Gli extra comprendono: spese di trasporti anticipate (anteporti), IVA, bollo quietanza, se necessaria, tassa monopolio postale (per i colli fino a 20 Kg.), assicurazione se richiesta.

Art. 15 - Modalità di pagamento:

a) porti assegnati, pagamento alla consegna;

b) porti franchi, rimessa diretta al ricevimento fattura.

Art. 16 - Dichiarazione di valori - Il mittente è tenuto a dichiarare il valore della merce sulla lettera di vettura per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto ,nonché per i conseguenti adeguamenti di tariffa.

Art. 17 - Documentazione - Qualsiasi documentazione inerente la spedi­zione, che comporti la produzione di documenti, dà luogo al rimborso delle spese relative.

Le duplicazioni e le documentazioni suppletive non costituiscono vin­colo o impedimento per il pagamento delle fatture di trasporto.

Cap. 4) - Usi nei trasporti aerei

Non sono stati accertati usi.

Cap. 5) - Usi nella cinematografia

Non sono stati accertati usi

Cap. 6) - Usi diversi

a) Conduzione dei caseifici

Locazione - Conduzione dei caseifici - E'd'uso che il locatore od il conduttore, il quale intenda porre fine al rapporto di locazione di un caseificio, dia la disdetta all'altra parte entro il 25 novembre e che la locazione cessi il 25 marzo dell'anno successivo.

Contratto di lavoro fra l'esercente il caseificio ed il lavorante cascinaio -Sono applicate le convenzioni di carattere sindacale intervenute fra le categorie interessate.

Recesso di socio dal caseificio sociale e cooperativo - Salvo che nello statuto del caseificio sociale o cooperativo non sia diversamente previsto, l'atto di recesso di un socio dalla società deve essere esercitato entro e non oltre il 25 novembre.

b) Stazioni di monta bovina

Le stazioni di monta naturale pubbliche e interaziendali devono es­sere fornite di tori regolarmente approvati dalla Commissione Provincia­le di Monta Taurina, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 15-2-1980 che regola anche le stazioni di monta artificiale.

Art. 1 - Forma del contratto - I contratti sogliono concludersi ver­balmente.

Art. 2 - Tariffa di monta - Viene stabilito dal tenutario della stazione stessa tenuto conto dei meriti di ogni singolo riproduttore.

Art. 3 - Numeri dei salti - Il proprietario della bovina ha diritto, usu­fruendo di un unica tariffa, che la stessa sia sottoposta fino a n. 3 salti.

Art. 4 - Esito della gravidanza - Qualora la vaccina dopo i tre salti risulti vuota, il tenutario della stazione, salvo accordi particolari, riscuoterà la tariffa ridotta della metà.

Art. 5 - Monta a domicilio - Da circa 5 anni, nella provincia, in analogia a quanto si verifica nel settore suinicolo, a causa delle difficoltà derivanti dal traffico stradale, dalla carenza di manodopera e da altre cause è invalso l'uso di praticare, da parte dei tenutari delle stazioni di monta pubblica, il sistema di portarsi con i tori nel luogo delle chiamate per fecondare le bovine a domicilio.

c) Baliatico del prosciutto

Art. 1 - Definizione - Il baliatico del prosciutto comprende le operazioni di lavorazione, conservazione e stagionatura del prosciutto fresco, per conto terzi.

Art. 2 - Durata del periodo di baliatico - Il periodo del baliatico ha una durata massima di 12 mesi e va dal ritiro del prodotto fresco all'otteni­mento del prodotto finito.

Art. 3 - Forma del contratto - I contratti sogliono concludersi ver­balmente.

Art. 4 - Compenso per il baliatico - Viene fissato in un tanto al Kg. con riferimento al peso del prosciutto fresco all'atto dell'introduzione nello stabilimento di stagionatura.

Art. 5 - Pagamento - Per consuetudine il pagamento del compenso al te­nutario dello stabilimento di stagionatura viene fatto all'atto del ritiro del prodotto stagionato.

d) Vendita a peso o a pezzo

Per consuetudine sono venduti al pubblico anche a pezzo o a collo i seguenti prodotti:

Pasticceria

  • Paste, torte, budini, crem caramel, cannoli, krapfen, brioches, croissant, merendine, meringhe, tortine, plum cake, profitterol, strudel, raviole, fior di latte, vengono venduti a pezzo, con la sola esclusione della pasticceria «mignon»;
  • cioccolatini, bon-bons e caramelle - nei pubblici esercizi - vengono venduti al pezzo.

