Quesito 019/2017

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Domanda

Si richiede se con l'espressione "scuola secondaria superiore" citata nell'articolo 32 del TU come requisito per lo svolgimento delle funzioni RSPP, si intende il diploma di scuola superiore conseguito dopo 5 anni oppure se valgono anche i diplomi di scuola superiore conseguiti dopo 3 anni.

Risposta

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari o abilita all'esercizio di una professione.

Sono esclusi, quindi, i corsi di durata triennale.

(Agosto 2017)