Quesito 031/2017

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Domanda

In merito all'art. 180 comma 3, alla luce del fatto che spesso le aziende ceramiche utilizzano del materiale, nel ciclo produttivo, contenente diversi radionuclidi che hanno la proprietà di far superare ai lavoratori la dose di 1mSv/anno, si richiede se sia obbligo del Datore di Lavoro effettuare la valutazione della dose di esposizione per i lavoratori da un "esperto qualificato", ovvero rispettare tutti i dettami del D. Lgs. 230/95, e quali siano le sanzioni derivanti da eventuali mancanze, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e/o del D. Lgs. 230/95.

Risposta

I materiali che contengono radionuclidi nel ciclo produttivo delle piastrelle in ceramica sono i silicati di zirconio, normalmente utilizzati negli smalti e nell'impasto del gres porcellanato.
La norma che si occupa di queste sorgenti naturali di radiazioni è rappresentata dal D. Lgs. 230/95 come modificato dal D. Lgs. 241 del 26 maggio 2000. Nell'art. 10-ter è previsto che determinate lavorazioni, tra cui la lavorazione di sabbie zirconifere, siano valutate da parte dell'esercente in modo da verificare per i lavoratori addetti il non superamento di 1 mSv/anno di dose efficace. A ragion del vero questo tipo di valutazione doveva essere effettuata secondo indicazioni e linee guida mai emanate, come altri decreti applicativi del D. Lgs. 230/95.
Tuttavia il problema specifico non è stato trascurato né dai Servizi di vigilanza delle AUSL né dalle aziende ceramiche. Esistono studi anche precedenti all'emanazione del D. Lgs. 230/95 e confermati successivamente, che evidenziano come per i lavoratori dell'industria ceramica delle piastrelle, non ci sia un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori rispetto al fondo naturale di radiazioni.
In particolare negli studi sopracitati non viene mai raggiunto il valore di riferimento di 1 mSv/anno. Ricordiamo che il fondo naturale di radiazione a cui tutti siamo esposti è intorno ai 2 mSv/anno.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio non è applicabile il D. Lgs. 81/08 ma solo il D. Lgs. 230/95; la vigilanza su questi aspetti è demandata all'ex ANPA e al Ministero del Lavoro.

(Dicembre 2017)