Quesito 32/2020

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Domanda

Si chiede se rispetto agli obblighi di aggiornamento del corso PES-PAV-PEI: dopo la formazione iniziale di 16 ore sia previsto l'obbligo di aggiornamento periodico.

Risposta

La Norma CEI 11-27 individua i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d'esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), Avvertite (PAV) o Idonee ad operare in tensione sugli impianti elettrici (PEI).

Tale Norma al punto 4.15.5 raccomanda una durata minima per la formazione teorica (livello 1A) di PES e PAV non inferiore a 10 ore, mentre non dà indicazioni sulla durata minima dell'aggiornamento né sulla periodicità dello stesso.

Poiché la qualifica di PES, PAV o PEI viene attribuita per iscritto dal Datore di Lavoro agli addetti ai lavori elettrici che risultano in possesso dei requisiti per lo svolgimento di tali ruoli, sarà il Datore di Lavoro a stabilire adeguate modalità di aggiornamento dei PES-PAV-PEI affinché essi mantengano nel tempo le conoscenze teoriche, pratiche ed operative per eseguire lavori elettrici.

Il Datore di Lavoro può revocare infatti le attribuzioni di PES-PAV-PEI qualora tali soggetti dimostrino di perdere i requisiti necessari.

Infine si osserva che, pur non essendo prevista dalla norma tecnica, la formazione continua (aggiornamento) è uno dei principi del D.Lgs. 81/08 in tema di formazione e quindi è raccomandabile anche per il rischio di lavoro su parti in tensione.

Novembre 2020