Quesito 51/2012

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DLgs 81/2008 Preposti e Dirigenti

Domanda

L'art. 18 e 36 del D.Lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro l'obbligo di formare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, sulla base dei contenuti stabiliti dal d.m. 10/03/1998.

Qualora un dipendente sia già in possesso di un attestato di formazione in base al d.m. 10/03/1998, con la stessa categoria di rischio, il datore di lavoro è completamente esonerato dagli obblighi formativi sulla gestione delle emergenze?

Risposta

La premessa dell'Accordo richiamato precisa che l'applicazione dei contenuti dell'accordo stesso nei confronti dei dirigenti e dei preposti costituisce la corretta applicazione dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. 81/08.

L'applicazione dei contenuti, però, non è obbligatoria e il datore di lavoro può mettere in atto un percorso formativo diverso; in questo caso dovrà dimostrare che la formazione sia stata "adeguata e specifica".

Noi riteniamo che questo elemento di "facoltatività" possa applicarsi all'intero percorso della formazione per i dirigenti (sostituisce integralmente quella per i lavoratori) e al modulo aggiuntivo per i preposti (in questo caso il modulo base per lavoratori deve considerarsi obbligatorio).

(Giugno 2012)