Gastronomia

  • Pizze, pizze al taglio, pizzette, panini, sandwich, tartine, gnocco, crescentine (tigelle) e simili vengono venduti al pezzo;
  • lasagne e altre minestre cotte sono vendute a porzione;
  • pollo a pezzo.

Gelateria

  • Coni, coppe, semifreddi, torte gelato, pezzi duri, cassate, zuccotti, frutti ripieni, tipo frutto o tartufo, gelati da passeggio vengono venduti al pezzo.

Ortofrutticoli

  • Rapanelli, rucola, basilico, rosmarino (amazzetto); cipolline (a mazzetto) per la produzione locale); crescione (a mazzetto lo spontaneo, avaschetta quello di coltivazione); aglio (a testa o a mazzetto); carciofi, meloni, coco­meri (a pezzo); papaia, mango, kiwi o actinidia, avocado, melagrana, ananas e in venere tutta la frutta esotica tradizionalmente commerciata a numero sino dalla fonte (a pezzo).
  • tutta la frutta secca, come noci, mandorle, ecc. (a confezione).
  • Pesche di pezzatura omogenea in imballi standardizzati (cartoni e plate­aux leggeri) di tara dichiarata (a pezzo).
  • Pere, mele, susine, kaki, pompelmi, arance, limoni, agrumi in genere (a pezzo).
  • Ciliegie, amarene, albicocche, fichi, uva da tavola, fragole e prodotti del sottobosco quali mirtilli, lamponi, ribes, more, uva spina (a confezione), purché commercializzati nelle grammature corrispondenti al nuovo codi­ce europeo di gr. 125, 250 e 500.

Appendice

Tavole di ragguaglio di pesi e misure locali

Tabelle

Tabella riassuntiva delle tariffe di mediazione

1) Immobili urbani ed aree fabbricabili

a) Compravendita

  • dal venditore 2%
  • dal compratore 2%

b) Locazione

  • per immobili urbani ad uso abitativo, per immobili ad uso commerciale e per le affittanze di aziende, una mensilità per ognuna delle parti sull'ammontare del fitto 1° anno

2) Terreni agricoli, fondi rustici, aziende agricole

a) Compravendita

  • dal venditore 3%
  • dal compratore 3%

b) Locazione

non si sono rilevati usi

3) Altre aziende (considerando l'avviamento e l'attrezzatura)

a) cessione (sul valore stimato) 2%
b) Affitanza sul fitto del 1° anno 3%

4) Camere mobiliate e non (locazione)

sull'ammontare del fitto del primo mese

5) Bestiame da vita e da macello

a)

  • bovini adulti, dal venditore per capo € 5,16
  • bovini adulti, dal venditore per capo € 2,58
  • vitelli erbivori, dal solo venditore, per capo € 3,09
  • vitelli erbivori, dal solo venditore, per capo € 1,87

b) lattonzoli e magroni

  • dal venditore € 0,36 / 0,51
  • dal compratore € 0,36 / 0,41

c) suini grassi da macello

  • dal venditore € 0,51
  • dal compratore € 0,36 / 0,41

d) cavalli da macello, dal solo venditore per capo

  • per valore oltre € 50 € 2,06
  • per valore inferiore a € 50 € 1,29

e) asini e muli da macello dal solo venditore, per capo

  • per valore oltre € 50 € 1,29
  • per valore inferiore a € 50 € 0,77

f) cavalli, asini e muli da vita, dal compratore, per capo

  • per valore oltre € 50 € 2,06
  • per valore inferiore a € 50 € 1,29

g) ovini adulti, dal solo venditore, per capo € 0,25 / 0,30

h) agnelli e capretti, dal solo venditore, per capo € 0,20 / 0,25

6) Combustibili

a)

  • legna da ardere e fascine, dal venditore 2%
  • legna da ardere e fascine, dal compratore 1%

b) carbone minerale e vegetale 1%

7) Cereali e farine

a) cereali, legumi e semi oleosi 1%
b) farine di frumento e di granone 1%
c) crusche e cruschelli 1%

