Microcredito alle Pmi - Fondo Centrale di garanzia
Stato |
Aperto
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Tipologia di bando | Agevolazioni, finanziamenti, contributi |
Destinatari |
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Ente |
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Data di pubblicazione | 09/02/2021 |
Consulta gli approfondimenti |
Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione risorse per alimentare il sistema del Microcredito italiano presso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI a favore dei soggetti che non hanno le garanzie per ottenere un prestito bancario.
L'intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie.
Il microcredito è destinato ai soggetti che incontrano difficoltà nell'aggiudicarsi microfinanziamenti bancari finalizzati all'avvio o all'esercizio di attività imprenditoriale.
I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario.
Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per i corsi di formazione, per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.
La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene fino all'80% dell'ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all'80% dell'importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l'80% del finanziamento (Controgaranzia).
La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.
Finalità dei finanziamenti
La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:
a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (durata massima 7 anni);
b) al pagamento delle retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori (max 7 anni);
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, nonché dei soci (max 7 anni);
d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento (max 10 anni).
Destinatari
Avvio o sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa.
Più precisamente, possono accedere al Microcredito:
- Professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 4/2013 titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
- Imprese individuali titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
- Società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.
Sono comunque escluse le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) in ogni caso, non avere, un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.
Modalità operativa
La richiesta di prenotazione della garanzia viene effettuata in via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito internet www.fondidigaranzia.it, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.
La prenotazione della garanzia resterà valida per i 5 giorni lavorativi successivi in attesa che l'interessato presenti il proprio progetto da finanziare al soggetto finanziatore - operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario - che dovrà concludere la pratica entro 60 giorni.
La prenotazione non è un passaggio necessario per ottenere la garanzia. Imprese e professionisti si possono rivolgere direttamente a banche, intermediari vigilati, operatori di microcredito o confidi che, anche in assenza di prenotazione, possono effettuare la richiesta di ammissione alla garanzia per un'operazione di microcredito.
Normativa
- Art. 111 comma 1 let. a) D.Lgs. 385/93;
- Decreto attuativo del MEF n. 176 del 17/10/2014: disciplina del microcredito, in attuazione dell'art.111 TUB, modificato dal dlgs n. 169/2012;
- Decreto MISE 24/12/2014: disciplina delle modalità di concessione della garanzia su finanziamenti alla microimprenditorialità, concessi dai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di microcredito, iscritti nell'apposito elenco tenuto da Banca d'Italia;
- Decreto Mise del 18/3/2015 pubblicato in G.U. n. 107 del 11/05/2015;
- Art. 13 comma 9 D.L. 8/4/2020 n. 23 coordinato con Legge di conversione 40 del 5/6/2020;
- Art. 1, comma 14 - quinques, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18 dicembre 2020 (DL Ristori), ha reso operativo l’innalzamento ad euro 40.000 dell’importo massimo del Microcredito ex art. 111 del T.U.B.;
- Circolare n. 1 del 2021 Microcredito