Quesito 5/2012
Committente lavori
Domanda
La sentenza della cassazione penale n. 42465 del 9/7/2010 aveva confermato il reato penale in carico al proprietario di un'abitazione che aveva affidato ad un lavoratore autonomo lavori edili sulla stessa abitazione. A seguito dei lavori occorreva un infortunio mortale del lavoratore. Poiché il fatto risale a prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08, si chiede se ad oggi avrebbe prodotto le stesse conseguenze a carico del privato cittadino committente oppure no e in base a quale riferimento di legge.
Risposta
Probabilmente il D. Lgs. 81/08 ha chiarito un po' meglio il ruolo del committente e quindi anche i principi su cui la sentenza citata si è basata. In particolare, in caso di un committente "semplice" (non di un datore di lavoro che procede all'affidamento di un appalto all'interno della propria azienda) di lavori edili, gli obblighi connessi alla scelta del lavoratore autonomo o dell'impresa a cui affidare i lavori sono quelli previsti dall'art. 90 del D. Lgs. 81/08: verifica dell'idoneità tecnico professionale secondo i requisiti indicati nell'allegato XVII, distinti per imprese o lavoratori autonomi. Per lavori di entità più limitata (meno di 200 uomini/giorno) e senza rischi particolari i requisiti possono anche essere autocertificati dalle imprese o dai lavoratori autonomi. Si ritiene, quindi, che debba essere l'impresa (o il lavoro autonomo) a valutare i rischi della propria attività e a individuare e mettere in atto le misure preventive e protettive necessarie senza che il committente ingerisca su questi aspetti. Il caso è un po' diverso quando il contratto d'opera in realtà nasconde un rapporto di subordinazione (di fatto) del lavoratore autonomo dal committente che in effetti stabilisce le condizioni di lavoro a cui il lavoratore deve sottostare (nella sentenza citata anche questo elemento veniva messo in risalto).
(Gennaio 2012)