Quesito 011/2017

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Domanda

Premesso che:

  1. Che la 33/2009 è rivolta dalla impresa individuale alla SPA.
  2. Che la legge è stata istituita per aggregazione, sviluppo e internazionalizzazione per le problematiche relative alla costituzione delle imprese Italiane troppo piccole.
  3. Che la legge è rivolta alla piccola e micro impresa al fine di tutelare anche cultura e mestieri di pregio che pian piano si andrebbero a perdere.
  4. Che la legge prevede l'istituzione di un organo amministrativo con rappresentanza e un fondo comune.
  5. Visto che la legge prevede che detti soggetti si uniscono per conseguire assieme lo scopo di rete.
  6. Che la legge prevede che la Rete debba fare da incubatore ad eventuali future fusioni societarie.

Unitisi in rete più imprese individuali senza dipendenti, possono lavorare assieme ad un unica lavorazione in edilizia, sempre che istituiscano le figure inerenti la strutture per la sicurezza nei cantieri come previsto dalla 81/2008?
Il documento di valutazione rischi di rete può essere sostituito dal POS di rete?
Le attrezzature dei singoli possono essere usate dalla Rete sempre che vengano date in noleggio a freddo alla Rete?
I Retisti sono considerati come soci lavoratori, sempre che svolgano i regolari corsi di pronto soccorso, antincendio e visite mediche come in una snc?

In conclusione i lavoratori autonomi, unitisi in Rete d'impresa, perdono le loro caratteristiche di lavoratori Autonomi diventando soci lavoratori della Rete?

Risposta

A nostro parere i lavoratori autonomi che si uniscono in una rete di imprese non acquisiscono in nessuna maniera la qualifica di soci (come in una snc o altra forma societaria).
La rete è solo una forma organizzativa tra più imprese allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato..., che si impegnano a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica... (le citazioni vengono dal comma 4 ter dell'art. 3 della legge citata) senza che l'organo comune e il fondo patrimoniale istituibili acquisiscano soggettività giuridica.
Si ritiene utile precisare che occorre prestare molta attenzione alla "genuinità" dell'autonomia del lavoratore autonomo che secondo la definizione dell'art. 89 del D. Lgs. 81/09 è persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
Un elemento discriminante è rappresentato proprio dal possesso di una consistente dotazione strumentale (macchine e attrezzature) che assicuri piena autonomi e capacità organizzativa per la realizzazione dell'opera.
Altrimenti siamo in presenza di vincolo di subordinazione di fatto che sarà così considerato anche dal personale ispettivo, sia relativamente agli aspetti "lavoristici" che a quelli più specifici riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro.

(Maggio 2017)