Etichettatura dei prodotti tessili

Dall'8 maggio 2012 l'etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento Europeo n. 1007/2011.

Tale regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione Europea a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali.

Con il termine "prodotti tessili" si intendono:
tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono assimilati ai prodotti tessili:

  • I prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
  • I rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
  • Le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di strati superiori o rivestimenti;
  • I prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

Il Regolamento non si applica:

  • Ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;
  • Ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Destinatari

Il Regolamento Europeo n. 1007/2011 definisce e disciplina una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti /importatori e dei distributori di prodotti tessili.

Modalità operativa

All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante :

  • garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione Europea, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute;
  • le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/18/CE. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento. Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato.

Un fabbricante o persona che agisce per suo conto può chiedere alla Commissione Europea di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura nell'Allegato I.

Il fabbricante appone un'etichetta o contrassegno contenente informazioni sulla composizione fibrosa del prodotto tessile ogni volta che è messo a disposizione sul mercato.

L'etichetta e il contrassegno del prodotto tessile sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata.

Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di un prodotto tessile sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'Allegato I con indicazione della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.

Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno.

Le altre informazioni sono sempre indicate separatamente.

L'etichetta o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore.

Se il prodotto tessile contiene parti non tessili di origine animale (es. bottoni di madreperla, toppe di pelle etc..) in etichetta sarà indicata la frase "contiene parti non tessili di origine animale".

Le descrizioni della composizione fibrosa sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile anche per gli acquisti effettuati per via elettronica.

Un distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.

Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti tessili immessi sul mercato, sul prodotto o suo imballaggio devono essere indicati l'identità e gli estremi del produttore o importatore o distributore specificando l'indirizzo postale.

Sanzioni

Il D. Lgs. n. 190 del 15 novembre 2017 reca la nuova disciplina sanzionatoria del settore tessile e calzaturiero applicabile dal 4 gennaio 2018.

Normativa

  • Regolamento Europeo n. 1007/2011
  • L. n. 883/1973
  • L. n. 689/1981
  • D. Lgs. n. 194/1999 
  • D. Lgs. n. 206/2005
  • D. Lgs. n. 190/2017

Azioni sul documento

pubblicato il 28/08/2019 ultima modifica 28/08/2019