8) Sementi e foraggi

a) semi da prato 0,50%
b) fieni in genere 1%
c) paglia, strame e stramaglie 1%

9) Uve e vini

a) uve

  • dal venditore a q.le € 0,15
  • dal compratore a q.le € 0,07

b) vini e mosti bianchi
dal solo venditore a q.le € 0,25

c) vini e mosti rossi
dal solo venditore a q.le € 0,36

d) vini d.o.c. e rossissimi
dal solo venditore a q.le € 0,41

e) concentrati bianchi
dal solo venditore a q.le € 0,41

f) concentrati rossi
dal solo venditore a q.le € 0,95

10) Prodotti caseari

a) formaggio

  • dal venditore al q.le da € 1,29 a € 1,54
  • dal compratore al q.le da € 1,03 a € 1,29

b) burro

  • dal venditore al q.le € 0,51
  • dal compratore al q.le € 0,25

11) Grassi

a) lardo, strutto pancette etc 1%
b) olio commestibile 0,50%

12) Salumi ed insaccati in genere 1%

13) Carni

a) carni fresche 1%
b) carni congelate

  • -fino a q.li 5 0,80%
  • -oltre a q.li 5 0,50%

14) Frutta fresca e ortaggi

  • dal venditore, a q.le 1,5%
  • dal compratore, a q.le 1,5%

a) per le patate, cipolle e pomodori - nel solo caso di contrattazione fra grossisti

  • dal venditore, a q.le € 0,02
  • dal compratore, a q.le € 0,01

15) Canapa greggia e cascami

  • dal venditore 1%
  • dal compratore 0,50%

16) Bozzoli di seta

  • freschi 1%
  • secchi 3%

17) Legname da opera

2%

18) Coloniali, droghe, liquori, spiriti, medicinali

0,50%

19) Olii industriali

0,50%

20) Concimi chimici

1%

21) Solfato di rame e zolfo - dal solo venditore

0,50%

22) Pelli fresche - dal solo venditore

1%

23) Vasi vinari

2%

24) Oggetti preziosi

1,50%

25) Oggetti d'arte e d'antichità

  • fino al valore di € 25 10%
  • per valore eccedente 5%

26) Mobilio nuovo e usato

1,50%

27) Macchine usate in genere

  • -dal venditore 3%
  • -dal compratore 1%

28) Autoveicoli usati

1,50%

29) Mutui ipotecari, chirografari e vitalizi

1%

Dizionario di vocaboli e di clausole aventi significato consuetudinario

A fuoco e fiamma = alla cessione dell’immobile o dell’animale, senza riserva da ambo le parti.

Te la do per la cavezza = significa cedere un animale qualsiasi come si trova all’atto della cessione, e cioè senza nessuna garanzia.

Te lo garantisco = significa cedere un animale idoneo, a tutti gli effetti, alla macellazione.

Quinternetti = sorta di registri depositati presso i Comuni o altre Amministrazioni pubbliche nei quali si annotavano i lavori eseguiti, per la manutenzione degli impianti di derivazione delle acque pubbliche ai singoli fondi, a spesa del Comune, con rivalsa sulla cartella delle imposte alla proprietà del fondo.

A porte o cancelli chiusi = significa che il cedente, all’atto del contratto, cede tutto quello che si trova su I fondo e se vi sono anche cose di proprietà personale, come, ad esempio, un’automobile, vengono cedute anche quelle a meno che non ne sia stata fatta espressa riserva di proprietà.

A porte o cancelli aperti = si cede un fondo con sola casa, terra e dote del fondo stesso, sempre che non si dica « te la dà senza dote », cioè se ne faccia specifica riserva.

Spaccatella = speciale tipo di forato a pareti di grosso spessore, ot­tenuto per trafila con intagli longitudinali che consentano la rottura in una posizione prestabilita, così da ricavarne due pezzi identici, usati per pavi­mentazione di ambienti e rivestimenti.

Lambrecchie = Tavoloni di laterizio pieno, che si usavano un tempo per i solai e i pavimenti delle costruzioni rustiche e quali sottotegole.

Pignatte = Elementi di argilla cotta, forati, di forme diverse, che servono per solai misti di laterizio e di cemento armato e che al disarmo presentano un piano orizzontale.

