Quesito 56/2019

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Domanda

Si chiede quali sono i requisiti del docente formatore per poter svolgere e rilasciare gli attestati del corso antincendio a RISCHIO ALTO (PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE) ai sensi dell'Allegato IX del DM 10/03/98.

E infine se tale corso può essere svolto soltanto dai Vigili del Fuoco.

Risposta

Il docente formatore per gli addetti all'emergenza incendio (rischio elevato, medio, basso) deve possedere una specifica competenza nella materia antincendio; in proposito i riferimenti normativi attualmente vigenti a cui fare riferimento, oltre al D.Lgs.81/08, sono i seguenti:

  • Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
  • Interpello n. 10/2013 del 24 ottobre 2013 della Commissione ex art. 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008;
  • allegato V e punto 12.1 dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008).

In caso di emanazione del Decreto previsto dall'art.46 comma 3 del D.Lgs. 81/08 potranno essere definiti ulteriori criteri di qualificazione del docente formatore per gli addetti all'emergenza incendio.

Il corso di formazione per gli addetti all'emergenza incendio (rischio elevato, medio, basso) non deve necessariamente essere tenuto da personale dei Vigili del Fuoco.

È invece necessario rivolgersi al Comando dei Vigili del Fuoco per conseguire l'attestato di idoneità tecnica (ex art. 3 Legge 28 novembre 1996, n. 609) che si rende obbligatorio per gli addetti all'emergenza incendio designati nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (attività a rischio elevato più altre tipologie).

Si precisa infine che l'attestato di idoneità tecnica non coincide con l'attestato di frequenza al corso di formazione: infatti un addetto all'emergenza incendio, designato in una attività a rischio elevato, potrebbe svolgere il corso di formazione C di cui all'allegato IX del DM 10 marzo 1998, con un docente che non appartiene al Corpo dei Vigili del Fuoco, al termine del quale ottenere l'attestato di frequenza; successivamente egli dovrebbe conseguire l'attestato di idoneità tecnica, previo superamento delle prove previste, presso il Comando dei Vigili del Fuoco.

(Febbraio 2020)