Marchio dell'Unione Europea

Richiesta di registrazione di marchio dell'Unione Europea

E' un marchio valido nell'intera Unione europea che conferisce al titolare un diritto esclusivo negli Stati membri dell'Unione.

Come qualsiasi marchio, anche il marchio dell'Unione Europea deve rispondere a determinati requisiti quali la novità, la capacità distintiva, la liceità ecc. che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in tutte le relative lingue ufficiali.

Il sistema del marchio UE prevede un unico iter di registrazione, che consiste in un'unica domanda alla quale segue un'unica procedura d'esame e un unico fascicolo.
È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri in quanto rappresenta un diritto avente carattere unitario.
Dopo ogni successivo allargamento dell'Unione europea, ogni marchio registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di sbrigare formalità o di pagare una tassa.

Il deposito del marchio europeo non richiede un precedente deposito di marchio nazionale (requisito invece necessario per il marchio internazionale) e la domanda non viene presentata alle Camere di Commercio che non sono competenti in materia.

Destinatari

Possono essere titolari di marchi europei le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.

Modalità operativa

Vi sono due modi per ottenere la protezione di un marchio su tutto il territorio dell'Unione europea:

  1. Marchio UE: un diritto esclusivo che protegge segni distintivi valido in tutta l'Unione europea, registrato direttamente presso l'EUIPO ad Alicante conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti sui marchi comunitari.
  2. Marchio internazionale che designa la Unione europea (UE): anche in questo caso si tratta di un diritto esclusivo, che viene tuttavia amministrato dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) a Ginevra, conformemente al Protocollo di Madrid. L'OMPI tratta la domanda e successivamente la invia all'EUIPO, che provvederà a esaminarla in conformità con le condizioni stabilite nei regolamenti sui marchi UE. Ciò equivale a tutti gli effetti alla presentazione diretta di una domanda di registrazione di un marchio UE.

Possibilità di rivendicare la preesistenza di marchi nazionali Il marchio UE è stato concepito per integrare i sistemi di protezione nazionali. Se un richiedente o un titolare di un marchio UE possiede già un marchio nazionale anteriore identico per gli stessi prodotti o servizi, può rivendicare la preesistenza di quel marchio. In questo modo i richiedenti/titolari possono mantenere inalterati i propri diritti preesistenti, anche se rinunciano al marchio nazionale o decidono di non rinnovarlo.

Diritto di priorità Il richiedente un marchio UE può rivendicare la priorità di un marchio nazionale identico o di una registrazione internazionale anteriore depositata per gli stessi prodotti e servizi entro sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, e beneficiare quindi degli effetti della data anteriore. Se la prima domanda di marchio si riferisce a un marchio UE, può essere usata anche per il deposito successivo di marchi identici in altri paesi, rivendicando la priorità della domanda di marchio UE anteriore.

Preventiva ricerca di anteriorità Come per la procedura volta ad ottenere la registrazione di un marchio su base nazionale, anche per una tutela nei Paesi dell'Unione Europea è opportuno effettuare una preventiva ricerca di anteriorità. Questa, sarà tesa ad accertare l'inesistenza del marchio nei diversi Stati aderenti nonché nella banca dati marchi UE e in quella dei marchi internazionali.

Procedura di opposizione alla registrazione di un marchio UE. Il titolare di un marchio anteriore depositato, solitamente in uno degli Stati dell'Unione Europea, può presentare all'EUIPO opposizione alla registrazione di un marchio che sia identico o confondibile con il marchio preesistente, entro i tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda, dietro pagamento della relativa tassa. Se l'opposizione viene accettata, la domanda di registrazione viene respinta è però possibile trasformarla in tanti marchi nazionali, in quegli Stati solamente ove non sussistono problemi di conflitto con i marchi esistenti.

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pubblicato il 26/08/2019 ultima modifica 28/01/2021