Quesito 38/2019

prevenzio.net

Domanda

Buongiorno,
a fronte di un'assunzione da parte di un libero professionista di un dipendente, lo stesso ricade e deve adempiere a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (fare la valutazione del rischio, nominare RSPP, ecc…)?

Risposta

Nella situazione descritta, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs.81/08, il libero professionista diviene "datore di lavoro" in quanto assume un dipendente, mentre quest'ultimo rientra appunto nella definizione di "lavoratore".
Trovano quindi applicazione le disposizioni del D.Lgs. 81/08, tra cui la valutazione dei rischi, la nomina del RSPP, la formazione e informazione del lavoratore, la gestione delle emergenze incluse la nomina e la formazione degli addetti al primo soccorso e antincendio, ecc.

Considerata la tipologia di azienda ed il numero di dipendenti, il libero professionista potrà usufruire delle seguenti "semplificazioni":

  • svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, previa frequenza degli specifici corsi di formazione (art. 34 del D.Lgs. 81/08)
  • effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08); si rammenta che il documento di valutazione dei rischi deve essere elaborato entro 90 giorni dall'inizio dell'attività e cioè, nel caso specifico, dalla data di assunzione del dipendente (art. 28 comma 3-bis del D.Lgs.81/08)
  • in base agli esiti della valutazione dei rischi, dovrà essere eventualmente attivata la sorveglianza sanitaria del lavoratore (preventiva e periodica)
  • non è dovuta la riunione periodica al di sotto dei 15 dipendenti (art. 35 del D.Lgs. 81/08)
  • non è dovuta la redazione del piano di emergenza al di sotto dei 10 dipendenti (art. 5 del D.M. 10 marzo 1998), ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

(Agosto 2019)