Quesito 14/2012

prevenzio.net

Cadenzamento aggiornamento formazione antincendio

Domanda

La normativa vigente prevede un aggiornamento cadenzato del corso per la formazione antincendio del personale?

Risposta

L'art. 37 (comma 9) del D. Lgs. 81/08 fornisce indicazioni circa la formazione dei lavoratori a cui sono stati affidati i compiti di prevenzione incendi, lotta antincendio e evacuazione dei luoghi di lavoro. In questo comma si parla chiaramente anche di aggiornamento periodico della formazione, che sarebbe stata meglio precisata da decreti specifici previsti dal comma 3 dell'art. 46; in assenza di questi, il riferimento rimane il D. M. 10/3/1998 che, però, non fornisce nessun dettaglio circa la questione degli aggiornamenti.

Per questo motivo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in data 23/2/2011, ha emanato una lettera circolare nella quale sono stati definiti, a livello orientativo, il programma, i contenuti e la durata dei corsi medesimi distinguendoli per tipologia di rischio.

CORSO A: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso durata: 2 ore argomento: presa visione del registro antincendio e istruzioni sull'uso degli estintori (dimostrazione pratica o avvalendosi di sussidi audiovisivi)

CORSO B: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio: parte teorica: 2 ore argomento: l'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare; parte pratica: 3 ore presa visione del registro antincendio; esercitazione sull'uso di estintori, naspi e idranti.

CORSO C: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio alto: parte teorica: 5 ore argomento: l'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare; parte pratica: 3 ore presa visione del registro antincendio; chiarimento sull'uso dei DPI; esercitazione sull'uso di estintori, naspi e idranti. Si fa presente che la circolare non formula indicazioni sulla periodicità di tale formazione.

A buon senso si ritiene che tale periodicità possa essere triennale, in analogia anche con quanto previsto dal D. Lgs. 388/03 (art. 5, comma 3) per gli addetti al primo soccorso.

(Gennaio 2012)