Quesito 23/2022

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Domanda

QUESITO RSPP esterni

Sono un ingegnere Consulente in materia di Sicurezza e RSPP esterno per una Latteria da circa 15 anni.
Qualche anno fa la Latteria che seguo ha acquisito due Stalle nella stessa provincia mantenendo Consulente e RSPP esterno che avevano già in precedenza.
Sottolineo che dall'acquisizione le Stalle ricadono sotto la ragione sociale della Latteria.
Vi pongo perciò alcune domande:

  1. possono esserci due RSPP esterni visto che sono due realtà produttive completamente diverse (con rischi diversi) e nelle quali i lavoratori non interagiscono mai?
  2. Se SI come bisogna comportarsi (nomine, Riunione annuale, ecc.)? Dobbiamo collaborare informandoci reciprocamente oppure ognuno "fa mondo a sé"?
  3. Se SI nel caso di infortunio nella Stalla il Giudice può chiamare anche il sottoscritto, nonostante io segua solo la Latteria e non conosca le Stalle?

Risposta

Premesso che:

  • L'articolazione organizzativa minima a cui fare riferimento nella nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), indicata nell'art. 31 del D. Lgs. 81/08, è rappresentata dalla unità produttiva
  • Si può parlare però di unità produttiva solo se sono garantiti i due requisiti indicati nell'art. 2 dello stesso decreto: autonomia finanziaria e tecnico-funzionale,

di seguito si risponde per punti:

  1. Sì, se i due insediamenti citati nel quesito hanno autonomia finanziaria e tecnico-funzionale l'una rispetto all'altra (e quindi possono essere considerate strutture diverse e autonome) il Datore di Lavoro può nominare RSPP esterni diversi (anche lo stesso, ovviamente), uno per ciascuna unità produttiva.
  2. Non ci sono indicazioni su come debbano reciprocamente comportarsi gli RSPP di più unità produttive, tuttavia l'indicazione è che il servizio di prevenzione e protezione sia adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 per tutte le unità produttive: in questo caso si tratterebbe di rendere distinti tra le due unità produttive anche tutti gli altri obblighi previsti dalla norma, a partire dalla valutazione dei rischi.
  3. Fermo restando che la decisione spetta al giudice, ragionevolmente in caso di infortunio nella stalla l'RSPP (nel caso) coinvolto sarà quello della stalla.

Ottobre 2022