Quesito 57/2012

prevenzio.net

Formazione pregressa preposto

Domanda

Richiesta di chiarimento sul riconoscimento della formazione pregressa del preposto.

Il punto 11 dell'accordo stato-regioni del 21/12/2011, recita:

11. Riconoscimento della formazione pregressa la formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

a) formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Il quesito è il seguente: un datore di lavoro che abbia provveduto, prima della pubblicazione dell'accordo, ad erogare "idonea" formazione al preposto (es. 8 ore come formazione "lavoratore" + 4 ore come formazione "specifica preposto" secondo i contenuti riportati al c.7 dell'art. 37 D. Lgs. 81/08) è comunque tenuto a svolgere la formazione "particolare ed aggiuntiva" (8 ore) di cui al punto 5, entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11/01/2013)?

Risposta

Il punto 11 dell'accordo citato disciplina il "riconoscimento della formazione pregressa" puntualizzando che per lavoratori e preposti già formati alla data di pubblicazione dell'accordo non occorre ripetere la formazione, salvo che tale formazione sia stata svolta da più di 5 anni dalla pubblicazione dell'accordo (nel quale caso l'aggiornamento andrà realizzato secondo le "nuove" regole entro 12 mesi, sempre dall'entrata in vigore dell'accordo).

Attraverso idonea documentazione e/o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, però, si dovrà dimostrare l'avvenuto svolgimento dell'attività formativa e la sua coerenza alla normativa previgente agli accordi.

Qualora il datore di lavoro non disponesse di riscontri atti a documentare questi elementi dovrà prevedere il completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo da preposto entro 18 mesi (come previsto dal punto 10, primo comma, e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a, ultimo periodo) dell'accordo.

(Giugno 2012)