Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Ai sensi dell'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Stato
Chiuso
Tipologia di bando Agevolazioni, finanziamenti, contributi
Destinatari
  • Imprese
Ente
  • INPS
Data di pubblicazione 26/11/2013
Chiusura procedimento 30/06/2022

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Legge di Bilancio 2018" ha disciplinato un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Detta riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta - per l'eventuale periodo residuo - in capo ad altri datori di lavoro che procedano all'assunzione del medesimo soggetto.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine) effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.

L'esonero contributivo è rivolto all'assunzione di giovani lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018 il limite di età del soggetto da assumere può essere innalzato fino ai trentacinque anni. (da intendersi come 34 anni e 364 giorni), sempre a condizione che il medesimo lavoratore non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.

L'agevolazione trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico.

Ammontare del contributo

La misura dell'incentivo è pari all'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

E' cumulabile, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, con l'incentivo "Occupazione NEET", disciplinato dal decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 e applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2018.

Destinatari

L'incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

La legge n. 205/2017 disciplina, all'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, tre distinte agevolazioni.

Nell'esposizione delle denunce mensili il datore di lavoro dovrà attenersi alle indicazioni distinte in base allo specifico beneficio.

Le istruzioni operative sono riportate agli articoli 11, 12 e 13 della Circolare Inps n. 40 del 02/03/2018.

Normativa

Link

Inps