Quesito 07/2021

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Domanda

Valutazione rischio chimico

Il quesito riguarda la valutazione del rischio chimico presso un'azienda (che realizza prodotti per la salute ed il benessere degli animali, in particolare il cavallo), i cui lavoratori in diverse postazioni sono esposti a polveri e stanazalolo.

Alcune considerazioni:

  • Tutte le postazioni sono dotate di aspirazione localizzata.
  • Sono parecchie postazioni quindi i prelievi personali, ad ognuna di queste, comporterebbero un importo significativo, anche se a priori diventa difficile escluderne qualcuna.
  • Per i medicinali, a parte lo stanazololo che già viene considerato nella lista, a mio avviso si dovrebbe fare una mappatura di quali medicinali che vengono trattati e vedere i possibili effetti sull'uomo, fare quindi una valutazione del rischio specifica a partire dai risultati dei prelievi personali, che comprenda anche i principi attivi dei medicinali e la valutazione del grado di protezione data dai DPI. Non ho idea di come fare questa valutazione, perché non è una valutazione di rischio chimico tipo MOVARISCH..

Chiedevo un parere sul tipo di valutazione del rischio che, a vostro avviso, per mappare bene le postazioni si dovrebbe effettuare in funzione del ragionamento di cui sopra.

Risposta

Considerate le definizioni riportate all'art.222 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro,

la lavorazione di sostanze come lo stanazalolo (steroide anabolizzante orale di origine sintetica) ed i medicinali di uso veterinario espongono i lavoratori ad un rischio chimico per la salute.

La valutazione del rischio chimico deve rispondere ai criteri dell'art. 223 del D.Lgs. 81/08 e quindi:

  • dovranno essere elencati tutti gli agenti chimici pericolosi
  • per ciascuno di essi dovranno essere indicate le proprietà pericolose
  • dovranno essere indicati il livello, il modo e la durata dell'esposizione
  • dovranno essere indicate le quantità di agenti chimici pericolosi e le circostanze in cui viene svolto il lavoro
  • dovrà essere indicata la presenza di misure di prevenzione e protezione (ad esempio aspirazioni localizzate, ciclo chiuso, DPI) ed i loro effetti
  • dovrà essere indicata la necessità di ulteriori misure di prevenzione e protezione
  • nel caso di esposizione a più agenti chimici pericolosi, dovrà essere valutata la loro combinazione
  • dovranno essere indicati gli esiti della sorveglianza sanitaria, se disponbili.

Si ribadisce che il fornitore di agenti chimici pericolosi è sempre tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le informazioni necessarie per la completa valutazione del rischi, anche nel caso in cui non sia prevista/dovuta la Scheda di Dati di Sicurezza predisposta ai sensi del regolamento REACH; nel caso in cui la SDS sia prevista, questa assolve a tale obbligo.

Relativamente ai dati di esposizione personale derivanti dai monitoraggi ambientali, si rammenta che:

  • devono essere allegati al DVR Chimico (comma 4 articolo 225 del D.Lgs. 81/08)
  • consentono al Datore di Lavoro di verificare o meno l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate.

La scelta di quali e quante postazioni di lavoro assoggettare a campionamento potrà basarsi (ad esempio) su criteri di maggiore esposizione e maggiore pericolosità dell'agente chimico.

Marzo 2021