Quesito 23/2012

prevenzio.net

Vaccinazione antitetano

Domanda

Come devono comportarsi il datore di lavoro e il medico competente nel caso un lavoratore esposto al rischio tetano rifiuti di sottoporsi a vaccinazione antitetanica? Quali possono essere le conseguenze nel caso il datore di lavoro non riconosca una posizione lavorativa a rischio tetano o comunque non meritevole di misure di prevenzione?

Risposta

La vaccinazione antitetanica rientra a tutt'oggi tra quelle obbligatorie sia nei bambini che negli adulti che svolgono attività lavorative in alcuni comparti ritenuti a maggior rischio (agricoltura, metalmeccanica, addetti agli allevamenti e cura del bestiame...) (L. 292/63 e s.m.i.). In questi anni sono state poste varie questioni relative alle vaccinazioni obbligatorie in considerazione anche dei mutati quadri di rischio presenti. Nello specifico della vaccinazione antitetanica possiamo dire che negli ambienti di lavoro occorre partire sempre dalla valutazione dei rischi e dalla messa in atto prioritariamente di misure di protezione collettiva; quando si ritiene che persista un rischio residuo importante tra le misure da adottare occorre fare riferimento anche alla vaccinazione. Si sottolinea che la profilassi antitetanica è considerata tra le più sicure (praticamente esente da effetti avversi) e più efficaci (copertura superiore al 95 %) oltre ad essere di facile gestione: dopo il primo ciclo vaccinale la copertura dura almeno 10 anni (attualmente i richiami vengono effettuati con questa periodicità). Il D. Lgs. 81/08 classifica il tetano in classe 2 (un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche...) indicando anche a margine l'esistenza di un vaccino efficace ma non impone la vaccinazione; all'art. 279 tra le misure indicate, oltre alla sorveglianza sanitaria, parla di ..."messa a disposizione di vaccini efficaci.. da somministrare a cura del medico competente"... Il comma 5 dello stesso articolo nel ribadire l'obbligo informativo del medico competente nei confronti del lavoratore cita espressamente .."i vantaggi e gli svantaggi della vaccinazione". Tenendo fermi i principi appena enunciati, in presenza di un significativo rischio per la salute del lavoratore, il datore di lavoro (e il medico competente, quindi) non può non "pretendere" la vaccinazione dei soggetti esposti. La mancata individuazione del rischio da parte del datore di lavoro, comporta, in ogni caso, una specifica violazione di legge (per mancata valutazione del rischio stesso e conseguenti deficit nella individuazione e messa in atto delle misure di prevenzione e protezione).

(Gennaio 2012)