Quesito 041/2018

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Domanda

Si chiede la Vs. interpretazione relativamente all'obbligo di aggiornamento formativo ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, per un lavoratore che ha frequentato la formazione generale e specifica (alto rischio) nel 2013 e successivamente ha frequentato il corso da preposto nel 2017.
Si chiede, alla luce degli esoneri previsti dall'Accordo CSR del 07/07/2016, se questo lavoratore possa frequentare direttamente l'aggiornamento nel 2022 o debba comunque partecipare ad un corso di aggiornamento entro il 2018 e considerare questa data per i successivi quinquenni.

Risposta

Si ritiene, da una lettura congiunta dei due Accordi citati, che il modulo aggiuntivo per preposti possa essere considerato anche come una sorta di aggiornamento per la figura del lavoratore e che il successivo aggiornamento quinquennale per il preposto "assorba" di fatto l'aggiornamento per il lavoratore. Per cui, a nostro parere, può essere preso l'anno 2022 come termine ultimo per la conclusione dell'aggiornamento.

(Novembre 2018)