Quesito 12/2012

prevenzio.net

Mezzi in movimento e donne in gravidanza

Domanda

Le linee guida per l'applicazione del D. Lgs. 151/01 sulla tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri riporta, all'art. 7 all. A lett. O: lavori su mezzi in movimento - divieto in gravidanza "l'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome." si chiedono delucidazioni sull'obbligo di esclusione dal fattore di rischio sopra riportato. Ad esempio: - l'uso di mezzi in movimento per l'impiegata amministrativa - l'uso di mezzi in movimento per una consulente deve essere comunque escluso o ci sono condizioni per le quali può essere ammesso?

Risposta

Anche in questo caso il principio a cui fare riferimento rimane quello della valutazione del rischio ex D. Lgs. 81/08 (art. 28): da questo processo deve emergere l'eventuale rischio per la gravidanza (in questo caso legato alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e agli scuotimenti, traumi...). Anche le mansioni citate possono comportare questo tipo di rischio per la salute della donna o per il prodotto del concepimento. In questo caso occorre procedere all'allontanamento dal rischio attraverso un cambio mansione, una modifica della mansione stessa o, in assenza di possibilità di modifiche, all'allontanamento dal lavoro per tutta la durata della gestazione. Si precisa che le norme a cui facciamo riferimento riguardano le lavoratrici dipendenti (o assimilate) o alcuni rapporti di lavoro parasubordinato (ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative o a progetto); non riguardano, invece, i rapporti di incarico professionale come potrebbe essere la consulente citata nella domanda.

(Gennaio 2012)