Quesito 19/2022

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Domanda

Società composta da 2 soci lavoratori: quali prescrizioni applicare del D.Lgs. 81/08

Si chiede a quali disposti di cui al Dlgs 81/08 e s.m.i. si deve riferire una società (SNC o SRL) composta da 2 soci lavoratori senza dipendenti (nel caso in esame in subappalto all'interno di un cantiere in Titolo IV) relativamente a formazione, sorveglianza sanitaria ecc.

Si chiede, quindi, se in fase di verifica della idoneità tecnico professionale, è corretto richiedere che vengano osservati gli obblighi di cui all'Art. 18 del T.U. (e conseguentemente anche dell'Art. 97), ritenendo la società una impresa a tutti gli effetti ed equiparando quindi un socio lavoratore al profilo del lavoratore mentre l'altro al profilo del datore di lavoro e viceversa, oppure se tale società può avvalersi dei contenuti di cui all'art. 21.

Risposta

Premesso che:

  1. l'art.21 del D.Lgs. 81/08 si applica:
    - ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile
    - ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile
    - ai coltivatori diretti del fondo
    - ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
    - agli artigiani e piccoli commercianti.
  2. all'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, nell'ambito della definizione di "lavoratore", è precisato che al "lavoratore" è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso

si ritiene che nel caso descritto si applichi l'art.18 del D.Lgs. 81/08 e NON l'art. 21 del D.Lgs. 81/08.

Nel caso in cui la società risultasse impresa affidataria di lavori di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08, si farà riferimento anche agli obblighi previsti dall'art. 97 del medesimo decreto.

Giugno 2022