Quesito 003/2016

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Domanda

In riferimento all'utilizzo degli oli minerali ed emulsioni oleose (prodotti da specialisti del settore del metal working fluids) utilizzate nel contesto di lavorazioni metalmeccaniche, si evince che potenzialmente questi potrebbero possedere molecole complesse in grado di rilasciare in esercizio dosaggi di formaldeide.

Inoltre esistono dichiarazioni relative al controllo del rilascio di tali sostanze, mentre in altri casi, in assenza di indicazione espositiva, si suppone che un quantitativo di formaldeide libera nei prodotti emulsionabili concentrati e nelle emulsioni in servizio sia estremamente contenuto, non essendoci segnalazione sulle Schede di Sicurezza (quindi ampiamente al di sotto dei limiti dello 0,1 % in peso).

In ottemperanza a quanto previsto dal testo unico in riferimento alle esposizioni ad agenti cancerogeni, contestualmente alle casistiche espositive di comparto metalmeccanico come sopra esposto, a vostro giudizio si rende necessaria l'applicazione del Capo II - Titolo IX del TU 81/08 (campionamenti triennali, registro degli esposti, ecc.) per la presenza eventuale di formaldeide, composti del Boro e donatori di Formaldeide?

Risposta

Premesso che il Titolo IX Capo II D. Lgs. 81/08 si applica a tutte le attività lavorative nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, nel contesto delle lavorazioni metalmeccaniche i lavoratori possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni quali IPA, N-nitrosodietanolammina, composti del Nichel e del Cobalto bivalente e del Cromo esavalente, ecc…. In alcuni casi anche i composti chimici donatori di formaldeide possono generare un'esposizione ad aldeide formica nelle lavorazioni metalmeccaniche. Per i composti del Boro, essendo agenti chimici pericolosi si applica il Titolo IX Capo I D. Lgs. 81/08 e non il Capo II.

Infatti un agente cancerogeno è una sostanza o una miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A e 1B, mentre è agente mutageno una sostanza o una miscela che corrisponde ai criteri classificazione come mutageno di cellule germinali di categoria 1A e 1B di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n.1272/2008, diversamente dalle sostanze tossiche per la riproduzione come i Composti del Boro.

Inoltre si può indicare che al fine di considerare il campo di applicazione del Titolo IX Capo II D. Lgs. 81/08 non si considera solo il pericolo (più o meno lo 0,1% p/p di un agente cancerogeno/mutageno in una miscela), ma il rischio che è funzione del pericolo e dell'esposizione. Infine dal punto di vista giuridico e scientifico per quanto riguarda l'esposizione ad un agente cancerogeno/mutageno non si può considerare un'esposizione al di sotto della quale non vi possa essere un rischio cancerogeno/mutageno per un lavoratore.

(Febbraio 2016)