Quesito 016/2017

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Domanda

Sono a chiedere un chiarimento in merito alla modalità di conseguimento della qualifica quale formatore in materia di salute e sicurezza ex-DI 06.03.2013, particolare da parte dei docenti Laureati della Scuola secondaria superiore.

1. Premesse

1.1. Ai sensi del Criterio nr. 2 del DI sopracitato si acquisisce la qualifica in oggetto semplicemente se in possesso di
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
Alternativa 1: precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Alternativa 2: precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

Non solo: definendo un obbligo di aggiornamento professionale del formatore il DI riporta che
- la qualificazione è acquisita in modo permanente fermo restando la necessità di aggiornamento con cadenza triennale.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione
1.2. Essendo stato pubblicato in GU in data 18 marzo 2013, va da sè che il triennio di aggiornamento obbligatorio è da considerarsi concluso in data 18 marzo 2017.
Entro tale data i formatori già qualificati alla data di entrata in vigore del DI avrebbero dovuto completare l'aggiornamento triennale con una delle due modalità fissate dal DI, ovvero
- frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

2. Quesiti:
2.1. Come va identificata la data di qualificazione quali formatori in materia di sicurezza dei docenti laureati già abilitati all'insegnamento alla data del 18 marzo 2014 o con almeno 32 ore di docenza svolta nel triennio 18 marzo 2011-18 marzo 2014?
Visto che una prima lettura del decreto gli stessi sono qualificati "ope-legis" quali formatori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle materie dell'area tematica coerente con la laurea conseguita, va da sè che la data di qualificazione in questo caso diviene quella di emanazione del decreto stesso.
In questo caso però l'obbligo di aggiornamento è scaduto a marzo 2017.
---> In assenza di docenze in materia di sicurezza nel triennio o di aggiornamento quale formatore organizzato dai soggetti ex-art. 32 D. Lgs. 81/08 si decade pertanto da tale qualificazione?
In caso affermativo, come recuperare tale qualificazione?

2.2. I docenti che si sono "formati" quali formatori in materia di sicurezza con il percorso per RSPP-ASPP o per formatori organizzato da SPSAL ed INAIL nel corso del 2016 soggiacciono a tale limite?
Per gli R/ASPP la frequenza del corso, di durata > 24 ore potrebbe forse valere quale aggiornamento, ma per gli altri docenti no.
Quindi, come sanare la perdita di qualificazione?

2.3. E' stata definita una modalità standardizzata di analisi della "coerenza" del titolo di studio con le aree tematiche ex-DI? Il formulato del DI è quantomeno confuso a riguardo.

Risposta

2.1: la data di acquisizione del "titolo" di formatore, in caso di preesistenza di tutti i requisiti previsti coincide con la data di entrata in vigore del decreto (18/3/2014).
Se l'aggiornamento è stato concluso in ritardo rispetto ai 3 anni previsti non si perde la qualificazione di partenza ma semplicemente si perdono, temporaneamente, i requisiti fino al completamento del percorso previsto per l'aggiornamento periodico.

2.2 Le regole relative all'aggiornamento periodico triennale prevedono: frequenza di almeno 24 ore a seminari, corsi, ecc.. nell'area tematica di competenza (si ricorda che esistono 3 aree tematiche distinte: normativa/giuridica/organizzativa, rischi tecnici/igienico sanitari, relazioni/comunicazione) oppure 24 ore di docenza sempre nell'area tematica di competenza nei 3 anni.

2.3 non siamo a conoscenza di proposte formali circa la coerenza dei titoli di studio previsti come requisito di base del secondo criterio.

(Giugno 2017)