Quesito 047/2014

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Apparecchiatura laser

Domanda

Qualora in un'azienda sia presente un'apparecchiatura laser di classe 4, non utilizzata dai lavoratori ma esclusivamente da personale esterno, il datore di lavoro è comunque tenuto alla nomina di un addetto sicurezza laser o, a seconda del caso, di un tecnico sicurezza laser? 81/08?

Risposta

Se l'apparecchiatura è nella disponibilità del datore di lavoro nei locali dell'azienda dove sono presenti anche suoi lavoratori, anche se appalta il lavoro ad altro personale esterno, egli deve comunque valutare il rischio da radiazione ottica coerente con l'ausilio di personale qualificato. La figura del Tecnico Sicurezza Laser (Addetto Sicurezza Laser in campo sanitario) è contemplata dalla norma tecnica CEI EN 60825:2003 e relativi fascicoli CEI: guida per l'utilizzatore, ancora in vigore insieme alla più recente CEI EN 60825:2009 "Sicurezza degli apparecchi laser". Il D. Lgs. 81/08 all'art. 216 (Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi), per quanto riguarda i laser, fa riferimento alle norme IEC; la CEI EN 60825 è corrispondente alla IEC di pari numero e costituisce la norma di riferimento che consente di valutare la pericolosità di una sorgente o di un apparato laser, fissando anche le principali misure di tutela. Per la valutazione del rischio si consiglia di consultare anche le "Indicazioni operative" del coordinamento tecnico delle regioni reperibili al Portale Agenti Fisici e le "Indicazioni operative per la valutazione e gestione del rischio da ROA" degli SPSAL di Area Vasta della Regione Emilia Romagna pubblicate in dBA Incontri 2011.

(Agosto 2014)