Fregni = Sono i mattoni che hanno subito una cottura troppo alta tale da vetrificare il mattone medesimo, rendendo la sua superficie liscia e inadatta alla costruzione di murature per la difficoltà di farvi aderire la malta. Si chiamano anche ferrioli .

Sottovallo o sottovaglio = Materiale inerte che si ottiene nel setac­ciare o stacciare o vagliare il materiale di cava o di fiume con rete le cui maglie non superano i 5 mm.

Tout-venant = (ghiaia in natura). Denominazione locale della ghiaia cavata dal fiume senza alcuna operazione di vagliatura o lavatura e che, pertanto, contiene tutte le granulometrie possibili, dalla sabbia fina ai ciottoli più grossi.

Inerte = La parte non attiva agli effetti della presa nel calcestruzzo: è formato da sabbia di varie granulometrie e ghiaia di varia pezzatura.

Bocciardato = E’ così indicato quel tipo di lavorazione eseguita su un pavimento o su una parete di materiale naturale duro, in modo da formare una superficie ruvida costituita da tanti. piccoli avallamenti pira­midali ricavati per mezzo di una bocciarda o martello da grana, il cui piano di percussione è costituito da piccole punte piramidali.
Sui pavimenti di cemento la suddetta lavorazione viene effettuata nel­l’ ultimo strato di cemento lisciato e di una certa consistenza, per mezzo di un rullo la cui superficie è formata da piccole punte piramidali.

Lavello = Apparecchio sanitario formato da una o due vasche in porcellana, fire-clay o cemento, con o senza lastra scolapiatti, usato nel­l’ arredamento delle cucine.

Pianelle = Laterizi di spessore sottile (generalmente cm. 2,5/3), non forati di dimensioni varie, che vengono usati nei solai su orditura di legno.

Opacizzante = Sostanza che aggiunta agli smalti ceramici li rende non trasparenti e quindi impedisce di vedere il colore non uniforme o comunque non desiderato del pezzo sottostante; attualmente a questo scopo si usano silicati di zirconio, in anteguerra anche ossido di stagno o arse­niato di piombo.

Biscotto = Pezzo ceramico che ha subito la prima cottura e deve essere verniciato per subire poi la seconda.

Greificato = Prodotto ceramico ottenuto con la cottura di particolari argille. La cottura deve essere portata fino al punto da ottenere la chiu­sura totale della porosità, per incipiente rammollimento della pasta.

Setalo = Fessura visibile o anche invisibile (si rileva dal suono falso) di un pezzo ceramico che interessa sia lo smalto che il biscotto.

Cavillo = Fessura spesso invisibile in un pezzo ceramico che riguarda solo lo smalto, ma non il biscotto. E’ dovuta alla differenza tra la dila­tazione dello smalto e quella del biscotto.

Cuore nero = difetto di cottura nell’interno del supporto della monocot­tura, causato da insufficiente degasazione dei composti organici. Determina uno strato nerastro o scuro, normalmente al centro della piastrella. Ad esso corrispondono un alone e una puntinatura sulla superficie smaltata.

Chamotte = Argilla refrattaria cotta e poi granulata: viene usata sia per fabbricare refrattari, sia per fabbricare il fire-clay in aggiunta ad altra argilla non cotta, onde diminuire il ritiro e la deformazione dei pezzi durante la cottura.

Ingobbio o engobbi = Miscela di composizione simile alla pasta da porcellana (caolino, feldspato, argilla, quarzo ecc.) usata per coprire il colore di fondo dei pezzi ceramici, che vengono successivamente smaltati con una vernice trasparente. Svolge la stessa funzione pratica dell’opacizzante, però, diversamente da quello, non viene mescolata allo smalto ma stesa in uno strato intermedio tra il biscotto e lo smalto.

Malte bastarde = Sono ottenute aggiungendo alle malte cementizie un determinato quantitativo di calce.

Tempera = Tinta a colla rinforzata da soluzione lavabile che deve resistere allo sfregamento.

Lamati = Sono quegli intonachi colorati o naturali che quando stanno per diventare quasi duri o stanno per fare presa, vengono ripassati per tutta la loro superficie con un ferro dentato tipo sega o con una lama di sega per legno, quindi puliti con una spazzola di saggina.

