Concordato minore (Art. 74 e ss.)

La proposta di concordato minore può essere presentata dai debitori in stato di sovraindebitamento quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

Fuori da tale ipotesi può essere presentata esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Il giudice, se la domanda presentata dal debitore tramite l'OCC è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione ai creditori che sono chiamati ad approvare la proposta. Se la proposta è approvata con la maggioranza necessaria, il giudice omologa il concordato minore.

L'OCC della Camera di commercio di Modena si occupa unicamente delle procedure di competenza del Tribunale di Modena, pertanto il debitore deve avere il centro degli interessi principali (in genere sede legale risultante dal registro imprese per le imprese o residenza/domicilio per i professionisti) nella provincia di Modena.

Requisiti soggettivi del debitore:

Deve essere un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lett. C (escluso il consumatore *)

  • professionista;
  • imprenditore minore, ossia il titolare di un'impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti (art. 2 lett. d, D. Lgs. 14/2019):
    - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
    - ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
    - un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
  • imprenditore agricolo;
  • start up c.d. innovativa di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
  • debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

La domanda non può essere presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese.

Il debitore

  • non deve aver già beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda;
  • non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
  • non può accedere alla procedura qualora risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

(*) Il consumatore non rientra tra i soggetti che possono ricorrere alla procedura di concordato minore: l'unica eccezione è prevista in caso di procedura familiare unitamente a familiari non consumatori - art. 66).

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pubblicato il 14/10/2022 ultima modifica 02/12/2022