Quesito 003/2017

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Domanda

I datori di lavoro che hanno ottenuto l'esonero dalla frequenza del corso RSPP avendo inviato la comunicazione all’ASL territoriale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il 31/12/1996, dovevano frequentare il corso di aggiornamento entro il 11/01/2014. Chi non avesse ancora provveduto a tale aggiornamento può oggi iscriversi ad un corso di aggiornamento oppure deve frequentare nuovamente il corso completo?

Risposta

Si ritiene che per questi soggetti, esentati dalla frequenza del corso di formazione in fase di prima applicazione del D. Lgs. 626/94, nel caso in cui non abbiamo frequentato corsi di aggiornamento entro il 11/1/2014 come l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 aveva previsto, abbiano perso completamente il requisito formativo.

Se vogliono continuare a svolgere la funzione di RSPP autonominati (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 81/08) devono, quindi, frequentare uno specifico corso di formazione di durata e contenuti variabili, sulla base del settore ATECO di appartenenza dell'azienda (comma 2 dell'art. 34 sopracitato).

(Marzo 2017)