Quesito 045/2018

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Domanda

L'art. 16 della 81/08 recita:
"Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto […]."

Quesito 1: il datore di lavoro chi può delegare? Solo i dirigenti o anche altre figure?
Quesito 2: Nel caso un formatore per la sicurezza abilitato (accordo stato regioni) esegua formazione e firmi i verbali di formazione, ma non abbia nessuna delega per farlo da parte del Datore di Lavoro, la sua firma ha valenza? La formazione (come anche altri obblighi del DDL), se non delegata, deve essere erogata (e firmata) dal DDL e non dal formatore? Se invece è presente una delega, la formazione (come gli altri obblighi) devono essere erogati e firmati dalla persona delegata obbligatoriamente?
Quesito 3: Nel discorso della delega di funzioni, che cosa è realmente delegato? Vengono delegate le attività in se per se oppure la responsabilità di quelle attività? Per esempio, nel caso della formazione, un Dirigente Delegato ha la responsabilità sulla formazione o la deve anche effettuare (e firmare), oppure può erogarla e firmarla un formatore, fermo restando la responsabilità del Dirigente Delegato?

Risposta

1) Il datore di lavoro può delegare chiunque abbia i requisiti di professionalità ed esperienza per poter svolgere in maniera efficiente il ruolo; nessuna specificazione ulteriore è prevista e nessuna limitazione al punto che può essere delegato anche un soggetto esterno all'azienda.
2) Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare adeguata informazione e formazione dei lavoratori (artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08); nella stragrande maggioranza dei casi questo obbligo è assolto rivolgendosi a strutture e soggetti formatori aventi i requisiti di legge per svolgere il compito.
Eventualmente il datore di lavoro può occuparsi dell'organizzazione del corso per i propri lavoratori (punto 2 dell'Accordo del 21/12/2011) oppure, se in possesso dei requisiti per autonominarsi RSPP (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08), può svolgere direttamente lui la formazione nei confronti dei propri lavoratori anche in assenza dei requisiti previsti per il formatore (punto 12 dell'Accordo del 7/7/2016).
3) La delega, per le funzioni delegabili, trasferisce in pieno gli obblighi e le responsabilità dal datore di lavoro al delegato, ovviamente se sono rispettate tutte le condizioni riportate nella domanda come elencate nell'art. 16 comma 1 del D. Lgs. 81/08.
Rimane in capo del datore di lavoro un obbligo di vigilanza sul delegato affinché svolga correttamente le funzioni delegate (art. 16 comma 3 del D. Lgs. 81/08).

(Dicembre 2018)