Cosa fare in caso di ricezione di una ordinanza-ingiunzione di pagamento

Entro 30 giorni dalla notifica occorre effettuare il pagamento in base alle disposizioni indicate sull’ordinanza stessa. L’interessato deve poi trasmettere copia della ricevuta di versamento all’ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Modena.

Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido e libera entrambi.

Contro l’ordinanza-ingiunzione è ammesso ricorso presso il Giudice di Pace e/o il Tribunale competente per territorio a seconda del tipo di violazione (ex art. 22 Legge 689/81, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2011).

Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che il Giudice non disponga la sospensione dell’esecutività del provvedimento.

Pagamento rateale dell’ordinanza ingiuntiva
Qualora sussistano i requisiti, previa richiesta dell’interessato, è facoltà dell’Ente concedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

La richiesta va presentata su apposito modulo, debitamente compilato, alla Camera di Commercio di Modena, Ufficio Sanzioni, dall’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, corredata dalla documentazione probatoria o, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le rate (il cui numero non può essere superiore a 30) hanno scadenza mensile. Il debito può essere estinto in qualunque momento mediante unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di scadenza fissato, risulta obbligatorio il pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione. (art. 26, Legge 689/81).

Se il pagamento non viene effettuato nei termini, viene attivata la procedura di esecuzione coattiva.

Procedura di esecuzione coattiva
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell’ordinanza (30 gg. dalla notifica) o il termine concesso per il pagamento rateale, la Camera di Commercio procede alla riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’Agente per la riscossione territorialmente competente, per il tramite di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge (art. 27, Legge 689/81).

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pubblicato il 29/08/2019 ultima modifica 01/07/2020