Quesito 8/2020

prevenzio.net

Domanda

Premesso che nel 2019 ara stato posto il quesito se serbatoi a pressione con rapporto pressione x volume inferiore a 8000 fossero comunque soggetti a denuncia di messa in servizio all'INAIL e che al quesito era stato risposto che l'esclusione dalla denuncia della messa in servizio dei recipienti in pressione aventi il PsxV < 8.000 era prevista dalla superata "Raccolta E" dell'ISPESL e che oggi la direttiva PED, recepita con Decreto n. 329-2004 esclude fra l'altro dalla messa in servizio i seguenti recipienti in pressione: a) V < 25 litri; b) V< 50 litri se con Ps ≤ 12 bar.

Si richiedono precisazioni in merito:
Il Decreto ministeriale 1 Dicembre 2004 n. 329 esclude dal controllo della messa in servizio i recipienti semplici aventi pressione < 12 bar e prodotto PxV inferiore 8000.

Tale esclusione non sembra però riguardare la dichiarazione di messa in servizio che parrebbe essere comunque obbligatoria per gli apparecchi semplici di cui sopra, stando a quanto disposto dall'Art. 6 comma 4 del già citato decreto ministeriale, il quale afferma:

"Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni."

Il quesito del 2019 si voleva riferire appunto alla sola dichiarazione.

Si chiede pertanto:

  1. Risulta lecita l'interpretazione qui descritta?
  2. L'esclusione prevista alla "superata raccolta E" dell'Ispesl è oggi supportata da qualche altro disposto normativo o anch'essa si riferiva al "controllo" e non alla "denuncia"?

Risposta

Per quanto riguarda gli obblighi per la Messa in Servizio delle attrezzature in pressione, le disposizioni di cui al D.M.21/05/1974, e relativa specifica tecnica Raccolta "E" sono state ora superate dai disposti del D.M. 01 dicembre 2004 n. 329. di attuazione del D.lgs.n°93/2000 di recepimento della direttiva PED.

Il citato D.M. 21/05/1974 e relativa specifica tecnica, rimangono ora in vigore per i soli articoli NON modificati dal D.lgs.n°93/2000 e s.m.i.

Pertanto ora NON sono soggetti a comunicazione di Messa in Servizio ad INAIL ed AUSL competenti per territorio, NÉ alle verifiche di Messa in Servizio INAIL e NEANCHE alle successive verifiche di Riqualificazione periodica, tutte le attrezzature rientranti nell'art.2 del D.M.329/04 che per il caso di che trattasi sono i recipienti in pressione di qualsiasi Volume ma con PS<0,5 bar, quelli fabbricati sia come Semplici a pressione di cui al D.lgs.n°311/91 sia con Direttiva PED di cui D.lgs.n°93/2000, aventi V< 25 litri e con qualsiasi pressione PS, oppure con V< 50 litri se con PS ≤ 12 bar

I soli recipienti Semplici a pressione di cui D.lgs.311/9, cioè che siano di forma semplice e destinati a contenere solamente aria od azoto, limitatamente a quelli aventi PS<12 bar e PSxV<8000 barxlitri ed in base all'art.5 comma c) del D.M.329/04 sono ESCLUSI dai controlli INAIL di messa in Servizio, ma sono comunque soggetti a comunicazione di Messa in Servizio secondo i disposti dell'art.6 del D.M.329/04.

Tali recipienti sono poi in seguito soggetti a Verifiche di Riqualificazione periodica secondo le cadenze della Tabella Allegato B del D.M.329/04 a meno che non siano nelle condizioni di cui all'art.11 comma a) del D.M.329/04, cioè che sono stati fabbricati in modo da non essere soggetti a fenomeni di corrosione sia interna che esterna.

I recipienti di analoghe caratteristiche, come anche quelli di caratteristiche dimensionali superiori, ma certificati secondo Direttiva PED di cui D.lgs.93/2000 oppure fabbricati precedentemente e dotati di Libretto matricolare ANCC od ISPESL, e per questi ultimi nei casi di cessione o spostamento anche se precedentemente dotati di avvenuta omologazione d'impianto e verifiche oppure esclusi od esonerati, sono invece soggetti sia comunicazione di Messa in Servizio che a Verifiche INAIL di Messa in Servizio e poi anche alla dette Verifiche di Riqualificazione periodiche successive, queste ultime salvo che i recipienti stessi non siano nelle richiamate condizioni di cui all'art.11 comma a) del D.M.329/04 e che siano destinati a contenere fluidi del gruppo due ( non pericolosi), escluso il vapor d'acqua.

La comunicazione di Messa in Servizio di cui art.6 del D.M.329/04 va inviata all' I.N.A.I.L ed anche alla AUSL competenti per territorio. Nel caso della provincia di Modena all'INAIL di Bologna attraverso loro portale informatico CIVA e comunicazione da inviare al Servizio Impiantistico Antinfortunistico dell'AUSL a dsp@pec.ausl.mo.it".

Maggio 2020