Quesito 029/2018

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Domanda

In merito ad una società che ha diverse unità locali dislocate sul territorio (distanza massima 200-300 Km) con il datore di lavoro mai presente in alcune di esse, si formulano i seguenti quesiti:

Domanda 1:
ritenute necessaria la formalizzazione del preposto, oppure può bastare l'applicazione l'esercizio dei poteri di fatto di cui dell'art. 299 del D. Lgs. 81/08?

Domanda n.2:
Nell'ipotesi in cui sia necessaria la delega ufficiale di preposto, considerando che nell'unità operativa i poteri sono di fatto esercitati da un lavoratore autonomo munito di partita IVA che esercita la propria attività lavorativa fuori dall'organizzazione e dalle direttive dell'amministratore della società, è consentito delegare questa persona a svolgere il ruolo del preposto? Qualora una delega del genere abbia un senso ed una valenza, è necessario formalizzare un documento o accordo particolare?

Risposta

L'assenza sul posto, in alcune unità locali collocati anche a distanze di tutto rilievo tra di loro, impone una serie di scelte organizzative da parte del datore di lavoro.
La prima scelta (la migliore) potrebbe consistere in una delega di funzioni del datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 81/08, alle condizioni indicate nello stesso articolo.
In questo caso il delegato "sostituisce" il datore di lavoro per tutte le funzioni ad eccezione di quanto espressamente escluso (valutazione dei rischi e redazione del DVR, nomina del RSPP; si veda l'art. 17 stesso decreto).
La seconda potrebbe consistere nell'individuare con chiarezza un dirigente, che però non può fare altro che attuare le direttive del datore di lavoro (vedi art. 2) ma dotato anche di poteri organizzativi e di controllo sui lavoratori.
La presenza di un preposto è la scelta più debole perché si tratta di una figura che "nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute.." (art. 2)
In ogni caso si ritiene senz'altro necessaria una nomina formale di queste ultime due figure (non si tratta di delega di funzioni) con esplicitazione anche nel documento di valutazione dei rischi, affinché ci sia chiarezza degli atti, assunzioni di responsabilità, trasparenza dei passaggi organizzativi che tutti i lavoratori possono facilmente apprezzare.
Si ricorda che sia per i dirigenti che per i preposti sono previsti corsi di formazione specifici come da Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Le eventuali individuazioni di queste figure, infine, devono cadere su personale strutturato dell'azienda (dipendenti o assimilati) e non su personale esterno, come quello indicato nella domanda N° 2.

(Giugno 2018)