Quesito 02/2020

prevenzio.net

Domanda

Il quesito è relativo ai requisiti del formatore per RLSA e preposti.

Da Accordo SR del 07/03/2016 e Decreto Interministeriale del 06/03/2013 risulterebbe che un RSPP in possesso dei requisiti formatore può formare i propri RLSA (fatto salvo diverse indicazioni del CCNL) e preposti.

Si chiede se l'interpretazione sia corretta.

Risposta

Il docente nei corsi per RLS-A e per i preposti deve essere in possesso dei requisiti previsti da:

  • a) Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro"
  • b) Contrattazione collettiva nazionale, che ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs.81/08 stabilisce le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come risulta precisato dalla tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione riportata in ALLEGATO V all'Accordo SR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

Se il docente in questione è anche RSPP aziendale, non vi sono elementi che impediscono a tale soggetto di svolgere il ruolo di formatore.

Febbraio 2020