Quesito 01/2022

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Domanda

Interpretazione delle novità introdotte al D. Lgs. 81/08 dalla conversione in legge 215/21 del D. Lgs. 146/2

Si richiedono chiarimenti in merito all'interpretazione delle novità introdotte al D. Lgs. 81/08 dalla conversione in legge 215/21 del D. Lgs. 146/2.
In particolare, in riferimento ai punti:

  • La figura del preposto (Art. 18 e 19)
  • Revisione degli accordi stato regioni sulla formazione (art. 37)

A livello interpretativo, si chiede se si debba aspettare l'uscita (entro il 30 giugno) di un Accordo per verificare se e come sono cambiati i contenuti del corso preposti e se l'aggiornamento non si possa più fare in e-learning, oppure se è già tutto in vigore dal 20 dicembre (se così fosse il webinar non è più consentito?)

Infine, si pone il seguente quesito:

"Per i datori di lavoro e per le verifiche dell'apprendimento sembra chiaro che si debba aspettare l'accordo... per i preposti, a detta di qualche addetto del settore, si dice che è già tutto in vigore. Posso chiedervi un parere in merito?"

Risposta

Formazione preposti: ai sensi del comma 7-ter dell'art. 37 le attività formative devono essere svolte in presenza nonché con cadenza almeno biennale a partire dal 20/12/2021 (data di entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili").
Relativamente a durata e contenuti minimi, rimangono in vigore le attuali modalità sino alla emanazione (che dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 2022) del nuovo Accordo previsto dal comma 2 dell'art. 37, di accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi in vigore.

Formazione Datore di Lavoro: la formazione specifica per il datore di lavoro e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarà definita dal suddetto Accordo, previsto dal comma 2 dell'art. 37.

Febbraio 2022