Imprese individuali artigiane e non

Newsletter del 31/03/2015

Per semplificare la compilazione delle pratiche relative alle imprese individuali e ridurre il numero delle sospensioni e/o irregolarità si ritiene utile fornire alcune indicazioni riepilogative.

Definizioni

A seconda delle caratteristiche dell'attività economica svolta, l'imprenditore individuale deve optare per la sezione nella quale intende iscriversi: sezione ordinaria o sezione speciale.

Nella Sezione Ordinaria si iscrive l'imprenditore commerciale (non piccolo) che esercita una o più delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ.: produzione di beni e servizi; intermediazione nella circolazione dei beni; trasporto di cose e persone; attività bancaria e assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti.

Nella Sezione Speciale si iscrivono le seguenti figure:

  • Piccolo imprenditore commerciale di cui all'art. 2083 c.c.
  • Coltivatore diretto di cui all'art. 2083 c.c.
  • Imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 c.c.

Nella Sezione Speciale sono altresì "annotate" le imprese artigiane.

E' "piccolo imprenditore commerciale" ai sensi dell'art. 2083 c.c. chi svolge attività di produzione di beni o servizi di intermediazione, ecc.:

  • con carattere di continuità
  • con l'apporto del lavoro proprio e dei familiari
  • eventualmente con l'utilizzo di dipendenti, ma comunque con prevalenza del lavoro proprio e dei familiari rispetto sia al lavoro dei dipendenti, sia del capitale investito nell'impresa.

E' "coltivatore diretto" chi svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore sopradescritto.

E' "imprenditore agricolo" chi esercita un'attività agricola senza possedere una o più delle caratteristiche del coltivatore diretto sopracitate.

E' artigiano colui che svolge un'attività avente per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi con le caratteristiche del piccolo imprenditore e con i requisiti previste dalle norme vigenti sull'artigianato.

Sono escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime.

Modalità operativa

Dal 1 aprile 2010 è obbligatoria la procedura della Comunicazione Unica per tutte le imprese, comprese quelle individuali, che permette di assolvere, per via telematica, tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell'impresa.

Le imprese individuali comprese le artigiane, pertanto, devono presentare le domande in formato digitale e non possono più essere accettate pratiche cartacee.

Per tutte le istruzioni per la compilazione dei modelli informatici si veda anche la sezione del sito Istruzioni per la compilazione della modulistica Registro Imprese.

Per le semplificazioni sulle pratiche artigiane si veda la sezione del sito Albo Imprese Artigiane.

In questa sede si ricorda che

Cancellazioni imprese artigiane

Con riferimento ai procedimenti di cancellazione, la cancellazione delle imprese dal Registro Imprese sia d'ufficio, sia su istanza di parte, vale anche quale adempimento automatico per la cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali, sul presupposto che non può esistere un'impresa artigiana se non esiste impresa (Direttiva Regionale in materia di artigianato del 20 luglio 2011)

Si ritiene che mentre l'impresa inattiva a seguito di cessazione attività al REA può conservare l'iscrizione al Registro Imprese, ciò non può accadere per l'Albo Artigiani, sul presupposto che il titolare o i soci partecipanti che non svolgano l'attività propria dell'impresa perdano i requisiti prescritti dall'art. 2 della legge n. 443/85 di professionalità e prevalenza.

Di conseguenza tale fattispecie comporta l'automatica cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali dell'impresa a far tempo dalla data di cessazione attività (Nota organizzativa gestione albo artigiani: imprese inattive del 12/03/2013)

La cancellazione Albo Imprese Artigiane è necessaria solo quando l'impresa non è più artigiana per perdita dei requisiti di artigianalità per ragioni diverse dalla cessazione di tutta l'attività (ad esempio per superamento dei limiti dimensionali, per perdita dei requisiti relativi alla diretta partecipazione al lavoro e al potere di amministrazione, ecc.)

Per le cancellazioni retroattive (con data evento anteriore oltre i 12 mesi) vige l'obbligo di documentare la cancellazione tardiva dall'Albo Artigiani e, quindi, le pratiche devono essere motivate con documentazione probatoria oggettiva che deve essere, quando possibile, anche autocertificata.

A titolo esemplificativo, come indicato dalla CRA, risulta documentazione probante:

  • la cessazione Iva (se però la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
  • la cessazione Inail (se però la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
  • attività lavorativa dipendente prevalente (si ricorda che il part-time superiore a 20 ore settimanali fa decadere dai requisiti di impresa artigiana)
  • iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria
  • cessione azienda
  • cessione beni strumentali

Atti e documenti allegati

Alle domande devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito.

Devono essere altresì allegati, con l'osservanza delle forme previste dalla legge, gli atti di natura privata che comprovano l'attività svolta (ad es. copia della lettera d'incarico di agente di commercio).

Non è necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc.) i cui estremi vanno obbligatoriamente dichiarati sui moduli.

La documentazione da allegare varia a seconda del tipo di attività si vedano anche le schede del Manuale delle Attività Economiche sul sito.

Si ricorda che per la corretta individuazione dell'attività secondo la classificazione ATECO, per un supporto nella descrizione dell'attività da inserire nella modulistica Registro Imprese e per informazioni sulla normativa REA "associata" alla denuncia di una attività si veda anche la sezione Ateco Esperto del sito.

Per le pratiche artigiane occorre obbligatoriamente allegare i modelli di autocertificazione del possesso dei requisiti Modello AA - C18, approvato dalla Regione Emilia Romagna in data 18/05/2011

La modulistica esistente, approvata dal MISE, in cui risulta già presente l'intercalare AA utilizzato per comunicare dati all'AIA e agli enti previdenziali, viene integrata con tale modello che reca le dichiarazioni di possesso dei requisiti artigiani rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Obbligo dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC

Dal 20 ottobre 2012 è stato introdotto l'obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC (D. L. n.179/2012 - L. n. 221/2012 ).

L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, in caso di mancata integrazione, la domanda si intenderà non presentata.

Si ricorda che la PEC iscritta al Registro Imprese deve essere univoca (vedi lettera circolare del 9 maggio 2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che "alla luce della normativa vigente, risulta oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile".

Pertanto ogni impresa è tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese di un proprio univoco, autonomo indirizzo di posta elettronica, esclusivamente riconducibile alla stessa e, infine, che l'indirizzo PEC denunciato deve essere valido e attivo.

Costi

Si rimanda alle sezione del sito Registro Imprese - REA - Comunicazione Unica / Imprese individuali e Registro imprese / Albo Imprese Artigiane

Per approfondimenti si veda anche la sezione Diritti di segreteria e imposta di bollo del sito.

Per gli importi del Diritto annuale si veda la sezione apposita del sito.

Contatti R.I.

Call Center 059/208399 (dalle 9.00 alle 12.00) o via internet tramite Invia un quesito a Registro Imprese »