Quesito 42/2021

prevenzionenet.gif

Domanda

"Accesso alle strutture socio-sanitarie-assistenziali di lavoratori con contratti esterni"

In relazione all'art. 2 del D.L. 172 del 26/11/2021, "Estensione dell'obbligo vaccinale", che introduce l'Art. 4-ter al D.L. 1/4/21 n.44, al comma 1, lettera c), si dichiara che l'obbligo vaccinale si applica anche al "c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis".

Vorrei capire se tutto il personale non dipendente dell'ente gestore delle strutture sopra richiamate, può accedere alle stesse non con l'obbligo vaccinale ma con il possesso del green-pass base (in quanto lavoratori soggetti all'obbligo per poter accedere al proprio posto di lavoro).

Ad esempio gli addetti alle pulizie, i manutentori esterni, servizi di portineria in appalto, ecc...

Fermo restando l'obbligo per chi, pur avendo contratti esterni, appartiene ad una professione sanitaria.

Si chiede se tale interpretazione sia corretta.

Risposta

No, l’interpretazione non è corretta.

In primo luogo alla luce del contenuto del Comma 1 del citato art. 4 bis ( D.L.l 44/21):

  1. Dal 10 ottobre 2021, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità….

E inoltre in merito alle responsabilità:

 I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87….

Tali indicazioni peraltro sono coerenti con i principi precauzionali e di protezione degli utenti fragili ospitati presso tali strutture, che impongono la vaccinazione agli ospiti stessi ed a tutto il personale che svolge attività a qualsiasi titolo all’interno delle stesse.

Si richiama infine il recente Decreto-legge 07 gennaio 2022 , n. 1, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” che impone la vaccinazione a tutti i lavoratori che hanno compiuto 50 anni e più.

Gennaio 2022