Camera Arbitrale

Cos'è

La Camera di Commercio di Modena ha promosso la costituzione della Camera Arbitrale fin dal 1982. La Camera Arbitrale ha il compito di provvedere ad amministrare le procedure arbitrali (sia rituali che irrituali) che vengono depositate presso la Segreteria, in modo da assicurare l'osservanza di quanto prevedono il regolamento e l'annesso tariffario.

Destinatari

Tutti coloro (soggetti privati o imprese) che sono in controversia, qualora il contratto o l'atto costitutivo prevedano la cd "clausola compromissoria" , vale a dire la clausola tramite la quale le parti stabiliscono di affidare ad un collegio arbitrale o ad un arbitro unico la soluzione di controversie che possano insorgere tra loro. In presenza della clausola compromissoria o di compromesso non è possibile adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ma è obbligatorio dare corso all'arbitrato.

Modalità operativa

La Camera annovera 32 soci, fra associazioni di categoria e Ordini professionali, ed ha al proprio vertice il Presidente ed il Consiglio Direttivo cui spetta la nomina dell'arbitro unico o del  terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, qualora non vi sia stato accordo tra le parti per la designazione. Nell'ipotesi in cui la controversia riguardi il diritto societario la riforma recentemente entrata in vigore prevede che l'intero Collegio sia nominato dal Consiglio Direttivo.

Dopo un avvio per così dire "in sordina" l'Ente camerale ha progressivamente aumentato la propria attività, giungendo ad amministrare oltre 650 procedure  (dati al 31/12/2012) e collocandosi pertanto al secondo posto, dopo Milano, per numero di arbitrati amministrati.

Per ricorrere all'arbitrato è necessaria una manifestazione di volontà delle parti, in forma scritta, che deroghi alla giurisdizione ordinaria, pertanto i contraenti che intendano assoggettare ad arbitrato eventuali controversie future dovranno inserire nel contratto stesso una specifica clausola (c.d. clausola compromissoria). Se invece le parti intendono rimettere in arbitrato una controversia già insorta dovranno necessariamente stipulare un apposito atto (c.d. compromesso), ma questa seconda ipotesi è assai più difficile a verificarsi nella pratica. Al fine di evitare che la volontà delle parti venga vanificata dall'eventuale inefficacia della clausola compromissoria è consigliabile fare riferimento alle clausole arbitrali tipo, elaborata dalla Camera Arbitrale, che sono disponibili sul sito della Camera di Commercio unitamente al Regolamento, allo Statuto, al Tariffario e ai fac-simile di domanda per la presentazione dell'istanza. Una volta deciso di optare per la soluzione arbitrale le parti potranno scegliere tra due diversi tipi di arbitrato: l'arbitrato rituale e l'arbitrato irrituale. Nel primo caso l'attività si svolge in armonia con le norme del Codice di Procedura Civile e dà luogo ad una decisione arbitrale (il Lodo) suscettibile di acquisire la stessa efficacia di una sentenza pronunciata dal giudice ordinario. Nel secondo caso, quello dell'arbitrato libero o  irrituale,  il lodo vale come interpretazione della volontà negoziale delle parti e ha la stessa efficacia di un normale contratto.

I vantaggi dell'arbitrato sono molteplici: in primo luogo la rapidità rispetto ai tempi  assai più lunghi della giustizia ordinaria , le procedura amministrate dalla Camera arbitrale hanno infatti una durata media che si aggira sui sette mesi - un anno contro i quasi dieci anni necessari per un giudizio civile. In secondo luogo occorre considerare i costi che sono decisamente più contenuti rispetto ad una causa ordinaria perché la tariffa prevista per gli arbitrati amministrati è sensibilmente inferiore rispetto a quella dei singoli Ordini professionali.

Infine, per quanto riguarda  la competenza tecnica, le parti sono in grado di rimettere la soluzione della lite a soggetti particolarmente competenti ed esperti nella materia oggetto della controversia: negli elenchi degli arbitri della Camera arbitrale sono attualmente iscritti, dopo opportuna verifica sul possesso dei requisiti necessari, oltre duecento arbitri appartenenti alle  più svariate categorie (avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, geometri, architetti, consulenti del lavoro, periti industriali, periti agrari, geologi e veterinari).

Si precisa che in arbitrato si applica l'imposta di bollo su tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento.
La fonte legislativa principale di riferimento è il DPR 642/1972. In particolare, ai fini dell'arbitrato, si rileva che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della tariffa allegata al DPR 642/1972, è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, per gli "(…) atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali…".
Pertanto, atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Il foglio si intende composto da 4 facciate (art. 5, DPR 642/1972).