Quesito 71/2012

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Valutazione rischio chimico silice libera cristallina

Domanda

Nel valutare il rischio chimico per esposti a silice libera cristallina, si deve eseguire la valutazione ai sensi del capo i titolo ix del D. Lgs. 81/08 o ai sensi del capo ii per agenti cancerogeni, istituendo anche il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?

Risposta

Sono considerati cancerogeni solo gli agenti che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 234 del D. Lgs. 81/08; la silice libera cristallina non è tra questi.

Per questi motivi la valutazione dei rischi va fatta facendo riferimento al capo I del titolo IX dello stesso decreto che si occupa degli agenti chimici, senza nessun obbligo di istituire il registro degli esposti previsto dall'art. 243.

Nella valutazione e nella predisposizione delle misure, in ogni caso, occorre tenere presente anche le fonti bibliografiche di maggiore rilievo tra cui lo IARC che ha confermato, recentemente, la classificazione in gruppo 1 (cancerogeno per l'uomo) di questa sostanza.

(Novembre 2012)