Quesito 45/2019

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Domanda

La Croce Blu che accetta dei lavoratori socialmente utili mandati dal tribunale per effettuare lavori di giardinaggio, lavaggio ambulanze ecc in merito al d.lgs. 81/08 a quali adempimenti sono soggetti?

Risposta

L'Articolo 2 del D.Lgs. 81/08 definisce "lavoratore" la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari." Al lavoratore così definito è equiparato, tra gli altri, il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e s.m.i., "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" ovvero il lavoratore socialmente utile.
Poiché quindi i lavoratori socialmente utili sono da considerarsi lavoratori a tutti gli effetti, il Datore di Lavoro dell'organizzazione presso cui essi svolgono l'attività (Croce Blu nel caso specifico) è soggetto a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, nomina RSPP, nomina MC e sorveglianza sanitaria se la valutazione dei rischi lo richiede, nomina addetti antincendio e primo soccorso, formazione e informazione, fornitura dei DPI, ecc.).
Si rammenta tuttavia che, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 81/08, ai fini della determinazione del computo dei lavoratori (ovvero del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo 81/08 fa discendere particolari obblighi) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili non sono computati.

(Novembre 2019)