Che cosa cambia per gli Organismi ed i Laboratori idonei all'esecuzione della Verificazione Periodica

Il Decreto 93/2017 qualifica come soggetti idonei all'esecuzione della verificazione periodica gli "organismi" che hanno presentato ad Unioncamere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) dopo essere stati accreditati in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (Organismi che eseguono ispezioni)
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (Laboratori di prova o di taratura)
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 (Organismi che certificano prodotti, processi o servizi).

Pertanto, al 18/09/2017, momento di entrata in vigore del Decreto, sono presenti:

a) Organismi già accreditati secondo una delle norme sopra elencate: tali organismi, per poter continuare l'attività, devono dare apposita comunicazione ad Unioncamere e alla CCIAA di appartenenza (fac-simile comunicazione) ed adeguare, ove necessario, le proprie procedure ai dettami del Decreto 93/2017. Devono, inoltre, modificare il Libretto Metrologico da rilasciare a quegli strumenti (MID) che non hanno ancora avuto la prima verifica periodica.

b) Laboratori non accreditati che avevano depositato la SCIA ad Unioncamere per eseguire la verificazione di strumenti conformi alla normativa europea: tali laboratori possono continuare ad operare nel periodo transitorio, purché adeguino, ove necessario, le proprie procedure ai dettami del Decreto 93/2017. Devono, inoltre, modificare il Libretto Metrologico da rilasciare a quegli strumenti (MID) che non hanno ancora avuto la prima verifica periodica. Allo scadere del periodo transitorio, possono continuare ad operare solo se nel frattempo hanno ottenuto l'accreditamento secondo una delle norme riportate sopra.

c) Laboratori non accreditati che avevano depositato la SCIA alla CCIAA di appartenenza per la verifica di strumenti non MID: tali laboratori possono continuare ad operare nel periodo transitorio, purché adeguino, ove necessario, le proprie procedure ai dettami del Decreto 93/2017. Devono predisporre il Libretto Metrologico da rilasciare a tutti gli strumenti che, precedentemente, non erano soggetti all'obbligo del Libretto Metrologico. Devono dotarsi del contrassegno rosso di esito negativo. Allo scadere del periodo transitorio, possono continuare ad operare solo se nel frattempo hanno ottenuto l'accreditamento secondo una delle norme riportate sopra.

Tutti i soggetti idonei ad eseguire la verifica periodica (laboratori ed organismi, nazionali, MID e CEE), ai sensi dell'Art. 13 c.1 , devono inviare telematicamente entro 10 giorni lavorativi dalla verificazione alla CCIAA competente per territorio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica e ad Unioncamere un documento di riepilogo degli strumenti verificati.
L'invio telematico deve avvenire preferibilmente tramite il sistema WebTelemaco; pertanto, si invitano i laboratori/organismi non ancora abilitati a contattare Infocamere per aderire al servizio.

Inoltre, una copia della check list delle prove eseguite durante la verifica periodica deve essere inviata alla CCIAA competente per territorio. Tale adempimento è richiesto a:

  • laboratori che eseguono la verifica periodica su erogatori di carburante (nazionali e MID) , ai sensi dell'Art. 2.9 dell'Allegato II Scheda C del Decreto; 
  • gli organismi che effettuano la verifica periodica dei convertitori di volume di gas, ai sensi dell'Art.1.2 dell'Allegato II Scheda E del citato Decreto;
  • gli organismi che effettuano la verifica periodica dei contatori di energia elettrica, ai sensi dell'Art.1.2 dell'Allegato II Scheda F del citato Decreto.

Tutte e tre le tipologie di soggetti, dal 18/03/2019, potranno operare solo se rispondono ai requisiti dell'art.11 del DM 93/2017 e, in particolare, se accreditati.

 

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