Quesito 29/2012

prevenzio.net

Decadenza autocertificazioni rischio rumore e vibrazioni

Domanda

Come è ben noto a far tempo dal 30.06.2012 le aziende sino a 10 dipendenti non potranno più auto-certificare la valutazione dei rischi ma saranno chiamate ad adempiere in modo completo al dovere di valutare i rischi e formalizzare metodo di valutazione e risultati nel documento di valutazione dei rischi. In questa domanda si fa riferimento specificatamente al rischio rumore e al rischio vibrazioni. Negli atti dell'incontro del gruppo DBA a Modena, a firma del relatore dott. Omar nicolini, che nell'ambito del rischio da rumore negli ambienti di lavoro è uno dei massimi esperti in italia, si legge che per le aziende fino a 50 addetti è suggerito, ove il rischio è palesemente al di sotto dei valori inferiori d'azione (mi riferisco a piccoli uffici, farmacie, agenzie di assicurazione) la non tassatività della misurazione (francamente eccessivamente onerosa), sostituibile da una relazione di tecnico qualificato, che attesti il non superamento dei via e giustifichi metodo e riferimenti adottati. Nel caso di attività in cui il rischio rumore è palesemente al di sotto dei via, volendo anticipare la deadline del 30 giugno p.v., si ritiene che questa sia ad oggi la soluzione migliore, sia dal punto di vista meramente normativo che per l'effettiva tutela dei lavoratori?

Risposta

La possibilità di "giustificare" il palese rispetto dei valori inferiori di azione (tanto per il rumore, quanto per le vibrazioni HAV e WBV) e quindi la non esigenza di provvedere a misurazioni è possibile anche oggi e permarrà in vigore anche quando saranno adottate le procedure standardizzate previste dall'art.29, commi 5 e 6, del D. Lgs.81/08. Tale possibilità di "giustificazione" vale per tutte le aziende indipendentemente dal numero di occupati (anche oltre 50) e deve essere effettuata da "personale qualificato" che può anche essere il Datore di Lavoro. Si ricorda infine che per le vibrazioni la possibilità di non effettuare misurazioni è inoltre prevista anche al superamento dei valori di azione a condizione di poter stabilire l'A(8) mediante la banca dati Regioni-INAIL (www.portaleagentifisici.it) o a partire dai dati dei fabbricanti delle attrezzature.

(Febbraio 2012)