Quesito 018/2017

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Domanda

Si chiede se un cosiddetto commissionatore (carrello elevatore a forche in cui il guidatore è in piedi invece che seduto), ricade nelle fattispecie per le quali è obbligatoria la formazione specifica secondo l'accordo stato regioni oppure no, non essendo dotato di "sedile".

Risposta

Nella individuazione delle tipologie di attrezzature per l'uso delle quali è obbligatorio sottoporre i conduttori a specifica formazione (come da Accordo Stato-Regioni del 22/2/1012) si cita semplicemente "conducente a bordo" senza considerare la presenza del sedile o meno (lettera e) del punto 1.1 dell'Accordo).

Riteniamo, quindi, che sia questa l'interpretazione che deve prevalere, considerando anche che tali tipi di attrezzature sono da considerare ad alto rischio infortunistico e di utilizzo abbastanza complesso da parte degli utilizzatori.

(Luglio 2017)

Precisazione

Nella individuazione delle tipologie di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circ. 10 giugno 2013, n. 21 - Accordo 22 febbraio 2012 - Chiarimenti - al punto "4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI" precisa che "Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i "ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc.."

Si concorda nella considerazione che l'utilizzo di tali tipi di attrezzature debbano essere oggetto di attività formativa ma non ai sensi all'articolo 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo del 22 febbraio 2012, espressamente esclusi dalle fattispecie esemplificative considerate dalla citata Circolare Ministeriale, bensì ai sensi dell'art. 73 comma 4 il quale dispone che "Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone."

Pertanto dovranno i lavoratori alla guida esclusiva di carrelli commissionatori non saranno formate ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo del 22 febbraio 2012, bensì ai sensi dell'art. 73 comma 4 in quanto tali attrezzature richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7.

4/9/2017