Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)

Con l'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 viene introdotta nel sistema educativo italiano la possibilità per i giovani dai 15 ai 18 anni di realizzare il percorso formativo anche "attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro."

Il successivo Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 ha disciplinato l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo con lo scopo di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l'orientamento per valorizzarne le vocazioni personali. Nell'articolo 4 viene precisato che "i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni". L'alternanza viene riconosciuta come una metodologia didattica che realizza un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro consentendo la partecipazione attiva delle imprese e degli gli enti pubblici e privati.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, ha contribuito a consolidare la metodologia dell'alternanza favorendo l'orientamento e definendo i diritti e i doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Con l'obiettivo di aumentare l'offerta formativa, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 la cosiddetta "Buona Scuola" potenzia ulteriormente l'alternanza scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione; in particolare, con i commi dal 33 al 43 dell'articolo 1:

  • inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei,
  • autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,
  • istituisce il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, a cui si iscrivono le imprese e gli enti pubblici e privati, le associazioni, i liberi professionisti disponibili ad accogliere studenti.

L'alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa per la quale l'impresa e l'ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

La legge 107/2015 oltre a prevedere 400 ore di alternanza, da effettuarsi nel triennio, per gli studenti degli Istituti tecnici e professionali e 200 per i liceali, ha istituito il Registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro, consultabile all'indirizzo: scuolalavoro.registroimprese.it.

La Legge di Bilancio n. 145/2018 ha rinominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro in "Percorsi per le competenze traversali e per l'orientamento" (in breve PCTO), rivedendo il monte ore minimo previsto per le tre categorie di Scuole secondarie di II grado: 90 ore per i Licei, 150 per gli Istituti tecnici e 210 per gli Istituti professionali.