Quesito 07/2020

prevenzio.net

Domanda

In questa fase di emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del nuovo coronavirus è necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi o è sufficiente limitarsi a diffondere le buone prassi e le circolari diffuse dal Ministero?

Risposta

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio in un luogo di lavoro nei confronti della malattia COVID-19, non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale.

Il compito più importante ed utile del Datore di Lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:

  • sui percorsi ufficiali individuati della Istituzioni nei casi specifici di "contatti stretti", di "casi sospetti" e di lavoratori che "provengono da aree a rischio";
  • sull'adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione;
  • sulle misure igieniche adottate dall'azienda;
  • sull'eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del documento di valutazione dei rischi (DVR) nella parte del rischio biologico.

Trattandosi di un rischio per la popolazione generale non è DI NORMA necessario aggiornare il DVR, ad eccezione di:

  1. lavoratori addetti al contatto con il pubblico: il Datore di Lavoro, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà aggiornare il DVR valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà la misure preventive del caso, tra le quali risultano essere efficaci le seguenti: 1. distanza dell'operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente; 2. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall'applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%; 3. disponibilità di distributori per l'igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%; 4. adeguata diffusione di materiali informativi sull'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale.
  2. lavoratori addetti al settore sanitario: il Datore di Lavoro attuerà quanto previsto dal DVR esistente. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione graduandole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree. Tra gli elementi da considerare sono: 1. la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio; 2. il tipo di setting e tipologia dei pazienti che ad esso accedono (pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree); 3. le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.); 4. il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (camice impermeabile a maniche lunghe, doppi guanti, facciale filtrante FFP2 o FFP3; schermo facciale o occhiali protettivi, cuffia).

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal documento emanato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena in data 02/03/2020 intitolato "Indicazioni provvisorie per le Aziende della Provincia di Modena ai fini dell'adozione di misure per il contenimento dell'infezione da Coronavirus" trasmesso alle associazioni datoriali e sindacali nella medesima data, che si allega alla presente.

Marzo 2020