Quesito 01/2013

prevenzio.net

RSPP amministratore delegato

Domanda

Il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle imprese del settore industriale non può essere svolto dal datore di lavoro se nell'impresa sono occupati oltre 30 addetti. In questo caso il ruolo dell'RSPP può essere affidato internamente all'impresa purché l'incaricato possegga i necessari requisiti scolastici e di formazione in tema di salute e sicurezza. In una SPA il presidente del consiglio di amministrazione è amministratore delegato (soggetto 1); inoltre anche un consigliere è amministratore delegato (soggetto 2). Il soggetto 2 può ricoprire il ruolo di RSPP o, a motivo della sua carica di amministratore delegato, è anch'egli datore di lavoro e non può svolgere il ruolo di RSPP? (Nella visura della CCIAA è specificato "la legale rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico, al presidente del C.D.A, o in sua assenza agli amministratori delegati).

Risposta

In un caso del genere riteniamo sia possibile la distinzione di funzioni tra i due soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione. Il soggetto 1 riveste a tutti gli effetti il ruolo di datore di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 (si veda la lettera b) del comma 1 dell'art. 2); a tale riguardo sarebbe auspicabile un atto formale di attribuzione di funzioni da parte del Consiglio. Il soggetto 2, invece, può assumere il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo quanto previsto dall'art. 31 del decreto se in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 32 (diploma di scuola media superiore + acquisizione di crediti formativi specifici, o dimostrazione di condizioni di esonero, distinti nei moduli A, B e C) secondo quanto specificato nell'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006.

(Gennaio 2013)