Caldana = letto di malta, eventualmente miscelata a materiali leg­geri e/o isolanti avente lo scopo di creare un piano di posa per il pavi­mento; di creare uno strato isolante e termoacustico e di permettere l’inserimento di condutture e cavi per gli impianti termo-idro-elettrici.

Massetto = vedi "caldana".

Monocottura = prodotto ceramico smaltato con cottura contemporanea del supporto e dello smalto.

Rinzaffo = intonaco molto grezzo, applicato con cazzuola o con mac­china alle pareti, avente funzione di aggancio per l’intonaco definitivo o per il rivestimento.

Vespaio = letto di ghiaia normalmente lavata, di spessore variabile, di pezzatura superiore ai 50-60 mm., che si usa come strato drenante nei sottofondi a contatto diretto col suolo.

Muratura a faccia a vista = dicesi del muro esterno fatto di mattoni pieni, con fessura tra i vari mattoni, ottenuta applicando al momento della muratura un listello di 7-8 mm., che viene poi tolto a lavoro eseguito. Altro tipo di muratura a « faccia a vista » si ottiene stuccando le fessure e rigandole con un ferro.

Cappuccina = muro costruito di mattoni pieni nel quale tutte le fes­sure vengono chiuse e pulite successivamente con carta o stracci.

Sambrana o sambrano o cl’ziambrana = Parola di origine francese (Chambranle) per mostra o cornice, ridotta dall’uso locale in sambrana o sambrano. Sta a indicare il complesso del rivestimento delle spalle e dell’architrave della porta, composto dalla mostra o stipite, dalla con­tromostra o controstipite e dall’imbotte che ricopre la superficie interna del vano.

Rollo = Rotolo di carta da parato di superficie standard, pari a mq. 3,50-3,60 che forma la base della contrattazione di detto tipo di materiale. Commercialmente la superficie dei rotoli si indica riferendola alla misura convenzionale rollo nel seguente modo: rollo semplice, rollo una volta e mezzo, rollo doppio ecc.

Genovese (persiana) o griglia o gelosia = Viene costruita nel tipo co­mune con un telaio in cui sono fissate delle stecche separate una dall’altra, che permettono di vedere senza essere visti.

Betoniera = Macchina usata per la confezione dei calcestruzzi.

Bordione = Tondo da 6 mm. a più in matasse.

Murtèla = Voce dialettale indicante, per i chicchi di frumento, l’affe­zione da carie (tilletia caries) o golpe.

Coreana = giacca per donna, abbottonata fino al collo, senza colletto.

Giacchina = capo da abbottonarsi, a V oppure fino al collo, con col­letto o senza, di tipo leggero.

Giacca = capo da abbottonarsi, a V oppure fino al collo, con colletto o senza, di tipo pesante (cardigan).

Pullover = maglia con scollatura a V.

Camicetta = maglia per donna, come le normali camicie in tessuto.

Maglione = capo generalmente pesante, per donna o uomo.

Camicia = maglia con abbottonatura e collo come le normali camicie in tessuto.

Mezza manica = maglia con parte di manica che sporge dal fusto per circa cm. 10-15.

Manica tre quarti = maglia con parte di manica che sporge dal fusto fino ad oltrepassare il gomito.

Senza manica = maglia sprovvista di maniche.

Diminuito = articolo composto di parti diminuite od aumentate va­riando il numero degli aghi durante la lavorazione (fully fashioned).

Finezza = viene data da un numero che indica la quantità degli aghi per pollice della frontura della macchina.

Larghezza = misura presa sul corpo della maglia, in prossimità delle ascelle.

Lunghezza = misura presa a partire dalle spalle, di fianco alla scol­latura, fino all’estremità inferiore della maglia.

Manica = misura presa di fianco alla scollatura, fino al polso della manica (raglan). Diverso criterio di misurazione per altri modelli.

Maglia rasata = tipo di lavorazione della maglia.

Maglia unita = tipo di lavorazione della maglia.

Maglia punto a stoffa = tipo di lavorazione della maglia.

Maglia a coste = tipo di lavorazione della maglia.

Maglia jacquard = tipo di lavorazione della maglia.

Maglia jersey = tipo di lavorazione della maglia.

Maglia interlock = tipo di lavorazione della maglia.

Polo = tipo di camicia per uomo, donna e bambino, con tre bottoni.