Cosa fare in caso di ricezione di una cartella di pagamento

Entro 60 gg. dalla notifica della cartella occorre effettuare il pagamento, attenendosi alle “istruzioni per il pagamento” indicate sulla cartella stessa (presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, o presso le agenzie bancarie, postali, ecc.).

Dilazione del pagamento della cartella
In caso di situazioni di obiettiva difficoltà, per ottenere la dilazione del pagamento della cartella esattoriale occorre rivolgersi all’Agente della riscossione territorialmente competente.

Mancato pagamento della cartella
Qualora non venga effettuato il pagamento entro i termini (60 gg. dalla notifica della cartella):

  1. sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;
  2. l’Agente per la riscossione procede ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, e può altresì promuovere azioni cautelari e conservative (avvisi e solleciti di pagamento, fermi auto, ecc.) nonché ogni altra azione (ad es.: iscrizione di ipoteca, pignoramento dello stipendio ecc.), prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (art. 49, D.P.R. 602/1973).

Richiesta di sgravio della cartella di pagamento
Qualora l’interessato ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute o siano dovute solo in parte in quanto è stato già effettuato il pagamento sulla base dell’ordinanza-ingiunzione indicata nella cartella o sulla base del verbale di accertamento della violazione amministrativa, può presentare istanza in carta semplice, accompagnata dall’originale della ricevuta di avvenuto pagamento, all’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Modena, affinché, nell’esercizio del potere di autotutela, venga disposto lo sgravio amministrativo.

Nel caso in cui si ritenga che esistano vizi relativi alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del processo verbale di contestazione a seguito del quale è stata emessa l’ordinanza ovvero in caso di omessa notifica, l’interessato può proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/81 (come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011), entro 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

 Per tutti gli altri casi può proporre:

  • opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie regolate dall’ art. 617 c.p.c., per vizi di regolarità formale della cartella di pagamento, entro 20 giorni dalla notifica della stessa, dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale competenti per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione in base all’art. 22 della L. n. 689/81 (come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011);
  • opposizione all’esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall’art. 615 c.p.c., non soggetta a termine di decadenza, per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale competenti per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione in base all’art. 22 della L. n. 689/81 (come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011).

Si fa presente che il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto modifiche al T.U. in materia di spese di giustizia - D.P.R. 30 maggio 2002, n, 115, nonché alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali, introducendo alcuni adempimenti a carico delle parti e del difensore. In particolare il citato decreto legge n. 98/2011 ha previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50) nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax del difensore o delle parti (art. 39, comma 8), inserendo il comma 1-bis nell’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di comunicazioni e notificazioni. La mancata indicazione del Codice fiscale della parte ricorrente o dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l’aumento del Contributo unificato nella misura della metà. (art. 13, comma 3 bis, DPR 115/2002).

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pubblicato il 29/08/2019 ultima modifica 01/07/2020