Quesito 24/2022
Domanda
Vendita macchine usate
Vista la Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 e visto l'Interpello n. 1 / 2017 presentato alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro qualora si effettui la vendita di macchinari, di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, ad un'Azienda terza (non necessariamente esperta di "revisioni e messe a norma di macchinari industriali" e quindi appartenente al medesimo settore di produzione ovvero ad un concessionario), se nel contratto di vendita viene inserita una clausola per cui prima di utilizzare o rivendere il suddetto oggetto esso debba essere revisionato e debbano essere ripristinati i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, l'Azienda venditrice si è liberata delle responsabilità di cui all'articolo 23 "Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori" Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008?
Risposta
In ragione dell'interpello, la Commissione, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro e di impianti non conformi, così come la mera esposizione al pubblico, senza alcuna previsione di utilizzazione (che è presupposto ineludibile), ma con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 e 72.
Nel caso specifico del quesito, la vendita di macchinario non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro è ammissibile (cioè non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 23 e dell'art.72 del D.lgs. 81/08) solo qualora l'acquirente si impegni formalmente ad adeguarlo prima del suo utilizzo e dimostri di possedere capacità e competenza tecniche adeguate per l'adeguamento del macchinario stesso.
Gennaio 2023