Quesito 39/2021

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Domanda

"Direttiva macchine"

Vista la Decisione CEE/CEEA/CECA 14 ottobre 2021, n. 1813 della Commissione Europea, la quale aggiorna i riferimenti alle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/46/CE "Direttiva Macchine";

visto l'aggiornamento delle suddette norme armonizzate relativamente alle caratteristiche di funzionamento e/o sicurezza delle macchine così come definite dalla direttiva 2006 /46/CE;

visto il recepimento della direttiva 2006/46/CE da parte del D.Lgs. n°17 del 27 Gennaio 2010;

si richiede quanto le modifiche alle suddette norme armonizzate debbano essere ritenute cogenti rispetto alla legislazione nazionale con particolare riferimento alla necessità, da parte dei produttori o comunque degli utilizzatori finali, di aggiornare le caratteristiche tecniche delle proprie macchine per garantire la loro rispondenza alle più recenti versioni delle normative di riferimento.

Si richiede inoltre precisazione in merito alla cogenza delle predette norme armonizzate già al momento del recepimento della direttiva 2006/46/CE da parte del D.Lgs. n°17 del 27 Gennaio 2010.

Tale precisazione si ritiene necessaria dati i differenti pareri ricevuti da chi scrive in altri ambiti di interrogazione.

Risposta

Le norme armonizzate in vigore al momento della immissione sul mercato della macchina (citate sulla Dichiarazione di Conformità) consentono di dare la presunzione di conformità della macchina stessa ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) della Direttiva Macchine.

In caso di ritiro o sostituzione della norma armonizzata (quella in vigore ed applicata al momento della immissione sul mercato) a partire dalla data di ritiro/cessazione della norma armonizzata cessa la presunzione di conformità della macchina ai RES della Direttiva Macchine. Ciò nonostante non è detto che la macchina non sia più rispondente ai RES della Direttiva Macchine né deve essere obbligatoriamente dimostrata la rispondenza della macchina ai requisiti della nuova edizione della norma armonizzata.

Non vi è quindi un preciso obbligo di aggiornamento della macchina ai requisiti previsti dalle successive edizioni della norma armonizzata, ciò che deve essere rispettata è la rispondenza in ogni momento della macchina ai RES della Direttiva Macchine: lo si può fare dimostrando la rispondenza alle norme armonizzate in vigore che attestano la presunzione di conformità.

Si segnala infine che rimane fermo l'obbligo più generale derivante dall'art. 2087 del C.C., nonché dall'art. 15 comma 1 lettera z) in combinato disposto con l'art. 71 comma 4 lettera a) punto 3 del D.Lgs. 81/08 di adeguamento delle misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica.

Dicembre 2021