Sicurezza materiale elettrico
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Per materiale elettrico s'intende il materiale destinato ad essere utilizzato "a bassa tensione", cioè ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e tra 75 e 1.500 Volt in corrente continua.
Sono esclusi:
- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- prese e spine di corrente per uso domestico;
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati Membri della UE;
- materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della UE.
VIGILANZA
La vigilanza spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita anche attraverso la Camera di Commercio competente per territorio che provvederà ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla L. n. 791/1977 e dalla normativa vigente in materia.
Destinatari
La legge n. 791/1977 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti, importatori e dei venditori al dettaglio di prodotti elettrici.
Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile il primo operatore commerciale comunitario (importatore / grossista / rappresentante / venditore).
Modalità operativa
Il fabbricante di materiale elettrico o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone sulla confezione la marcatura CE e redige un fascicolo tecnico.
Il fabbricante ha l'obbligo di apporre sul materiale elettrico o sulla sua confezione in maniera visibile, leggibile e indelebile:
- La marcatura CE, la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm;
- Il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio del fabbricante o del suo mandatario o dell'importatore nella Comunità;
- L'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o dell'importatore nella Comunità;
- Identificazione del prodotto.
- Avvertenze in lingua italiana.
- Simbolo cassonetto.
- Etichetta di efficienza energetica per le lampadine
- Indicazioni relative alla:
- potenza nominale (V): es. 220V….230V
- tensione nominale (W): es. 40W…200W
- classe di isolamento: classe I se con la messa a terra; classe II con isolamento doppio, non prevede la messa a terra
- grado di protezione IP (se apparecchio per uso esterno): es. IP44
- distanza dal soggetto illuminato
- simbolo per installazione su superfici normalmente infiammabili.
Il fabbricante prima dell'immissione del prodotto in commercio e da esibire in occasioni di eventuali controlli deve redigere:
- Fascicolo Tecnico che contiene una descrizione generale del prodotto, i disegni di progettazione e fabbricazione, schemi dei componenti nonché la descrizione e la spiegazione necessaria per comprendere tali disegni e il funzionamento del prodotto, un elenco delle norme usate, i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti e i rapporti sulle prove effettuate (test report);
- Dichiarazione di conformità che contiene nome e indirizzo del fabbricante o rappresentante nell'UE, descrizione del materiale elettrico, riferimento alle direttive e alle norme armonizzate applicate, eventuale riferimento alle specifiche applicate per garantire la conformità, identità e qualifica del firmatario (fabbricante o rappresentante del fabbricante), le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE.
L'importatore acquista i prodotti da fabbricanti affidabili, prima dell'immissione sul mercato comunitario ottiene dal fabbricante la dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico, ne verifica la coerenza con il prodotto acquistato, conserva questi documenti nel caso di controllo; indica sul prodotto nome/denominazione o marchio e indirizzo dove poterlo contattare.
Il venditore ha l'obbligo di verificare la presenza della marcatura CE, delle istruzioni e delle avvertenze in italiano, dei dati identificativi del produttore/ importatore.
La marcatura CE indica la conformità di un prodotto alla legislazione ad esso applicabile e ne consente la libera circolazione nel mercato comunitario.
Sul prodotto o sul suo imballaggio possono essere riportati anche dei marchi di sicurezza, purché tali marchi non limitino la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Si tratta di marchi volontari che garantiscono che il prodotto è stato certificato da un ente di certificazione indipendente.
Normativa
- Legge 18 ottobre 1977 n.791 – Direttiva 73/23 CEE
- D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 626 – Direttiva 93/98/CEE
- D.Lgs. 31 luglio 1997 n. 277 – Direttiva 93/68/CEE